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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09188/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Buggini; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Corsano e del Tornassi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Esposito; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Pacini; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Polito; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello Spezzaferro, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con altra precedente sentenza irrevocabile; riformava parzialmente la stessa pronuncia di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e confermava nel resto la medesima sentenza del 2 dicembre 2020 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi Al) e A2); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capo A2); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi A2) e A6); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi B4) e B5), 110 e 512-bis cod. pen. (capo C3); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi Al), A2), D5), D6) e D9); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi A3) e A4), 110 e 512-bis cod. pen. (capo A10); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 74, commi 1 e 2 d.P.R. cit. (capo B); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2 d.P.R. cit. (capo B), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capo B4); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi A2).

Rilevava la Corte territoriale come le risultanze processuali, in specie quelle desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate dagli inquirenti e da ulteriori atti di indagine, avessero confermato la sussistenza degli elementi costitutivi di due distinte associazioni per delinquere dedite al traffico di sostanze stupefacenti, la cui esistenza era stata già accertata con precedenti sentenze passate in giudicato.

Una prima associazione, operante in epoca antecedente e successiva al novembre 2016, diretta da [OSCURATO:PERSONA], attiva nello smercio di rilevanti quantitativi di droga, soprattutto del tipo cocaina e hashish, nella zona di Roma, in alcune province della Sardegna e della Campania, e in altri luoghi, le cui iniziative, talora caratterizzate anche dall'aggravante della disponibilità di armi, erano risultate già oggetto di altri processi penali; e una seconda, operante dal 2016 con perduranza, capeggiata dai fratelli Genny e [OSCURATO:PERSONA], dedita allo smercio di rilevanti quantitativi di stupefacente dei due tipi innanzi indicati nelle zona di Roma, sodalizio, anch'essa in parte interessata dalle indagini e da giudizi nell'ambito di altri procedimenti penali.

Le imputazioni avevano, così, riguardato, oltre alle due fattispecie associative, specifici episodi di detenzione, trasporto, cessione o consegna di vari quantitativi di droga, nonché alcuni specifici casi di trasferimento fraudolento di valori.

Avverso tale sentenza della Corte di appello di Roma hanno presentato ricorso i nove imputati sopra elencati.

2. Con atto sottoscritto dai suoi difensori ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado sia in ordine alla sussistenza del reato associativo, sia con riferimento alla responsabilità dell'Aleandri per tale delitto, benché fosse risultato al più un concorso di persone nella commissione di singoli episodici illeciti (per il prevenuto riguardanti appena due episodi, per giunta uno dei quali concernente un'iniziativa assunta con un coimputato, [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato associativo); e, comunque, non fosse stato acquisito alcun elemento di prova circa l'esistenza di una stabile organizzazione costituita per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, né della presenza di soggetti con ruoli e apporti alla realizzazione di un programma criminoso comune, ispirato da criteri di solidarietà, e neppure di specifici luoghi ove programmare ed eseguire quel programma delittuoso.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 e 80 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado con riferimento al concorso nella commissione dei due reati-scopo, nonostante non fosse stato dimostrato che l'Aleandri aveva fornito un contributo causale determinante rispetto alla commissione di uno di quei delitti e fosse stato, invece, comprovato un suo ruolo marginale in relazione all'altro illecito, avendo la Corte di merito male interpretato le prove acquisite con riferimento ad un episodio di recupero di stupefacente nella zona di Casa lotti.

2.3. Violazione di legge, anche in relazione all'art. 73, comma 3, d.P.R. cit., per avere la Corte distrettuale negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche, benché le indagini a carico del prevenuto - soggetto incensurato - avessero riguardato un breve arco temporale e attività marginali, e lo stesso non avesse poi posto ostacoli alla sua consegna dall'estero all'autorità italiana; nonché per avere disatteso la richiesta difensiva di esclusione dell'aggravante del suddetto art. 73, comma 3, essendo stata esclusa la partecipazione ai fatti di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di condanna di primo grado circa l'esistenza del reato associativo e la partecipazione del Buggini a tale sodalizio, benché questi fosse risultato coinvolto in un unico episodio delittuoso e non fosse stata comprovata una sua reale durevole affectio societatis, non potendo essere valorizzati a suo carico dati riguardanti altri imputati: con la conseguenza che le conclusioni formulate dai giudici di secondo grado erano risultate assertive e apodittiche, essendosi limitato il Buggini ad una mera opera di accompagnamento del Pacini senza alcun suo diretto coinvolgimento nelle fasi salienti degli incontri, ed avendo un tenore equivoco le conversazioni intercettate che lo avevano visto protagonista.

3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, per avere la Corte di appello negato all'imputato le attenuanti generiche e una riduzione della pena inflitta.

4. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto il vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di appello omesso di indicare le ragioni in base alle quali il Corsano dovesse essere considerato partecipe dell'associazione criminale in contestazione, limitandosi a sostenere che lo stesso "si fosse messo a disposizione" dei dirigenti di quel sodalizio: laddove le vicende nelle quali lo stesso era risultato coinvolto avevano al più dimostrato una compartecipazione nella commissione di singoli reati con il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

5. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi.

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte romana confermato la condanna dell'imputato in relazione alle tre imputazioni addebitategli, benché a carico del prevenuto fosse stato acquisito, per il capo B4), solo un generico riferimento ad una sua compresenza nella zona in cui si trovava il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e fosse stata negata la riqualificazione dei fatti contestati in termini di lieve entità, anche in considerazione dell'incerto contenuto delle conversazioni intercettate; nonostante per il capo B5) fosse stata fatta una confusa sovrapposizione tra il tenore di distinti colloqui captati; e che per il capo C3) non fosse stata acquisita alcuna prova circa i rapporti di dare e avere tra gli Esposito e il Celano.

5.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli per i quali l'Esposito aveva riportato condanna con sentenza irrevocabile della medesima Corte del 17 luglio 2020.

5.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena.

6. Con due distinti atti rispettivamente sottoscritti dai suoi difensori ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi, così sinteticamente indicati.

6.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità (primo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte di appello confermato la condanna di primo grado del Pacini in relazione all'addebito per il reato associativo del capo A), nonostante non fosse stata provata l'esistenza di una sua affectio societatís ovvero di una sua condivisione del programma illecito di quella organizzazione, né di un suo contributo consapevole, stabile e causalmente rilevante alla vita della ipotizzata associazione dedita al narcotraffico: avendo le carte del processo escluso che il prevenuto conoscesse gli altri affiliati a quel sodalizio, sicché egli era stato al più solo un concorrente nella commissione di altri singoli reati.

Peraltro, il Pacini era risultato indagato anche in altro processo nel quale il considerato delitto associativo era stato ipotizzato a carico di altri soggetti, senza che al prevenuto fosse stata addebitata tale ipotesi di reato.

6.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., per essersi quel sodalizio occupato di episodi di spaccio di stupefacenti caratterizzati - in relazione ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione, alla limitatezza delle risorse impiegate e del contesto spaziale - da minima offensività.

6.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (terzo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; terzo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte distrettuale confermato la sussistenza del reato del capo Al) sulla base della errata lettura delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto risulta inidoneo a dimostrare la responsabilità del Pacini per la cessione di un quantitativo indeterminato di droga, comunque diverso da quello che era stato poi sequestrato al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

6.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e mancanza di motivazione (quarto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; quinto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte di merito ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti contestati ai capi Al), A2), D5) e D6) in termini di fatti di lieve entità, in quanto relativi a quantitativi di stupefacente mai determinati nella loro entità ponderale e neppure nella rispettiva percentuale di principio attivo presente in ciascuna partita.

6.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità (quinto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; quarto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte di secondo grado confermato la pronuncia di condanna con riferimento al reato del capo D9), senza considerare che le emergenze processuali non avevano provato che la droga oggetto dell'imputazione fosse cocaina e non anche hashish, come sostenuto dall'imputato, ovvero che il fatto non potesse essere qualificato come di lieve entità.

6.6. Vizio di motivazione, per mancanza, apparenza e illogicità (sesto motivo, erroneamente numerato come quinto, nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; sesto motivo, prima parte, dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte di appello negato all'imputato il sollecitato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla aggravante e sulla recidiva, senza spiegare le ragioni di tale scelta e, invece, operando un indeterminato riferimento alle caratteristiche dell'aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. cit.

6.7. Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità (settimo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; sesto motivo, seconda parte, dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte territoriale omesso di motivare le ragioni delle proprie scelte in ordine alla quantificazione delle pene stabilite per gli aumenti per i reati 'satellite' posti in continuazione con il reato più grave.

6.8. Con memoria trasmessa via pec il 10 gennaio 2023, il cui contenuto è stato poi ripreso nella discussione nel corso dell'odierna udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire al proprio assistito di poter chiedere il concordato in appello ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., facoltà il cui esercizio, in ragione del titolo del reato associativo contestatogli, gli era preclusa sulla base della disposizione del comma 2 di quell'articolo vigente all'epoca dello svolgimento del giudizio di secondo grado e che oggi gli sarebbe, invece, consentita sulla base del nuovo testo del considerato art. 599-bis che ha visto il comma 2 abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199: abrogazione che, riguardando una norma di diritto processuale penale con effetti sostanziali, deve avere efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 2 cod. pen. 7.

Con atto sottoscritto dai suoi difensori ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. cit., per avere la Corte la Corte territoriale, pur recependo la richiesta delle parti formulata con il concordato in appello, omesso di motivare in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati al prevenuto.

8. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi.

8.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, carenza, apparenza e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la condanna di primo grado in relazione al reato associativo del capo B), nonostante non fosse stata provata l'esistenza di una sua affectio societatis ovvero di una sua condivisione del programma illecito di quella organizzazione, né di un suo contributo consapevole, stabile e causalmente rilevante alla vita della ipotizzata associazione dedita al narcotraffico: avendo le carte del processo escluso che il prevenuto conoscesse altri presunti affiliati a quel sodalizio, sicché egli era stato solo un soggetto che aveva operato in autonomia, limitandosi a frequentare alcuni coimputati ed altri soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali non era stato mosso alcun addebito.

8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e carenza, per avere la Corte distrettuale negato all'imputato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli oggetto della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello in altro processo definito il 23 gennaio 2018.

9. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi.

9.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e apparenza, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna in relazione al reato associativo del capo B) sulla base di elementi indiziari privi di inequivoca valenza dimostrativa e di una non corretta interpretazione del contenuto di captazioni telefoniche o ambientali.

9.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte distrettuale negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, beneficio invece concesso ad altri imputati; non potendo essere, a questi fini, valorizzato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito un contributo alle indagini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

1.1. La doglianza difensiva riguardante la violazione di legge dedotta, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nel primo e nel secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito, mentre in presenza di doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell'esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 8 (í,/

1.2. Manifestamente infondate sono le ulteriori lamentate violazioni delle norme di diritto penale sostanziale.

Questa Corte di cassazione ha reiteratamente chiarito, per un verso, che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (così, tra le tante, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); e che, per altro verso, la commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (così, tra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv. 246441).

Di tali regulae iuris i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione nel caso di specie.

In particolare - anche operando legittimante un rinvio al contenuto della conforme sentenza di primo grado (v. pagg. 44-45, sent. impugn.) - la Corte di appello ha evidenziato come le molteplici risultanze delle prolungate indagini svolte dai carabinieri, che aveva dato luogo a plurimi procedimenti penali, alcuni dei quali già definiti con sentenza di condanna irrevocabile, avessero comprovato l'esistenza, quanto meno nel periodo dal novembre 2016 al gennaio 2019, di una ramificata organizzazione criminale diretta da [OSCURATO:PERSONA] dedita alla commissione di una pluralità di reati inerenti alla compra-vendita, alla cessione e allo spaccio di rilevanti quantitativi di stupefacenti tanto di prima quanto di seconda tabella: sodalizio attivo principalmente nella zona di Roma, ma anche in altre zone della Sardegna e della Campania, caratterizzato dalla disponibilità di molteplici contatti per il reperimento dei fornitori e per il successivo smercio delle droghe; di veicoli appositamente modificati per l'occultamento e il trasporto delle sostanze; di telefoni cellulari con schede dedicate o intestate a prestanomi da impiegare per le comunicazioni riservate tra i sodali; di appositi apparecchi per verificare l'eventuale presenza nelle auto di dispositivi gps per le intercettazioni delle comunicazioni in ambientale; nonché di almeno tre immobili a Roma (il bar Gandiglio, l'appartamento di via Molossi e l'autosalone della ditta VP Motors) utilizzati dagli associati per incontrarsi, organizzare e coordinare le rispettive attività.

Organizzazione i cui appartenenti avevano ruoli e compiti prestabili, le cui iniziative seguivano le direttive del capo Polito (che si occupava di individuare i fornitori e gli acquirenti, di fissare i prezzi delle compra-vendite, di riscuotere i profitti, di raccogliere le informazioni raccolte dai partecipi e di risolvere contingenti problemi tra gli stessi, anche minacciando iniziative punitive a carico di singoli sodali) e le indicazioni di coordinamento di altri associati con ruolo di vertice, e che risultavano ispirate da un chiaro intento solidaristico, confermato dal fatto che, in caso di arresto di uno degli affiliati, l'associazione si faceva carico di fornirgli assistenza legale e di mantenente economicamente i rispettivi familiari (v., in particolare, pagg. 78-112, sent. primo grado).

Quanto alla posizione dell'Aleandri non è riconoscibile alcuna inosservanza o erronea applicazione delle norme di diritto penale sostanziale allo stesso contestate nei plurimi capi d'imputazione addebitati, nell'avere la Corte di appello, nel rispetto di quei criteri interpretativi, confermato il concorso del prevenuto nella commissione di alcuni reati fine e la sua partecipazione all'associazione per delinquere in argomento.

Le ulteriori questioni al riguardo poste con il ricorso in termini di violazione di legge refluiscono nell'esame dei denunciati vizi di motivazione.

È appena il caso di aggiungere che la questione relativa all'attenuante del concorso di minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione dei reati fine è stata posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

1.3. I motivi dedotti in termini di vizi di motivazione nel primo e nel secondo punto del ricorso sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Come per la posizione di altri imputati del presente processo (per i quali pure valgono le valutazioni qui esposte), il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in specie, al tenore delle conversazioni tra presenti o telefoniche intercettate ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti.

E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Analogo discorso vale per l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali poter affermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria con riferimento alle imputazioni ascritte all'Aleandri.

In particolare, rilevando come il concorso del predetto imputato nella commissione dei delitti addebitatigli ai capi Al) e A2) fosse stato dimostrato, oltre che dall'assenza di riscontri obiettiva alle tesi difensiva secondo cui la vendita avesse riguardato una vettura da trasportare in Campania, dal tenore delle captazioni che aveva comprovato il dispiegamento di numerose persone, il sequestro della droga avvenuto in danno del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il viaggio organizzato in Campania per il recupero del prezzo non pagato, nonché il coinvolgimento nell'operazione di trasporto del rilevante quantitativo di stupefacente .poi scoperto nella disponibilità del corriere Forti (v. pagg. 44-50, sent. impugn.; pagg. 42-77, sent. primo grado); e come l'adesione dell'Aleandri all'associazione diretta dal Polito fosse stata comprovata dal fatto che il primo era stato interessato dal Pacini per il recupero della droga ceduta al [OSCURATO:PERSONA], dando una immediata e pronta disponibilità, senza che gli venisse fornita alcuna particolare spiegazione su quello che doveva fare, per un incarico così delicato per il sodalizio e fosse stato poi direttamente interessato alla iniziativa di invio di una ulteriore partita di stupefacente del gruppo in Sardegna; nonché dalla circostanza che egli aveva usato in quelle occasioni un concordato linguaggio criptico al telefono con gli altri sodali, pure arrivando a lamentarsi di aver ricevuto un trattamento economico meno gratificante rispetto a quello assicurato agli altri compagni (v. pagg. 51-60, sent. impugn.; pagg. 139-140, sent. primo grado).

1.4. Generica è la doglianza difensiva, formulata con il terzo motivo del ricorso, in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, in presenza di una motivazione molto articolata contenuta nella sentenza di primo grado, idonea a comprovare la composizione quantitativa, superiore a dieci unità, dell'associazione diretta dal Polito (v. pagg. 101-169), espressamente richiamata dalla sentenza impugnata (v. pag. 58): ciò anche in ragione dell'intervenuta definizione della posizione di altri associati in distinti processi (Sez. 6, n. 22091 del 25/02/2021, Ciccolella, Rv. 281517).

1.5. Per il resto il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la posizione non marginale ma (12 primaria dell'Aleandri all'interno della organizzazione criminale più volte richiamata e l'assenza di alcun reale comportamento processuale positivo, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'operatività dell'art. 62-bis cod. pen. 2.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato per le ragioni già ampiamente innanzi esposte nei punti 1.2 e

1.3. con riferimento all'esame di analoghe questioni poste da altro ricorrente, al cui contenuto è sufficiente fare rinvio.

E' doveroso aggiungere come la partecipazione del Buggini all'associazione per delinquere diretta dal Polito è stata desunta — con un percorso argomentativo giuridicamente corretto, che resta immune da vizi di manifesta illogicità — oltre che dal concorso nello specifico delitto fine contestatogli al capo A2), dal fatto che al Buggini i responsabili del gruppo organizzato erano soliti affidare compiti esecutivi; dalla circostanza che allo stesso, disponibile anche a sostituire altri sodali, era stato affidato lo specifico compito di controllare, con apposite apparecchiature, gli abitacoli delle vetture usare dagli affiliati per garantire che nelle stesse non fossero stati collocati dispositivi di intercettazione; nonché dal fatto di essersi mostrato perfettamente a conoscenzki delle dinamiche dell'associazione e delle regole che ne governavano il funzionamento, tenendosi informato sui quantitativi e sulla natura degli stupefacenti commercializzati (con un esplicito riferimento, in una conversazione, alla cocaina) e sul sostegno legale ed economico di compagni arrestati, nonché beneficiando della distÚzione dei proventi della vendita di quelle sostanze (v. pagg. 51-60, sent. impugn.; pagg. 140-149 sent. primo grado).

2.2. Generico è il secondo motivo del ricorso, con il quale la difesa è tornata a sollecitare, in maniera indeterminata, la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena.

Il ricorrente si è doluto della mancata risposta alle questioni che sul punto erano state poste nell'atto di appello, la cui lettura consente però di rilevare come quelle censure fossero strettamente connesse al ripetuto diniego di aver mai aderito ad una stabile organizzazione criminale: doglianze, tuttavia, con le quali non ci si è realmente confrontati con la motivazione della sentenza gravata nella quale la Corte di appello aveva congruamente chiarito come i precedenti penali del Buggini e l'assenza di un suo specifico comportamento processuale positivamente valutabile, oltre che di altri elementi per lui concretamente favorevoli, ostassero all'accoglimento delle richieste difensive (v. pag. 77 sent. impugn.).3.

I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

3.1. Del tutto indeterminate sono le richieste per il Tornassi, menzionato nell'atto di impugnazione in maniera solo incidentale.

3.2. Le doglianze formulate in relazione alla posizione del Corsano sono manifestamente infondate e, comunque, inammissibili perché formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Nella sentenza impugnata la motivazione relativa alla posizione di tale imputato è tutt'altro che assente, è adeguata e priva di incongruenze logiche, sicché le censure prospettate dal prevenuto finiscono esclusivamente per attingere al fatto, sollecitando una rivalutazione delle emergenze processuali che non è permessa nel giudizio di legittimità.

Richiamati i criteri ermeneutici enunciati in materia e innanzi esposti nel punto 1.2., va rimarcato come la Corte territoriale ha rappresentato i dati di prova a carico del ricorrente in maniera lineare ed immune da qualsivoglia vizio argomentativo: spiegando come il Corsano dovesse ritenersi stabile partecipe del sodalizio criminale diretto dal Polito non solamente per avere concorso nella commissione di specifici reati fine realizzati in esecuzione del programma di quel gruppo organizzato (v. pagg. 47-50, sent. impugn.), ma anche per avere tenuto condotte probatoriamente sintomatiche di una sua piena adesione all'associazione: frequentando l'abitazione di via Molossi luogo di ritrovo degli associati; partecipando alla riscossione dei proventi dello spaccio delle droghe e discutendo di taluni dissidi sorti tra gli appartenenti al gruppo; acquistando le schede telefoniche utilizzate dai sodali per le comunicazioni riservate; cooperando alla pianificazione di nuove iniziative delittuose, in specie presenziando ad un incontro organizzativo nel gennaio 2017 nel quale il Corsano si era apertamente vantato di essere già conosciuto nell'ambiente nel narcotraffico e di potere perciò pretendere un ruolo di maggior peso all'interno dell'associazione; nonché dimostrando di essere pienamente rispettoso delle regole gerarchicamente imposte dai dirigenti di quel gruppo (v. pagg. 51-60, sent. impugn.; pagg. 150-155, sent. primo grado).

