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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44772/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 26/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MESSINA in data 26/04/2019 aveva condannato PARATORE Davide a pena di giustizia per il reato di danneggiamento, commesso a MESSINA il 29/12/2013, con la sospensione della pena subordinata alla conduzione della riparazione del danno arrecato.

PARATORE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la manifesta illogicità della motivazione quanto alla indicazione del punto esatto del veicolo sul quale è avvenuto il danneggiamento, e sulle imprecisioni riguardanti la ricostruzione del fatto; come secondo, il diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sostenendo che la CORTE avrebbe trascurato l'evidente tenuità dell'offesa arrecata.

Il ricorso é inammissibile.

Manifestamente infondato è il primo motivo, in quanto articolato in fatto, e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Con motivazione congrua e coerente, quindi non censurabile in questa sede, la CORTE territoriale ha spiegato sulla scorta di quali elementi fattuali - dalle dichiarazioni della persone offese agli accertamenti svolti direttamente dalla p.g. - è stato possibile ritenere, in conformità con quanto stabilito dal primo Giudice, che il ricorrente aveva danneggiato la vettura della ex moglie, essendo del tutto irrilevanti presunte imprecisioni.

Manifestamente infondato è pure il secondo motivo, poiché i Giudici del merito hanno inserito la vicenda in un contesto di aggressione alla ex moglie e all'intenzione di procurarle danno, valutando ciò in modo logico quale ostativo all'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (cf.

Sez.

U sentenza n. 13681 del 25/02/2016 dep. 06/04/2016 Rv. 266590 imputato [OSCURATO:PERSONA]).

È la valutazione che la CORTE di MESSINA ha operato nel caso in esame.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t9antovano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 26/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MESSINA in data 26/04/2019 aveva condannato PARATORE Davide a pena di giustizia per il reato di danneggiamento, commesso a MESSINA il 29/12/2013, con la sospensione della pena subordinata alla conduzione della riparazione del danno arrecato. PARATORE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la manifesta illogicità della motivazione quanto alla indicazione del punto esatto del veicolo sul quale è avvenuto il danneggiamento, e sulle imprecisioni riguardanti la ricostruzione del fatto; come secondo, il diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sostenendo che la CORTE avrebbe trascurato l'evidente tenuità dell'offesa arrecata. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, in quanto articolato in fatto, e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Con motivazione congrua e coerente, quindi non censurabile in questa sede, la CORTE territoriale ha spiegato sulla scorta di quali elementi fattuali - dalle dichiarazioni della persone offese agli accertamenti svolti direttamente dalla p.g. - è stato possibile ritenere, in conformità con quanto stabilito dal primo Giudice, che il ricorrente aveva danneggiato la vettura della ex moglie, essendo del tutto irrilevanti presunte imprecisioni. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo, poiché i Giudici del merito hanno inserito la vicenda in un contesto di aggressione alla ex moglie e all'intenzione di procurarle danno, valutando ciò in modo logico quale ostativo all'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (cf. Sez. U sentenza n. 13681 del 25/02/2016 dep. 06/04/2016 Rv. 266590 imputato [OSCURATO:PERSONA]). È la valutazione che la CORTE di MESSINA ha operato nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t9antovano [OSCURATO:PERSONA]