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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23279/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01)in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello del tutto esente da aporie e manifesta illogicità (pag. 5 dove è stata ampiamente richiamata sulla base di dati oggettivi la ricorrenza di una effettiva abitualità della condotta); rilevato che il secondo motivo di ricorso oltre che totalmente generico nella sua argomentazione è anche cuSpecifico non confrontandosi con la ragione della decisione in ordine alla inammissibilità dei motivi nuovi, in nulla collegati all'unico motivo proposto con l'atto di appello, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSITATA CANCE3JER1A 24 G II %mio/melo iyildizìaho, Aferzia rk f145 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01)in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello del tutto esente da aporie e manifesta illogicità (pag. 5 dove è stata ampiamente richiamata sulla base di dati oggettivi la ricorrenza di una effettiva abitualità della condotta); rilevato che il secondo motivo di ricorso oltre che totalmente generico nella sua argomentazione è anche cuSpecifico non confrontandosi con la ragione della decisione in ordine alla inammissibilità dei motivi nuovi, in nulla collegati all'unico motivo proposto con l'atto di appello, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSITATA CANCE3JER1A 24 G II %mio/melo iyildizìaho, Aferzia rk f145 2
Sentenza Cassazione n. 23279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris