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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:270
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 26 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 579/24 Austro ‑ [OSCURATO:PERSONA] zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer [OSCURATO:PERSONA] mbH, AKM eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung contro [OSCURATO:PERSONA] für Verwertungsgesellschaften [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 17 – Responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per i contenuti protetti caricati dai loro utenti – Portata della responsabilità – Obbligo per detti prestatori di ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti per la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di tali contenuti – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server informatici dei prestatori di servizi – Copie tecnicamente necessarie per mettere i contenuti a disposizione del pubblico – Assenza dell’obbligo di ottenere una distinta autorizzazione dai titolari dei diritti»

I. Introduzione

1. La presente causa offre alla Corte una seconda opportunità di interpretare ( 2 ) l’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale ( 3 ).

Tale disposizione specifica le condizioni alle quali i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quali YouTube, Soundcloud e Pinterest, possono incorrere in responsabilità per avere fornito al pubblico l’accesso ad opere o altri materiali («contenuti protetti»), caricati sulle loro piattaforme dai loro utenti in violazione del diritto d’autore.

2. Più in particolare, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 dispone che tali prestatori di servizi effettuano un atto di «comunicazione al pubblico» o di «messa a disposizione del pubblico», come definito all’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 4 ), quando concedono l’accesso al pubblico a contenuti protetti.

3. In forza di quest’ultima disposizione, in linea di principio, i titolari dei diritti hanno il diritto esclusivo di comunicare o di mettere a disposizione le loro opere o altri materiali.

Di conseguenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono compiere essi stessi un atto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico senza ottenere la previa autorizzazione dei titolari dei diritti, generalmente stipulando un accordo di licenza.

Tale obbligo di ottenere una siffatta autorizzazione è chiaramente enunciato all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790.

4. Le questioni sollevate dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) traggono origine dal fatto che, quando i contenuti protetti vengono caricati da utenti di servizi di condivisione di contenuti online su piattaforme online, copie digitali di tali contenuti sono automaticamente realizzate e memorizzate sui server informatici del prestatore di servizi.

La realizzazione di tali copie è tecnicamente necessaria per dare al pubblico accesso ai contenuti in questione.

5. Tuttavia, come spiegherò, ciò potrebbe ledere un altro diritto protetto dall’articolo 2 della direttiva 2001/29 – ossia il «diritto di riproduzione» –, il quale dispone, in sostanza, che la realizzazione di copie di contenuti protetti è, in linea di principio, parimenti riservata ai titolari dei diritti.

6. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, tra l’altro, se le copie digitali di contenuti protetti realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti costituiscano «riproduzioni», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, rientranti nell’ambito di detto diritto.

In caso affermativo, esso chiede alla Corte di chiarire se le autorizzazioni che tali prestatori di servizi devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 per comunicare o mettere a disposizione del pubblico contenuti protetti autorizzino necessariamente detti prestatori anche a realizzare copie siffatte.

7. Il procedimento principale verte su una controversia tra, da un lato, l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] e l’AKM (società madre dell’Austro‑[OSCURATO:PERSONA]) – due società di gestione collettiva iscritte nel registro delle imprese austriaco (in prosieguo: le «ricorrenti»), titolari di autorizzazioni alla gestione, ai sensi della direttiva 2014/26/UE ( 5 ), per la gestione e l’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi su opere musicali e opere letterarie ad esse associate, nell’interesse dei titolari dei diritti – e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] für Verwertungsgesellschaften (autorità austriaca di vigilanza sugli organismi di gestione collettiva) (in prosieguo: l’«Autorità di vigilanza»).

8. In sostanza, l’Autorità di vigilanza ritiene che l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 comprenda necessariamente la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti.

Per contro, le ricorrenti sostengono che la realizzazione di copie siffatte deve essere autorizzata separatamente e quindi essere subordinata ad un diverso accordo di licenza e che, pertanto, un accordo del genere può essere negoziato con tali prestatori di servizi da un organismo di gestione collettiva (nel caso di specie, l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA]) diverso da quello che gestisce il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico dei titolari dei diritti interessati (nel caso di specie, l’AKM).

Proporrò alla Corte di adottare la prima posizione.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

9. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»), sottoscritta da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, all’articolo 9 prevede quanto segue: «(1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente [OSCURATO:PERSONA] hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. (2) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore. (3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente [OSCURATO:PERSONA]».

B. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2001/29

10. Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione»: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

11. L’articolo 3 di tale direttiva riguarda il «[d]iritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti».

Esso dispone, al paragrafo 1, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

Nel paragrafo 2, detto articolo elenca gli altri casi specifici ai quali si applica tale diritto, che corrispondono a quelli enumerati all’articolo 2, lettere da b) a e), della medesima direttiva.

2. Direttiva 2014/26

12. L’articolo 4 della direttiva 2014/26 enuncia che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell’interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti».

13. L’articolo 5 di tale direttiva elenca i diritti specifici dei titolari dei diritti in relazione agli organismi di gestione collettiva.

14. L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/26 riguarda il processo di concessione delle licenze e i criteri relativi alle condizioni di concessione delle licenze.

3. Direttiva 2019/790

15. Ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 2019/790, un «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» è «un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che organizza e promuove a scopo di lucro».

16. L’articolo 17 di tale direttiva è così formulato: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2001/29], ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un’autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29] qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

3. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE( 6 )non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

4. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore, a meno che non dimostrino di:

a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b). (...)».

C. Normativa nazionale

17. L’articolo 15 del Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (legge relativa al diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche e ai diritti connessi; in prosieguo: l’«UrhG»), intitolato «Diritto di riproduzione», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue: «(1) L’autore ha il diritto esclusivo di riprodurre l’opera, indipendentemente dal procedimento utilizzato e dalla quantità riprodotta, in modo provvisorio o permanente. (2) Una riproduzione si ravvisa, nello specifico, anche nella registrazione della presentazione o dell’esecuzione di un’opera su mezzi idonei alla riproducibilità della comunicazione destinate alla visione o all’ascolto (supporti visivi o sonori), come ad esempio su pellicole o dischi».

18. L’articolo 17, paragrafo 1, dell’UrhG, intitolato «Diritto di radiodiffusione», paragrafo 1, così recita: «L’autore ha il diritto esclusivo di diffondere l’opera attraverso la radiodiffusione o con modalità analoghe».

19. L’articolo 18a, paragrafo 1, dell’UrhG, intitolato «Diritto di messa a disposizione», è così formulato: «(1) L’autore ha il diritto esclusivo di mettere l’opera a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (...)».

20. L’articolo 18c dell’UrhG, intitolato «Diffusione e messa a disposizione da parte di fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni», dispone quanto segue: «Alle condizioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1 e 2, e 18a, anche il fornitore di una piattaforma online di grandi dimensioni che fornisce al pubblico l’accesso a opere protette dal diritto d’autore caricate dai suoi utenti effettua una diffusione o una messa a disposizione del pubblico dell’opera.

Esso è dunque tenuto ad ottenere l’autorizzazione dagli autori. (...)».

21. Ai sensi dell’articolo 24a dell’UrhG, intitolato «Autorizzazione per l’utilizzo di un’opera o diritto di utilizzare un’opera per la diffusione o la messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 18c», l’autorizzazione concessa al fornitore di una piattaforma online di grandi dimensioni di utilizzare un’opera al fine di diffonderla o di metterla a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 18c dell’UrhG si estende anche agli utenti di tali piattaforme per gli stessi fini nell’ambito dell’autorizzazione concessa e purché detti utenti non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi.

Analogamente, l’articolo 24a dell’UrhG prevede altresì che l’autorizzazione concessa all’utente consente al fornitore di effettuare un uso autorizzato.

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

22. La prima ricorrente, l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA], è una società di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del Bundesgesetz über Verwertungsgesellschaften (legge austriaca sugli organismi di gestione collettiva; in prosieguo: il «VerwGesG»).

In tale qualità, rappresenta i diritti e gli interessi di diversi titolari di diritti su opere e altri materiali protetti ai sensi dell’UrhG.

Essa è una controllata al 100% della seconda ricorrente, l’AKM, che è del pari una società di gestione collettiva.

Per poter svolgere le proprie attività l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] e l’AKM consistono nella conclusione di accordi di gestione con i titolari dei diritti.

Tali accordi di gestione conferiscono loro il diritto di gestire determinati diritti esclusivi dei titolari dei diritti e, in particolare, di negoziare per conto degli stessi autorizzazioni o accordi di licenza con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.

23. L’autorizzazione alla gestione concessa all’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] autorizza l’Autorità di vigilanza alla «gestione relativa a opere musicali e opere letterarie ad esse associate (...) per la gestione o l’esercizio dei diritti di riproduzione (...) nonché dei corrispondenti diritti di partecipazione e/o al compenso» ( 7 ).

Essa ha ad oggetto, tra l’altro, la «riproduzione e/o distribuzione su supporti visivi e/o sonori (supporti di memorizzazione) ai sensi degli articoli 15 e 16 dell’UrhG» e la «riproduzione (...) su supporti visivi e sonori (supporti di memorizzazione) in relazione a opere cinematografiche destinate alla diffusione che un’emittente o un webcaster produce in proprio o fa produrre da terzi».

24. L’autorizzazione alla gestione dell’AKM ha ad oggetto la gestione relativa a «opere musicali e opere letterarie ad esse associate (...) per la gestione o l’esercizio dei diritti di esecuzione, presentazione, diffusione e messa a disposizione di letture, esecuzioni e diffusioni di rappresentazioni musicali, nonché dei corrispondenti diritti di partecipazione e/o al compenso» ( 8 ).

25. Il 7 giugno 2022 l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’Autorità di vigilanza di dichiarare che l’autorizzazione alla gestione concessale include la riproduzione ai fini della diffusione e della messa a disposizione del pubblico da parte di piattaforme online di grandi dimensioni.

In sostanza, ha fatto valere che la sua autorizzazione include le copie digitali di contenuti protetti, realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, che sono accessorie, e tecnicamente necessarie, alla comunicazione o alla messa a disposizione del pubblico di tali contenuti sulle suddette piattaforme.

Essa ha avanzato tale richiesta sebbene tali atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico rientrino nell’ambito dell’autorizzazione alla gestione dell’AKM.

26. Con decisione del 30 gennaio 2023, l’Autorità di vigilanza ha respinto (al punto 1) la domanda dell’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] e ha constatato (al punto 2) che l’autorizzazione alla gestione detenuta dall’AKM include già siffatte riproduzioni.

27. L’Autorità di vigilanza ha rilevato, in primo luogo, che non è chiaro se il diritto di riproduzione, protetto dall’articolo 15 dell’UrhG, che recepisce nel diritto austriaco l’articolo 2 della direttiva 2001/29, sia leso dagli atti o dai procedimenti di cui all’articolo 18c dell’UrhG, che recepisce, dal canto suo, l’articolo 17 della direttiva 2019/790 nel diritto austriaco.

A tal riguardo, essa ha fatto riferimento ad alcune dichiarazioni rese dalla Commissione europea nei suoi orientamenti relativi a detta disposizione ( 9 ) e ha sottolineato che l’articolo 17 della direttiva 2019/790 e, pertanto, l’articolo 18c dell’UrhG riguardano esclusivamente il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, come definito all’articolo 3 della direttiva 2001/29.

28. Ha aggiunto che, anche nell’ipotesi in cui gli atti o i procedimenti di cui all’articolo 17 della direttiva 2019/790 e, pertanto, all’articolo 18c dell’UrhG riguardino il diritto di riproduzione, dalla ratio dell’articolo 17 della direttiva 2019/790 può desumersi che l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere per comunicare o mettere a disposizione contenuti protetti caricati dagli utenti sulle loro piattaforme comprende necessariamente tutti gli atti di riproduzione che sono tecnicamente necessari a tal fine.

Tali atti non possono essere scissi dagli atti di comunicazione o di messa a disposizione e, di conseguenza, il diritto di riproduzione non può essere concesso in licenza separatamente.

29. L’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] e l’AKM hanno entrambe presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), che è il giudice del rinvio.

Esse chiedono, in sostanza, di annullare il punto 2 della decisione impugnata senza sostituirlo e di modificare il punto 1 di detta decisione nel senso di accogliere la richiesta dell’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2022.

30. Nutrendo dubbi in ordine alla corretta interpretazione delle summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 della direttiva [2001/29], l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva [2019/790] e l’articolo 9 della [[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva [2019/790], il quale memorizza opere o altri materiali caricati dagli utenti, a prescindere da un atto di comunicazione al pubblico (o di messa a disposizione del pubblico) in virtù dell’articolo 3 della direttiva [2001/29], compia anche una riproduzione prevista dall’articolo 2 di detta direttiva o tale riproduzione sia attribuibile al prestatore di servizi, e debba ottenere a tal fine l’autorizzazione specifica dei titolari dei diritti menzionati dall’articolo 2 della medesima direttiva. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale: Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 2, punto 6, della direttiva [2019/790], debba essere interpretato nel senso che un’autorizzazione alla riproduzione ottenuta dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 2, punto 6, di detta direttiva si applichi anche agli atti di riproduzione compiuti dagli utenti di tali piattaforme o ad essi imputabili, qualora non siano compiuti su base commerciale o qualora con tale attività non vengano generati ricavi significativi. 3) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 della direttiva [2001/29] e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [2019/790], debba essere interpretato nel senso che gli utenti dei servizi offerti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva [2019/790] compiono riproduzioni di cui all’articolo 2 della direttiva [2001/29] mediante il caricamento ai fini della memorizzazione e della condivisione di opere e materiali protetti dal diritto d’autore e necessitano a tal fine di un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti menzionati dall’articolo 2 di tale ultima direttiva. 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale: Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 4, 5 e 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2014/26], debba essere interpretato nel senso che i titolari dei diritti possono concedere (…)singolarmente e separatamente l’uno dall’altro il diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 della direttiva [2001/29], da un lato, e il diritto di comunicazione al pubblico previsto dall’articolo 3 della stessa direttiva, dall’altro lato, a un organismo di gestione collettiva dei diritti (o a un’entità di gestione indipendente) ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2019/790], sia che si tratti di affidare tali diritti a diversi organismi di gestione collettiva (o entità di gestione indipendente) o di gestirli in parte a titolo individuale».

31. La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 30 agosto 2024, è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 3 settembre 2024.

Hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nel procedimento principale, i governi austriaco e francese nonché la Commissione.

Tali parti interessate, nonché l’Autorità di vigilanza, hanno svolto le loro difese orali all’udienza tenutasi l’8 ottobre 2025.

IV. Valutazione

32. L’articolo 2 della direttiva 2001/29 definisce il diritto di riproduzione come il «diritto esclusivo» degli autori, degli interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione radiotelevisiva «di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte [per quanto riguarda le loro opere, prestazioni, riproduzioni fonografiche, pellicole o trasmissioni]».

33. Nel caso di specie, si chiede alla Corte di stabilire se, nell’ambito dei servizi di condivisione di contenuti online, tale diritto si applichi qualora copie digitali di contenuti protetti tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti siano realizzate sui server informatici dei prestatori di detti servizi.

Ciò richiede che si chiarisca se copie siffatte siano riproduzioni, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29.

34. Inoltre, nell’ipotesi in cui il diritto di riproduzione si applichi in tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 per comunicare o mettere a disposizione del pubblico contenuti protetti sulle loro piattaforme includa necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui server di detti prestatori che sono tecnicamente necessarie a tal fine.

35. Per spiegare perché il legislatore dell’Unione abbia introdotto un regime di responsabilità specifico per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online all’articolo 17 della direttiva 2019/790 è utile ricordare uno dei principali obiettivi della direttiva 2001/29, nonché le considerazioni che hanno portato all’adozione di tale disposizione.

36. Come risulta dal suo preambolo, la direttiva 2001/29 mira ad offrire ai titolari dei diritti un «elevato livello di protezione» dei loro diritti d’autore e diritti connessi e a garantire che essi ricevano un «adeguato compenso» per l’utilizzo delle loro opere e altri materiali, in particolare nella «società dell’informazione» ( 10 ).

A tal fine, detta direttiva conferisce loro, come ho spiegato nell’introduzione, un diritto esclusivo di riproduzione dei loro contenuti protetti (articolo 2) e un diritto esclusivo di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di tali contenuti (articolo 3).

Pertanto, atti rientranti nell’ambito di tali diritti non possono, di norma ( 11 ), essere effettuati da terzi senza previa autorizzazione, la quale assume generalmente la forma di una licenza concessa dietro compenso.

37. Tuttavia, poco dopo l’adozione della direttiva 2001/29, l’emergere dei servizi «Web 2.0» interattivi e, in particolare, di grandi piattaforme come YouTube, ha determinato una situazione di incertezza giuridica riguardo al caricamento di contenuti protetti su tali piattaforme.

38. All’epoca, il dibattito si è concentrato sul diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/29.

Mentre era chiaro che il caricamento, da parte di un utente, di un’opera o altri materiali su una piattaforma di condivisione di contenuti online costituisce un atto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, che richiede, di norma, la previa autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti interessati, era sorta una controversia riguardo alla questione se l’operatore della piattaforma effettuasse esso stesso un atto del genere quando fornivano al pubblico l’accesso a detti contenuti e, pertanto, fosse tenuto a concludere accordi di licenza o a remunerare i titolari dei diritti.

I titolari dei diritti, dal canto loro, esprimevano la preoccupazione ( 12 ) che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online incoraggiassero gli utenti a caricare contenuti protetti sulle loro piattaforme online e traessero notevoli profitti da tali contenuti, attraverso la pubblicità o gli abbonamenti, senza chiedere un’autorizzazione o corrispondere una remunerazione ai titolari dei diritti.

Ciò è noto come l’argomento del «value gap» (differenza di valore) ( 13 ).

39. Vi era incertezza anche riguardo alla portata dell’«approdo sicuro» ( safe harbour ) di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

Tale disposizione ha esonerato, a determinate condizioni, i prestatori di «servizi di hosting» dalla responsabilità che può derivare dai contenuti protetti che essi ospitano per i loro utenti.

Anche a tale proposito, non era chiaro se detta disposizione «proteggesse» i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online quali YouTube, Soundcloud e Pinterest dalla responsabilità in materia di diritto d’autore per la comunicazione al pubblico di contenuti protetti caricati dai loro utenti ( 14 ).

40. Al fine di dissipare questa incertezza giuridica, il legislatore dell’Unione ha deciso di affrontare tale questione nella direttiva 2019/790 ( 15 ), in particolare nell’articolo 17 della stessa.

41. Come ho spiegato nell’introduzione, in primo luogo, il paragrafo 1 di tale articolo dispone che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano essi stessi un atto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, quando concedono l’accesso al pubblico a contenuti protetti caricati dai loro utenti ( 16 ).

Ciò fa sorgere l’obbligo per detti prestatori di ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti interessati, generalmente mediante la conclusione di un accordo di licenza.

Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2019/790 esclude, in un caso del genere, l’applicazione dell’«approdo sicuro» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

42. In secondo luogo, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 chiarisce che anche gli utenti di servizi di condivisione di contenuti online effettuano atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico quando caricano contenuti protetti sulle piattaforme online di tali prestatori di servizi.

Tuttavia, qualora detti prestatori ottengano un’autorizzazione, ad esempio stipulando un accordo di licenza, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della menzionata direttiva, una siffatta autorizzazione comprende anche tali atti, purché gli utenti interessati non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi.

43. Il regime di responsabilità specifico ( 17 ) istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790 è inteso a consolidare il «livello di protezione elevato» di cui godono i titolari dei diritti sui loro contenuti protetti ( 18 ) e, in particolare, a garantire che essi ottengano una migliore remunerazione per l’utilizzo di tali contenuti sulle piattaforme di condivisione di contenuti online.

Allo stesso tempo, essa cerca di trovare un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi di tali titolari e quelli dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e dei loro utenti, in particolare garantendo la certezza del diritto a detti prestatori di servizi ( 19 ).

44. Tuttavia, né l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 né gli altri paragrafi di tale articolo fanno espressamente riferimento al diritto di riproduzione riconosciuto ai titolari dei diritti dall’articolo 2 della direttiva 2001/29 o, peraltro, alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti.

45. Pertanto, l’incertezza che in precedenza circondava il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico riemerge ora in relazione al diritto di riproduzione.

46. In tale contesto, spiegherò anzitutto perché siffatte copie digitali costituiscano «riproduzioni», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, e rientrino quindi nel diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti (prima parte della questione 1) (sezione A).

Esporrò poi le ragioni per le quali ritengo che l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, includa necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui loro server che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a detti contenuti (seconda parte della questione 1) (sezione B).

Inoltre, spiegherò perché detta autorizzazione includa del pari, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, gli atti di riproduzione effettuati dagli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, cosicché tali utenti non sono tenuti ad ottenere un’autorizzazione distinta per tali atti, purché non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi (questioni 2 e 3) (sezione C).

Infine, affronterò brevemente la questione se i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti a diversi organismi di gestione collettiva (questione 4) (sezione D).

47. Tuttavia, devo prima spiegare perché la portata delle presenti conclusioni sia limitata su due punti importanti.

In primo luogo, le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono circoscritte al contesto specifico del caricamento di contenuti protetti sulle piattaforme di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790.

L’articolo 2, punto 6, primo comma, della direttiva 2019/790 definisce il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online come «un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che organizza e promuove a scopo di lucro».

Risulta, in particolare dall’utilizzo del termine «grandi», che tale articolo 17 riguarda i principali operatori di piattaforme di condivisione di contenuti, quali YouTube, Soundcloud o Pinterest, e ne esclude altri ( 20 ).

Pertanto, la mia analisi non riguarderà le copie digitali realizzate nell’ambito della messa a disposizione online di contenuti protetti da parte di privati sui propri siti Internet o tramite servizi intermediari non contemplati da tale disposizione ( 21 ).

48. In secondo luogo, le questioni giuridiche sollevate dalla presente causa vertono sul contesto specifico della realizzazione, sui server informatici dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online , di copie digitali di contenuti protetti che sono tecnicamente necessarie per dare pubblico accesso a tali contenuti.

Le presenti conclusioni non riguardano le riproduzioni effettuate sui server degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, su loro altri dispositivi informatici o su account di memorizzazione online, in particolare nel cloud ( 22 ).

A. Sulla questione se le copie digitali tecnicamente necessarie realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online costituiscano riproduzioni, rientranti nell’ambito del diritto di riproduzione protetto dall’articolo 2 della direttiva 2001/29 (prima parte della questione 1)

49. Come ha spiegato la Commissione in udienza, quando un utente preme il pulsante «caricamento» (upload) su una piattaforma di condivisione di contenuti online, il file corrispondente è diviso in «pacchetti».

Tali pacchetti sono trasmessi su Internet tramite router e, una volta giunti ai centri dati del prestatore di servizi di condivisione di contenuti online interessato, vengono riassemblati sui suoi server, dove il file è ricostruito prima di essere condiviso online.

In tale procedimento vengono create automaticamente copie digitali dei file ( 23 ), in quanto parte integrante del procedimento di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico dei contenuti protetti sulla piattaforma interessata.

A quanto mi risulta, dette copie hanno il solo scopo di consentire la condivisione online di detti contenuti con il pubblico. 50.

A mio avviso, è chiaro che le copie digitali di contenuti protetti così realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online costituiscono riproduzioni, rientranti nell’ambito del diritto esclusivo di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29.

51. In primo luogo, la Corte ha già confermato, in altri contesti, che tale diritto comprende la realizzazione e la memorizzazione di copie digitali di contenuti protetti su server informatici, in quanto si applica alle riproduzioni «in qualunque modo o forma» di contenuti protetti ( 24 ).

52. Tale interpretazione è in linea con la prima disposizione che ha riconosciuto il diritto di riproduzione nel diritto internazionale, vale a dire l’articolo 9 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, la dichiarazione concordata in merito all’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato sul diritto d’autore dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ( 25 ) stabilisce che «il caricamento su supporto elettronico di un’opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell’articolo 9 [della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]]».

Rilevo che l’Unione europea non è essa stessa parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi del suo articolo 29, paragrafo 1, è aperta solo dagli [OSCURATO:PERSONA] e non alle organizzazioni internazionali.

Tuttavia, l’Unione europea si è impegnata a conformarsi alle disposizioni sostanziali (articoli da 1 a 21) di detta convenzione in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Accordo TRIPs) ( 26 ) e dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato OMPI sul diritto d’autore ( 27 ).

53. In secondo luogo, in base alla concezione deliberatamente ampia adottata dal legislatore dell’Unione all’articolo 2 della direttiva 2001/29, il diritto di riproduzione si applica non solo alle riproduzioni «in qualunque modo o forma», ma anche a prescindere dalla circostanza che tali riproduzioni siano «dirett[e] o indirett[e], temporane[e] o permanent[i]».

Pertanto, è irrilevante, in linea di principio, il fatto che, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello economico, le copie digitali in questione siano meramente accessorie alla comunicazione o alla messa a disposizione del pubblico dei contenuti, ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva.

54. A tal riguardo, rilevo tuttavia che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 prevede, a condizioni rigorose, un’esenzione per gli «atti di riproduzione temporanea (...) che sono transitori o accessori , e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» ( 28 ).

Tale esenzione si applica solo se sono soddisfatti cinque requisiti cumulativi, vale a dire qualora l’atto di cui trattasi: – sia temporaneo; – sia transitorio o accessorio; – costituisca parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico; – sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo, di contenuti protetti; e – sia privo di rilievo economico proprio ( 29 ).

55. Sebbene dalla giurisprudenza risulti che questi cinque requisiti devono costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 30 ), la Corte ha tuttavia dichiarato che si può ritenere che gli atti di riproduzione temporanei , realizzati nella memoria del decodificatore satellitare e sullo schermo televisivo ( 31 ), nonché le copie sullo schermo e le copie nella cache, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet ( 32 ), soddisfino tutti i suddetti requisiti.

56. Al pari delle ricorrenti, dei governi austriaco e francese nonché dell’Autorità di vigilanza, ritengo +che non possa dirsi lo stesso per copie digitali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

Come ha spiegato l’Autorità di vigilanza in udienza, tali copie non sono temporanee, in quanto possono rimanere conservate per anni nei server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.

57. Alla luce di tali considerazioni, sono dell’avviso che l’esenzione dal diritto di riproduzione prevista all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non sia applicabile alla realizzazione, sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, di copie digitali di contenuti protetti che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti.

58. In terzo luogo, aggiungo che nulla nella direttiva 2001/29 suggerisce che, in una situazione del genere, il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della stessa, debba «prevalere» sull’applicazione del diritto di riproduzione protetto dall’articolo 2 di tale direttiva, nel senso che tale diritto non sarebbe più rilevante.

59. Anzitutto, concordo con le ricorrenti sul fatto che qualsiasi forma di «raggruppamento» di diritti esclusivi diversi – nel presente contesto, il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico – sarebbe in contrasto con l’articolo 2 della direttiva 2001/29, nonché, tra l’altro, con l’articolo 9 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che identificano entrambi il diritto di riproduzione come un diritto esclusivo, distinto dal diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico. 60.

Inoltre, come rilevato dal governo francese, il considerando 23 della direttiva 2001/29 indica che «[la comunicazione di opere al pubblico] non comprende altri atti».

Intendo questa frase nel senso che la constatazione che il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico si applica in una determinata situazione non osta all’applicazione simultanea di altri diritti esclusivi, tra cui il diritto di riproduzione.

61. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non emergono conclusioni diverse dalle precedenti sentenze della Corte – in particolare nelle cause Renckhoff ( 33 ), YouTube e Cyando o Polonia/Parlamento e Consiglio.

62. Come hanno correttamente sottolineato le ricorrenti nonché i governi austriaco e francese, la Corte non ha esaminato il diritto di riproduzione né l’articolo 2 della direttiva 2001/29 semplicemente perché in tali cause le questioni sollevate non riguardavano né tale diritto né tale disposizione.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Renckhoff, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di interpretare solo il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, la questione verteva sulla responsabilità per il caricamento e la condivisione di contenuti sui siti Internet dei prestatori di servizi di cui si trattava, nell’ambito del regime precedente all’adozione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790.

Infine, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio, la Corte era chiamata a valutare la compatibilità di taluni aspetti di tale regime di responsabilità con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Da tali sentenze non può quindi essere desunta alcuna indicazione riguardo alla portata del diritto di riproduzione.

63. Infine, la Corte ha costantemente mantenuto nella sua giurisprudenza una chiara distinzione tra il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico e ha già confermato che i due diritti possono essere applicati in parallelo.

Ad esempio, ha dichiarato che qualsiasi comunicazione che risulti dalla condivisione di un’opera da parte dell’utente di un servizio di memorizzazione nel cloud costituisce un atto di sfruttamento distinto dall’atto di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 ed è idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, se le relative condizioni sono soddisfatte ( 34 ).

64. Alla luce di quanto precede, mi sembra chiaro che il caricamento di contenuti protetti sulla piattaforma di un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online implica non solo atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, ma anche atti di riproduzione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della stessa.

Qualora tali atti di riproduzione siano compiuti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, possono quindi dare luogo a una violazione di un diverso diritto esclusivo, vale a dire il diritto di riproduzione, che è distinto dal diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico.

B. Sulla questione se i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere un’autorizzazione per le riproduzioni digitali di cui trattasi, distinta da quella di cui necessitano per dare al pubblico accesso ai contenuti protetti in questione (seconda parte della questione 1)

65. Mi occuperò ora della questione se l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, per la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, comprenda anche le riproduzioni, ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, che si verificano quando sui loro server vengono realizzate copie digitali di tali contenuti che sono tecnicamente necessarie per condividere i contenuti in parola con il pubblico. 66.

A tale proposito sono state addotte dinanzi alla Corte tre diverse argomentazioni.

67. In primo luogo, l’Autorità di vigilanza e la Commissione ritengono che, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, il diritto di riproduzione non possa essere esercitato indipendentemente dal diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico.

Pertanto, l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere a norma del primo comma di tale articolo include necessariamente la realizzazione di copie siffatte.

68. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, sebbene il regime di responsabilità specifico previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790 si applichi alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti, tuttavia detti prestatori devono ottenere una distinta autorizzazione per tali riproduzioni, diversa dall’autorizzazione espressamente menzionata nel primo comma di tale articolo.

A loro avviso, adottare la soluzione auspicata dall’Autorità di vigilanza e dalla Commissione equivarrebbe a un’«abolizione de facto » del diritto di riproduzione, in contrasto con l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale «[l]a proprietà intellettuale è protetta».

69. In terzo luogo, i governi austriaco e francese affermano che l’articolo 17 della direttiva 2019/790 non si applica affatto alla realizzazione di simili copie, dal momento che tale disposizione riguarda solo gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico.

Di conseguenza, la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per le copie digitali di contenuti protetti realizzate sui loro server che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti dovrebbe essere valutata esclusivamente secondo il regime generale di responsabilità, vale a dire le norme previste dalla direttiva 2001/29.

A tal riguardo, il governo francese ricorda che la Corte ha costantemente statuito che l’articolo 2 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5 di detta direttiva, qualunque atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del titolare del relativo diritto ( 35 ).

Secondo detto governo, consentire a tali prestatori di realizzare copie digitali di contenuti protetti senza la specifica autorizzazione del titolare del pertinente diritto, distinta da quella necessaria ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, equivarrebbe ad introdurre una nuova «esenzione» o «limitazione» non scritta al diritto di riproduzione protetto dall’articolo 2 della direttiva 2001/29.

70. A questo punto, rilevo che, come ha già osservato l’Autorità di vigilanza dinanzi al giudice del rinvio ( 36 ), nei suoi orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790 la Commissione ha affermato – senza fornire, va detto, alcuna reale spiegazione – che «[g]li atti di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di contenuti, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, devono essere intesi come comprendenti anche le riproduzioni necessarie per l’esecuzione di tali atti » ( 37 ) e che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbero prevedere l’obbligo per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di ottenere un’autorizzazione per le riproduzioni eseguite nel contesto dell’articolo 17» ( 38 ).

Ricordo tuttavia che gli orientamenti della Commissione relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790 riflettono solo il punto di vista di tale istituzione e non hanno efficacia vincolante ( 39 ).

71. Nelle sezioni che seguono spiegherò che l’analisi testuale e storica dell’articolo 17 della direttiva 2019/790 non consente di trarre conclusioni definitive sulla questione se l’autorizzazione richiesta ai di tale disposizione comprenda necessariamente la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di tali contenuti (1).

Tuttavia, l’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 mi induce ad aderire alla posizione adottata dalla Commissione nei suoi orientamenti (2).

1. Analisi testuale e storica

72. Anzitutto, concordo con i governi austriaco e francese sul fatto che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 si riferisce esclusivamente a «un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico».

Né detto paragrafo né alcun’altra disposizione dell’articolo 17 fanno riferimento agli atti di riproduzione o al diritto di riproduzione, come definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/29.

73. Per quanto riguarda la genesi di tale disposizione, rilevo che l’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, della proposta di compromesso consolidata della presidenza del Consiglio del 23 marzo 2018( 40 ) – divenuta successivamente l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 – prevedeva che gli accordi di licenza conclusi tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti «includono la responsabilità degli utenti del servizio per gli atti che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 2 e 3 della direttiva [2001/29] qualora non agiscano su base commerciale» (traduzione libera) ( 41 ).

Il riferimento all’articolo 2 della direttiva 2001/29 è stato poi eliminato, senza alcuna spiegazione esplicita, per quanto mi consta ( 42 ), durante le fasi successive del processo legislativo.

I lavori preparatori relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790 non contengono ulteriori indicazioni quanto alla sua possibile applicazione agli atti di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29.

74. Pertanto, mentre il testo dell’articolo 17, paragrafo 1, e la sua genesi non dicono nulla riguardo a tale questione, questo silenzio risulta ambiguo.

Come osserva correttamente la Commissione, il fatto che l’articolo 2 della direttiva 2001/29 sia stato menzionato in una fase del processo legislativo dimostra che il legislatore dell’Unione era consapevole della fase intermedia consistente nella realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.

75. In assenza di spiegazioni riguardo alla successiva soppressione di tale riferimento, si possono desumere due indicazioni contrapposte.

Si può sostenere, come suggerisce la Commissione, che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che un riferimento siffatto non fosse necessario, per il motivo che tali riproduzioni sono accessorie alla comunicazione o alla messa a disposizione del pubblico di detti contenuti e, pertanto, implicitamente ricomprese nello specifico regime di responsabilità previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790.

In senso contrario, come affermano l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA], l’AKM e il governo francese, si può sostenere che il diritto di riproduzione è stato deliberatamente lasciato fuori dall’ambito di applicazione di tale disposizione e rimane soggetto soltanto al regime generale, vale a dire le norme previste dalla direttiva 2001/29 (e, potenzialmente, all’«approdo sicuro» stabilito dall’articolo 14 della direttiva 2014/26).

76. Come spiegherò nelle sezioni che seguono, ritengo che occorra privilegiare la prima di tali interpretazioni.

2. Analisi contestuale e teleologica

77. Due disposizioni della direttiva 2019/790 diverse dall’articolo 17, paragrafo 1, della stessa avvalorano la conclusione secondo cui tale disposizione si applica alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, qualora siffatte copie siano tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti.

78. In primo luogo, come ho spiegato al paragrafo 41 supra , lo specifico regime di responsabilità istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790 si applica ai «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online», definiti all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2019/790 come i «prestator[i] di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai [loro] utenti, che [detti prestatori] organizza[no] e promuov[ono] a scopo di lucro» ( 43 ).

È difficile comprendere perché il legislatore dell’Unione avrebbe espressamente fatto riferimento, in tale definizione, all’attività di «memorizzazione», se la realizzazione e la memorizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online fossero irrilevanti ai fini della menzionata disposizione ( 44 ).

79. In secondo luogo, il considerando 61 della direttiva 2019/790 indica che il regime di responsabilità specifico istituito dall’articolo 17 di tale direttiva era inteso a chiarire, dopo anni di discussioni e di incertezza, che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online «effettu[a]no atti rilevanti per il diritto d’autore e de[vo]no ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti per il contenuto caricato dai loro utenti» ( 45 ).

Detto considerando suggerisce che l’articolo 17, paragrafo 1, è stato concepito per proteggere tali prestatori di servizi da responsabilità per le violazioni dei diritti esclusivi dei titolari, intesi in senso lato, purché abbiano ottenuto un’autorizzazione.

80. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regime di responsabilità specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790, ricordo, come rilevato al paragrafo 43 supra , che esso è inteso a consolidare il «livello di protezione elevato» di cui godono i titolari dei diritti per i loro contenuti protetti.

Ciò avviene promuovendo lo sviluppo del «mercato della concessione delle licenze tra i titolari di diritti e i prestatori di servizi di condivisione [di contenuti online]» ( 46 ).

In tal modo, esso mira a consentire ai titolari dei diritti di ottenere una migliore remunerazione per l’utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di tali prestatori di servizi e a contribuire al «buon funzionamento e [all]’equità del mercato per il diritto d’autore» ( 47 ).

Allo stesso tempo, tale regime di responsabilità specifico mira anche a garantire un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da un lato, e quelli dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e dei loro utenti, dall’altro.

81. Più in particolare, il considerando 61 della direttiva 2019/790 sottolinea che gli accordi di licenza dovrebbero essere equi e mantenere un ragionevole equilibrio tra le parti (i titolari dei diritti e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online) ( 48 ), mentre il considerando 70 di detta direttiva sottolinea l’importanza di garantire, nel contesto specifico dei servizi di condivisione di contenuti online, la libertà di espressione degli utenti e di « raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla [Carta], in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale» ( 49 ).

82. Alla luce di tali obiettivi, mi sembra che, se l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, non includesse la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui loro server che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a detti contenuti, l’articolo 17 della menzionata direttiva sarebbe privato del suo effetto utile.

83. In primo luogo, dalla prospettiva dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online , l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 si riferisce soltanto ad «un’autorizzazione (...) al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali».

Qualora la Corte concludesse che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server di detti prestatori di servizi che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti può essere subordinata ad un’autorizzazione distinta, che non è affatto menzionata dall’articolo 17, ne deriverebbe un significativo grado di incertezza giuridica per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.

A questo proposito, ricordo che, come rilevato al paragrafo 40 supra , il legislatore dell’Unione, quando ha adottato tale disposizione, mirava tra l’altro a ridurre l’incertezza giuridica che circonda la responsabilità dei suddetti prestatori di servizi per i contenuti protetti caricati dagli utenti.

Mi pare di capire che esso non intendeva trattare solo una parte di tale responsabilità (vale a dire solo la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ad esclusione degli atti di riproduzione tecnicamente necessari a tal fine).

84. Inoltre, se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di tali copie digitali, detta autorizzazione diverrebbe praticamente inutile.

Tali prestatori di servizi potrebbero comunque dover affrontare azioni dei titolari dei diritti per violazioni del loro diritto esclusivo di riproduzione, come tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29, per il semplice fatto che vengono automaticamente realizzate sui loro server copie digitali di contenuti protetti ogni qual volta un utente mette in rete siffatti contenuti protetti.

85. Ne consegue che, sotto il profilo della certezza del diritto, l’unica soluzione coerente è che l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 include necessariamente tali copie.

86. In secondo luogo, dalla prospettiva dei titolari dei diritti , se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non si estendesse alla realizzazione di tali copie, l’obiettivo di garantire una migliore remunerazione per l’utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di condivisione di contenuti online sarebbe seriamente compromesso.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sarebbero poco incentivati a chiedere una siffatta autorizzazione, dal momento che potrebbero comunque essere esposti alla responsabilità per gli atti di riproduzione non coperti da detta autorizzazione.

87. Inoltre, la questione della responsabilità di tali prestatori per gli atti di riproduzione in parola reintrodurrebbe, in sostanza, le stesse incertezze esaminate dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando relativamente al diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, in un momento in cui non si applicava ancora il regime specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790.

In particolare, il prestatore sarebbe responsabile in via principale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29? Potrebbe avvalersi dell’«approdo sicuro» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 ( 50 )? A seconda della risposta, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online potrebbero essere pienamente responsabili o non esserlo affatto.

88. Ricordo che, in tale sentenza ( 51 ), la Corte ha dichiarato, riguardo alla prima questione, che i contenuti potenzialmente illeciti, in linea di principio, sono caricati sulla piattaforma di cui trattasi non dal gestore, bensì dagli utenti , che agiscono autonomamente, e che la responsabilità del gestore dipende dall’entità e dal carattere intenzionale del suo intervento nella comunicazione.

Ha aggiunto che la mera circostanza che il gestore sia generalmente al corrente della disponibilità illecita di contenuti protetti sulla sua piattaforma non è sufficiente per ritenere che esso intervenga allo scopo di dare agli internauti l’accesso a tali contenuti.

89. Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte non ha escluso, nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 possa applicarsi ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ( 52 ).

Tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva ( 53 ), ha stabilito che i prestatori di «servizi di hosting» non sono soggetti a un obbligo generale di sorveglianza e sono tenuti, in sostanza, ad agire su notifica dei titolari dei diritti rimuovendo i contenuti illeciti o rendendo impossibile l’accesso agli stessi («notifica e rimozione») ( 54 ).

90. Tale soluzione è stata considerata dal legislatore dell’Unione, al momento dell’adozione della direttiva 2019/790, non sufficiente a proteggere i titolari dei diritti ( 55 ).

Per tale motivo l’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva 2019/790 richiede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in sostanza, impediscano il caricamento o il ricaricamento di contenuti illeciti anzitutto mediante misure ex ante , consistenti in strumenti di filtraggio automatico intesi a controllare i contenuti caricati dagli utenti prima della loro divulgazione al pubblico ( 56 ), anziché semplicemente rimuoverli a posteriori .

91. Alla luce di quanto precede, la posizione sostenuta dal governo francese, che invita la Corte ad adottare un approccio che tuteli i titolari dei diritti, sembra essere che la legislazione dell’Unione intendeva far restare assoggettati gli atti di riproduzione in discussione nel procedimento principale al regime generale di responsabilità (vale a dire alle norme applicabili al di fuori dell’articolo 17 della direttiva 2019/790), ma non agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31, cosicché i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sarebbero stati ritenuti responsabili per le copie digitali di contenuti protetti realizzate sui loro server che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti, a meno che avessero ottenuto un’autorizzazione specifica dal titolare dei diritti oppure si applicasse una delle eccezioni o limitazioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29.

92. Tuttavia, non trovo alcun sostegno testuale per un approccio siffatto in nessuno degli strumenti pertinenti (la direttiva 2000/31, la direttiva 2001/29 o la direttiva 2017/790).

Inoltre, la posizione del governo francese equivale, in sostanza, ad affermare, da un lato, che la legislazione dell’Unione non intendeva applicare il regime di responsabilità specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790 agli atti di riproduzione di cui trattasi e, dall’altro, a supporre – senza alcuna base normativa – che essa intendeva applicare il paragrafo 3 di tale articolo, il quale prevede che, «[q]uando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico (...), la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della [direttiva 2000/31] non si applica», a tali atti per analogia.

93. A mio avviso, è chiaro che l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2019/790 potrebbe essere applicato alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online solo se l’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva fosse esso stesso inteso dalla legislazione dell’Unione nel senso che l’autorizzazione che tali prestatori devono ottenere ai sensi della menzionata disposizione, al fine di comunicare o di rendere disponibili al pubblico contenuti protetti, include necessariamente la realizzazione di siffatte copie digitali.

94. Solo questa interpretazione ha consentito di esentare totalmente, nel contesto dei servizi di condivisione di contenuti online, dal sistema di «notifica e rimozione» menzionato al paragrafo 89 supra e di preservare l’effetto utile dell’obbligo, previsto all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e c), della direttiva 2019/790, che impone ai prestatori di tali servizi di adottare misure preventive e automatizzate sotto forma di strumenti di filtraggio automatico.

È difficile immaginare che il legislatore dell’Unione possa aver voluto, da un lato, imporre a detti prestatori di rimuovere i contenuti illeciti individuati mediante strumenti di filtraggio automatico e impedirne il caricamento in futuro, dall’altro, esigere la rimozione delle copie digitali di questi stessi contenuti unicamente su notifica del titolare dei diritti interessato.

95. Infine, per quanto riguarda l’interesse dei titolari dei diritti a salvaguardare il valore economico del loro diritto esclusivo di riproduzione, ritengo che tale valore possa, in ogni caso, essere negoziato e riflettersi nell’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790.

Non è quindi necessaria un’autorizzazione distinta per tale diritto.

96. In terzo luogo, dalla prospettiva degli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online , ricordo che il regime di responsabilità specifico previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790 è inteso anche a tutelare gli interessi e i diritti di detti utenti, quando caricano contenuti sulle piattaforme dei prestatori di tali servizi.

97. Da un punto di vista tecnico, è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di siffatti servizi quando premono il pulsante di caricamento.

Si deve quindi ritenere che tali utenti effettuino del pari atti di riproduzione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29.

Come ho spiegato al paragrafo 42 supra , l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 chiarisce che gli utenti effettuano essi stessi atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, quando caricano contenuti protetti sulle piattaforme online di tali prestatori.

98. Tuttavia, la menzionata disposizione indica altresì che, qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online abbia ottenuto un’autorizzazione da un titolare dei diritti, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, tale autorizzazione «includ[e] anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», purché essi «non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi».

Di conseguenza, in una situazione del genere, gli utenti non devono ottenere essi stessi un’autorizzazione e possono liberamente caricare i contenuti protetti di cui trattasi.

99. Per quanto riguarda gli atti di riproduzione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, rilevo che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non li menziona espressamente.

Tuttavia, il considerando 69 della direttiva 2019/790, che è formulato in termini più ampi rispetto a tale disposizione, indica che le autorizzazioni ottenute dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero includere « gli atti rilevanti per il diritto d’autore relativi ai contenuti caricati dagli utenti nell’ambito dell’autorizzazione concessa ai prestatori di servizi» ( 57 ).

Tale riferimento agli «atti rilevanti per il diritto d’autore» in generale, e non solo agli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, avvalora la tesi secondo cui l’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non è necessariamente limitato agli «atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», ma potrebbe estendersi agli atti di riproduzione compiuti da detti utenti.

100. In ogni caso, concordo con le ricorrenti sul fatto che imporre agli utenti di ottenere sistematicamente essi stessi un’autorizzazione distinta per la realizzazione di copie digitali sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non solo comporterebbe notevoli difficoltà pratiche, ma creerebbe anche una situazione in cui un utente potrebbe caricare contenuti protetti credendo di essere «coperto» dalla licenza ottenuta dal prestatore, trovandosi poi a dover affrontare un’azione di responsabilità per violazione del diritto d’autore in relazione alle copie tecnicamente necessarie realizzate nel corso di tale procedimento.

Un risultato del genere metterebbe a rischio la tutela della libertà di espressione degli utenti sulle piattaforme online, quale garantita dall’articolo 10 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU» e dall’articolo 11 della Carta, nonché la libertà delle arti sancita all’articolo 13 di quest’ultima.

101. A tal riguardo, ricordo che la direttiva 2001/29 e la direttiva 2019/790 perseguono entrambe l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei titolari dei diritti ( 58 ).

Allo stesso tempo, tali strumenti chiariscono anche che i titolari dei diritti non godono di un monopolio assoluto sull’utilizzo delle loro opere o altri materiali.

Infatti, come ho spiegato ai paragrafi 54 e 69 supra , l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2001/29 prevede un’esenzione e una serie di eccezioni e limitazioni, tra l’altro, al diritto esclusivo di riproduzione.

Tale esenzione e tali eccezioni e limitazioni mirano a garantire un «giusto equilibrio» tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti alla protezione della loro proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di contenuti protetti, nonché dell’interesse pubblico ( 59 ), compreso l’accesso del pubblico alla cultura.

102. In particolare, tenuto conto dell’importanza dei servizi di cui all’articolo 17 della direttiva 2019/790 per la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee, la Corte ha confermato che il caricamento di contenuti protetti su piattaforme di condivisione di contenuti online rientra nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione ( 60 ).

Ciò vale a prescindere dalla circostanza che tali contenuti possano violare il diritto d’autore, giacché il semplice fatto che un’informazione sia protetta dai diritti d’autore non la esclude a priori dall’ambito della libertà di espressione ( 61 ).

103. Il diritto alla libertà di espressione è sancito dall’articolo 11 della Carta e «include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

Esso corrisponde al diritto garantito dall’articolo 10 della CEDU ( 62 ).

104. Secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 10 della CEDU, Internet è divenuto uno dei principali mezzi con cui gli individui esercitano il loro diritto alla libertà di espressione e di informazione.

I siti Internet, e in particolare le piattaforme di condivisione di contenuti online, viste la loro accessibilità e la loro capacità di conservare e di diffondere grandi quantità di dati, contribuiscono notevolmente a migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni e, in via generale, ad agevolare la comunicazione di informazioni.

La possibilità, per i singoli individui, di esprimersi su Internet costituisce quindi uno strumento senza precedenti per esercitare la libertà di espressione ( 63 ).

Ciò vale in particolare per le grandi reti e piattaforme sociali, come YouTube, che costituisce indubbiamente uno strumento importante per esercitare la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee ( 64 ).

105. Alla luce di tali considerazioni, ritengo, contrariamente alle ricorrenti, che il diritto di riproduzione, al pari degli altri diritti di proprietà intellettuale tutelati dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, non sia assoluto e debba essere bilanciato, tra l’altro, con il diritto alla libertà di espressione di cui godono gli utenti delle piattaforme online in forza dell’articolo 10 della CEDU e dell’articolo 11 della Carta.

106. Vorrei aggiungere che la Corte ha ripetutamente dichiarato che «non deriva in alcun modo dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta[, ai sensi del quale “]a proprietà intellettuale è protetta”,] che il diritto di proprietà intellettuale sia intangibile e che, pertanto, la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto» ( 65 ).

107. In altre parole, se, nello specifico ambito di responsabilità stabilito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790, la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti richiedesse un’ulteriore autorizzazione oltre a quella che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono già ottenere a norma del paragrafo 1 di tale disposizione, i titolari dei diritti potrebbero, in pratica, impedire la comunicazione o la disponibilità online dei contenuti.

Essi potrebbero far valere, a tal riguardo, la mancanza di autorizzazione per tali atti di riproduzione, anche qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni espressamente previste da detta disposizione.

Un risultato del genere, a mio avviso, pregiudicherebbe chiaramente il giusto equilibrio che, come ho spiegato al paragrafo 43 supra , il legislatore dell’Unione ha inteso garantire quando ha adottato l’articolo 17 della direttiva 2019/790.

108. Tenuto conto di tutti gli elementi suesposti, ritengo che, come ha sostenuto la Commissione in udienza, la ragione per cui il legislatore dell’Unione, all’articolo 17 della direttiva 2019/790 ha concentrato l’attenzione sull’atto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, come definito all’articolo 3 della direttiva 2001/29, senza menzionare espressamente la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie a tal fine, non è che esso intendeva escludere siffatte copie dall’ambito di applicazione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790.

Al contrario, dal punto di vista del legislatore, la loro inclusione era evidente.

109. Tale interpretazione è inoltre conforme al fatto che le copie digitali di contenuti protetti di cui trattasi nel procedimento principale sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a detti contenuti.

Gli atti di riproduzione e di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico che intervengono al momento del caricamento di contenuti protetti su una piattaforma online fanno parte di un unico procedimento che inizia quando l’utente preme il pulsante di caricamento.

Poiché l’obiettivo di tale procedimento è, in definitiva, quello di condividere online i contenuti protetti con il pubblico, mi sembra, come ho già spiegato nella sezione precedente, che i primi atti (gli atti di riproduzione) siano incidentali rispetto ai secondi (gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico) ( 66 ).

110. Ne consegue che, nel contesto dello specifico regime di responsabilità istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790, la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti non può, a mio avviso, essere subordinata a un’autorizzazione diversa da quella che tali prestatori di servizi devono già ottenere a norma del paragrafo 1 di tale articolo.

C. Sulla questione se gli utenti di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere una distinta autorizzazione per la realizzazione di copie digitali sui server dei prestatori di servizi (questioni 2 e 3)

111. Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere essi stessi un’autorizzazione per la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi, qualora tali copie siano tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a detti contenuti.

Più in particolare, detto giudice intende stabilire se l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 si applichi in tale situazione.

La suddetta disposizione prevede che, «qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un’autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includ[e] anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29] qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi» ( 67 ).

112. Come ho già rilevato al paragrafo 97 supra , è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di tali servizi allorché premono il pulsante di caricamento in relazione al contenuto di cui trattasi.

Di conseguenza, si deve ritenere che tali utenti compiano non solo un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, ma altresì un atto di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva.

113. Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, a mio avviso si applicherebbe per analogia il ragionamento della Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, esposto al paragrafo 88 supra .

Ne conseguirebbe che i contenuti protetti dovrebbero essere considerati caricati sulla piattaforma interessata non dal gestore, bensì dagli utenti , che sarebbero quindi tenuti ad ottenere un’autorizzazione per realizzare essi stessi siffatte copie digitali.

114. Tuttavia, per le ragioni illustrate nella sezione precedente, ritengo che, così come l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, include necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui loro server, se siffatte copie sono tecnicamente necessarie a tal fine, lo stesso valga per l’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

In altri termini, tale disposizione disciplina la questione della responsabilità degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online non solo in relazione agli atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 (ossia gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti), ma anche in relazione agli atti di riproduzione, consistenti nella realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per la realizzazione di tali atti.

D. Sulla questione se i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti esclusivi ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 a diversi organismi di gestione collettiva (Questione 4)

115. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai sensi dell’articolo 4, dell’articolo 5 e dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/26, i titolari dei diritti possano concedere singolarmente e separatamente l’uno dall’altro, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2019/790, il diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29, da un lato, e il diritto di comunicazione al pubblico previsto dall’articolo 3 di tale direttiva, dall’altro, con la conseguenza che tali diritti possono essere gestiti da diversi organismi di gestione collettiva.

116. Tale questione riflette la situazione oggetto del procedimento principale, in cui, da un lato, l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] è responsabile della gestione, tra l’altro, del diritto di riproduzione dei titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, mentre, dall’altro, l’AKM è incaricata di gestire il loro diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva.

Il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se una siffatta «suddivisione dei compiti» sia compatibile con la direttiva 2014/26, che disciplina la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

117. Per le ragioni esposte nelle sezioni precedenti, ritengo che non occorra rispondere a tale questione.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte si discostasse da tale parere e concludesse, in sostanza, che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono tenuti, da un lato, ad ottenere una licenza per la comunicazione al pubblico di contenuti protetti messi in rete dagli utenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, in combinato disposto con l’articolo 3 della direttiva 2001/29, e, dall’altro, ad ottenere una licenza per le riproduzioni (copie digitali) realizzate sui loro server al fine di mettere tali contenuti a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, esaminerò brevemente tale questione per completezza.

118. La direttiva 2014/26, come osservato dalle ricorrenti, è fondata sul principio della libertà di scelta.

Il considerando 19 di detta direttiva enuncia che «i servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione (...)».

Analogamente, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26 dispone che «[i] titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i [loro] diritti» ( 68 ).

119. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2014/26 dispone che, «[q]ualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dà il suo consenso specifico per ogni diritto (…) che l’organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire».

Alla luce di tale disposizione, un organismo di gestione collettiva non può, in linea di principio, negoziare, in nome di un titolare dei diritti, un accordo di licenza che riguardi non solo il diritto di comunicazione al pubblico, ma anche il diritto di riproduzione, a meno che tale titolare non abbia dato il proprio esplicito e specifico consenso in relazione a quest’ultimo diritto.

120. Ne discende, a mio avviso, che i titolari dei diritti possono affidare la gestione del loro diritto di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29 a un organismo di gestione collettiva e la gestione del loro diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva ad un altro.

121. Ciò detto, qualora la Corte condividesse la soluzione da me proposta per le prime tre questioni, ne conseguirebbe che, nello specifico contesto del caricamento di contenuti protetti su piattaforme di condivisione di contenuti online, solo la società di gestione collettiva incaricata di gestire il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico del titolare interessato potrebbe negoziare una licenza o un’autorizzazione in relazione a tale diritto.

Una siffatta licenza o autorizzazione riguarderebbe necessariamente anche il diritto di riproduzione, quale tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29, nella misura in cui tale diritto sia esercitato sulle copie digitali di contenuti protetti realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti.

E. Post ‑ scriptum

122. Desidero concludere la mia analisi ricordando che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online possono comunque essere esentati dalla responsabilità per gli atti non autorizzati di comunicazione e di messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, purché siano soddisfatte talune condizioni cumulative.

Fra dette condizioni figura, all’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva 2019/790, l’obbligo di dimostrare, tra l’altro, che detti prestatori di servizi hanno compiuto i massimi sforzi per assicurare che tali contenuti non siano disponibili e impedire il caricamento in futuro sulle loro piattaforme, il che comporta in pratica l’utilizzo di strumenti di filtraggio automatizzati ( 69 ).

123. Per le ragioni esposte, in sostanza, al paragrafo 94 supra , ritengo che tale esenzione si applichi analogamente alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online qualora tali copie siano tecnicamente necessarie per consentire al pubblico di accedere a detti contenuti.

In siffatte circostanze, tuttavia, l’obbligo di compiere i massimi sforzi imporrebbe, a mio avviso, ai prestatori di servizi di rimuovere qualsiasi copia digitale del file di cui trattasi dai loro server non appena gli strumenti di filtraggio automatizzati identifichino tale file come lesivo del diritto d’autore o di diritti connessi.

V. Conclusione

124. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) nei seguenti termini: «1) L’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di copie digitali di opere o altri materiali sui server informatici dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali opere o altri materiali sulle piattaforme online gestite da tali prestatori di servizi costituisce una “riproduzione”, rientrante nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo di riproduzione tutelato da tale disposizione.

L’esenzione per gli “atti di riproduzione temporanea (...) che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico”, prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, non è applicabile. 2) L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla realizzazione di copie digitali di opere o altri materiali sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali opere o altri materiali.

L’autorizzazione che detti prestatori di servizi devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi della menzionata disposizione per comunicare al pubblico o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali include necessariamente la realizzazione di tali copie, che non può essere soggetta a un’autorizzazione separata. 3) L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione ottenuta dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva include anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/29 che sono tecnicamente necessari per dare al pubblico accesso a opere o altri materiali, qualora tali utenti non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi». 1 Lingua originale: l’inglese. 2

V. sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (C‑401/19, EU:C:2022:297; in prosieguo: la «sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio »). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 (GU 2001, L 167, pag. 10). 5

V. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72). 6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1). 7 Il corsivo è mio. 8 Ibid . 9

V. comunicazione della Commissione «Orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale», COM(2021) 288 final. 10

V. considerando 4 e 10 della direttiva 2001/29.

Il considerando 9 di detta direttiva prevede inoltre che «[o]gni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la realizzazione intellettuale», mentre i considerando 12 e 22 della stessa indicano che «[u]n’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza (…) sotto il profilo culturale» e che «[l]a diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti». 11 Ossia, salvo che si applichi un’eccezione o una limitazione al diritto d’autore.

La maggior parte di tali eccezioni e limitazioni sono elencate nell’articolo 5 della direttiva 2001/29. 12

V. «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] on the modernisation of EU copyright rules» [SWD(2016) 301 final], parte 1/3, pagg. da 137 a 142, e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2020:586, paragrafi da 67 a 70). 13

V. proposta della Commissione di «direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale» [COM(2016) 593 final], adottata il 14 settembre 2016 (in prosieguo: la «proposta di direttiva»), pag. 3.

V. altresì Grisse, K., «After the Storm – Examining the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] 17 of the [OSCURATO:PERSONA] (EU) 2019/790», Journal of [OSCURATO:PERSONA] & Practice (2019) vol. 14, n. 11, 2019, pagg. da 887 a

899. 14

V. sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 106 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza YouTube e Cyando»). 15

V. relazione della proposta di direttiva, in cui la Commissione afferma che detta proposta mira ad adeguare le norme di cui alla direttiva 2011/29 all’evoluzione delle tecnologie digitali (pagg. 2 e 3). 16 Prima dell’adozione della direttiva 2019/790, il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di hosting e di condivisione di file, sulla quale gli utenti potevano mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettuava una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, salvo che esso contribuisse, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore (v. sentenza YouTube e Cyando, punto 102). 17 Per il resto, v. articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, il quale prevede che, salvo in talune situazioni, detta direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. 18

V. considerando 2 e 3 della direttiva 2019/790. 19

V. considerando 6, 61 e 66 di tale direttiva.

V. altresì Dusollier, S., «The 2019 [OSCURATO:PERSONA] on Copyright in the [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], and an [OSCURATO:PERSONA]’», [OSCURATO:PERSONA]. 57, 2020, pagg. 1008 e segg., e Rosati, E., «[OSCURATO:PERSONA] 17 – Use of [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA]», Copyright in the [OSCURATO:PERSONA] market: [OSCURATO:PERSONA]‑by‑[OSCURATO:PERSONA] to the Provisions of [OSCURATO:PERSONA] 2019/790»,

[OSCURATO:PERSONA]

2021, pagg. 334 e segg. 20

V. articolo 2, punto 6, secondo comma, della direttiva 2019/790, che contiene un elenco non esaustivo di prestatori di servizi ai quali non si applica l’articolo 17 di tale direttiva. 21 In particolare, poiché l’articolo 17 della direttiva 2019/790 non riguarda la realizzazione di copie digitali in relazione ad altre attività online, quali la messa a disposizione di contenuti protetti su motore di ricerca e da parte di IA generativa, tali copie esulano dall’ambito delle presenti conclusioni.

A questo proposito, rilevo che è pendente dinanzi alla Corte una causa (C‑250/25, [OSCURATO:PERSONA]) relativa, in particolare, alla questione se il processo di addestramento di un chatbot basato su un grande modello linguistico (LLM) costituisca un «atto di riproduzione», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, qualora tale LLM sia costruito sulla base dell’osservazione e dell’abbinamento di schemi, consentendo al modello di imparare a riconoscere gli schemi linguistici. 22 Per quanto attiene agli atti di riproduzione compiuti dagli utenti di servizi Internet più in generale, v., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Stichting de Thuiskopie (C‑496/24, EU:C:2025:749), relativa ad opere messe a disposizione per uso senza accesso alla rete agli abbonati a un servizio di streaming a richiesta tramite Internet e registrate nelle memorie dei dispositivi degli abbonati. 23 Come spiegato dal governo austriaco, generalmente i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online realizzano ulteriori copie dei file su server situati in luoghi geografici diversi, al fine di garantire un accesso sufficientemente rapido a tutti gli utenti. 24 V., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 51); del 24 marzo 2022, AustroMechana (C‑433/20, EU:C:2022:217, punti da 16 a 18 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Austro‑[OSCURATO:PERSONA]»); e dell’11 settembre 2014,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑117/13, EU:C:2014:2196, punti 52 e 53). 25

V. https://www.wipo.int/wipolex/en/text/295456 .

Il 20 dicembre 1996 l’OMPI ha adottato il Trattato OMPI sul diritto d’autore e il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi («WPPT»).

Tali trattati sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6), e sono entrati in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010. 26 Accordo contenuto nell’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). 27

V. sentenze del 13 novembre 2018,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 38 e giurisprudenza citata), e del 12 settembre 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 41 e giurisprudenza citata). 28 Il corsivo è mio. 29 Inoltre, occorre che gli atti di cui trattasi soddisfino i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva (v. sentenza del 5 giugno 2014,

[OSCURATO:PERSONA]

, C‑360/13, EU:C:2014:1195, punto 53 e giurisprudenza citata). 30 V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 162 e 163 e giurisprudenza citata). 31

V. sentenza del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 180). 32

V. sentenza del 5 giugno 2014,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑360/13 EU:C:2014:1195, punto 63). 33 Sentenza del 7 agosto 2018 (C‑161/17, EU:C:2018:634). 34

V. sentenza Austro‑[OSCURATO:PERSONA], punto 32.. 35 V., in tal senso, sentenza Renckhoff , punto 29 e giurisprudenza citata. 36

V. paragrafo 27 supra . 37

V. pag. 6 degli orientamenti della Commissione relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790. Il corsivo è mio. 38 Ibid . 39

V. pag. 1 di tale documento, in cui è indicato che esso «non [è] giuridicamente vincolante (...) [ed] è stato (...) adottato (...) in adempimento del mandato conferito alla Commissione dal legislatore dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 10 [della direttiva 2019/790]». 40 2016/0280 (COD). 41 Il corsivo è mio.

Traduzione libera. 42 Interpellate al riguardo in udienza, le parti interessate non sono state in grado di fornire alcuna spiegazione. 43 Il corsivo è mio. 44 Vorrei aggiungere che l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2019/790 fa riferimento alla limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

Come ho già spiegato al paragrafo 47 supra , quest’ultima disposizione si applica all’«hosting», vale a dire al «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio» (il corsivo è mio).

Di nuovo, a mio avviso, il legislatore dell’Unione non avrebbe fatto riferimento, nell’articolo 17 della direttiva 2019/790, a una disposizione (l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31) che riguarda l’attività di «memorizzazione», se non avesse voluto che la realizzazione e la memorizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online fossero rilevanti per lo specifico regime di responsabilità istituito da tale disposizione. 45 Il corsivo è mio. 46

V. considerando 61 della direttiva 2019/790. Tale considerando indica inoltre che, «poiché [non si dovrebbe incidere] sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un’autorizzazione o a concludere accordi di licenza». 47

V. considerando 3 della direttiva 2019/790. 48

V. anche considerando 6 della direttiva 2019/790. 49 Il corsivo è mio.

Tale considerando indica inoltre che «[g]li utenti dovrebbero avere la possibilità di caricare e mettere a disposizione contenuti creati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche». 50

V. paragrafo 39 supra . 51 Punti 71, 80 e

85. 52 Punti da 107 a

109. 53 L’articolo 15 della direttiva 2000/31 così recita: «[n]ella prestazione dei servizi di cui [all’articolo] (...) 14, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». 54

V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Polonia/Parlamento e Consiglio (C‑401/19, EU:C:2021:613, paragrafo 48). 55 Ibid ., paragrafo 53, in cui l’avvocato generale spiega che il legislatore dell’Unione ha ritenuto, al momento dell’adozione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, che il sistema di sorveglianza istituito dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31 facesse gravare un onere eccessivo sui titolari dei diritti e non consentisse loro di controllare in maniera efficace l’utilizzazione delle loro opere e altri materiali protetti.

Ciò accadeva in particolare perché i contenuti venivano spesso rimessi in rete poco tempo dopo essere stati eliminati, il che costringeva i titolari dei diritti a moltiplicare le notifiche. 56

V. sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio , punti 53 e 54. 57 Il corsivo è mio. 58

V. considerando 9, 12 e 22 della direttiva 2001/29 nonché considerando 4 e 10 di detta direttiva.

Tale obiettivo è ribadito nei considerando 2 e 3 della direttiva 2019/790. 59 V., tra le altre, sentenze del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 26), e del 29 luglio 2019,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑516/17, EU:C:2019:625, punti 38, 42, 43 e 54). 60

V. sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio , punto 45. Qualora i contenuti caricati costituiscano l’espressione artistica dell’utente, la loro messa in rete rientra nella libertà delle arti garantita all’articolo 13 della Carta. 61

V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Polonia/Parlamento e Consiglio (C‑401/19, EU:C:2021:613, paragrafo 74 e giurisprudenza citata). 62

V. sentenza del 29 luglio 2019, 2019,

[OSCURATO:PERSONA] NRW

(C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 73 e giurisprudenza citata).

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, queste due disposizioni devono quindi essere intese nel senso che hanno lo stesso significato e, quanto meno, la stessa portata, a meno che il diritto dell’Unione non conceda una protezione più estesa.

Ne consegue che l’articolo 11 della Carta deve essere interpretato alla luce dell’articolo 10 della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»). 63 V., in tal senso, Corte EDU, 1º dicembre 2015, Cengiz e a. c.

Turchia, CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, § 52 e giurisprudenza citata, e Corte EDU, 23 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] c.

Russia, CE:ECHR:2020:0623JUD001079514, § 33 e giurisprudenza citata.

Tali sentenze sono entrambe citate nella sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio , punto

46. 64 V., in particolare, Corte EDU, 1º dicembre 2015, Cengiz e a. c.

Turchia, CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, §§ 51 e

52. 65 V., tra le altre, sentenza del 27 marzo 2014,

UPC [OSCURATO:PERSONA]

(C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 61 e giurisprudenza citata). 66 Ovviamente, ciò non significa che il diritto di riproduzione sia meno importante del diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico.

Come ho spiegato nella precedente sezione A, la condivisione online di contenuti protetti con il pubblico senza l’autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti interessati comporta violazioni distinte di tali diversi diritti. 67

V. anche paragrafo 42 supra . 68 Il corsivo è mio. 69

V. paragrafo 91 supra .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 579/24 Austro ‑ [OSCURATO:PERSONA] zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer [OSCURATO:PERSONA] mbH, AKM eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung contro [OSCURATO:PERSONA] für Verwertungsgesellschaften [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 17 – Responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per i contenuti protetti caricati dai loro utenti – Portata della responsabilità – Obbligo per detti prestatori di ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti per la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di tali contenuti – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server informatici dei prestatori di servizi – Copie tecnicamente necessarie per mettere i contenuti a disposizione del pubblico – Assenza dell’obbligo di ottenere una distinta autorizzazione dai titolari dei diritti» I. Introduzione 1. La presente causa offre alla Corte una seconda opportunità di interpretare ( 2 ) l’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale ( 3 ). Tale disposizione specifica le condizioni alle quali i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quali YouTube, Soundcloud e Pinterest, possono incorrere in responsabilità per avere fornito al pubblico l’accesso ad opere o altri materiali («contenuti protetti»), caricati sulle loro piattaforme dai loro utenti in violazione del diritto d’autore. 2. Più in particolare, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 dispone che tali prestatori di servizi effettuano un atto di «comunicazione al pubblico» o di «messa a disposizione del pubblico», come definito all’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 4 ), quando concedono l’accesso al pubblico a contenuti protetti. 3. In forza di quest’ultima disposizione, in linea di principio, i titolari dei diritti hanno il diritto esclusivo di comunicare o di mettere a disposizione le loro opere o altri materiali. Di conseguenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono compiere essi stessi un atto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico senza ottenere la previa autorizzazione dei titolari dei diritti, generalmente stipulando un accordo di licenza. Tale obbligo di ottenere una siffatta autorizzazione è chiaramente enunciato all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790. 4. Le questioni sollevate dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) traggono origine dal fatto che, quando i contenuti protetti vengono caricati da utenti di servizi di condivisione di contenuti online su piattaforme online, copie digitali di tali contenuti sono automaticamente realizzate e memorizzate sui server informatici del prestatore di servizi. La realizzazione di tali copie è tecnicamente necessaria per dare al pubblico accesso ai contenuti in questione. 5. Tuttavia, come spiegherò, ciò potrebbe ledere un altro diritto protetto dall’articolo 2 della direttiva 2001/29 – ossia il «diritto di riproduzione» –, il quale dispone, in sostanza, che la realizzazione di copie di contenuti protetti è, in linea di principio, parimenti riservata ai titolari dei diritti. 6. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, tra l’altro, se le copie digitali di contenuti protetti realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti costituiscano «riproduzioni», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, rientranti nell’ambito di detto diritto. In caso affermativo, esso chiede alla Corte di chiarire se le autorizzazioni che tali prestatori di servizi devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 per comunicare o mettere a disposizione del pubblico contenuti protetti autorizzino necessariamente detti prestatori anche a realizzare copie siffatte. 7. Il procedimento principale verte su una controversia tra, da un lato, l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] e l’AKM (società madre dell’Austro‑[OSCURATO:PERSONA]) – due società di gestione collettiva iscritte nel registro delle imprese austriaco (in prosieguo: le «ricorrenti»), titolari di autorizzazioni alla gestione, ai sensi della direttiva 2014/26/UE ( 5 ), per la gestione e l’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi su opere musicali e opere letterarie ad esse associate, nell’interesse dei titolari dei diritti – e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] für Verwertungsgesellschaften (autorità austriaca di vigilanza sugli organismi di gestione collettiva) (in prosieguo: l’«Autorità di vigilanza»). 8. In sostanza, l’Autorità di vigilanza ritiene che l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 comprenda necessariamente la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti. Per contro, le ricorrenti sostengono che la realizzazione di copie siffatte deve essere autorizzata separatamente e quindi essere subordinata ad un diverso accordo di licenza e che, pertanto, un accordo del genere può essere negoziato con tali prestatori di servizi da un organismo di gestione collettiva (nel caso di specie, l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA]) diverso da quello che gestisce il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico dei titolari dei diritti interessati (nel caso di specie, l’AKM). Proporrò alla Corte di adottare la prima posizione. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 9. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»), sottoscritta da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, all’articolo 9 prevede quanto segue: «(1)      Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente [OSCURATO:PERSONA] hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. (2)      È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore. (3)      Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente [OSCURATO:PERSONA]». B. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2001/29 10. Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione»: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole; e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite». 11. L’articolo 3 di tale direttiva riguarda il «[d]iritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti». Esso dispone, al paragrafo 1, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». Nel paragrafo 2, detto articolo elenca gli altri casi specifici ai quali si applica tale diritto, che corrispondono a quelli enumerati all’articolo 2, lettere da b) a e), della medesima direttiva. 2. Direttiva 2014/26 12. L’articolo 4 della direttiva 2014/26 enuncia che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell’interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti». 13. L’articolo 5 di tale direttiva elenca i diritti specifici dei titolari dei diritti in relazione agli organismi di gestione collettiva. 14. L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/26 riguarda il processo di concessione delle licenze e i criteri relativi alle condizioni di concessione delle licenze. 3. Direttiva 2019/790 15. Ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 2019/790, un «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» è «un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che organizza e promuove a scopo di lucro». 16. L’articolo 17 di tale direttiva è così formulato: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2001/29], ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un’autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29] qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi. 3.      Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE( 6 )non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo. Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. 4.      Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore, a meno che non dimostrino di: a)      aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e b)      aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, c)      aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b). (...)». C. Normativa nazionale 17. L’articolo 15 del Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (legge relativa al diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche e ai diritti connessi; in prosieguo: l’«UrhG»), intitolato «Diritto di riproduzione», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue: «(1)      L’autore ha il diritto esclusivo di riprodurre l’opera, indipendentemente dal procedimento utilizzato e dalla quantità riprodotta, in modo provvisorio o permanente. (2)      Una riproduzione si ravvisa, nello specifico, anche nella registrazione della presentazione o dell’esecuzione di un’opera su mezzi idonei alla riproducibilità della comunicazione destinate alla visione o all’ascolto (supporti visivi o sonori), come ad esempio su pellicole o dischi». 18. L’articolo 17, paragrafo 1, dell’UrhG, intitolato «Diritto di radiodiffusione», paragrafo 1, così recita: «L’autore ha il diritto esclusivo di diffondere l’opera attraverso la radiodiffusione o con modalità analoghe». 19. L’articolo 18a, paragrafo 1, dell’UrhG, intitolato «Diritto di messa a disposizione», è così formulato: «(1)      L’autore ha il diritto esclusivo di mettere l’opera a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (...)». 20. L’articolo 18c dell’UrhG, intitolato «Diffusione e messa a disposizione da parte di fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni», dispone quanto segue: «Alle condizioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1 e 2, e 18a, anche il fornitore di una piattaforma online di grandi dimensioni che fornisce al pubblico l’accesso a opere protette dal diritto d’autore caricate dai suoi utenti effettua una diffusione o una messa a disposizione del pubblico dell’opera. Esso è dunque tenuto ad ottenere l’autorizzazione dagli autori. (...)». 21. Ai sensi dell’articolo 24a dell’UrhG, intitolato «Autorizzazione per l’utilizzo di un’opera o diritto di utilizzare un’opera per la diffusione o la messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 18c», l’autorizzazione concessa al fornitore di una piattaforma online di grandi dimensioni di utilizzare un’opera al fine di diffonderla o di metterla a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 18c dell’UrhG si estende anche agli utenti di tali piattaforme per gli stessi fini nell’ambito dell’autorizzazione concessa e purché detti utenti non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi. Analogamente, l’articolo 24a dell’UrhG prevede altresì che l’autorizzazione concessa all’utente consente al fornitore di effettuare un uso autorizzato. III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 22. La prima ricorrente, l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA], è una società di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del Bundesgesetz über Verwertungsgesellschaften (legge austriaca sugli organismi di gestione collettiva; in prosieguo: il «VerwGesG»). In tale qualità, rappresenta i diritti e gli interessi di diversi titolari di diritti su opere e altri materiali protetti ai sensi dell’UrhG. Essa è una controllata al 100% della seconda ricorrente, l’AKM, che è del pari una società di gestione collettiva. Per poter svolgere le proprie attività l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] e l’AKM consistono nella conclusione di accordi di gestione con i titolari dei diritti. Tali accordi di gestione conferiscono loro il diritto di gestire determinati diritti esclusivi dei titolari dei diritti e, in particolare, di negoziare per conto degli stessi autorizzazioni o accordi di licenza con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. 23. L’autorizzazione alla gestione concessa all’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] autorizza l’Autorità di vigilanza alla «gestione relativa a opere musicali e opere letterarie ad esse associate (...) per la gestione o l’esercizio dei diritti di riproduzione (...) nonché dei corrispondenti diritti di partecipazione e/o al compenso» ( 7 ). Essa ha ad oggetto, tra l’altro, la «riproduzione e/o distribuzione su supporti visivi e/o sonori (supporti di memorizzazione) ai sensi degli articoli 15 e 16 dell’UrhG» e la «riproduzione (...) su supporti visivi e sonori (supporti di memorizzazione) in relazione a opere cinematografiche destinate alla diffusione che un’emittente o un webcaster produce in proprio o fa produrre da terzi». 24. L’autorizzazione alla gestione dell’AKM ha ad oggetto la gestione relativa a «opere musicali e opere letterarie ad esse associate (...) per la gestione o l’esercizio dei diritti di esecuzione, presentazione, diffusione e messa a disposizione di letture, esecuzioni e diffusioni di rappresentazioni musicali, nonché dei corrispondenti diritti di partecipazione e/o al compenso» ( 8 ). 25. Il 7 giugno 2022 l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’Autorità di vigilanza di dichiarare che l’autorizzazione alla gestione concessale include la riproduzione ai fini della diffusione e della messa a disposizione del pubblico da parte di piattaforme online di grandi dimensioni. In sostanza, ha fatto valere che la sua autorizzazione include le copie digitali di contenuti protetti, realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, che sono accessorie, e tecnicamente necessarie, alla comunicazione o alla messa a disposizione del pubblico di tali contenuti sulle suddette piattaforme. Essa ha avanzato tale richiesta sebbene tali atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico rientrino nell’ambito dell’autorizzazione alla gestione dell’AKM. 26. Con decisione del 30 gennaio 2023, l’Autorità di vigilanza ha respinto (al punto 1) la domanda dell’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] e ha constatato (al punto 2) che l’autorizzazione alla gestione detenuta dall’AKM include già siffatte riproduzioni. 27. L’Autorità di vigilanza ha rilevato, in primo luogo, che non è chiaro se il diritto di riproduzione, protetto dall’articolo 15 dell’UrhG, che recepisce nel diritto austriaco l’articolo 2 della direttiva 2001/29, sia leso dagli atti o dai procedimenti di cui all’articolo 18c dell’UrhG, che recepisce, dal canto suo, l’articolo 17 della direttiva 2019/790 nel diritto austriaco. A tal riguardo, essa ha fatto riferimento ad alcune dichiarazioni rese dalla Commissione europea nei suoi orientamenti relativi a detta disposizione ( 9 ) e ha sottolineato che l’articolo 17 della direttiva 2019/790 e, pertanto, l’articolo 18c dell’UrhG riguardano esclusivamente il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, come definito all’articolo 3 della direttiva 2001/29. 28. Ha aggiunto che, anche nell’ipotesi in cui gli atti o i procedimenti di cui all’articolo 17 della direttiva 2019/790 e, pertanto, all’articolo 18c dell’UrhG riguardino il diritto di riproduzione, dalla ratio dell’articolo 17 della direttiva 2019/790 può desumersi che l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere per comunicare o mettere a disposizione contenuti protetti caricati dagli utenti sulle loro piattaforme comprende necessariamente tutti gli atti di riproduzione che sono tecnicamente necessari a tal fine. Tali atti non possono essere scissi dagli atti di comunicazione o di messa a disposizione e, di conseguenza, il diritto di riproduzione non può essere concesso in licenza separatamente. 29. L’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] e l’AKM hanno entrambe presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), che è il giudice del rinvio. Esse chiedono, in sostanza, di annullare il punto 2 della decisione impugnata senza sostituirlo e di modificare il punto 1 di detta decisione nel senso di accogliere la richiesta dell’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2022. 30. Nutrendo dubbi in ordine alla corretta interpretazione delle summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 della direttiva [2001/29], l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva [2019/790] e l’articolo 9 della [[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva [2019/790], il quale memorizza opere o altri materiali caricati dagli utenti, a prescindere da un atto di comunicazione al pubblico (o di messa a disposizione del pubblico) in virtù dell’articolo 3 della direttiva [2001/29], compia anche una riproduzione prevista dall’articolo 2 di detta direttiva o tale riproduzione sia attribuibile al prestatore di servizi, e debba ottenere a tal fine l’autorizzazione specifica dei titolari dei diritti menzionati dall’articolo 2 della medesima direttiva. 2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale: Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 2, punto 6, della direttiva [2019/790], debba essere interpretato nel senso che un’autorizzazione alla riproduzione ottenuta dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 2, punto 6, di detta direttiva si applichi anche agli atti di riproduzione compiuti dagli utenti di tali piattaforme o ad essi imputabili, qualora non siano compiuti su base commerciale o qualora con tale attività non vengano generati ricavi significativi. 3)      In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 della direttiva [2001/29] e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [2019/790], debba essere interpretato nel senso che gli utenti dei servizi offerti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva [2019/790] compiono riproduzioni di cui all’articolo 2 della direttiva [2001/29] mediante il caricamento ai fini della memorizzazione e della condivisione di opere e materiali protetti dal diritto d’autore e necessitano a tal fine di un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti menzionati dall’articolo 2 di tale ultima direttiva. 4)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale: Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 4, 5 e 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2014/26], debba essere interpretato nel senso che i titolari dei diritti possono concedere (…)singolarmente e separatamente l’uno dall’altro il diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 della direttiva [2001/29], da un lato, e il diritto di comunicazione al pubblico previsto dall’articolo 3 della stessa direttiva, dall’altro lato, a un organismo di gestione collettiva dei diritti (o a un’entità di gestione indipendente) ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2019/790], sia che si tratti di affidare tali diritti a diversi organismi di gestione collettiva (o entità di gestione indipendente) o di gestirli in parte a titolo individuale». 31. La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 30 agosto 2024, è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 3 settembre 2024. Hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nel procedimento principale, i governi austriaco e francese nonché la Commissione. Tali parti interessate, nonché l’Autorità di vigilanza, hanno svolto le loro difese orali all’udienza tenutasi l’8 ottobre 2025. IV. Valutazione 32. L’articolo 2 della direttiva 2001/29 definisce il diritto di riproduzione come il «diritto esclusivo» degli autori, degli interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione radiotelevisiva «di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte [per quanto riguarda le loro opere, prestazioni, riproduzioni fonografiche, pellicole o trasmissioni]». 33. Nel caso di specie, si chiede alla Corte di stabilire se, nell’ambito dei servizi di condivisione di contenuti online, tale diritto si applichi qualora copie digitali di contenuti protetti tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti siano realizzate sui server informatici dei prestatori di detti servizi. Ciò richiede che si chiarisca se copie siffatte siano riproduzioni, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29. 34. Inoltre, nell’ipotesi in cui il diritto di riproduzione si applichi in tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 per comunicare o mettere a disposizione del pubblico contenuti protetti sulle loro piattaforme includa necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui server di detti prestatori che sono tecnicamente necessarie a tal fine. 35. Per spiegare perché il legislatore dell’Unione abbia introdotto un regime di responsabilità specifico per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online all’articolo 17 della direttiva 2019/790 è utile ricordare uno dei principali obiettivi della direttiva 2001/29, nonché le considerazioni che hanno portato all’adozione di tale disposizione. 36. Come risulta dal suo preambolo, la direttiva 2001/29 mira ad offrire ai titolari dei diritti un «elevato livello di protezione» dei loro diritti d’autore e diritti connessi e a garantire che essi ricevano un «adeguato compenso» per l’utilizzo delle loro opere e altri materiali, in particolare nella «società dell’informazione» ( 10 ). A tal fine, detta direttiva conferisce loro, come ho spiegato nell’introduzione, un diritto esclusivo di riproduzione dei loro contenuti protetti (articolo 2) e un diritto esclusivo di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di tali contenuti (articolo 3). Pertanto, atti rientranti nell’ambito di tali diritti non possono, di norma ( 11 ), essere effettuati da terzi senza previa autorizzazione, la quale assume generalmente la forma di una licenza concessa dietro compenso. 37. Tuttavia, poco dopo l’adozione della direttiva 2001/29, l’emergere dei servizi «Web 2.0» interattivi e, in particolare, di grandi piattaforme come YouTube, ha determinato una situazione di incertezza giuridica riguardo al caricamento di contenuti protetti su tali piattaforme. 38. All’epoca, il dibattito si è concentrato sul diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/29. Mentre era chiaro che il caricamento, da parte di un utente, di un’opera o altri materiali su una piattaforma di condivisione di contenuti online costituisce un atto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, che richiede, di norma, la previa autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti interessati, era sorta una controversia riguardo alla questione se l’operatore della piattaforma effettuasse esso stesso un atto del genere quando fornivano al pubblico l’accesso a detti contenuti e, pertanto, fosse tenuto a concludere accordi di licenza o a remunerare i titolari dei diritti. I titolari dei diritti, dal canto loro, esprimevano la preoccupazione ( 12 ) che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online incoraggiassero gli utenti a caricare contenuti protetti sulle loro piattaforme online e traessero notevoli profitti da tali contenuti, attraverso la pubblicità o gli abbonamenti, senza chiedere un’autorizzazione o corrispondere una remunerazione ai titolari dei diritti. Ciò è noto come l’argomento del «value gap» (differenza di valore) ( 13 ). 39. Vi era incertezza anche riguardo alla portata dell’«approdo sicuro» ( safe harbour ) di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Tale disposizione ha esonerato, a determinate condizioni, i prestatori di «servizi di hosting» dalla responsabilità che può derivare dai contenuti protetti che essi ospitano per i loro utenti. Anche a tale proposito, non era chiaro se detta disposizione «proteggesse» i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online quali YouTube, Soundcloud e Pinterest dalla responsabilità in materia di diritto d’autore per la comunicazione al pubblico di contenuti protetti caricati dai loro utenti ( 14 ). 40. Al fine di dissipare questa incertezza giuridica, il legislatore dell’Unione ha deciso di affrontare tale questione nella direttiva 2019/790 ( 15 ), in particolare nell’articolo 17 della stessa. 41. Come ho spiegato nell’introduzione, in primo luogo, il paragrafo 1 di tale articolo dispone che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano essi stessi un atto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, quando concedono l’accesso al pubblico a contenuti protetti caricati dai loro utenti ( 16 ). Ciò fa sorgere l’obbligo per detti prestatori di ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti interessati, generalmente mediante la conclusione di un accordo di licenza. Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2019/790 esclude, in un caso del genere, l’applicazione dell’«approdo sicuro» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. 42. In secondo luogo, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 chiarisce che anche gli utenti di servizi di condivisione di contenuti online effettuano atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico quando caricano contenuti protetti sulle piattaforme online di tali prestatori di servizi. Tuttavia, qualora detti prestatori ottengano un’autorizzazione, ad esempio stipulando un accordo di licenza, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della menzionata direttiva, una siffatta autorizzazione comprende anche tali atti, purché gli utenti interessati non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi. 43. Il regime di responsabilità specifico ( 17 ) istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790 è inteso a consolidare il «livello di protezione elevato» di cui godono i titolari dei diritti sui loro contenuti protetti ( 18 ) e, in particolare, a garantire che essi ottengano una migliore remunerazione per l’utilizzo di tali contenuti sulle piattaforme di condivisione di contenuti online. Allo stesso tempo, essa cerca di trovare un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi di tali titolari e quelli dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e dei loro utenti, in particolare garantendo la certezza del diritto a detti prestatori di servizi ( 19 ). 44. Tuttavia, né l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 né gli altri paragrafi di tale articolo fanno espressamente riferimento al diritto di riproduzione riconosciuto ai titolari dei diritti dall’articolo 2 della direttiva 2001/29 o, peraltro, alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti. 45. Pertanto, l’incertezza che in precedenza circondava il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico riemerge ora in relazione al diritto di riproduzione. 46. In tale contesto, spiegherò anzitutto perché siffatte copie digitali costituiscano «riproduzioni», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, e rientrino quindi nel diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti (prima parte della questione 1) (sezione A). Esporrò poi le ragioni per le quali ritengo che l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, includa necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui loro server che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a detti contenuti (seconda parte della questione 1) (sezione B). Inoltre, spiegherò perché detta autorizzazione includa del pari, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, gli atti di riproduzione effettuati dagli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, cosicché tali utenti non sono tenuti ad ottenere un’autorizzazione distinta per tali atti, purché non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi (questioni 2 e 3) (sezione C). Infine, affronterò brevemente la questione se i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti a diversi organismi di gestione collettiva (questione 4) (sezione D). 47. Tuttavia, devo prima spiegare perché la portata delle presenti conclusioni sia limitata su due punti importanti. In primo luogo, le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono circoscritte al contesto specifico del caricamento di contenuti protetti sulle piattaforme di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790. L’articolo 2, punto 6, primo comma, della direttiva 2019/790 definisce il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online come «un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che organizza e promuove a scopo di lucro». Risulta, in particolare dall’utilizzo del termine «grandi», che tale articolo 17 riguarda i principali operatori di piattaforme di condivisione di contenuti, quali YouTube, Soundcloud o Pinterest, e ne esclude altri ( 20 ). Pertanto, la mia analisi non riguarderà le copie digitali realizzate nell’ambito della messa a disposizione online di contenuti protetti da parte di privati sui propri siti Internet o tramite servizi intermediari non contemplati da tale disposizione ( 21 ). 48. In secondo luogo, le questioni giuridiche sollevate dalla presente causa vertono sul contesto specifico della realizzazione, sui server informatici dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online , di copie digitali di contenuti protetti che sono tecnicamente necessarie per dare pubblico accesso a tali contenuti. Le presenti conclusioni non riguardano le riproduzioni effettuate sui server degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, su loro altri dispositivi informatici o su account di memorizzazione online, in particolare nel cloud ( 22 ). A. Sulla questione se le copie digitali tecnicamente necessarie realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online costituiscano riproduzioni, rientranti nell’ambito del diritto di riproduzione protetto dall’articolo 2 della direttiva 2001/29 (prima parte della questione 1) 49. Come ha spiegato la Commissione in udienza, quando un utente preme il pulsante «caricamento» (upload) su una piattaforma di condivisione di contenuti online, il file corrispondente è diviso in «pacchetti». Tali pacchetti sono trasmessi su Internet tramite router e, una volta giunti ai centri dati del prestatore di servizi di condivisione di contenuti online interessato, vengono riassemblati sui suoi server, dove il file è ricostruito prima di essere condiviso online. In tale procedimento vengono create automaticamente copie digitali dei file ( 23 ), in quanto parte integrante del procedimento di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico dei contenuti protetti sulla piattaforma interessata. A quanto mi risulta, dette copie hanno il solo scopo di consentire la condivisione online di detti contenuti con il pubblico. 50. A mio avviso, è chiaro che le copie digitali di contenuti protetti così realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online costituiscono riproduzioni, rientranti nell’ambito del diritto esclusivo di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29. 51. In primo luogo, la Corte ha già confermato, in altri contesti, che tale diritto comprende la realizzazione e la memorizzazione di copie digitali di contenuti protetti su server informatici, in quanto si applica alle riproduzioni «in qualunque modo o forma» di contenuti protetti ( 24 ). 52. Tale interpretazione è in linea con la prima disposizione che ha riconosciuto il diritto di riproduzione nel diritto internazionale, vale a dire l’articolo 9 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, la dichiarazione concordata in merito all’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato sul diritto d’autore dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ( 25 ) stabilisce che «il caricamento su supporto elettronico di un’opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell’articolo 9 [della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]]». Rilevo che l’Unione europea non è essa stessa parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi del suo articolo 29, paragrafo 1, è aperta solo dagli [OSCURATO:PERSONA] e non alle organizzazioni internazionali. Tuttavia, l’Unione europea si è impegnata a conformarsi alle disposizioni sostanziali (articoli da 1 a 21) di detta convenzione in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Accordo TRIPs) ( 26 ) e dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato OMPI sul diritto d’autore ( 27 ). 53. In secondo luogo, in base alla concezione deliberatamente ampia adottata dal legislatore dell’Unione all’articolo 2 della direttiva 2001/29, il diritto di riproduzione si applica non solo alle riproduzioni «in qualunque modo o forma», ma anche a prescindere dalla circostanza che tali riproduzioni siano «dirett[e] o indirett[e], temporane[e] o permanent[i]». Pertanto, è irrilevante, in linea di principio, il fatto che, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello economico, le copie digitali in questione siano meramente accessorie alla comunicazione o alla messa a disposizione del pubblico dei contenuti, ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva. 54. A tal riguardo, rilevo tuttavia che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 prevede, a condizioni rigorose, un’esenzione per gli «atti di riproduzione temporanea (...) che sono transitori o accessori , e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» ( 28 ). Tale esenzione si applica solo se sono soddisfatti cinque requisiti cumulativi, vale a dire qualora l’atto di cui trattasi: –        sia temporaneo; –        sia transitorio o accessorio; –        costituisca parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico; –        sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo, di contenuti protetti; e –        sia privo di rilievo economico proprio ( 29 ). 55. Sebbene dalla giurisprudenza risulti che questi cinque requisiti devono costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 30 ), la Corte ha tuttavia dichiarato che si può ritenere che gli atti di riproduzione temporanei , realizzati nella memoria del decodificatore satellitare e sullo schermo televisivo ( 31 ), nonché le copie sullo schermo e le copie nella cache, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet ( 32 ), soddisfino tutti i suddetti requisiti. 56. Al pari delle ricorrenti, dei governi austriaco e francese nonché dell’Autorità di vigilanza, ritengo +che non possa dirsi lo stesso per copie digitali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale. Come ha spiegato l’Autorità di vigilanza in udienza, tali copie non sono temporanee, in quanto possono rimanere conservate per anni nei server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. 57. Alla luce di tali considerazioni, sono dell’avviso che l’esenzione dal diritto di riproduzione prevista all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non sia applicabile alla realizzazione, sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, di copie digitali di contenuti protetti che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti. 58. In terzo luogo, aggiungo che nulla nella direttiva 2001/29 suggerisce che, in una situazione del genere, il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della stessa, debba «prevalere» sull’applicazione del diritto di riproduzione protetto dall’articolo 2 di tale direttiva, nel senso che tale diritto non sarebbe più rilevante. 59. Anzitutto, concordo con le ricorrenti sul fatto che qualsiasi forma di «raggruppamento» di diritti esclusivi diversi – nel presente contesto, il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico – sarebbe in contrasto con l’articolo 2 della direttiva 2001/29, nonché, tra l’altro, con l’articolo 9 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che identificano entrambi il diritto di riproduzione come un diritto esclusivo, distinto dal diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico. 60. Inoltre, come rilevato dal governo francese, il considerando 23 della direttiva 2001/29 indica che «[la comunicazione di opere al pubblico] non comprende altri atti». Intendo questa frase nel senso che la constatazione che il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico si applica in una determinata situazione non osta all’applicazione simultanea di altri diritti esclusivi, tra cui il diritto di riproduzione. 61. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non emergono conclusioni diverse dalle precedenti sentenze della Corte – in particolare nelle cause Renckhoff ( 33 ), YouTube e Cyando o Polonia/Parlamento e Consiglio. 62. Come hanno correttamente sottolineato le ricorrenti nonché i governi austriaco e francese, la Corte non ha esaminato il diritto di riproduzione né l’articolo 2 della direttiva 2001/29 semplicemente perché in tali cause le questioni sollevate non riguardavano né tale diritto né tale disposizione. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Renckhoff, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di interpretare solo il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, la questione verteva sulla responsabilità per il caricamento e la condivisione di contenuti sui siti Internet dei prestatori di servizi di cui si trattava, nell’ambito del regime precedente all’adozione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790. Infine, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio, la Corte era chiamata a valutare la compatibilità di taluni aspetti di tale regime di responsabilità con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Da tali sentenze non può quindi essere desunta alcuna indicazione riguardo alla portata del diritto di riproduzione. 63. Infine, la Corte ha costantemente mantenuto nella sua giurisprudenza una chiara distinzione tra il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico e ha già confermato che i due diritti possono essere applicati in parallelo. Ad esempio, ha dichiarato che qualsiasi comunicazione che risulti dalla condivisione di un’opera da parte dell’utente di un servizio di memorizzazione nel cloud costituisce un atto di sfruttamento distinto dall’atto di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 ed è idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, se le relative condizioni sono soddisfatte ( 34 ). 64. Alla luce di quanto precede, mi sembra chiaro che il caricamento di contenuti protetti sulla piattaforma di un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online implica non solo atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, ma anche atti di riproduzione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della stessa. Qualora tali atti di riproduzione siano compiuti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, possono quindi dare luogo a una violazione di un diverso diritto esclusivo, vale a dire il diritto di riproduzione, che è distinto dal diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico. B. Sulla questione se i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere un’autorizzazione per le riproduzioni digitali di cui trattasi, distinta da quella di cui necessitano per dare al pubblico accesso ai contenuti protetti in questione (seconda parte della questione 1) 65. Mi occuperò ora della questione se l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, per la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, comprenda anche le riproduzioni, ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, che si verificano quando sui loro server vengono realizzate copie digitali di tali contenuti che sono tecnicamente necessarie per condividere i contenuti in parola con il pubblico. 66. A tale proposito sono state addotte dinanzi alla Corte tre diverse argomentazioni. 67. In primo luogo, l’Autorità di vigilanza e la Commissione ritengono che, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, il diritto di riproduzione non possa essere esercitato indipendentemente dal diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico. Pertanto, l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere a norma del primo comma di tale articolo include necessariamente la realizzazione di copie siffatte. 68. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, sebbene il regime di responsabilità specifico previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790 si applichi alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti, tuttavia detti prestatori devono ottenere una distinta autorizzazione per tali riproduzioni, diversa dall’autorizzazione espressamente menzionata nel primo comma di tale articolo. A loro avviso, adottare la soluzione auspicata dall’Autorità di vigilanza e dalla Commissione equivarrebbe a un’«abolizione de facto » del diritto di riproduzione, in contrasto con l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale «[l]a proprietà intellettuale è protetta». 69. In terzo luogo, i governi austriaco e francese affermano che l’articolo 17 della direttiva 2019/790 non si applica affatto alla realizzazione di simili copie, dal momento che tale disposizione riguarda solo gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico. Di conseguenza, la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per le copie digitali di contenuti protetti realizzate sui loro server che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti dovrebbe essere valutata esclusivamente secondo il regime generale di responsabilità, vale a dire le norme previste dalla direttiva 2001/29. A tal riguardo, il governo francese ricorda che la Corte ha costantemente statuito che l’articolo 2 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5 di detta direttiva, qualunque atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del titolare del relativo diritto ( 35 ). Secondo detto governo, consentire a tali prestatori di realizzare copie digitali di contenuti protetti senza la specifica autorizzazione del titolare del pertinente diritto, distinta da quella necessaria ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, equivarrebbe ad introdurre una nuova «esenzione» o «limitazione» non scritta al diritto di riproduzione protetto dall’articolo 2 della direttiva 2001/29. 70. A questo punto, rilevo che, come ha già osservato l’Autorità di vigilanza dinanzi al giudice del rinvio ( 36 ), nei suoi orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790 la Commissione ha affermato – senza fornire, va detto, alcuna reale spiegazione – che «[g]li atti di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di contenuti, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, devono essere intesi come comprendenti anche le riproduzioni necessarie per l’esecuzione di tali atti » ( 37 ) e che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbero prevedere l’obbligo per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di ottenere un’autorizzazione per le riproduzioni eseguite nel contesto dell’articolo 17» ( 38 ). Ricordo tuttavia che gli orientamenti della Commissione relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790 riflettono solo il punto di vista di tale istituzione e non hanno efficacia vincolante ( 39 ). 71. Nelle sezioni che seguono spiegherò che l’analisi testuale e storica dell’articolo 17 della direttiva 2019/790 non consente di trarre conclusioni definitive sulla questione se l’autorizzazione richiesta ai di tale disposizione comprenda necessariamente la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di tali contenuti (1). Tuttavia, l’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 mi induce ad aderire alla posizione adottata dalla Commissione nei suoi orientamenti (2). 1. Analisi testuale e storica 72. Anzitutto, concordo con i governi austriaco e francese sul fatto che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 si riferisce esclusivamente a «un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico». Né detto paragrafo né alcun’altra disposizione dell’articolo 17 fanno riferimento agli atti di riproduzione o al diritto di riproduzione, come definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/29. 73. Per quanto riguarda la genesi di tale disposizione, rilevo che l’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, della proposta di compromesso consolidata della presidenza del Consiglio del 23 marzo 2018( 40 ) – divenuta successivamente l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 – prevedeva che gli accordi di licenza conclusi tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti «includono la responsabilità degli utenti del servizio per gli atti che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 2 e 3 della direttiva [2001/29] qualora non agiscano su base commerciale» (traduzione libera) ( 41 ). Il riferimento all’articolo 2 della direttiva 2001/29 è stato poi eliminato, senza alcuna spiegazione esplicita, per quanto mi consta ( 42 ), durante le fasi successive del processo legislativo. I lavori preparatori relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790 non contengono ulteriori indicazioni quanto alla sua possibile applicazione agli atti di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29. 74. Pertanto, mentre il testo dell’articolo 17, paragrafo 1, e la sua genesi non dicono nulla riguardo a tale questione, questo silenzio risulta ambiguo. Come osserva correttamente la Commissione, il fatto che l’articolo 2 della direttiva 2001/29 sia stato menzionato in una fase del processo legislativo dimostra che il legislatore dell’Unione era consapevole della fase intermedia consistente nella realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. 75. In assenza di spiegazioni riguardo alla successiva soppressione di tale riferimento, si possono desumere due indicazioni contrapposte. Si può sostenere, come suggerisce la Commissione, che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che un riferimento siffatto non fosse necessario, per il motivo che tali riproduzioni sono accessorie alla comunicazione o alla messa a disposizione del pubblico di detti contenuti e, pertanto, implicitamente ricomprese nello specifico regime di responsabilità previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790. In senso contrario, come affermano l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA], l’AKM e il governo francese, si può sostenere che il diritto di riproduzione è stato deliberatamente lasciato fuori dall’ambito di applicazione di tale disposizione e rimane soggetto soltanto al regime generale, vale a dire le norme previste dalla direttiva 2001/29 (e, potenzialmente, all’«approdo sicuro» stabilito dall’articolo 14 della direttiva 2014/26). 76. Come spiegherò nelle sezioni che seguono, ritengo che occorra privilegiare la prima di tali interpretazioni. 2. Analisi contestuale e teleologica 77. Due disposizioni della direttiva 2019/790 diverse dall’articolo 17, paragrafo 1, della stessa avvalorano la conclusione secondo cui tale disposizione si applica alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, qualora siffatte copie siano tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti. 78. In primo luogo, come ho spiegato al paragrafo 41 supra , lo specifico regime di responsabilità istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790 si applica ai «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online», definiti all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2019/790 come i «prestator[i] di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai [loro] utenti, che [detti prestatori] organizza[no] e promuov[ono] a scopo di lucro» ( 43 ). È difficile comprendere perché il legislatore dell’Unione avrebbe espressamente fatto riferimento, in tale definizione, all’attività di «memorizzazione», se la realizzazione e la memorizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online fossero irrilevanti ai fini della menzionata disposizione ( 44 ). 79. In secondo luogo, il considerando 61 della direttiva 2019/790 indica che il regime di responsabilità specifico istituito dall’articolo 17 di tale direttiva era inteso a chiarire, dopo anni di discussioni e di incertezza, che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online «effettu[a]no atti rilevanti per il diritto d’autore e de[vo]no ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti per il contenuto caricato dai loro utenti» ( 45 ). Detto considerando suggerisce che l’articolo 17, paragrafo 1, è stato concepito per proteggere tali prestatori di servizi da responsabilità per le violazioni dei diritti esclusivi dei titolari, intesi in senso lato, purché abbiano ottenuto un’autorizzazione. 80. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regime di responsabilità specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790, ricordo, come rilevato al paragrafo 43 supra , che esso è inteso a consolidare il «livello di protezione elevato» di cui godono i titolari dei diritti per i loro contenuti protetti. Ciò avviene promuovendo lo sviluppo del «mercato della concessione delle licenze tra i titolari di diritti e i prestatori di servizi di condivisione [di contenuti online]» ( 46 ). In tal modo, esso mira a consentire ai titolari dei diritti di ottenere una migliore remunerazione per l’utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di tali prestatori di servizi e a contribuire al «buon funzionamento e [all]’equità del mercato per il diritto d’autore» ( 47 ). Allo stesso tempo, tale regime di responsabilità specifico mira anche a garantire un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da un lato, e quelli dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e dei loro utenti, dall’altro. 81. Più in particolare, il considerando 61 della direttiva 2019/790 sottolinea che gli accordi di licenza dovrebbero essere equi e mantenere un ragionevole equilibrio tra le parti (i titolari dei diritti e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online) ( 48 ), mentre il considerando 70 di detta direttiva sottolinea l’importanza di garantire, nel contesto specifico dei servizi di condivisione di contenuti online, la libertà di espressione degli utenti e di « raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla [Carta], in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale» ( 49 ). 82. Alla luce di tali obiettivi, mi sembra che, se l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, non includesse la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui loro server che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a detti contenuti, l’articolo 17 della menzionata direttiva sarebbe privato del suo effetto utile. 83. In primo luogo, dalla prospettiva dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online , l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 si riferisce soltanto ad «un’autorizzazione (...) al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali». Qualora la Corte concludesse che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server di detti prestatori di servizi che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti può essere subordinata ad un’autorizzazione distinta, che non è affatto menzionata dall’articolo 17, ne deriverebbe un significativo grado di incertezza giuridica per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. A questo proposito, ricordo che, come rilevato al paragrafo 40 supra , il legislatore dell’Unione, quando ha adottato tale disposizione, mirava tra l’altro a ridurre l’incertezza giuridica che circonda la responsabilità dei suddetti prestatori di servizi per i contenuti protetti caricati dagli utenti. Mi pare di capire che esso non intendeva trattare solo una parte di tale responsabilità (vale a dire solo la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ad esclusione degli atti di riproduzione tecnicamente necessari a tal fine). 84. Inoltre, se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di tali copie digitali, detta autorizzazione diverrebbe praticamente inutile. Tali prestatori di servizi potrebbero comunque dover affrontare azioni dei titolari dei diritti per violazioni del loro diritto esclusivo di riproduzione, come tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29, per il semplice fatto che vengono automaticamente realizzate sui loro server copie digitali di contenuti protetti ogni qual volta un utente mette in rete siffatti contenuti protetti. 85. Ne consegue che, sotto il profilo della certezza del diritto, l’unica soluzione coerente è che l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 include necessariamente tali copie. 86. In secondo luogo, dalla prospettiva dei titolari dei diritti , se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non si estendesse alla realizzazione di tali copie, l’obiettivo di garantire una migliore remunerazione per l’utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di condivisione di contenuti online sarebbe seriamente compromesso. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sarebbero poco incentivati a chiedere una siffatta autorizzazione, dal momento che potrebbero comunque essere esposti alla responsabilità per gli atti di riproduzione non coperti da detta autorizzazione. 87. Inoltre, la questione della responsabilità di tali prestatori per gli atti di riproduzione in parola reintrodurrebbe, in sostanza, le stesse incertezze esaminate dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando relativamente al diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, in un momento in cui non si applicava ancora il regime specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790. In particolare, il prestatore sarebbe responsabile in via principale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29? Potrebbe avvalersi dell’«approdo sicuro» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 ( 50 )? A seconda della risposta, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online potrebbero essere pienamente responsabili o non esserlo affatto. 88. Ricordo che, in tale sentenza ( 51 ), la Corte ha dichiarato, riguardo alla prima questione, che i contenuti potenzialmente illeciti, in linea di principio, sono caricati sulla piattaforma di cui trattasi non dal gestore, bensì dagli utenti , che agiscono autonomamente, e che la responsabilità del gestore dipende dall’entità e dal carattere intenzionale del suo intervento nella comunicazione. Ha aggiunto che la mera circostanza che il gestore sia generalmente al corrente della disponibilità illecita di contenuti protetti sulla sua piattaforma non è sufficiente per ritenere che esso intervenga allo scopo di dare agli internauti l’accesso a tali contenuti. 89. Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte non ha escluso, nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 possa applicarsi ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ( 52 ). Tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva ( 53 ), ha stabilito che i prestatori di «servizi di hosting» non sono soggetti a un obbligo generale di sorveglianza e sono tenuti, in sostanza, ad agire su notifica dei titolari dei diritti rimuovendo i contenuti illeciti o rendendo impossibile l’accesso agli stessi («notifica e rimozione») ( 54 ). 90. Tale soluzione è stata considerata dal legislatore dell’Unione, al momento dell’adozione della direttiva 2019/790, non sufficiente a proteggere i titolari dei diritti ( 55 ). Per tale motivo l’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva 2019/790 richiede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in sostanza, impediscano il caricamento o il ricaricamento di contenuti illeciti anzitutto mediante misure ex ante , consistenti in strumenti di filtraggio automatico intesi a controllare i contenuti caricati dagli utenti prima della loro divulgazione al pubblico ( 56 ), anziché semplicemente rimuoverli a posteriori . 91. Alla luce di quanto precede, la posizione sostenuta dal governo francese, che invita la Corte ad adottare un approccio che tuteli i titolari dei diritti, sembra essere che la legislazione dell’Unione intendeva far restare assoggettati gli atti di riproduzione in discussione nel procedimento principale al regime generale di responsabilità (vale a dire alle norme applicabili al di fuori dell’articolo 17 della direttiva 2019/790), ma non agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31, cosicché i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sarebbero stati ritenuti responsabili per le copie digitali di contenuti protetti realizzate sui loro server che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti, a meno che avessero ottenuto un’autorizzazione specifica dal titolare dei diritti oppure si applicasse una delle eccezioni o limitazioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29. 92. Tuttavia, non trovo alcun sostegno testuale per un approccio siffatto in nessuno degli strumenti pertinenti (la direttiva 2000/31, la direttiva 2001/29 o la direttiva 2017/790). Inoltre, la posizione del governo francese equivale, in sostanza, ad affermare, da un lato, che la legislazione dell’Unione non intendeva applicare il regime di responsabilità specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790 agli atti di riproduzione di cui trattasi e, dall’altro, a supporre – senza alcuna base normativa – che essa intendeva applicare il paragrafo 3 di tale articolo, il quale prevede che, «[q]uando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico (...), la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della [direttiva 2000/31] non si applica», a tali atti per analogia. 93. A mio avviso, è chiaro che l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2019/790 potrebbe essere applicato alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online solo se l’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva fosse esso stesso inteso dalla legislazione dell’Unione nel senso che l’autorizzazione che tali prestatori devono ottenere ai sensi della menzionata disposizione, al fine di comunicare o di rendere disponibili al pubblico contenuti protetti, include necessariamente la realizzazione di siffatte copie digitali. 94. Solo questa interpretazione ha consentito di esentare totalmente, nel contesto dei servizi di condivisione di contenuti online, dal sistema di «notifica e rimozione» menzionato al paragrafo 89 supra e di preservare l’effetto utile dell’obbligo, previsto all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e c), della direttiva 2019/790, che impone ai prestatori di tali servizi di adottare misure preventive e automatizzate sotto forma di strumenti di filtraggio automatico. È difficile immaginare che il legislatore dell’Unione possa aver voluto, da un lato, imporre a detti prestatori di rimuovere i contenuti illeciti individuati mediante strumenti di filtraggio automatico e impedirne il caricamento in futuro, dall’altro, esigere la rimozione delle copie digitali di questi stessi contenuti unicamente su notifica del titolare dei diritti interessato. 95. Infine, per quanto riguarda l’interesse dei titolari dei diritti a salvaguardare il valore economico del loro diritto esclusivo di riproduzione, ritengo che tale valore possa, in ogni caso, essere negoziato e riflettersi nell’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790. Non è quindi necessaria un’autorizzazione distinta per tale diritto. 96. In terzo luogo, dalla prospettiva degli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online , ricordo che il regime di responsabilità specifico previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790 è inteso anche a tutelare gli interessi e i diritti di detti utenti, quando caricano contenuti sulle piattaforme dei prestatori di tali servizi. 97. Da un punto di vista tecnico, è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di siffatti servizi quando premono il pulsante di caricamento. Si deve quindi ritenere che tali utenti effettuino del pari atti di riproduzione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29. Come ho spiegato al paragrafo 42 supra , l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 chiarisce che gli utenti effettuano essi stessi atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, quando caricano contenuti protetti sulle piattaforme online di tali prestatori. 98. Tuttavia, la menzionata disposizione indica altresì che, qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online abbia ottenuto un’autorizzazione da un titolare dei diritti, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, tale autorizzazione «includ[e] anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», purché essi «non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi». Di conseguenza, in una situazione del genere, gli utenti non devono ottenere essi stessi un’autorizzazione e possono liberamente caricare i contenuti protetti di cui trattasi. 99. Per quanto riguarda gli atti di riproduzione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, rilevo che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non li menziona espressamente. Tuttavia, il considerando 69 della direttiva 2019/790, che è formulato in termini più ampi rispetto a tale disposizione, indica che le autorizzazioni ottenute dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero includere « gli atti rilevanti per il diritto d’autore relativi ai contenuti caricati dagli utenti nell’ambito dell’autorizzazione concessa ai prestatori di servizi» ( 57 ). Tale riferimento agli «atti rilevanti per il diritto d’autore» in generale, e non solo agli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, avvalora la tesi secondo cui l’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non è necessariamente limitato agli «atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», ma potrebbe estendersi agli atti di riproduzione compiuti da detti utenti. 100. In ogni caso, concordo con le ricorrenti sul fatto che imporre agli utenti di ottenere sistematicamente essi stessi un’autorizzazione distinta per la realizzazione di copie digitali sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non solo comporterebbe notevoli difficoltà pratiche, ma creerebbe anche una situazione in cui un utente potrebbe caricare contenuti protetti credendo di essere «coperto» dalla licenza ottenuta dal prestatore, trovandosi poi a dover affrontare un’azione di responsabilità per violazione del diritto d’autore in relazione alle copie tecnicamente necessarie realizzate nel corso di tale procedimento. Un risultato del genere metterebbe a rischio la tutela della libertà di espressione degli utenti sulle piattaforme online, quale garantita dall’articolo 10 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU» e dall’articolo 11 della Carta, nonché la libertà delle arti sancita all’articolo 13 di quest’ultima. 101. A tal riguardo, ricordo che la direttiva 2001/29 e la direttiva 2019/790 perseguono entrambe l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei titolari dei diritti ( 58 ). Allo stesso tempo, tali strumenti chiariscono anche che i titolari dei diritti non godono di un monopolio assoluto sull’utilizzo delle loro opere o altri materiali. Infatti, come ho spiegato ai paragrafi 54 e 69 supra , l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2001/29 prevede un’esenzione e una serie di eccezioni e limitazioni, tra l’altro, al diritto esclusivo di riproduzione. Tale esenzione e tali eccezioni e limitazioni mirano a garantire un «giusto equilibrio» tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti alla protezione della loro proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di contenuti protetti, nonché dell’interesse pubblico ( 59 ), compreso l’accesso del pubblico alla cultura. 102. In particolare, tenuto conto dell’importanza dei servizi di cui all’articolo 17 della direttiva 2019/790 per la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee, la Corte ha confermato che il caricamento di contenuti protetti su piattaforme di condivisione di contenuti online rientra nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione ( 60 ). Ciò vale a prescindere dalla circostanza che tali contenuti possano violare il diritto d’autore, giacché il semplice fatto che un’informazione sia protetta dai diritti d’autore non la esclude a priori dall’ambito della libertà di espressione ( 61 ). 103. Il diritto alla libertà di espressione è sancito dall’articolo 11 della Carta e «include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Esso corrisponde al diritto garantito dall’articolo 10 della CEDU ( 62 ). 104. Secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 10 della CEDU, Internet è divenuto uno dei principali mezzi con cui gli individui esercitano il loro diritto alla libertà di espressione e di informazione. I siti Internet, e in particolare le piattaforme di condivisione di contenuti online, viste la loro accessibilità e la loro capacità di conservare e di diffondere grandi quantità di dati, contribuiscono notevolmente a migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni e, in via generale, ad agevolare la comunicazione di informazioni. La possibilità, per i singoli individui, di esprimersi su Internet costituisce quindi uno strumento senza precedenti per esercitare la libertà di espressione ( 63 ). Ciò vale in particolare per le grandi reti e piattaforme sociali, come YouTube, che costituisce indubbiamente uno strumento importante per esercitare la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee ( 64 ). 105. Alla luce di tali considerazioni, ritengo, contrariamente alle ricorrenti, che il diritto di riproduzione, al pari degli altri diritti di proprietà intellettuale tutelati dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, non sia assoluto e debba essere bilanciato, tra l’altro, con il diritto alla libertà di espressione di cui godono gli utenti delle piattaforme online in forza dell’articolo 10 della CEDU e dell’articolo 11 della Carta. 106. Vorrei aggiungere che la Corte ha ripetutamente dichiarato che «non deriva in alcun modo dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta[, ai sensi del quale “]a proprietà intellettuale è protetta”,] che il diritto di proprietà intellettuale sia intangibile e che, pertanto, la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto» ( 65 ). 107. In altre parole, se, nello specifico ambito di responsabilità stabilito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790, la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti richiedesse un’ulteriore autorizzazione oltre a quella che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono già ottenere a norma del paragrafo 1 di tale disposizione, i titolari dei diritti potrebbero, in pratica, impedire la comunicazione o la disponibilità online dei contenuti. Essi potrebbero far valere, a tal riguardo, la mancanza di autorizzazione per tali atti di riproduzione, anche qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni espressamente previste da detta disposizione. Un risultato del genere, a mio avviso, pregiudicherebbe chiaramente il giusto equilibrio che, come ho spiegato al paragrafo 43 supra , il legislatore dell’Unione ha inteso garantire quando ha adottato l’articolo 17 della direttiva 2019/790. 108. Tenuto conto di tutti gli elementi suesposti, ritengo che, come ha sostenuto la Commissione in udienza, la ragione per cui il legislatore dell’Unione, all’articolo 17 della direttiva 2019/790 ha concentrato l’attenzione sull’atto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, come definito all’articolo 3 della direttiva 2001/29, senza menzionare espressamente la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie a tal fine, non è che esso intendeva escludere siffatte copie dall’ambito di applicazione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790. Al contrario, dal punto di vista del legislatore, la loro inclusione era evidente. 109. Tale interpretazione è inoltre conforme al fatto che le copie digitali di contenuti protetti di cui trattasi nel procedimento principale sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a detti contenuti. Gli atti di riproduzione e di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico che intervengono al momento del caricamento di contenuti protetti su una piattaforma online fanno parte di un unico procedimento che inizia quando l’utente preme il pulsante di caricamento. Poiché l’obiettivo di tale procedimento è, in definitiva, quello di condividere online i contenuti protetti con il pubblico, mi sembra, come ho già spiegato nella sezione precedente, che i primi atti (gli atti di riproduzione) siano incidentali rispetto ai secondi (gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico) ( 66 ). 110. Ne consegue che, nel contesto dello specifico regime di responsabilità istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790, la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti non può, a mio avviso, essere subordinata a un’autorizzazione diversa da quella che tali prestatori di servizi devono già ottenere a norma del paragrafo 1 di tale articolo. C. Sulla questione se gli utenti di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere una distinta autorizzazione per la realizzazione di copie digitali sui server dei prestatori di servizi (questioni 2 e 3) 111. Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere essi stessi un’autorizzazione per la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi, qualora tali copie siano tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a detti contenuti. Più in particolare, detto giudice intende stabilire se l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 si applichi in tale situazione. La suddetta disposizione prevede che, «qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un’autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includ[e] anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29] qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi» ( 67 ). 112. Come ho già rilevato al paragrafo 97 supra , è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di tali servizi allorché premono il pulsante di caricamento in relazione al contenuto di cui trattasi. Di conseguenza, si deve ritenere che tali utenti compiano non solo un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, ma altresì un atto di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva. 113. Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, a mio avviso si applicherebbe per analogia il ragionamento della Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, esposto al paragrafo 88 supra . Ne conseguirebbe che i contenuti protetti dovrebbero essere considerati caricati sulla piattaforma interessata non dal gestore, bensì dagli utenti , che sarebbero quindi tenuti ad ottenere un’autorizzazione per realizzare essi stessi siffatte copie digitali. 114. Tuttavia, per le ragioni illustrate nella sezione precedente, ritengo che, così come l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, include necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui loro server, se siffatte copie sono tecnicamente necessarie a tal fine, lo stesso valga per l’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. In altri termini, tale disposizione disciplina la questione della responsabilità degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online non solo in relazione agli atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 (ossia gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti), ma anche in relazione agli atti di riproduzione, consistenti nella realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per la realizzazione di tali atti. D. Sulla questione se i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti esclusivi ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 a diversi organismi di gestione collettiva (Questione 4) 115. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai sensi dell’articolo 4, dell’articolo 5 e dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/26, i titolari dei diritti possano concedere singolarmente e separatamente l’uno dall’altro, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2019/790, il diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29, da un lato, e il diritto di comunicazione al pubblico previsto dall’articolo 3 di tale direttiva, dall’altro, con la conseguenza che tali diritti possono essere gestiti da diversi organismi di gestione collettiva. 116. Tale questione riflette la situazione oggetto del procedimento principale, in cui, da un lato, l’Austro‑[OSCURATO:PERSONA] è responsabile della gestione, tra l’altro, del diritto di riproduzione dei titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, mentre, dall’altro, l’AKM è incaricata di gestire il loro diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva. Il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se una siffatta «suddivisione dei compiti» sia compatibile con la direttiva 2014/26, che disciplina la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi. 117. Per le ragioni esposte nelle sezioni precedenti, ritengo che non occorra rispondere a tale questione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte si discostasse da tale parere e concludesse, in sostanza, che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono tenuti, da un lato, ad ottenere una licenza per la comunicazione al pubblico di contenuti protetti messi in rete dagli utenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, in combinato disposto con l’articolo 3 della direttiva 2001/29, e, dall’altro, ad ottenere una licenza per le riproduzioni (copie digitali) realizzate sui loro server al fine di mettere tali contenuti a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, esaminerò brevemente tale questione per completezza. 118. La direttiva 2014/26, come osservato dalle ricorrenti, è fondata sul principio della libertà di scelta. Il considerando 19 di detta direttiva enuncia che «i servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione (...)». Analogamente, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26 dispone che «[i] titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i [loro] diritti» ( 68 ). 119. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2014/26 dispone che, «[q]ualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dà il suo consenso specifico per ogni diritto (…) che l’organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire». Alla luce di tale disposizione, un organismo di gestione collettiva non può, in linea di principio, negoziare, in nome di un titolare dei diritti, un accordo di licenza che riguardi non solo il diritto di comunicazione al pubblico, ma anche il diritto di riproduzione, a meno che tale titolare non abbia dato il proprio esplicito e specifico consenso in relazione a quest’ultimo diritto. 120. Ne discende, a mio avviso, che i titolari dei diritti possono affidare la gestione del loro diritto di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29 a un organismo di gestione collettiva e la gestione del loro diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva ad un altro. 121. Ciò detto, qualora la Corte condividesse la soluzione da me proposta per le prime tre questioni, ne conseguirebbe che, nello specifico contesto del caricamento di contenuti protetti su piattaforme di condivisione di contenuti online, solo la società di gestione collettiva incaricata di gestire il diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico del titolare interessato potrebbe negoziare una licenza o un’autorizzazione in relazione a tale diritto. Una siffatta licenza o autorizzazione riguarderebbe necessariamente anche il diritto di riproduzione, quale tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29, nella misura in cui tale diritto sia esercitato sulle copie digitali di contenuti protetti realizzate sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali contenuti. E. Post ‑ scriptum 122. Desidero concludere la mia analisi ricordando che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online possono comunque essere esentati dalla responsabilità per gli atti non autorizzati di comunicazione e di messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, purché siano soddisfatte talune condizioni cumulative. Fra dette condizioni figura, all’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva 2019/790, l’obbligo di dimostrare, tra l’altro, che detti prestatori di servizi hanno compiuto i massimi sforzi per assicurare che tali contenuti non siano disponibili e impedire il caricamento in futuro sulle loro piattaforme, il che comporta in pratica l’utilizzo di strumenti di filtraggio automatizzati ( 69 ). 123. Per le ragioni esposte, in sostanza, al paragrafo 94 supra , ritengo che tale esenzione si applichi analogamente alla realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online qualora tali copie siano tecnicamente necessarie per consentire al pubblico di accedere a detti contenuti. In siffatte circostanze, tuttavia, l’obbligo di compiere i massimi sforzi imporrebbe, a mio avviso, ai prestatori di servizi di rimuovere qualsiasi copia digitale del file di cui trattasi dai loro server non appena gli strumenti di filtraggio automatizzati identifichino tale file come lesivo del diritto d’autore o di diritti connessi. V. Conclusione 124. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) nei seguenti termini: «1)      L’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di copie digitali di opere o altri materiali sui server informatici dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali opere o altri materiali sulle piattaforme online gestite da tali prestatori di servizi costituisce una “riproduzione”, rientrante nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo di riproduzione tutelato da tale disposizione. L’esenzione per gli “atti di riproduzione temporanea (...) che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico”, prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, non è applicabile. 2)      L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla realizzazione di copie digitali di opere o altri materiali sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per dare al pubblico accesso a tali opere o altri materiali. L’autorizzazione che detti prestatori di servizi devono ottenere dai titolari dei diritti ai sensi della menzionata disposizione per comunicare al pubblico o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali include necessariamente la realizzazione di tali copie, che non può essere soggetta a un’autorizzazione separata. 3)      L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione ottenuta dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva include anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/29 che sono tecnicamente necessari per dare al pubblico accesso a opere o altri materiali, qualora tali utenti non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi». 1 Lingua originale: l’inglese. 2 V. sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (C‑401/19, EU:C:2022:297; in prosieguo: la «sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio »). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 (GU 2001, L 167, pag. 10). 5 V. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72). 6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1). 7 Il corsivo è mio. 8 Ibid . 9 V. comunicazione della Commissione «Orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale», COM(2021) 288 final. 10 V. considerando 4 e 10 della direttiva 2001/29. Il considerando 9 di detta direttiva prevede inoltre che «[o]gni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la realizzazione intellettuale», mentre i considerando 12 e 22 della stessa indicano che «[u]n’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza (…) sotto il profilo culturale» e che «[l]a diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti». 11 Ossia, salvo che si applichi un’eccezione o una limitazione al diritto d’autore. La maggior parte di tali eccezioni e limitazioni sono elencate nell’articolo 5 della direttiva 2001/29. 12 V. «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] on the modernisation of EU copyright rules» [SWD(2016) 301 final], parte 1/3, pagg. da 137 a 142, e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2020:586, paragrafi da 67 a 70). 13 V. proposta della Commissione di «direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale» [COM(2016) 593 final], adottata il 14 settembre 2016 (in prosieguo: la «proposta di direttiva»), pag. 3. V. altresì Grisse, K., «After the Storm – Examining the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] 17 of the [OSCURATO:PERSONA] (EU) 2019/790», Journal of [OSCURATO:PERSONA] & Practice (2019) vol. 14, n. 11, 2019, pagg. da 887 a 899. 14 V. sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 106 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza YouTube e Cyando»). 15 V. relazione della proposta di direttiva, in cui la Commissione afferma che detta proposta mira ad adeguare le norme di cui alla direttiva 2011/29 all’evoluzione delle tecnologie digitali (pagg. 2 e 3). 16 Prima dell’adozione della direttiva 2019/790, il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di hosting e di condivisione di file, sulla quale gli utenti potevano mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettuava una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, salvo che esso contribuisse, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore (v. sentenza YouTube e Cyando, punto 102). 17 Per il resto, v. articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, il quale prevede che, salvo in talune situazioni, detta direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. 18 V. considerando 2 e 3 della direttiva 2019/790. 19 V. considerando 6, 61 e 66 di tale direttiva. V. altresì Dusollier, S., «The 2019 [OSCURATO:PERSONA] on Copyright in the [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], and an [OSCURATO:PERSONA]’», [OSCURATO:PERSONA]. 57, 2020, pagg. 1008 e segg., e Rosati, E., «[OSCURATO:PERSONA] 17 – Use of [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA]», Copyright in the [OSCURATO:PERSONA] market: [OSCURATO:PERSONA]‑by‑[OSCURATO:PERSONA] to the Provisions of [OSCURATO:PERSONA] 2019/790», [OSCURATO:PERSONA] 2021, pagg. 334 e segg. 20 V. articolo 2, punto 6, secondo comma, della direttiva 2019/790, che contiene un elenco non esaustivo di prestatori di servizi ai quali non si applica l’articolo 17 di tale direttiva. 21 In particolare, poiché l’articolo 17 della direttiva 2019/790 non riguarda la realizzazione di copie digitali in relazione ad altre attività online, quali la messa a disposizione di contenuti protetti su motore di ricerca e da parte di IA generativa, tali copie esulano dall’ambito delle presenti conclusioni. A questo proposito, rilevo che è pendente dinanzi alla Corte una causa (C‑250/25, [OSCURATO:PERSONA]) relativa, in particolare, alla questione se il processo di addestramento di un chatbot basato su un grande modello linguistico (LLM) costituisca un «atto di riproduzione», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, qualora tale LLM sia costruito sulla base dell’osservazione e dell’abbinamento di schemi, consentendo al modello di imparare a riconoscere gli schemi linguistici. 22 Per quanto attiene agli atti di riproduzione compiuti dagli utenti di servizi Internet più in generale, v., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Stichting de Thuiskopie (C‑496/24, EU:C:2025:749), relativa ad opere messe a disposizione per uso senza accesso alla rete agli abbonati a un servizio di streaming a richiesta tramite Internet e registrate nelle memorie dei dispositivi degli abbonati. 23 Come spiegato dal governo austriaco, generalmente i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online realizzano ulteriori copie dei file su server situati in luoghi geografici diversi, al fine di garantire un accesso sufficientemente rapido a tutti gli utenti. 24 V., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 51); del 24 marzo 2022, AustroMechana (C‑433/20, EU:C:2022:217, punti da 16 a 18 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Austro‑[OSCURATO:PERSONA]»); e dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑117/13, EU:C:2014:2196, punti 52 e 53). 25 V. https://www.wipo.int/wipolex/en/text/295456 . Il 20 dicembre 1996 l’OMPI ha adottato il Trattato OMPI sul diritto d’autore e il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi («WPPT»). Tali trattati sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6), e sono entrati in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010. 26 Accordo contenuto nell’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). 27 V. sentenze del 13 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 38 e giurisprudenza citata), e del 12 settembre 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 41 e giurisprudenza citata). 28 Il corsivo è mio. 29 Inoltre, occorre che gli atti di cui trattasi soddisfino i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva (v. sentenza del 5 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] , C‑360/13, EU:C:2014:1195, punto 53 e giurisprudenza citata). 30 V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 162 e 163 e giurisprudenza citata). 31 V. sentenza del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 180). 32 V. sentenza del 5 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑360/13 EU:C:2014:1195, punto 63). 33 Sentenza del 7 agosto 2018 (C‑161/17, EU:C:2018:634). 34 V. sentenza Austro‑[OSCURATO:PERSONA], punto 32.. 35 V., in tal senso, sentenza Renckhoff , punto 29 e giurisprudenza citata. 36 V. paragrafo 27 supra . 37 V. pag. 6 degli orientamenti della Commissione relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790. Il corsivo è mio. 38 Ibid . 39 V. pag. 1 di tale documento, in cui è indicato che esso «non [è] giuridicamente vincolante (...) [ed] è stato (...) adottato (...) in adempimento del mandato conferito alla Commissione dal legislatore dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 10 [della direttiva 2019/790]». 40 2016/0280 (COD). 41 Il corsivo è mio. Traduzione libera. 42 Interpellate al riguardo in udienza, le parti interessate non sono state in grado di fornire alcuna spiegazione. 43 Il corsivo è mio. 44 Vorrei aggiungere che l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2019/790 fa riferimento alla limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Come ho già spiegato al paragrafo 47 supra , quest’ultima disposizione si applica all’«hosting», vale a dire al «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio» (il corsivo è mio). Di nuovo, a mio avviso, il legislatore dell’Unione non avrebbe fatto riferimento, nell’articolo 17 della direttiva 2019/790, a una disposizione (l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31) che riguarda l’attività di «memorizzazione», se non avesse voluto che la realizzazione e la memorizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online fossero rilevanti per lo specifico regime di responsabilità istituito da tale disposizione. 45 Il corsivo è mio. 46 V. considerando 61 della direttiva 2019/790. Tale considerando indica inoltre che, «poiché [non si dovrebbe incidere] sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un’autorizzazione o a concludere accordi di licenza». 47 V. considerando 3 della direttiva 2019/790. 48 V. anche considerando 6 della direttiva 2019/790. 49 Il corsivo è mio. Tale considerando indica inoltre che «[g]li utenti dovrebbero avere la possibilità di caricare e mettere a disposizione contenuti creati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche». 50 V. paragrafo 39 supra . 51 Punti 71, 80 e 85. 52 Punti da 107 a 109. 53 L’articolo 15 della direttiva 2000/31 così recita: «[n]ella prestazione dei servizi di cui [all’articolo] (...) 14, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». 54 V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Polonia/Parlamento e Consiglio (C‑401/19, EU:C:2021:613, paragrafo 48). 55 Ibid ., paragrafo 53, in cui l’avvocato generale spiega che il legislatore dell’Unione ha ritenuto, al momento dell’adozione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, che il sistema di sorveglianza istituito dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31 facesse gravare un onere eccessivo sui titolari dei diritti e non consentisse loro di controllare in maniera efficace l’utilizzazione delle loro opere e altri materiali protetti. Ciò accadeva in particolare perché i contenuti venivano spesso rimessi in rete poco tempo dopo essere stati eliminati, il che costringeva i titolari dei diritti a moltiplicare le notifiche. 56 V. sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio , punti 53 e 54. 57 Il corsivo è mio. 58 V. considerando 9, 12 e 22 della direttiva 2001/29 nonché considerando 4 e 10 di detta direttiva. Tale obiettivo è ribadito nei considerando 2 e 3 della direttiva 2019/790. 59 V., tra le altre, sentenze del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 26), e del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑516/17, EU:C:2019:625, punti 38, 42, 43 e 54). 60 V. sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio , punto 45. Qualora i contenuti caricati costituiscano l’espressione artistica dell’utente, la loro messa in rete rientra nella libertà delle arti garantita all’articolo 13 della Carta. 61 V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Polonia/Parlamento e Consiglio (C‑401/19, EU:C:2021:613, paragrafo 74 e giurisprudenza citata). 62 V. sentenza del 29 luglio 2019, 2019, [OSCURATO:PERSONA] NRW (C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 73 e giurisprudenza citata). Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, queste due disposizioni devono quindi essere intese nel senso che hanno lo stesso significato e, quanto meno, la stessa portata, a meno che il diritto dell’Unione non conceda una protezione più estesa. Ne consegue che l’articolo 11 della Carta deve essere interpretato alla luce dell’articolo 10 della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»). 63 V., in tal senso, Corte EDU, 1º dicembre 2015, Cengiz e a. c. Turchia, CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, § 52 e giurisprudenza citata, e Corte EDU, 23 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] c. Russia, CE:ECHR:2020:0623JUD001079514, § 33 e giurisprudenza citata. Tali sentenze sono entrambe citate nella sentenza Polonia/Parlamento e Consiglio , punto 46. 64 V., in particolare, Corte EDU, 1º dicembre 2015, Cengiz e a. c. Turchia, CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, §§ 51 e 52. 65 V., tra le altre, sentenza del 27 marzo 2014, UPC [OSCURATO:PERSONA] (C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 61 e giurisprudenza citata). 66 Ovviamente, ciò non significa che il diritto di riproduzione sia meno importante del diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico. Come ho spiegato nella precedente sezione A, la condivisione online di contenuti protetti con il pubblico senza l’autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti interessati comporta violazioni distinte di tali diversi diritti. 67 V. anche paragrafo 42 supra . 68 Il corsivo è mio. 69 V. paragrafo 91 supra .
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris