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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00439/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.M. del Tribunale di Trieste, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava nei confronti dello stesso, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di arresto ed euro 2800 di am- menda per il reato di cui agli artt. dall'art. 186 comma 2 lett. c) e co. 2bis) commessi in Trieste il 6 aprile 2018.

Con la pronuncia veniva disposta anche la sospensione della patente di guida per due anni.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Pro- curatore Generale della Repubblica di Trieste, deducendo violazione dell'art. 186 comma 2 bis CDS, in relazione alla omessa revoca della patente di guida.

La sentenza impugnata - ci si duole- avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida come dispone il comma 2 bis dell'art. 186 CDS.

Il P.G. ricorrente ricorda che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 1,67 gil e, pertanto, doveva essere irrogata la sanzione amministrativa della revoca della patente, prevista in caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico rientrante nella fascia della lettera c) dell'art. 186 CDS.

Premesso che in tema di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'illegalità della pena accessoria applicata, in quanto riconducibile al concetto di illegalità della pena (il richiamo è a Sez. 3, 24 maggio 2019, L.), il PG ricorrente ricorda che nessuna rilevanza esplica, in senso contrario, l'eventuale riconoscimento del- le attenuanti generiche equivalenti od anche prevalenti rispetto alla suddetta ag- gravante, stante l'autonomia delle vicende relative alle sanzioni amministrative accessorie (non a caso qualificate tali dalla legislazione in materia) rispetto a quelle concernenti le sanzioni penali propriamente intese e non venendo meno, per effetto del giudizio di bilanciamento, i profili di allarme sociale connessi alla sussistenza della predetta aggravante (il riferimento è a Sez. 4, 19 aprile 2016, P.G. in proc.

Conn), mentre l'incidenza favorevole del patteggiamento rispetto alle prime è limitata, ai sensi dell'art. 222, co. 2 bis, cod. strada, ai soli casi di sospensione della patente.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni con- seguente statuizione di legge nella parte relativa alla omessa statuizione della revoca della patente di guida.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, il P.G. presso questa Corte, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione da eliminare; l'annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione da applicare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, dovendosi eliminare la relativa statuizione; e va altresì annullata, senza rinvio, limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che va applicata. 2..

La norma di cui all'art. 186 cod. strada., co. 2 quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ot- tobre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Del resto, già alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez.

Un. n. 8488 del 27.5.1998, Bosio, Rv. 210981).

E ha poi precisato questa Corte di legittimità che ha precisato come, con la senten- za emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applica- te le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (cfr. ex multis Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871, proprio relativa ad una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida).

In punto di ammissibilità dell'odierno ricorso le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno precisato che, anche dopo la novella legislativa che ha inte- ressato l'art. 448 c. 2 bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23.6.2017 n. 103, vigente dal 3 agosto 2017 (secondo cui oggi il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la senten- za di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza") è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez.

Un. n. 21369 del 26/09/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349).3.

Ebbene, fondatamente il PG ricorrente rileva che il giudice del patteggia- mento avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida dell'imputato (e non la mera sospensione).

Ed invero, ai sensi dell'art. 186 co. 2 bis cod. strada, la revoca della patente va disposta obbligatoriamente qualora il conducente, in stato di ebbrezza con tasso superiore ad 1,5 g/I, provochi un incidente stradale (ed il fatto per cui si procede è successivo al 29/7/2010, data della modifica legislativa che ha intro- dotto tale previsione).

Questa Corte di legittimità ha, condivisibilmente, ancora di recente, ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, pre- vista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza - come nel caso in esame - ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non venen- do meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (così, ex mul- tis, questa Sez. 4, n. 7821 del 6.2.2015, Luongo, rv. 262446; sez. 4, n. 17679 del 20.3.2014, Lanzo, rv. 259232; Sez. 4, n. 18806 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.m.; Sez. 4 n. 132 del 28/11/2018 dep. 2019, Bruno, n.m.; Sez. 1, n. 14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; Sez. 4, n. 35703/2007; Sez. 1 n. 13691/2008).

Il legislatore, in- fatti, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sem- pre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzio- ne alla sola presenza dell'aggravante richiamata (cfr. ex multis Sez. 4 28171/2021).

Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nel l'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale.

Sussiste, dunque, la lamentata violazione di legge.

4. Tanto rilevato, deve osservarsi che va annullata senza rinvio la sentenza nella parte in cui il giudice ha illegittimamente applicato una sanzione ammini- strativa (la sospensione della patente di guida) in luogo di un'altra anch'essa ob- bligatoria.

Al contempo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca della patente, appartenente all'imputato, sanzioni che possono essere pertanto direttamente applicata da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 cod, proc. pen. (cfr. questa Sez. 4 n. 3969 del 12/1/2021, Carusi, non mass.; conf. nn. 8022/2014, Rv. 258622; n. 49221/2012, Rv. 253971).

Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera le- gittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; annulla altresì la sentenza stessa limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che applica.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2021 Il C hsigliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.M. del Tribunale di Trieste, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava nei confronti dello stesso, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di arresto ed euro 2800 di am- menda per il reato di cui agli artt. dall'art. 186 comma 2 lett. c) e co. 2bis) commessi in Trieste il 6 aprile 2018. Con la pronuncia veniva disposta anche la sospensione della patente di guida per due anni. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Pro- curatore Generale della Repubblica di Trieste, deducendo violazione dell'art. 186 comma 2 bis CDS, in relazione alla omessa revoca della patente di guida. La sentenza impugnata - ci si duole- avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida come dispone il comma 2 bis dell'art. 186 CDS. Il P.G. ricorrente ricorda che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 1,67 gil e, pertanto, doveva essere irrogata la sanzione amministrativa della revoca della patente, prevista in caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico rientrante nella fascia della lettera c) dell'art. 186 CDS. Premesso che in tema di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'illegalità della pena accessoria applicata, in quanto riconducibile al concetto di illegalità della pena (il richiamo è a Sez. 3, 24 maggio 2019, L.), il PG ricorrente ricorda che nessuna rilevanza esplica, in senso contrario, l'eventuale riconoscimento del- le attenuanti generiche equivalenti od anche prevalenti rispetto alla suddetta ag- gravante, stante l'autonomia delle vicende relative alle sanzioni amministrative accessorie (non a caso qualificate tali dalla legislazione in materia) rispetto a quelle concernenti le sanzioni penali propriamente intese e non venendo meno, per effetto del giudizio di bilanciamento, i profili di allarme sociale connessi alla sussistenza della predetta aggravante (il riferimento è a Sez. 4, 19 aprile 2016, P.G. in proc. Conn), mentre l'incidenza favorevole del patteggiamento rispetto alle prime è limitata, ai sensi dell'art. 222, co. 2 bis, cod. strada, ai soli casi di sospensione della patente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni con- seguente statuizione di legge nella parte relativa alla omessa statuizione della revoca della patente di guida. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, il P.G. presso questa Corte, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione da eliminare; l'annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione da applicare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, dovendosi eliminare la relativa statuizione; e va altresì annullata, senza rinvio, limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che va applicata. 2.. La norma di cui all'art. 186 cod. strada., co. 2 quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ot- tobre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Del resto, già alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27.5.1998, Bosio, Rv. 210981). E ha poi precisato questa Corte di legittimità che ha precisato come, con la senten- za emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applica- te le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (cfr. ex multis Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871, proprio relativa ad una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida). In punto di ammissibilità dell'odierno ricorso le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno precisato che, anche dopo la novella legislativa che ha inte- ressato l'art. 448 c. 2 bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23.6.2017 n. 103, vigente dal 3 agosto 2017 (secondo cui oggi il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la senten- za di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza") è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. Un. n. 21369 del 26/09/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349).3. Ebbene, fondatamente il PG ricorrente rileva che il giudice del patteggia- mento avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida dell'imputato (e non la mera sospensione). Ed invero, ai sensi dell'art. 186 co. 2 bis cod. strada, la revoca della patente va disposta obbligatoriamente qualora il conducente, in stato di ebbrezza con tasso superiore ad 1,5 g/I, provochi un incidente stradale (ed il fatto per cui si procede è successivo al 29/7/2010, data della modifica legislativa che ha intro- dotto tale previsione). Questa Corte di legittimità ha, condivisibilmente, ancora di recente, ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, pre- vista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza - come nel caso in esame - ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non venen- do meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (così, ex mul- tis, questa Sez. 4, n. 7821 del 6.2.2015, Luongo, rv. 262446; sez. 4, n. 17679 del 20.3.2014, Lanzo, rv. 259232; Sez. 4, n. 18806 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.m.; Sez. 4 n. 132 del 28/11/2018 dep. 2019, Bruno, n.m.; Sez. 1, n. 14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; Sez. 4, n. 35703/2007; Sez. 1 n. 13691/2008). Il legislatore, in- fatti, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sem- pre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzio- ne alla sola presenza dell'aggravante richiamata (cfr. ex multis Sez. 4 28171/2021). Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nel l'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale. Sussiste, dunque, la lamentata violazione di legge. 4. Tanto rilevato, deve osservarsi che va annullata senza rinvio la sentenza nella parte in cui il giudice ha illegittimamente applicato una sanzione ammini- strativa (la sospensione della patente di guida) in luogo di un'altra anch'essa ob- bligatoria. Al contempo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca della patente, appartenente all'imputato, sanzioni che possono essere pertanto direttamente applicata da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 cod, proc. pen. (cfr. questa Sez. 4 n. 3969 del 12/1/2021, Carusi, non mass.; conf. nn. 8022/2014, Rv. 258622; n. 49221/2012, Rv. 253971). Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera le- gittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; annulla altresì la sentenza stessa limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che applica. Così deciso in Roma il 12 novembre 2021 Il C hsigliere E
Sentenza Cassazione n. 00439/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris