CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso propostonell'interesse di: LOMBARDI Nicola, n.a Maddaloni il 22/9/1972; avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato eil ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, investita del rinvio disposto con sentenza di questa Corte (sesta sezione penale) in data 11 luglio 2014ha riformato (solo quoad poenam) la decisione assunta dal Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo il 10febbraio2011,che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato(i concorrenti erano stati giudicati separatamente) per il concorso nella estorsione tentata, così come aggravata dal metodo mafioso,di cui al capo A della rubrica, applicando la pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), con riferimento alla riconosciuta responsabilità in concorso per il conato estorsivo contestato, attesa la natura neutra della presenza del ricorrente sul luogo teatro della domanda estorsiva, deficit probatorio del fatto riconosciuto in sentenza; 2. i medesimi vizi sono dedotti quanto alla riconosciuta aggravante del metodo mafioso (art. 416 bis.l. cod. pen.), non potendo ritenersi la sussistenza della detta aggravante, né per i "modi" usati dal ricorrente nel concorrere al conato estorsivo, in sé neppure evocativo di una realtà associativa separata dal singolo attore,né per la modalità del concorrere, che non tradivano certo conoscenza del metodo fatto proprio dai concorrenti, per la mera e silente presenza al fatto; 3. violazione della legge penale sostanziale, vizio di motivazione per omissione, per (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen.), per avere la Corte di merito rigettato l'invocato riconoscimento delle attenuanti innominate. [OSCURATO:PERSONA] Imotivi di ricorso sono infondati, sia in merito alla ricostruzione dei fatti, che quanto alla corretta qualificazione (anche circostanziale) della efficiente condotta rafforzativa dell'altrui proposito criminoso;tali motivi si risolvono, ben vero, nella richiesta di valutazione della capacità dimostrativa di prove assunte nel merito, che anche a seguito dell'annullamento con rinvio della prima decisione di appello, censurata per deficit motivazionali ampiamente integrati dalla Corte di rinvio. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento , impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", 4 ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1. La censura svolta con i primi due motivi si risolve peraltro nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte. La Corte di rinvio ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la prova della responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrenteè data dal convergere di elementi dichiarativi e documentali (riprese video effettuate dalla p.g.),che hanno descritto puntualmente le modalità minatorie e mafiose della condotta subita dall'offeso ad opera dei soggetti (tra i quali il ricorrente) avvinti nello scheumorfismo tipico della imposizione mafiosa. 1.1. Palese e quanto mai evocativo è stato infatti il metodo di conduzione della vittima innanzi al capozona che controlla il territorio e la necessità della imposizione "tributaria" evasa dall'estorto, così richiamando l'ineluttabilità del tributo verso "l'altro Stato", quello rappresentato dal potere mafioso. La Corte ha infatti opportunamente valorizzato la non contestata presenza sul territorio di Maddaloni (CE) del sodalizio mafioso; sodalizio rappresentato dalla presenza del capozona, che di esso ha speso (sebbene invano) le capacità di assoggettamento omertoso. La vittima di estorsione ha infatti chiaramente percepito l'inequivoca intimidazione (per le modalità stesse della conduzione presso il personaggio di vertice) comprendendo perfettamente il pericolo di confrontarsi con una agguerrita organizzazione territoriale, piuttosto che con due comuni bulli di periferia (Sez. 2, n. 39424, del 9/9/2019, Rv. 277222). 1.2. Tale aggravante, che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez. U.n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, in motivazione; Sez. 6, n. 29816, del 29/3/2017, Rv. 270602; Sez. 3, n. 36364, del 20/5/2015; Sez. 2, n. 3428, del 20/12/2012, Rv. 254776), in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propaga quindi i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte o anche solo spettatori. 2. Quanto al denunciato silenzio "sostanziale" serbato dalla Corte sulla richiesta attenuazione in ragione delle invocate circostanze innominate, deve ribadirsi che il motivo dì appello inammissibile, per eccessiva genericità, non deve necessariamente esser preso in considerazione dal giudice della impugnazione. La sanzione processuale della inammissibilità del motivo aspecifico produce quindi i suoi effetti, nei successivi anelli della catena devolutiva (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non la pronunci in concreto per la concorrente proposizione di separati motivi ammissibili. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi inammissibili, proposti in concorso con altri motivi ammissibili, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 31592, del 12/10/2020, n.nn.; Sez. 2, n. 21835, del 2/7/2020, n.m.; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 2.1. Ciò posto, la Corte di rinvio ha comunque novellamente argomentato sul punto dedotto con i motivi generici, valorizzando le modalità della condotta al fine di negare cittadinanza, anche a fronte della incensuratezza dell'imputato al momento del fatto, alle richieste attenuanti generiche. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos