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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05407/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto in abitazione di due fucili di caccia di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Colonna, lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancato accertamento della sussistenza del fatto, mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria e eccessività della pena.

II) Vizio di motivazione, in relazione alla mancata valutazione delle doglianze proposte in sede di gravame.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Sono state depositate (in data 1.12.2022, quindi tardivamente) conclusioni scritte dal difensore del ricorrente.

5. I motivi dedotti sono privi di pregio; pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

6. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza di primo grado, alla quale la Corte territoriale ha aderito condividendone le valutazioni, si presenta logicamente ed esaurientemente motivata in merito alla individuata responsabilità dell'imputato e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

6.1. Quanto alla desistenza volontaria, la Corte territoriale ne ha plausibilmente riscontrato l'insussistenza, rilevando che l'imputato non aveva portato a compimento il reato solo in ragione dell'intervento del vicino di casa.

Al riguardo, la decisione è in linea con l'insegnamento per cui, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275647 — 01).

6.2. Per il resto, in punto di responsabilità i giudici di merito hanno congruamente chiarito come, alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva riferito che il Colonna aveva più volte suonato il clacson transitando sotto l'abitazione proprio al fine di allertare il complice, fosse pienamente configurabile il tentativo di furto oggetto di contestazione.

6.3. Infine, nessun vizio logico-giuridico appare i- scontrabile nella motivazione della sentenza riguardante il trattamento sanzionatorio, trattandosi di pena irrogata in misura inferiore alla media edittale, determinata sulla base del disvalore della condotta, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 2 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto in abitazione di due fucili di caccia di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Colonna, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancato accertamento della sussistenza del fatto, mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria e eccessività della pena. II) Vizio di motivazione, in relazione alla mancata valutazione delle doglianze proposte in sede di gravame. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Sono state depositate (in data 1.12.2022, quindi tardivamente) conclusioni scritte dal difensore del ricorrente. 5. I motivi dedotti sono privi di pregio; pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 6. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza di primo grado, alla quale la Corte territoriale ha aderito condividendone le valutazioni, si presenta logicamente ed esaurientemente motivata in merito alla individuata responsabilità dell'imputato e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. 6.1. Quanto alla desistenza volontaria, la Corte territoriale ne ha plausibilmente riscontrato l'insussistenza, rilevando che l'imputato non aveva portato a compimento il reato solo in ragione dell'intervento del vicino di casa. Al riguardo, la decisione è in linea con l'insegnamento per cui, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275647 — 01). 6.2. Per il resto, in punto di responsabilità i giudici di merito hanno congruamente chiarito come, alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva riferito che il Colonna aveva più volte suonato il clacson transitando sotto l'abitazione proprio al fine di allertare il complice, fosse pienamente configurabile il tentativo di furto oggetto di contestazione. 6.3. Infine, nessun vizio logico-giuridico appare i- scontrabile nella motivazione della sentenza riguardante il trattamento sanzionatorio, trattandosi di pena irrogata in misura inferiore alla media edittale, determinata sulla base del disvalore della condotta, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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