CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16330/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Forlì, 9 –ricorrente e controricorrente incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: tributi –agriturismo – accertamenti bancari avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, n. 6583/02/14, depositata in data 11 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente anche l’attività di agriturismo, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale sono stati contestati ricavi non dichiarati, accertandosi maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L’avviso traeva origine da una verifica con la quale, oltre al riconoscimento di fatti aventi rilevanza penale per i quali si procedeva a segnalazione all’Autorità giudiziaria, si accertavano, oltre che a irregolarità contabili, ingiustificati accrediti e addebiti sui conti correnti bancari del contribuente, con conseguente accertamento del maggior reddito di impresa e delle maggiori imposte. 2. Il contribuente ha dedotto, per quanto qui rileva, l’infondatezza nel merito dell’atto impositivo, per avere l’[OSCURATO:PERSONA] fondato le proprie valutazioni su documentazione extracontabile e per non avere detratto movimentazioni estranee al contribuente. 3. La CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando le imposte in base agli incassi non contabilizzati, agli accrediti e agli addebiti, sottraendo i ricavi dichiarati. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 11 dicembre 2014, ha rigettato gli appelli riuniti proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dal contribuente. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], il quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo. Il difensore del contribuente ha rinunciato al mandato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 2135 e 2214 cod. civ., dell’art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché e degli artt. 3, 53 Cost., deducendo che gli agenti accertatori avrebbero erroneamente cumulato, ai fini dell’accertamento dei maggiori ricavi, sia gli elementi risultanti da un brogliaccio extracontabile (prima nota), sia i versamenti, sia i prelievi risultanti dai conti correnti bancari. Deduce, inoltre, il ricorrente l’applicabilità dei principi enunciati da Corte cost., 6 ottobre 2014, n. 228 anche al piccolo imprenditore e, nella specie, all’imprenditore agricolo. 1.2. Con l’unico motivo di ricorso in cidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in violazione degli artt. 36 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui ha rigettato l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] deduce, in particolare, che la sentenza non sarebbe adeguatamente motivata in relazione alle doglianze dell’[OSCURATO:PERSONA] appellante, con cui denunciava la carente motivazione della sentenza di prime cure, né si sarebbe adeguatamente pronunciata sulla censura di extrapetizione del giudice di primo grado, per avere quest’ultimo rideterminato i redditi sottraendo dai ricavi accertati quelli dichiarati in assenza di specifica domanda del ricorrente, nonché ritenendo tardiva la memoria depositata dall’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per nullità della procura speciale, risultando la stessa sottoscritta dal ricorrente. Parimenti, nessuna incidenza ha nel presente giudizio la rinuncia al mandato comunicata dal difensore del ricorrente principale, stante il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI , 8 novembre 2017, n. 26429 ), in conformità al principio della ultrattività del mandato (Cass., Sez. U., 4 luglio 2014, n. 15295), oltretutto in costanza del principio secondo cui il giudizio di cassazione è regolato dal potere di impulso di ufficio (Cass., Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16121; Cass., Sez. I, 2 marzo 2000, n. 2309). 3. Il ricorso principale è inammissibile nella parte in cui si duole di una pretesa erronea duplicazione dei ricavi risultanti dalla prima nota contabile e dai conti correnti bancari, nonché del preteso errore metodologico di aver fatto precedere all’accertamento risultante dai conti correnti bancari quello risultante dalla prima nota. In disparte dalla novità della suddetta censura, non risultando la stessa dalla sentenza impugnata, si osserva come il ricorrente si dolga del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, vizio non denunciabile con la violazione di norme di legge, in quanto finalizzato alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315). 4. Il ricorso principale è, invece, infondato nella parte in cui deduce l’assimilabilità della figura dell’imprenditore agricolo e piccolo imprenditore a quella del professionista, ai fini di una interpretazione estensiva degli effetti della richiamata sentenza del giudice delle leggi (Corte cost., n. 228/2014, cit.). In disparte dalla circostanza che la censura di incostituzionalità dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 di cui alla citata pronuncia del giudice delle leggi concerne i soli lavoratori autonomi e non anche gli imprenditori agricoli o i piccoli imprenditori e dalla circostanza secondo cui il ricorrente non offre specifiche indicazioni in ordine alla sua connotazione quale piccolo imprenditore, il ricorrente, in quanto esercente anche attività di agriturismo, risulta svolgere un’attività distinta da quella agricola (Cass., Sez. V , 28 febbraio 2019, n. 5954 ), cumulando in sé la qualifica di imprenditore agricolo e commerciale (Cass ., Sez. III , 13 ottobre 2016, n. 20638). 5. Il ricorso incidentale è infondato. Si osserva, in proposito, come il sindacato di legittimità sulla motivazione resti circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale r equisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), avendo il giudice del merito l’onere di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. La sentenza impugnata ha ritenuto che la sentenza di primo grado è stata correttamente motivata in ordine ai redditi effettivamente ascrivibili al ricorrente e alle fonti di prova da cui gli stessi sono stati tratti (incassi non contabilizzati risultanti da documentazione extracontabile, accrediti e addebiti), alla insussistenza dell’extrapetizione e alle ragioni per le quali non è stata esaminata la memoria dell’[OSCURATO:PERSONA] («alcun vizio di ultrapetizione è riscontrabile nella sentenza che è stata, non solo correttamente motivata in forza degli atti prodotti dalle parti, ma che ha esitato le domande da questi proposte, eccezion fatta per la memoria e documenti versati in atti dall’[OSCURATO:PERSONA] tardivamente, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]»). La sentenza impugnata dà, pertanto, una sia pur sintetica evidenza del percorso motivazionale seguito. Né risulta censurata la sentenza sotto il profilo specifico del vizio di extrapetizione. 6. Il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati. Le spese, stante la reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti. Opera per il ricorrente principale il raddoppio del contributo unificato, non anche per l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, dichiarando integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p