CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];é Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 17/1/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) alla mancata acquisizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. di una prova decisiva, 2) la ritenuta sussistenza della recidiva a fronte dell'errata considerazione di una condanna relativa a un fatto successivamente commesso; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, evidenziando che la difesa non aveva fornito elementi circostanziali a supportare la richiesta, ha fornito corretta risposta alla medesima censura sollevata con l'atto di appello, ciò anche considerato che la richiesta di sentire il testimone era da ritenersi tardiva in quanto lo stesso non era stato indicato nella lista testi, né, d'altro canto, l'audizione dello stesso era stata richiesta ai sensi dell'art. 468, comma 4, cod. proc. pen. ovvero, ove tale circostanza fosse emersa successivamente, ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. nel corso del processo; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alle condanne precedenti, tra cui comunque risulta il delitto di evasione, ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla non occasionalità della condotta e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M