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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26811/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Aosta ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 maggio 2021 del Giudice di pace di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse e l'aveva condannato, con la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili in quanto volti a sollevare censure di merito o attinenti a vizi concernenti la motivazione della decisione, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che anche il terzo motivo, con il quale si invoca una riduzione della pena, è inammissibile, poiché volto ad invocare una valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso consegue inevitabilmente l'inammissibilità del quarto, attinente alle statuizioni civili; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Aosta ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 maggio 2021 del Giudice di pace di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse e l'aveva condannato, con la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili in quanto volti a sollevare censure di merito o attinenti a vizi concernenti la motivazione della decisione, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che anche il terzo motivo, con il quale si invoca una riduzione della pena, è inammissibile, poiché volto ad invocare una valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso consegue inevitabilmente l'inammissibilità del quarto, attinente alle statuizioni civili; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 26811/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris