Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:356
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61985CJ0383_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa 383/85,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . D . Gouloussis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig . J . Davadder, consigliere aggiunto presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non adottando le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte 20 ottobre 1981 ( causa 137/80, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2393 ), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato,
LA CORTE,
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, f.f . di presidente, R . Joliet e F . Grévisse, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocati generali : G.F . Mancini e, in seguito alla riapertura della fase orale del procedimento, G . Tesauro
cancellieri : J.A . Pompe, vicecancelliere, all' udienza del 7 luglio 1987 e, in seguito alla riapertura della fase orale del procedimento, B . Pastor, amministratore, all' udienza del 20 settembre 1989,
vista la relazione d' udienza completata a seguito delle udienze del 7 luglio 1987 e del 20 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 20 ottobre 1987 e, a seguito della riapertura della fase orale del procedimento, all' udienza del 20 settembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 28 novembre 1985, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato CEE non adottando le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte 20 ottobre 1981 ( causa 137/80, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2393 ).
2 In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato CEE, rifiutando di adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento al regime pensionistico comunitario dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico belga, come previsto dall' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità .
3 In base a tale disposizione,
"il funzionario che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità :
- sia l' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell' amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,
- sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all' atto della cessazione dal servizio .
In tal caso l' istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell' importo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto ".
4 [OSCURATO:PERSONA] ha invitato il governo belga a dare esecuzione a tale disposizione a seguito della sentenza della Corte 20 ottobre 1981 . Poiché il governo belga non le ha comunicato i provvedimenti adottati per conformarsi a tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 31 luglio 1984, gli ha intimato di adempiere i suoi obblighi . Ritenendo insufficienti le risposte del governo belga, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha indirizzato, in data 8 maggio 1985, un parere motivato .
5 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dal governo belga comunicazione di un "disegno di legge che istituisce taluni rapporti tra i regimi pensionistici belgi e quelli di organismi di diritto internazionale pubblico ". Il 22 novembre 1985 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al governo belga le sue osservazioni sul testo di tale disegno di legge constatando che, anche in caso di adozione di tale disegno di legge, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato ad essere inadempiente rispetto ai suoi obblighi derivanti dal diritto comunitario . [OSCURATO:PERSONA] ha allora presentato il presente ricorso .
6 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza 20 ottobre 1981, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato .
7 Il governo belga, pur riconoscendo l' inadempimento ad esso addebitato, sostiene che l' esecuzione della sentenza 20 ottobre 1981 solleva notevoli difficoltà, dato che la nozione di trasferimento di diritti a pensione non esiste nella normativa belga . Sarebbe quindi necessario creare, per via legislativa, una nuova disciplina adattata ai differenti regimi pensionistici esistenti in [OSCURATO:PERSONA] .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Bisogna ricordare che, nella sentenza 20 ottobre 1981, la Corte ha dichiarato che spetta allo Stato membro interessato scegliere e adottare i mezzi concreti che consentano l' esercizio della facoltà concessa ai dipendenti di trasferire i diritti maturati nell' ambito nazionale al regime pensionistico comunitario . Essa ha affermato che il rifiuto di uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per procedere al trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario si risolverebbe nel privare il dipendente delle Comunità della possibilità stessa di effettuare la scelta concessagli dallo statuto .
10 Per quanto riguarda l' argomento del governo belga secondo cui la nozione di trasferimento di diritti a pensione solleva un certo numero di problemi relativi alla trasposizione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto, bisogna notare che tali difficoltà non possono far venir meno l' inadempimento addebitato . Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può far valere disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi che ad esso incombono a norma del trattato . Del resto, una giustificazione analoga è stata respinta dalla Corte nella sentenza 20 marzo 1986 ( causa 72/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1219 ) per quanto riguarda il settore specifico del trasferimento dei diritti a pensione dei dipendenti al regime comunitario .
11 In base a tali considerazioni, bisogna constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non dando esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 20 ottobre 1981, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non dando esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 20 ottobre 1981, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato .
2 ) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese .