CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20881/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 27.04.2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza ed illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla richiesta di riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto. Il motivo è inammissibile. Il ricorso è fondato su un motivo che, senza specificamente indicare gli elementi alla base della censura, ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E - nel caso in esame - il giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione e richiamando la sentenza di primo grado, ha già chiarito come, a fronte della piena prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, non sia emersa alcuna prova che l'imputato fosse l'autore del reato presupposto, anche in ragione del significativo lasso di tempo intercorso tra la denuncia del furto e la data di accertamento della condotta di ricettazione (v. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 M 7 20