CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29618/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], pressoil cui studio è elettivamente domiciliat a , in Roma, viale delle Milizie, n. 76 –ricorrente – contro Comune di Tarquinia –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale d el Lazio n . 2096/17/2022depositata il 10 maggio 2022 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: IMU La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 20110000537) con cui il comune di Tarquinia(d’ora in poi intimato) ha chiesto aMaria [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’Imu 2011, per un immobile sito nel comune di Taquinia , località [OSCURATO:PERSONA], dichiarata come abitazione principale. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi. La CTP ha rigettatoil ricorso. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - l ’esenzione per l’abitazione principale postula che il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile; - nella specie va escluso che l’immobile di residenza della contribuentesia abitazione principale atteso che il coniuge, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro comune. La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo , la controparte resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 13 , comma 2,del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b) della l 27 dicembre 2013, n. 147 e degli artt. 8, 11, 14 del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione allasentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022. 2.2. Il motivo è fondato .[OSCURATO:PERSONA] hadichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost.,sent. 13 ottobre 2022, n. 209). A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore.Ne consegue che il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune(Cass. Sez. 6 - 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 -01). Deve, pertanto , ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile d i mora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell'impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso comune , sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01). 3.Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.Le spese del giudizio vanno integralmente compensate , atteso l’intervento della Corte Costituzionale sulla questione in corso di causa. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso introduttivo