4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

4.1. Alla luce dei criteri valutativi innanzi espressi nel punto 1.3, va detto come la sentenza impugnata ricostruisca in fatto le vicende oggetto dei capi d'imputazione B4), B5) e C3) con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: sicché possono ritenersi definitivamente acclarati sia il concorso dell'Esposito nella commissione della cessione di un imprecisato quantitativo di stupefacente materialmente riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (episodio con riferimento al quale sono stati analiticamente indicati gli elementi indiziari che, letti in maniera collegata, permettono di porre in connessione gli spostamenti dei due predetti imputati) e nell'acquisto e rivendita di un ulteriore partita di 200 grammi di cocaina curate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (che in una conversazione intercettata aveva collegato l'iniziativa alle direttive impartite da "Genny") e da [OSCURATO:PERSONA] (che con l'altro aveva utilizzato per il trasporto•una vettura facente parte del 'parco auto' nella disponibilità degli affiliati al gruppo dell'Esposito); sia il concorso del ricorrente nell'operazione di intestazione fittizia della società [OSCURATO:PERSONA] 2016 curata dal Celano, condotta delittuosa, peraltro, ammessa da quest'ultimo imputato (v. pagg. 60-62, 69-71 sent. innpugn.; pagg. 195-206, 240-252 sent. primo grado).

I rilievi formulati - peraltro, in termini alquanto generici - al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

4.2. Alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza impugnata, tutte tese a rimarcare la oggettiva gravità delle condotte accertate e la negativa personalità dell'imputato (v. pag. 78), non censurabili in questa sede appaiono le determinazioni della Corte di appello di disattendere le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche o dirette ad ottenere una ulteriore riduzione della pena: decisioni, peraltro, contestate dal prevenuto, con il terzo e ultimo motivo dell'atto di impugnazione, con argomenti molto generici.

4.3. E', invece, fondato il secondo motivo del ricorso.

A fronte della richiesta formulata dalla difesa, con la quale era stata domandato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo e gli altri delitti per i quali l'Esposito aveva già riportato condanna con la sentenza irrevocabile del 17 luglio 2020 della Corte di appello di Roma, e il reato di intestazione fittizia di valori oggetto del capo d'imputazione C3) contestato in questo processo, la risposta data dalla Corte territoriale è contraddittoria: avendo riconosciuto in questo processo la continuazione tra il reato di intestazione fittizia e i due reati in materia di droga, contestati come commessi in attuazione del programma criminoso del sodalizio di cui l'Esposito era capo; ed avendo poi negato al prevenuto la sollecitata ulteriore applicazione dell'art. 81 cod. pen. sul presupposto che l'Esposito avesse negato di aver reinnpiegato nelle attività della [OSCURATO:PERSONA] 2016 i proventi del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione da lui diretta, circostanza questa che la medesima Corte ha indicato, invece, come certamente provata dalle carte processuali (v. pagg. 71 e 78).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata su tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel relativo nuovo giudizio, porrà rimedio all'indicata incongruenza motivazionale.

5. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

5.1. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondato e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Premesse che valgono per il Pacini le considerazioni generali già innanzi formulate nei punti

1.2. e

1.3. (valutazioni alle quali per comodità espositiva è possibile, dunque, fare rinvio), va rilevato come la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulti congrua e corretta, e resti immune da vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato come (in un contesto caratterizzato anche da molteplici ed articolate relazioni) l'adesione del Pacini all'associazione per delinquere contestata al capo A) fosse stata comprovata dal fatto che il suddetto - che aveva ammesso di essersi occupato della commercializzazione di sostanze stupefacenti, ma di aver svolto tale attività in autonomia e nel proprio esclusivo interesse - operava seguendo in maniera sistematica le indicazioni dei capi di quella organizzazione, in specie del Polito e dei 'luogotenenti' di questo, ai quali dava conto del suo agire; concordando con gli altri sodali le modalità di comunicazione con apparecchi comuni con schede riservate; discutendo con gli associati la programmazione di nuove iniziative delittuose in attuazione del programma comune, in particolare curando i rapporti con i fornitori di nuovi approvvigionamenti; svolgendo il ruolo di 'accompagnatore' di altri affiliati per garantire quella affidabilità che talora i dirigenti del gruppo avevano messo in discussione; occupandosi del prelievo dei proventi di precedenti cessioni di droga, anche fornendo la disponibilità a partenze improvvise verso destinazioni lontane; interessandosi alla locazione dell'immobile di via Milossi utilizzato dagli associati come una delle basi della organizzazione; ed ancora, presenziando a riunioni nel corso delle quali era stato discusso come risolvere taluni dissidi sorti tra associati (v. pagg. 51-60, sent. innpugn.; pagg. 78 e segg. sent. primo grado).

5.2. Le denunciate violazioni della norma processuale di cui al terzo e quinto motivo del ricorso sono prive di pregio per le ragioni già esposte nel punto 1.1, da intendersi qui integralmente riproposte.5.3.

Sono tutte in fatto, perché finalizzate ad ottenere una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali, le censure formulate - nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso - in termini di vizio di motivazione; doglianze che, comunque, al pari delle dedotte violazioni di norme di diritto penale sostanziale prospettate negli stessi motivi, sono inammissibili per la genericità del loro contenuto.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica •non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia nella quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova e le ragioni per le quali dovesse essere esclusa la possibilità di qualificare il reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., avendo avuto quel sodalizio ad oggetto la commissione di singoli reati di estrema gravità oggettiva, perché sempre afferenti alla commercializzazione di rilevanti quantitativi di stupefacenti (per il prezzo pagato come corrispettivo, anche quando non era stato possibile stabilire con esattezza il valore ponderale della sostanza oggetto delle singole partite, oltre che la complessità delle operazioni qualificate ogni volta da un ampio dispiegamento di uomini e mezzi), nessuno dei quali qualificabile come fatto di lieve entità ovvero di ridotta portata offensiva; e fosse risultata pienamente dimostrata la colpevolezza del Pacini a titolo di concorso nella commissione dei reati fine ascrittigli, correttamente qualificati nei capi d'imputazione allo stesso addebitati (v. pagg. 46-59).

5.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato con riferimento sia alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. cit., per gli argomenti già esposti nel punto 1.4, da intendersi qui riproposti; sia al diniego di un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, avendo la Corte distrettuale congruamente spiegato come non vi fossero ragioni particolari per modificare le (già benevoli) determinazioni del giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi il Pacini limitato ad ammettere ciò che risultava probatoriamente già evidente a suo carico, senza mostrare alcuna reale forma di resipiscenza (v. pagg. 75-76).

5.5. Il settimo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto una questione proposta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

5.6. Manifestamente infondata è la richiesta di annullamento formulata dal ricorrente con la memoria difensiva trasmessa il 10 gennaio 2023 e richiamata da uno dei due patrocinatori dell'imputato nel corso dell'odierna discussione orale.

Va premesso come, in presenza di una verifica negativa di ammissibilità dell'impugnazione, debba considerarsi preclusa la possibilità di effettuare ulteriori indagini di merito quale quella sollecitata dalla difesa del Pacini con la memoria innanzi indicata.

Tuttavia, essendo stata prospettata una possibile violazione del principio di legalità della pena, è opportuno esaminare comunque la tematica proposta, a tal fine rilevando come la stessa sia del tutto priva di pregio.

L'art. 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nota come '[OSCURATO:PERSONA]', entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (giusta la previsione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che escludeva la possibilità per le parti di richiedere, nel corso del giudizio di secondo grado, di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi (indicando eventualmente al giudice la penA, sulla quale sono d'accordo laddove i motivi dei quali viene domandato l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena) nell'ambito dei processi nei quali l'imputato fosse stato chiamato a rispondere di reati di particolare gravità oppure se il predetto fosse stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

L'eliminazione di tale preclusione ha comportato, dunque, che a partire dal 30 dicembre 2022 l'istituto del concordato in appello possa trovare applicazione in tutti i giudizi di secondo grado, indipendentemente dal titolo del reato oggetto del processo.

E' di tutta evidenza come l'effetto abrogante, riguardando una disposizione di natura processuale, in mancanza di una apposita disciplina transitoria soggiaccia al principio "tempus regit actum": con la conseguenza che esso non può che aver prodotto i suoi effetti nei soli giudizi di appello che si sono svolti a decorrere dall'entrata in vigore della relativa norma abrogante, vale a dire a partire dal 30 dicembre 2022, senza possibilità di una applicazione retroattiva nei processi nei quali il giudizio di secondo grado sia stato già definito.

Non pertinenti sono i richiami, contenuti nella anzidetta memoria difensiva, agli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale rispettivamente in materia di giudizio abbreviato e di reati 'ostativi' alla concessione dei benefici penitenziari.

Quanto al rito abbreviato, è noto come, a seguito delle modifiche della disciplina inerente alla instaurabilità di tale giudizio speciale nei procedimenti aventi ad oggetto un reato punibile con l'ergastolo, la Corte di Strasburgo prima (C.eur.dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c.

Italia) e la Corte costituzionale dopo (Corte cost., sent. n. 201 del 2013; Corte cost., sent. n. 57 del 2016) abbiano puntualizzato che le disposizioni che avevano regolato nel tempo in maniera diversa quella materia non potevano qualificarsi come norme di diritto processuale, soggette al principio "tempus regit actum", ma, per il fatto di attenere alla misura della pena da infliggere, erano norme con effetti di natura penale sostanziale, dunque soggette al divieto di retroattività della disposizione più sfavorevole, secondo i principi fissati dagli artt. 25 Cost. e 7 CEDU.

Si tratta, però, di pronunce che avevano propriamente riguardato un caso nel quale l'imputato aveva formulato una richiesta di ammissione al rito abbreviato in un momento in cui tale rito era ammissibile, che era stata rigettata sul presupposto che la norma sopravvenuta più sfavorevole potesse avere una efficacia retroattiva: situazione, dunque, ben diversa da quella esaminata nel caso di specie nel quale l'imputato non aveva affatto avanzato una richiesta di concordato durante il giudizio di appello che gli era stata rigettata, rispetto alla quale oggi avrebbe potuto astrattamente domandare una sorta di "restituzione nel termine" per presentare quella istanza.

In altri termini, la sentenza impugnata venne emessa all'esito di un giudizio di secondo grado nel quale non vi fu alcuna violazione delle norme processuali all'epoca vigenti.

In questo senso, la soluzione che si intende qui privilegiare è in linea con l'orientamento della Corte costituzionale che, con riferimento ad una situazione analoga, ha già avuto modo di sottolineare come il principio di retroattività sancito dall'art. 7 CEDU si riferisca al rapporto tra un fatto e una norma sopravvenuta, di cui viene in questione l'applicabilità: di talché il riferimento a tale principio è fuori luogo quando l'applicabilità di un nuovo istituto processuale è consentita nei processi aventi ad oggetti reati commessi prima della entrata in vigore della relativa disposizione, ma sia in concreto preclusa dal normale regime temporale della stessa norma processuale, che è governato dal principio "tempus regit actum" derogabile esclusivamente da una eventuale norma transitoria (Corte cost., sent. n. 240 del 2015).

D'altro canto, il parallelismo con la disciplina del giudizio abbreviato non è propriamente calzante, perché la disposizione che regola tale rito speciale, nella parte in cui stabilisce ex lege una riduzione della pena in caso di condanna dell'imputato, ha una immediata e diretta rilevanza per i suoi effetti di natura penale sostanziale: caratteristica che è assente nella disciplina del concordato in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., che è istituto più prettamente processuale, basato essenzialmente su una intesa tra le parti in ordine ai motivi finalizzata ad una possibile delimitazione del "thema decidendum" da devolvere all'esame del giudice dell'impugnazione; istituto nel quale difettano quei caratteri di "premialità" sostanziale che qualificano tanto il rito abbreviato quanto il rito della applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 e segg. cod. proc. pen. (in questi termini Sez. 5, n. 27626 del 23/05/2019, Arena, Rv. 276518; Sez. 4, n. 20112 del 29/03/2018, Nesturi, Rv. 272746; Sez. 1, n. 29531 del 15/11/2017, dep. 2018, Tricomi, non massimata, con riferimento ai ricorsi pendenti dopo la reintroduzione dell'istituto del concordato in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103) Tale impostazione risulta coerente all'orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione nel tempo delle disposizioni aventi ad oggetto istituti di natura prevalentemente processuale, laddove sia assente una specifica disciplina transitoria: come è accaduto, ad esempio, per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova del quale, in applicazione del principio "tempus regit actum", si è esclusa l'operatività nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia già decorso il termine, previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione (così Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, Ibnelaziz, Rv. 279926; Sez. 2, n. 26761 del 09/03/2015, Lariccia, Rv. 264221).

In tale ottica, fuorviante appare il riferimento alla recente pronuncia della Corte costituzionale attinente alla riconsiderazione dell'ambito di applicazione dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (Corte cost., n. 32 del 2020), avente ad oggetto una disposizione concernente propriamente la fase della esecuzione della pena, modificata in epoca successiva alla data di commissione del reato per il quale è intervenuta la condanna: contesto, dunque, concerne più propriamente la definizione dell'ambito di operatività del principio di legalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio come previsto dal regime di accesso alle misure alternative alla detenzione in carcere vigente nel momento della commissione del reato, laddove tale regime risulti poi modificato da novelle adottate in epoca posteriore con una incidenza sostanziale sulla qualità e quantità della pena da eseguire.

6. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto finalizzato a mettere in discussione esclusivamente la correttezza della qualificazione giuridica di alcuni dei fatti oggetto di addebito.

Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è reiteratamente chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (così, tra le molte, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

7. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto per le ragioni e con le conseguenze di seguito puntualizzate.

7.1. Il primo motivo del ricorso, con il quale è stata lamentata una violazione della norma incriminatrice contestata, oltre ai connessi vizi di motivazione, risulta, invero, avanzato per sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in questa sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

In particolare, la Corte territoriale, rispondendo ai rilievi che sono stati riproposti pedissequamente con il ricorso, ha evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza che l'adesione del prevenuto all'associazione per delinquere capeggiata dai fratelli Esposito era stata dimostrata dal fatto che lo stesso non solamente aveva custodito all'interno della sua abitazione di Roma un rilevante quantitativo di cocaina, oltre ad una cospicua somma di denaro in contanti, ma si era interessato direttamente a definire la locazione all'interno dello stesso condominio di una seconda abitazione, intestando il relativo contratto ad un prestanome, prendendone in consegna le chiavi, versando personalmente il deposito cauzionale e pagando i canoni mensili: casa che era stata frequentata dagli altri associati ed utilizzata come luogo di stoccaggio e di custodia degli stupefacenti del sodalizio diretto dagli Esposito.

Eloquente, in tal senso, è la conversazione intercettata in ambientale dagli inquirenti nel luglio 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], commentando con il [OSCURATO:PERSONA] i problemi e le difficoltà W- il gruppo aveva avuto a causa del rinvenimento degli stupefacenti all'interno di quei due appartamenti e dal conseguente arresto dello Spezzaferro, aveva finito per commentare che le conseguenze di quel "periodo nero" sarebbero ricadevano su tutti gli affiliati, perché "...si vince e si perde quando giochi in squadra..." (v. pagg. 65-67 sent. impugn.; pagg. 208-209, 222, 235, sent. primo grado).

La decisione dei giudici di merito si pone, dunque, in linea con l'indirizzo esegetico offerto in materia dalla Cassazione, secondo il quale integra la partecipazione ad una associazione per delinquere la condotta di colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo (Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Gallo, Rv. 247050); più in particolare, si è detto che la sistematica, incondizionata, e consapevole messa a disposizione di propri locali ai componenti di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa, integra una condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto consente all'organizzazione di operare per realizzare il programma criminoso (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166).

Situazioni, quelle descritte nelle precedenti pronunce di questo [OSCURATO:PERSONA], nelle quali non è stata ravvisata alcuna violazione del principio di tassatività della fattispecie penale dovuta alla mancata puntuale descrizione, da parte del legislatore, delle possibili condotte partecipative di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: atteso che - si è detto - da un lato, i reati a forma libera sono pienamente compatibili con il principio di legalità, laddove sia, comunque, individuata, con sufficiente chiarezza e precisione, la lesione del bene giuridico sanzionata; dall'altro, la determinatezza dell'illecito era, nei casi analoghi a quello oggi in esame, assicurata dalla necessità del vincolo associativo strumentale alla commissione dei delitti in materia di droga (in questo senso, tra le altre, Sez. 4, n. 22842 del 02/07/2020, Celano, non massimata).

7.2. Il secondo motivo del ricorso è fondato.

Nella giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] si è chiarito che, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante..

Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238).

Principio di diritto, questo, che è stato violato dalla Corte di appello di Roma nel momento in cui ha sostenuto per un verso, in forma molto generica, l'assenza di un qualsivoglia collegamento tra i reati oggetto del presente processo e quelli per i quali lo Spezzaferro era stato già giudicato; e, per altro verso, che della questione della applicazione della disciplina della continuazione era "opportuno" che ad occuparsi fosse il giudice dell'esecuzione.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata per lo Spezzaferro limitatamente all'applicabilità dell'art. 81 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale che, nel nuovo giudizio su tale punto, si atterrà all'indicata regula iuris.

8. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

8.1. La violazione della norma di diritto penale processuale dedotta con il primo motivo è manifestamente infondata per le ragioni già indicate, in sede di analisi di analoga questione posta da altro ricorrente, nel punto 1.1 al cui tenore si fa rinvio.

8.2. Lo stesso primo motivo del ricorso, nella parte in cui sono state dedotte la violazione della norma penale sostanziale in contestazione e i connessi vizi di motivazione, è inammissibile perché contenente censure, peraltro talora formulate in termini generici, chiaramente finalizzate a sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato e logicamente approfondito le ragioni per le quali il prevenuto dovesse ritenersi responsabile del delitto associativo ascrittogli.

Richiamato quanto già esposto nell'esame di analoghe questioni poste da altri ricorrenti (v. supra i punti 1.2, 1.3 e 7.1), va rimarcato come i giudici di merito abbiano sottolineato che, nel generale contesto probatorio inerente alla operatività del sodalizio criminale dedito al narcotraffico diretto dai fratelli Esposito, la dimostrazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'adesione a quell'associazione era desumibile dal contenuto delle conversazioni registrate dagli investigatori e dagli esiti delle ulteriori indagini di polizia giudiziaria.

Elementi di conoscenza che avevano consentito di accertare che - oltre a concorrere nella consumazione di due specifici reati fine (quello, per il quale l'odierno ricorrente è stato già condannato in un separato procedimento, relativo all'acquisto, alla detenzione e al trasporto di una partita di 200 grammi di cocaina prelevata, nell'agosto 2017, sulla base delle precise direttive impartitegli da [OSCURATO:PERSONA]; nonché quello, oggetto del presente processo, riguardante la consegna, nel luglio 2017, di un imprecisato quantitativo di stupefacente effettuato sempre in base alle indicazioni del predetto Esposito - subito dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] in occasione del secondo dei menzionati episodi delittuosi, l'Esposito e gli altri sodali si erano attivati per garantire all'arrestato l'assistenza con un legale di loro fiducia: dato, questo, sintomatico di quello spirito solidaristico che qualifica il legame anche di chi ha garantito con la sua affectio societatis e una stabile e duratura disponibilità a commettere reati in attuazione di un comune proposito delittuoso.

A ciò si aggiunga che, nella circostanza dell'arresto di altro sodale, l'Esposito aveva discusso delle difficoltà contingenti del gruppo proprio con il [OSCURATO:PERSONA] (v., al riguardo, supra il punto 7.1) e con quest'ultimo aveva pure esaminato aspetti organizzativi e attuativi delle iniziative dell'associazione; e che, subito dopo la sua scarcerazione, l'odierno ricorrente era stato nuovamente contattato dagli Esposito per riprendere la sua attività all'interno del sodalizio, ricevendo una retribuzione a cadenza mensile, in specie occupandosi della distribuzione della droga in Sardegna (v. pagg. 61-65, sent. impugn.; pagg. 195-204, 234-235, sent. primo grado).

8.3. Generico è il secondo motivo del ricorso, con il quale la difesa è tornata a sollecitare, con il richiamo in forma indeterminata a non meglio accertate circostanze fattuali, la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena inflitta: senza, tuttavia, confrontarsi con la motivazione della sentenza gravata nella quale la Corte di appello aveva giustificato, in maniera legittima, la decisione di disattendere quelle istanze difensive in ragione della oggettiva gravità dei fatti accertati, connessi alle dinamiche di un ambiente criminale, dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare una sua resipiscenza ovvero un suo particolare atteggiamento leale o collaborativo (v. pag. 79).

9. Segue la condanna dei ricorrenti, il cui atto di impugnazione è stato dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Buggini; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Corsano e del Tornassi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Esposito; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Pacini; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Polito; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello Spezzaferro, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con altra precedente sentenza irrevocabile; riformava parzialmente la stessa pronuncia di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e confermava nel resto la medesima sentenza del 2 dicembre 2020 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi Al) e A2); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capo A2); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi A2) e A6); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi B4) e B5), 110 e 512-bis cod. pen. (capo C3); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi Al), A2), D5), D6) e D9); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi A3) e A4), 110 e 512-bis cod. pen. (capo A10); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 74, commi 1 e 2 d.P.R. cit. (capo B); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2 d.P.R. cit. (capo B), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capo B4); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. cit. (capo A), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capi A2). Rilevava la Corte territoriale come le risultanze processuali, in specie quelle desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate dagli inquirenti e da ulteriori atti di indagine, avessero confermato la sussistenza degli elementi costitutivi di due distinte associazioni per delinquere dedite al traffico di sostanze stupefacenti, la cui esistenza era stata già accertata con precedenti sentenze passate in giudicato. Una prima associazione, operante in epoca antecedente e successiva al novembre 2016, diretta da [OSCURATO:PERSONA], attiva nello smercio di rilevanti quantitativi di droga, soprattutto del tipo cocaina e hashish, nella zona di Roma, in alcune province della Sardegna e della Campania, e in altri luoghi, le cui iniziative, talora caratterizzate anche dall'aggravante della disponibilità di armi, erano risultate già oggetto di altri processi penali; e una seconda, operante dal 2016 con perduranza, capeggiata dai fratelli Genny e [OSCURATO:PERSONA], dedita allo smercio di rilevanti quantitativi di stupefacente dei due tipi innanzi indicati nelle zona di Roma, sodalizio, anch'essa in parte interessata dalle indagini e da giudizi nell'ambito di altri procedimenti penali. Le imputazioni avevano, così, riguardato, oltre alle due fattispecie associative, specifici episodi di detenzione, trasporto, cessione o consegna di vari quantitativi di droga, nonché alcuni specifici casi di trasferimento fraudolento di valori. Avverso tale sentenza della Corte di appello di Roma hanno presentato ricorso i nove imputati sopra elencati. 2. Con atto sottoscritto dai suoi difensori ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado sia in ordine alla sussistenza del reato associativo, sia con riferimento alla responsabilità dell'Aleandri per tale delitto, benché fosse risultato al più un concorso di persone nella commissione di singoli episodici illeciti (per il prevenuto riguardanti appena due episodi, per giunta uno dei quali concernente un'iniziativa assunta con un coimputato, [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato associativo); e, comunque, non fosse stato acquisito alcun elemento di prova circa l'esistenza di una stabile organizzazione costituita per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, né della presenza di soggetti con ruoli e apporti alla realizzazione di un programma criminoso comune, ispirato da criteri di solidarietà, e neppure di specifici luoghi ove programmare ed eseguire quel programma delittuoso. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 e 80 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado con riferimento al concorso nella commissione dei due reati-scopo, nonostante non fosse stato dimostrato che l'Aleandri aveva fornito un contributo causale determinante rispetto alla commissione di uno di quei delitti e fosse stato, invece, comprovato un suo ruolo marginale in relazione all'altro illecito, avendo la Corte di merito male interpretato le prove acquisite con riferimento ad un episodio di recupero di stupefacente nella zona di Casa lotti. 2.3. Violazione di legge, anche in relazione all'art. 73, comma 3, d.P.R. cit., per avere la Corte distrettuale negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche, benché le indagini a carico del prevenuto - soggetto incensurato - avessero riguardato un breve arco temporale e attività marginali, e lo stesso non avesse poi posto ostacoli alla sua consegna dall'estero all'autorità italiana; nonché per avere disatteso la richiesta difensiva di esclusione dell'aggravante del suddetto art. 73, comma 3, essendo stata esclusa la partecipazione ai fatti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di condanna di primo grado circa l'esistenza del reato associativo e la partecipazione del Buggini a tale sodalizio, benché questi fosse risultato coinvolto in un unico episodio delittuoso e non fosse stata comprovata una sua reale durevole affectio societatis, non potendo essere valorizzati a suo carico dati riguardanti altri imputati: con la conseguenza che le conclusioni formulate dai giudici di secondo grado erano risultate assertive e apodittiche, essendosi limitato il Buggini ad una mera opera di accompagnamento del Pacini senza alcun suo diretto coinvolgimento nelle fasi salienti degli incontri, ed avendo un tenore equivoco le conversazioni intercettate che lo avevano visto protagonista. 3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, per avere la Corte di appello negato all'imputato le attenuanti generiche e una riduzione della pena inflitta. 4. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto il vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di appello omesso di indicare le ragioni in base alle quali il Corsano dovesse essere considerato partecipe dell'associazione criminale in contestazione, limitandosi a sostenere che lo stesso "si fosse messo a disposizione" dei dirigenti di quel sodalizio: laddove le vicende nelle quali lo stesso era risultato coinvolto avevano al più dimostrato una compartecipazione nella commissione di singoli reati con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte romana confermato la condanna dell'imputato in relazione alle tre imputazioni addebitategli, benché a carico del prevenuto fosse stato acquisito, per il capo B4), solo un generico riferimento ad una sua compresenza nella zona in cui si trovava il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e fosse stata negata la riqualificazione dei fatti contestati in termini di lieve entità, anche in considerazione dell'incerto contenuto delle conversazioni intercettate; nonostante per il capo B5) fosse stata fatta una confusa sovrapposizione tra il tenore di distinti colloqui captati; e che per il capo C3) non fosse stata acquisita alcuna prova circa i rapporti di dare e avere tra gli Esposito e il Celano. 5.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli per i quali l'Esposito aveva riportato condanna con sentenza irrevocabile della medesima Corte del 17 luglio 2020. 5.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena. 6. Con due distinti atti rispettivamente sottoscritti dai suoi difensori ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi, così sinteticamente indicati. 6.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità (primo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte di appello confermato la condanna di primo grado del Pacini in relazione all'addebito per il reato associativo del capo A), nonostante non fosse stata provata l'esistenza di una sua affectio societatís ovvero di una sua condivisione del programma illecito di quella organizzazione, né di un suo contributo consapevole, stabile e causalmente rilevante alla vita della ipotizzata associazione dedita al narcotraffico: avendo le carte del processo escluso che il prevenuto conoscesse gli altri affiliati a quel sodalizio, sicché egli era stato al più solo un concorrente nella commissione di altri singoli reati. Peraltro, il Pacini era risultato indagato anche in altro processo nel quale il considerato delitto associativo era stato ipotizzato a carico di altri soggetti, senza che al prevenuto fosse stata addebitata tale ipotesi di reato. 6.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., per essersi quel sodalizio occupato di episodi di spaccio di stupefacenti caratterizzati - in relazione ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione, alla limitatezza delle risorse impiegate e del contesto spaziale - da minima offensività. 6.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (terzo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; terzo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte distrettuale confermato la sussistenza del reato del capo Al) sulla base della errata lettura delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto risulta inidoneo a dimostrare la responsabilità del Pacini per la cessione di un quantitativo indeterminato di droga, comunque diverso da quello che era stato poi sequestrato al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e mancanza di motivazione (quarto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; quinto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte di merito ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti contestati ai capi Al), A2), D5) e D6) in termini di fatti di lieve entità, in quanto relativi a quantitativi di stupefacente mai determinati nella loro entità ponderale e neppure nella rispettiva percentuale di principio attivo presente in ciascuna partita. 6.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità (quinto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; quarto motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte di secondo grado confermato la pronuncia di condanna con riferimento al reato del capo D9), senza considerare che le emergenze processuali non avevano provato che la droga oggetto dell'imputazione fosse cocaina e non anche hashish, come sostenuto dall'imputato, ovvero che il fatto non potesse essere qualificato come di lieve entità. 6.6. Vizio di motivazione, per mancanza, apparenza e illogicità (sesto motivo, erroneamente numerato come quinto, nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; sesto motivo, prima parte, dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte di appello negato all'imputato il sollecitato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla aggravante e sulla recidiva, senza spiegare le ragioni di tale scelta e, invece, operando un indeterminato riferimento alle caratteristiche dell'aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. cit. 6.7. Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità (settimo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; sesto motivo, seconda parte, dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corte territoriale omesso di motivare le ragioni delle proprie scelte in ordine alla quantificazione delle pene stabilite per gli aumenti per i reati 'satellite' posti in continuazione con il reato più grave. 6.8. Con memoria trasmessa via pec il 10 gennaio 2023, il cui contenuto è stato poi ripreso nella discussione nel corso dell'odierna udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire al proprio assistito di poter chiedere il concordato in appello ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., facoltà il cui esercizio, in ragione del titolo del reato associativo contestatogli, gli era preclusa sulla base della disposizione del comma 2 di quell'articolo vigente all'epoca dello svolgimento del giudizio di secondo grado e che oggi gli sarebbe, invece, consentita sulla base del nuovo testo del considerato art. 599-bis che ha visto il comma 2 abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199: abrogazione che, riguardando una norma di diritto processuale penale con effetti sostanziali, deve avere efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 2 cod. pen. 7. Con atto sottoscritto dai suoi difensori ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. cit., per avere la Corte la Corte territoriale, pur recependo la richiesta delle parti formulata con il concordato in appello, omesso di motivare in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati al prevenuto. 8. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi. 8.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, carenza, apparenza e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la condanna di primo grado in relazione al reato associativo del capo B), nonostante non fosse stata provata l'esistenza di una sua affectio societatis ovvero di una sua condivisione del programma illecito di quella organizzazione, né di un suo contributo consapevole, stabile e causalmente rilevante alla vita della ipotizzata associazione dedita al narcotraffico: avendo le carte del processo escluso che il prevenuto conoscesse altri presunti affiliati a quel sodalizio, sicché egli era stato solo un soggetto che aveva operato in autonomia, limitandosi a frequentare alcuni coimputati ed altri soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali non era stato mosso alcun addebito. 8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e carenza, per avere la Corte distrettuale negato all'imputato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli oggetto della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello in altro processo definito il 23 gennaio 2018. 9. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi. 9.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e apparenza, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna in relazione al reato associativo del capo B) sulla base di elementi indiziari privi di inequivoca valenza dimostrativa e di una non corretta interpretazione del contenuto di captazioni telefoniche o ambientali. 9.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte distrettuale negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, beneficio invece concesso ad altri imputati; non potendo essere, a questi fini, valorizzato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito un contributo alle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 1.1. La doglianza difensiva riguardante la violazione di legge dedotta, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nel primo e nel secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito, mentre in presenza di doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell'esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 8 (í,/ 1.2. Manifestamente infondate sono le ulteriori lamentate violazioni delle norme di diritto penale sostanziale. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente chiarito, per un verso, che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (così, tra le tante, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); e che, per altro verso, la commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (così, tra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv. 246441). Di tali regulae iuris i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione nel caso di specie. In particolare - anche operando legittimante un rinvio al contenuto della conforme sentenza di primo grado (v. pagg. 44-45, sent. impugn.) - la Corte di appello ha evidenziato come le molteplici risultanze delle prolungate indagini svolte dai carabinieri, che aveva dato luogo a plurimi procedimenti penali, alcuni dei quali già definiti con sentenza di condanna irrevocabile, avessero comprovato l'esistenza, quanto meno nel periodo dal novembre 2016 al gennaio 2019, di una ramificata organizzazione criminale diretta da [OSCURATO:PERSONA] dedita alla commissione di una pluralità di reati inerenti alla compra-vendita, alla cessione e allo spaccio di rilevanti quantitativi di stupefacenti tanto di prima quanto di seconda tabella: sodalizio attivo principalmente nella zona di Roma, ma anche in altre zone della Sardegna e della Campania, caratterizzato dalla disponibilità di molteplici contatti per il reperimento dei fornitori e per il successivo smercio delle droghe; di veicoli appositamente modificati per l'occultamento e il trasporto delle sostanze; di telefoni cellulari con schede dedicate o intestate a prestanomi da impiegare per le comunicazioni riservate tra i sodali; di appositi apparecchi per verificare l'eventuale presenza nelle auto di dispositivi gps per le intercettazioni delle comunicazioni in ambientale; nonché di almeno tre immobili a Roma (il bar Gandiglio, l'appartamento di via Molossi e l'autosalone della ditta VP Motors) utilizzati dagli associati per incontrarsi, organizzare e coordinare le rispettive attività. Organizzazione i cui appartenenti avevano ruoli e compiti prestabili, le cui iniziative seguivano le direttive del capo Polito (che si occupava di individuare i fornitori e gli acquirenti, di fissare i prezzi delle compra-vendite, di riscuotere i profitti, di raccogliere le informazioni raccolte dai partecipi e di risolvere contingenti problemi tra gli stessi, anche minacciando iniziative punitive a carico di singoli sodali) e le indicazioni di coordinamento di altri associati con ruolo di vertice, e che risultavano ispirate da un chiaro intento solidaristico, confermato dal fatto che, in caso di arresto di uno degli affiliati, l'associazione si faceva carico di fornirgli assistenza legale e di mantenente economicamente i rispettivi familiari (v., in particolare, pagg. 78-112, sent. primo grado). Quanto alla posizione dell'Aleandri non è riconoscibile alcuna inosservanza o erronea applicazione delle norme di diritto penale sostanziale allo stesso contestate nei plurimi capi d'imputazione addebitati, nell'avere la Corte di appello, nel rispetto di quei criteri interpretativi, confermato il concorso del prevenuto nella commissione di alcuni reati fine e la sua partecipazione all'associazione per delinquere in argomento. Le ulteriori questioni al riguardo poste con il ricorso in termini di violazione di legge refluiscono nell'esame dei denunciati vizi di motivazione. È appena il caso di aggiungere che la questione relativa all'attenuante del concorso di minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione dei reati fine è stata posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. 1.3. I motivi dedotti in termini di vizi di motivazione nel primo e nel secondo punto del ricorso sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Come per la posizione di altri imputati del presente processo (per i quali pure valgono le valutazioni qui esposte), il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in specie, al tenore delle conversazioni tra presenti o telefoniche intercettate ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Analogo discorso vale per l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali poter affermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria con riferimento alle imputazioni ascritte all'Aleandri. In particolare, rilevando come il concorso del predetto imputato nella commissione dei delitti addebitatigli ai capi Al) e A2) fosse stato dimostrato, oltre che dall'assenza di riscontri obiettiva alle tesi difensiva secondo cui la vendita avesse riguardato una vettura da trasportare in Campania, dal tenore delle captazioni che aveva comprovato il dispiegamento di numerose persone, il sequestro della droga avvenuto in danno del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il viaggio organizzato in Campania per il recupero del prezzo non pagato, nonché il coinvolgimento nell'operazione di trasporto del rilevante quantitativo di stupefacente .poi scoperto nella disponibilità del corriere Forti (v. pagg. 44-50, sent. impugn.; pagg. 42-77, sent. primo grado); e come l'adesione dell'Aleandri all'associazione diretta dal Polito fosse stata comprovata dal fatto che il primo era stato interessato dal Pacini per il recupero della droga ceduta al [OSCURATO:PERSONA], dando una immediata e pronta disponibilità, senza che gli venisse fornita alcuna particolare spiegazione su quello che doveva fare, per un incarico così delicato per il sodalizio e fosse stato poi direttamente interessato alla iniziativa di invio di una ulteriore partita di stupefacente del gruppo in Sardegna; nonché dalla circostanza che egli aveva usato in quelle occasioni un concordato linguaggio criptico al telefono con gli altri sodali, pure arrivando a lamentarsi di aver ricevuto un trattamento economico meno gratificante rispetto a quello assicurato agli altri compagni (v. pagg. 51-60, sent. impugn.; pagg. 139-140, sent. primo grado). 1.4. Generica è la doglianza difensiva, formulata con il terzo motivo del ricorso, in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, in presenza di una motivazione molto articolata contenuta nella sentenza di primo grado, idonea a comprovare la composizione quantitativa, superiore a dieci unità, dell'associazione diretta dal Polito (v. pagg. 101-169), espressamente richiamata dalla sentenza impugnata (v. pag. 58): ciò anche in ragione dell'intervenuta definizione della posizione di altri associati in distinti processi (Sez. 6, n. 22091 del 25/02/2021, Ciccolella, Rv. 281517). 1.5. Per il resto il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la posizione non marginale ma (12 primaria dell'Aleandri all'interno della organizzazione criminale più volte richiamata e l'assenza di alcun reale comportamento processuale positivo, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'operatività dell'art. 62-bis cod. pen. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato per le ragioni già ampiamente innanzi esposte nei punti 1.2 e 1.3. con riferimento all'esame di analoghe questioni poste da altro ricorrente, al cui contenuto è sufficiente fare rinvio. E' doveroso aggiungere come la partecipazione del Buggini all'associazione per delinquere diretta dal Polito è stata desunta — con un percorso argomentativo giuridicamente corretto, che resta immune da vizi di manifesta illogicità — oltre che dal concorso nello specifico delitto fine contestatogli al capo A2), dal fatto che al Buggini i responsabili del gruppo organizzato erano soliti affidare compiti esecutivi; dalla circostanza che allo stesso, disponibile anche a sostituire altri sodali, era stato affidato lo specifico compito di controllare, con apposite apparecchiature, gli abitacoli delle vetture usare dagli affiliati per garantire che nelle stesse non fossero stati collocati dispositivi di intercettazione; nonché dal fatto di essersi mostrato perfettamente a conoscenzki delle dinamiche dell'associazione e delle regole che ne governavano il funzionamento, tenendosi informato sui quantitativi e sulla natura degli stupefacenti commercializzati (con un esplicito riferimento, in una conversazione, alla cocaina) e sul sostegno legale ed economico di compagni arrestati, nonché beneficiando della distÚzione dei proventi della vendita di quelle sostanze (v. pagg. 51-60, sent. impugn.; pagg. 140-149 sent. primo grado). 2.2. Generico è il secondo motivo del ricorso, con il quale la difesa è tornata a sollecitare, in maniera indeterminata, la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena. Il ricorrente si è doluto della mancata risposta alle questioni che sul punto erano state poste nell'atto di appello, la cui lettura consente però di rilevare come quelle censure fossero strettamente connesse al ripetuto diniego di aver mai aderito ad una stabile organizzazione criminale: doglianze, tuttavia, con le quali non ci si è realmente confrontati con la motivazione della sentenza gravata nella quale la Corte di appello aveva congruamente chiarito come i precedenti penali del Buggini e l'assenza di un suo specifico comportamento processuale positivamente valutabile, oltre che di altri elementi per lui concretamente favorevoli, ostassero all'accoglimento delle richieste difensive (v. pag. 77 sent. impugn.).3. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 3.1. Del tutto indeterminate sono le richieste per il Tornassi, menzionato nell'atto di impugnazione in maniera solo incidentale. 3.2. Le doglianze formulate in relazione alla posizione del Corsano sono manifestamente infondate e, comunque, inammissibili perché formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Nella sentenza impugnata la motivazione relativa alla posizione di tale imputato è tutt'altro che assente, è adeguata e priva di incongruenze logiche, sicché le censure prospettate dal prevenuto finiscono esclusivamente per attingere al fatto, sollecitando una rivalutazione delle emergenze processuali che non è permessa nel giudizio di legittimità. Richiamati i criteri ermeneutici enunciati in materia e innanzi esposti nel punto 1.2., va rimarcato come la Corte territoriale ha rappresentato i dati di prova a carico del ricorrente in maniera lineare ed immune da qualsivoglia vizio argomentativo: spiegando come il Corsano dovesse ritenersi stabile partecipe del sodalizio criminale diretto dal Polito non solamente per avere concorso nella commissione di specifici reati fine realizzati in esecuzione del programma di quel gruppo organizzato (v. pagg. 47-50, sent. impugn.), ma anche per avere tenuto condotte probatoriamente sintomatiche di una sua piena adesione all'associazione: frequentando l'abitazione di via Molossi luogo di ritrovo degli associati; partecipando alla riscossione dei proventi dello spaccio delle droghe e discutendo di taluni dissidi sorti tra gli appartenenti al gruppo; acquistando le schede telefoniche utilizzate dai sodali per le comunicazioni riservate; cooperando alla pianificazione di nuove iniziative delittuose, in specie presenziando ad un incontro organizzativo nel gennaio 2017 nel quale il Corsano si era apertamente vantato di essere già conosciuto nell'ambiente nel narcotraffico e di potere perciò pretendere un ruolo di maggior peso all'interno dell'associazione; nonché dimostrando di essere pienamente rispettoso delle regole gerarchicamente imposte dai dirigenti di quel gruppo (v. pagg. 51-60, sent. impugn.; pagg. 150-155, sent. primo grado). 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 4.1. Alla luce dei criteri valutativi innanzi espressi nel punto 1.3, va detto come la sentenza impugnata ricostruisca in fatto le vicende oggetto dei capi d'imputazione B4), B5) e C3) con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: sicché possono ritenersi definitivamente acclarati sia il concorso dell'Esposito nella commissione della cessione di un imprecisato quantitativo di stupefacente materialmente riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (episodio con riferimento al quale sono stati analiticamente indicati gli elementi indiziari che, letti in maniera collegata, permettono di porre in connessione gli spostamenti dei due predetti imputati) e nell'acquisto e rivendita di un ulteriore partita di 200 grammi di cocaina curate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (che in una conversazione intercettata aveva collegato l'iniziativa alle direttive impartite da "Genny") e da [OSCURATO:PERSONA] (che con l'altro aveva utilizzato per il trasporto•una vettura facente parte del 'parco auto' nella disponibilità degli affiliati al gruppo dell'Esposito); sia il concorso del ricorrente nell'operazione di intestazione fittizia della società [OSCURATO:PERSONA] 2016 curata dal Celano, condotta delittuosa, peraltro, ammessa da quest'ultimo imputato (v. pagg. 60-62, 69-71 sent. innpugn.; pagg. 195-206, 240-252 sent. primo grado). I rilievi formulati - peraltro, in termini alquanto generici - al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. 4.2. Alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza impugnata, tutte tese a rimarcare la oggettiva gravità delle condotte accertate e la negativa personalità dell'imputato (v. pag. 78), non censurabili in questa sede appaiono le determinazioni della Corte di appello di disattendere le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche o dirette ad ottenere una ulteriore riduzione della pena: decisioni, peraltro, contestate dal prevenuto, con il terzo e ultimo motivo dell'atto di impugnazione, con argomenti molto generici. 4.3. E', invece, fondato il secondo motivo del ricorso. A fronte della richiesta formulata dalla difesa, con la quale era stata domandato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo e gli altri delitti per i quali l'Esposito aveva già riportato condanna con la sentenza irrevocabile del 17 luglio 2020 della Corte di appello di Roma, e il reato di intestazione fittizia di valori oggetto del capo d'imputazione C3) contestato in questo processo, la risposta data dalla Corte territoriale è contraddittoria: avendo riconosciuto in questo processo la continuazione tra il reato di intestazione fittizia e i due reati in materia di droga, contestati come commessi in attuazione del programma criminoso del sodalizio di cui l'Esposito era capo; ed avendo poi negato al prevenuto la sollecitata ulteriore applicazione dell'art. 81 cod. pen. sul presupposto che l'Esposito avesse negato di aver reinnpiegato nelle attività della [OSCURATO:PERSONA] 2016 i proventi del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione da lui diretta, circostanza questa che la medesima Corte ha indicato, invece, come certamente provata dalle carte processuali (v. pagg. 71 e 78). La sentenza impugnata va, dunque, annullata su tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel relativo nuovo giudizio, porrà rimedio all'indicata incongruenza motivazionale. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondato e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Premesse che valgono per il Pacini le considerazioni generali già innanzi formulate nei punti 1.2. e 1.3. (valutazioni alle quali per comodità espositiva è possibile, dunque, fare rinvio), va rilevato come la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulti congrua e corretta, e resti immune da vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato come (in un contesto caratterizzato anche da molteplici ed articolate relazioni) l'adesione del Pacini all'associazione per delinquere contestata al capo A) fosse stata comprovata dal fatto che il suddetto - che aveva ammesso di essersi occupato della commercializzazione di sostanze stupefacenti, ma di aver svolto tale attività in autonomia e nel proprio esclusivo interesse - operava seguendo in maniera sistematica le indicazioni dei capi di quella organizzazione, in specie del Polito e dei 'luogotenenti' di questo, ai quali dava conto del suo agire; concordando con gli altri sodali le modalità di comunicazione con apparecchi comuni con schede riservate; discutendo con gli associati la programmazione di nuove iniziative delittuose in attuazione del programma comune, in particolare curando i rapporti con i fornitori di nuovi approvvigionamenti; svolgendo il ruolo di 'accompagnatore' di altri affiliati per garantire quella affidabilità che talora i dirigenti del gruppo avevano messo in discussione; occupandosi del prelievo dei proventi di precedenti cessioni di droga, anche fornendo la disponibilità a partenze improvvise verso destinazioni lontane; interessandosi alla locazione dell'immobile di via Milossi utilizzato dagli associati come una delle basi della organizzazione; ed ancora, presenziando a riunioni nel corso delle quali era stato discusso come risolvere taluni dissidi sorti tra associati (v. pagg. 51-60, sent. innpugn.; pagg. 78 e segg. sent. primo grado). 5.2. Le denunciate violazioni della norma processuale di cui al terzo e quinto motivo del ricorso sono prive di pregio per le ragioni già esposte nel punto 1.1, da intendersi qui integralmente riproposte.5.3. Sono tutte in fatto, perché finalizzate ad ottenere una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali, le censure formulate - nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso - in termini di vizio di motivazione; doglianze che, comunque, al pari delle dedotte violazioni di norme di diritto penale sostanziale prospettate negli stessi motivi, sono inammissibili per la genericità del loro contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica •non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia nella quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova e le ragioni per le quali dovesse essere esclusa la possibilità di qualificare il reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., avendo avuto quel sodalizio ad oggetto la commissione di singoli reati di estrema gravità oggettiva, perché sempre afferenti alla commercializzazione di rilevanti quantitativi di stupefacenti (per il prezzo pagato come corrispettivo, anche quando non era stato possibile stabilire con esattezza il valore ponderale della sostanza oggetto delle singole partite, oltre che la complessità delle operazioni qualificate ogni volta da un ampio dispiegamento di uomini e mezzi), nessuno dei quali qualificabile come fatto di lieve entità ovvero di ridotta portata offensiva; e fosse risultata pienamente dimostrata la colpevolezza del Pacini a titolo di concorso nella commissione dei reati fine ascrittigli, correttamente qualificati nei capi d'imputazione allo stesso addebitati (v. pagg. 46-59). 5.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato con riferimento sia alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. cit., per gli argomenti già esposti nel punto 1.4, da intendersi qui riproposti; sia al diniego di un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, avendo la Corte distrettuale congruamente spiegato come non vi fossero ragioni particolari per modificare le (già benevoli) determinazioni del giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi il Pacini limitato ad ammettere ciò che risultava probatoriamente già evidente a suo carico, senza mostrare alcuna reale forma di resipiscenza (v. pagg. 75-76). 5.5. Il settimo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto una questione proposta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 5.6. Manifestamente infondata è la richiesta di annullamento formulata dal ricorrente con la memoria difensiva trasmessa il 10 gennaio 2023 e richiamata da uno dei due patrocinatori dell'imputato nel corso dell'odierna discussione orale. Va premesso come, in presenza di una verifica negativa di ammissibilità dell'impugnazione, debba considerarsi preclusa la possibilità di effettuare ulteriori indagini di merito quale quella sollecitata dalla difesa del Pacini con la memoria innanzi indicata. Tuttavia, essendo stata prospettata una possibile violazione del principio di legalità della pena, è opportuno esaminare comunque la tematica proposta, a tal fine rilevando come la stessa sia del tutto priva di pregio. L'art. 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nota come '[OSCURATO:PERSONA]', entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (giusta la previsione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che escludeva la possibilità per le parti di richiedere, nel corso del giudizio di secondo grado, di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi (indicando eventualmente al giudice la penA, sulla quale sono d'accordo laddove i motivi dei quali viene domandato l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena) nell'ambito dei processi nei quali l'imputato fosse stato chiamato a rispondere di reati di particolare gravità oppure se il predetto fosse stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. L'eliminazione di tale preclusione ha comportato, dunque, che a partire dal 30 dicembre 2022 l'istituto del concordato in appello possa trovare applicazione in tutti i giudizi di secondo grado, indipendentemente dal titolo del reato oggetto del processo. E' di tutta evidenza come l'effetto abrogante, riguardando una disposizione di natura processuale, in mancanza di una apposita disciplina transitoria soggiaccia al principio "tempus regit actum": con la conseguenza che esso non può che aver prodotto i suoi effetti nei soli giudizi di appello che si sono svolti a decorrere dall'entrata in vigore della relativa norma abrogante, vale a dire a partire dal 30 dicembre 2022, senza possibilità di una applicazione retroattiva nei processi nei quali il giudizio di secondo grado sia stato già definito. Non pertinenti sono i richiami, contenuti nella anzidetta memoria difensiva, agli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale rispettivamente in materia di giudizio abbreviato e di reati 'ostativi' alla concessione dei benefici penitenziari. Quanto al rito abbreviato, è noto come, a seguito delle modifiche della disciplina inerente alla instaurabilità di tale giudizio speciale nei procedimenti aventi ad oggetto un reato punibile con l'ergastolo, la Corte di Strasburgo prima (C.eur.dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia) e la Corte costituzionale dopo (Corte cost., sent. n. 201 del 2013; Corte cost., sent. n. 57 del 2016) abbiano puntualizzato che le disposizioni che avevano regolato nel tempo in maniera diversa quella materia non potevano qualificarsi come norme di diritto processuale, soggette al principio "tempus regit actum", ma, per il fatto di attenere alla misura della pena da infliggere, erano norme con effetti di natura penale sostanziale, dunque soggette al divieto di retroattività della disposizione più sfavorevole, secondo i principi fissati dagli artt. 25 Cost. e 7 CEDU. Si tratta, però, di pronunce che avevano propriamente riguardato un caso nel quale l'imputato aveva formulato una richiesta di ammissione al rito abbreviato in un momento in cui tale rito era ammissibile, che era stata rigettata sul presupposto che la norma sopravvenuta più sfavorevole potesse avere una efficacia retroattiva: situazione, dunque, ben diversa da quella esaminata nel caso di specie nel quale l'imputato non aveva affatto avanzato una richiesta di concordato durante il giudizio di appello che gli era stata rigettata, rispetto alla quale oggi avrebbe potuto astrattamente domandare una sorta di "restituzione nel termine" per presentare quella istanza. In altri termini, la sentenza impugnata venne emessa all'esito di un giudizio di secondo grado nel quale non vi fu alcuna violazione delle norme processuali all'epoca vigenti. In questo senso, la soluzione che si intende qui privilegiare è in linea con l'orientamento della Corte costituzionale che, con riferimento ad una situazione analoga, ha già avuto modo di sottolineare come il principio di retroattività sancito dall'art. 7 CEDU si riferisca al rapporto tra un fatto e una norma sopravvenuta, di cui viene in questione l'applicabilità: di talché il riferimento a tale principio è fuori luogo quando l'applicabilità di un nuovo istituto processuale è consentita nei processi aventi ad oggetti reati commessi prima della entrata in vigore della relativa disposizione, ma sia in concreto preclusa dal normale regime temporale della stessa norma processuale, che è governato dal principio "tempus regit actum" derogabile esclusivamente da una eventuale norma transitoria (Corte cost., sent. n. 240 del 2015). D'altro canto, il parallelismo con la disciplina del giudizio abbreviato non è propriamente calzante, perché la disposizione che regola tale rito speciale, nella parte in cui stabilisce ex lege una riduzione della pena in caso di condanna dell'imputato, ha una immediata e diretta rilevanza per i suoi effetti di natura penale sostanziale: caratteristica che è assente nella disciplina del concordato in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., che è istituto più prettamente processuale, basato essenzialmente su una intesa tra le parti in ordine ai motivi finalizzata ad una possibile delimitazione del "thema decidendum" da devolvere all'esame del giudice dell'impugnazione; istituto nel quale difettano quei caratteri di "premialità" sostanziale che qualificano tanto il rito abbreviato quanto il rito della applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 e segg. cod. proc. pen. (in questi termini Sez. 5, n. 27626 del 23/05/2019, Arena, Rv. 276518; Sez. 4, n. 20112 del 29/03/2018, Nesturi, Rv. 272746; Sez. 1, n. 29531 del 15/11/2017, dep. 2018, Tricomi, non massimata, con riferimento ai ricorsi pendenti dopo la reintroduzione dell'istituto del concordato in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103) Tale impostazione risulta coerente all'orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione nel tempo delle disposizioni aventi ad oggetto istituti di natura prevalentemente processuale, laddove sia assente una specifica disciplina transitoria: come è accaduto, ad esempio, per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova del quale, in applicazione del principio "tempus regit actum", si è esclusa l'operatività nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia già decorso il termine, previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione (così Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, Ibnelaziz, Rv. 279926; Sez. 2, n. 26761 del 09/03/2015, Lariccia, Rv. 264221). In tale ottica, fuorviante appare il riferimento alla recente pronuncia della Corte costituzionale attinente alla riconsiderazione dell'ambito di applicazione dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (Corte cost., n. 32 del 2020), avente ad oggetto una disposizione concernente propriamente la fase della esecuzione della pena, modificata in epoca successiva alla data di commissione del reato per il quale è intervenuta la condanna: contesto, dunque, concerne più propriamente la definizione dell'ambito di operatività del principio di legalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio come previsto dal regime di accesso alle misure alternative alla detenzione in carcere vigente nel momento della commissione del reato, laddove tale regime risulti poi modificato da novelle adottate in epoca posteriore con una incidenza sostanziale sulla qualità e quantità della pena da eseguire. 6. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto finalizzato a mettere in discussione esclusivamente la correttezza della qualificazione giuridica di alcuni dei fatti oggetto di addebito. Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è reiteratamente chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (così, tra le molte, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). 7. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto per le ragioni e con le conseguenze di seguito puntualizzate. 7.1. Il primo motivo del ricorso, con il quale è stata lamentata una violazione della norma incriminatrice contestata, oltre ai connessi vizi di motivazione, risulta, invero, avanzato per sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in questa sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, la Corte territoriale, rispondendo ai rilievi che sono stati riproposti pedissequamente con il ricorso, ha evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza che l'adesione del prevenuto all'associazione per delinquere capeggiata dai fratelli Esposito era stata dimostrata dal fatto che lo stesso non solamente aveva custodito all'interno della sua abitazione di Roma un rilevante quantitativo di cocaina, oltre ad una cospicua somma di denaro in contanti, ma si era interessato direttamente a definire la locazione all'interno dello stesso condominio di una seconda abitazione, intestando il relativo contratto ad un prestanome, prendendone in consegna le chiavi, versando personalmente il deposito cauzionale e pagando i canoni mensili: casa che era stata frequentata dagli altri associati ed utilizzata come luogo di stoccaggio e di custodia degli stupefacenti del sodalizio diretto dagli Esposito. Eloquente, in tal senso, è la conversazione intercettata in ambientale dagli inquirenti nel luglio 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], commentando con il [OSCURATO:PERSONA] i problemi e le difficoltà W- il gruppo aveva avuto a causa del rinvenimento degli stupefacenti all'interno di quei due appartamenti e dal conseguente arresto dello Spezzaferro, aveva finito per commentare che le conseguenze di quel "periodo nero" sarebbero ricadevano su tutti gli affiliati, perché "...si vince e si perde quando giochi in squadra..." (v. pagg. 65-67 sent. impugn.; pagg. 208-209, 222, 235, sent. primo grado). La decisione dei giudici di merito si pone, dunque, in linea con l'indirizzo esegetico offerto in materia dalla Cassazione, secondo il quale integra la partecipazione ad una associazione per delinquere la condotta di colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo (Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Gallo, Rv. 247050); più in particolare, si è detto che la sistematica, incondizionata, e consapevole messa a disposizione di propri locali ai componenti di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa, integra una condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto consente all'organizzazione di operare per realizzare il programma criminoso (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166). Situazioni, quelle descritte nelle precedenti pronunce di questo [OSCURATO:PERSONA], nelle quali non è stata ravvisata alcuna violazione del principio di tassatività della fattispecie penale dovuta alla mancata puntuale descrizione, da parte del legislatore, delle possibili condotte partecipative di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: atteso che - si è detto - da un lato, i reati a forma libera sono pienamente compatibili con il principio di legalità, laddove sia, comunque, individuata, con sufficiente chiarezza e precisione, la lesione del bene giuridico sanzionata; dall'altro, la determinatezza dell'illecito era, nei casi analoghi a quello oggi in esame, assicurata dalla necessità del vincolo associativo strumentale alla commissione dei delitti in materia di droga (in questo senso, tra le altre, Sez. 4, n. 22842 del 02/07/2020, Celano, non massimata). 7.2. Il secondo motivo del ricorso è fondato. Nella giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] si è chiarito che, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante.. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238). Principio di diritto, questo, che è stato violato dalla Corte di appello di Roma nel momento in cui ha sostenuto per un verso, in forma molto generica, l'assenza di un qualsivoglia collegamento tra i reati oggetto del presente processo e quelli per i quali lo Spezzaferro era stato già giudicato; e, per altro verso, che della questione della applicazione della disciplina della continuazione era "opportuno" che ad occuparsi fosse il giudice dell'esecuzione. La sentenza impugnata va, dunque, annullata per lo Spezzaferro limitatamente all'applicabilità dell'art. 81 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale che, nel nuovo giudizio su tale punto, si atterrà all'indicata regula iuris. 8. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 8.1. La violazione della norma di diritto penale processuale dedotta con il primo motivo è manifestamente infondata per le ragioni già indicate, in sede di analisi di analoga questione posta da altro ricorrente, nel punto 1.1 al cui tenore si fa rinvio. 8.2. Lo stesso primo motivo del ricorso, nella parte in cui sono state dedotte la violazione della norma penale sostanziale in contestazione e i connessi vizi di motivazione, è inammissibile perché contenente censure, peraltro talora formulate in termini generici, chiaramente finalizzate a sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato e logicamente approfondito le ragioni per le quali il prevenuto dovesse ritenersi responsabile del delitto associativo ascrittogli. Richiamato quanto già esposto nell'esame di analoghe questioni poste da altri ricorrenti (v. supra i punti 1.2, 1.3 e 7.1), va rimarcato come i giudici di merito abbiano sottolineato che, nel generale contesto probatorio inerente alla operatività del sodalizio criminale dedito al narcotraffico diretto dai fratelli Esposito, la dimostrazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'adesione a quell'associazione era desumibile dal contenuto delle conversazioni registrate dagli investigatori e dagli esiti delle ulteriori indagini di polizia giudiziaria. Elementi di conoscenza che avevano consentito di accertare che - oltre a concorrere nella consumazione di due specifici reati fine (quello, per il quale l'odierno ricorrente è stato già condannato in un separato procedimento, relativo all'acquisto, alla detenzione e al trasporto di una partita di 200 grammi di cocaina prelevata, nell'agosto 2017, sulla base delle precise direttive impartitegli da [OSCURATO:PERSONA]; nonché quello, oggetto del presente processo, riguardante la consegna, nel luglio 2017, di un imprecisato quantitativo di stupefacente effettuato sempre in base alle indicazioni del predetto Esposito - subito dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] in occasione del secondo dei menzionati episodi delittuosi, l'Esposito e gli altri sodali si erano attivati per garantire all'arrestato l'assistenza con un legale di loro fiducia: dato, questo, sintomatico di quello spirito solidaristico che qualifica il legame anche di chi ha garantito con la sua affectio societatis e una stabile e duratura disponibilità a commettere reati in attuazione di un comune proposito delittuoso. A ciò si aggiunga che, nella circostanza dell'arresto di altro sodale, l'Esposito aveva discusso delle difficoltà contingenti del gruppo proprio con il [OSCURATO:PERSONA] (v., al riguardo, supra il punto 7.1) e con quest'ultimo aveva pure esaminato aspetti organizzativi e attuativi delle iniziative dell'associazione; e che, subito dopo la sua scarcerazione, l'odierno ricorrente era stato nuovamente contattato dagli Esposito per riprendere la sua attività all'interno del sodalizio, ricevendo una retribuzione a cadenza mensile, in specie occupandosi della distribuzione della droga in Sardegna (v. pagg. 61-65, sent. impugn.; pagg. 195-204, 234-235, sent. primo grado). 8.3. Generico è il secondo motivo del ricorso, con il quale la difesa è tornata a sollecitare, con il richiamo in forma indeterminata a non meglio accertate circostanze fattuali, la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena inflitta: senza, tuttavia, confrontarsi con la motivazione della sentenza gravata nella quale la Corte di appello aveva giustificato, in maniera legittima, la decisione di disattendere quelle istanze difensive in ragione della oggettiva gravità dei fatti accertati, connessi alle dinamiche di un ambiente criminale, dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare una sua resipiscenza ovvero un suo particolare atteggiamento leale o collaborativo (v. pag. 79). 9. Segue la condanna dei ricorrenti, il cui atto di impugnazione è stato dich
Sentenza Cassazione n. 09188/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris