Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:95
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑34/04
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Licenze di pesca — Regolamento (CE) n. 3690/93 — [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV — Trasferimento definitivo di queste ultime in Argentina»
Massime della sentenza
1.
Pesca — Politica comune delle strutture — Regime comunitario delle licenze di pesca
(Regolamenti del Consiglio n. 3690/93, art. 5, e n. 3699/93, art. 8)
2.
Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Obbligo per lo Stato membro di presentare tutti i propri mezzi difesivi
— Insussistenza
(Art. 226 CE)
3.
Pesca — Politica comune delle strutture — Regime comunitario delle licenze di pesca
(Regolamenti del Consiglio n. 3690/93, art. 5, e n. 3699/93, art. 8)
1. La nozione di «misura di arresto definitivo» delle attività di pesca di una nave non è definita né dall’art. 5 del regolamento
n. 3690/93, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare
nelle licenze di pesca, né dallo stesso regolamento nel suo complesso. Essa è invece definita nel regolamento n. 3699/93,
che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura
e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, e, più precisamente, nel suo art. 8, n. 2, ai sensi del
quale le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono comprendere in particolare il trasferimento
definitivo verso un paese terzo, purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi
pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche.
Sebbene la finalità di questi due regolamenti sia differente, nulla consente di concludere che tale definizione sia esclusivamente
limitata al regolamento n. 3699/93 e che non possa essere utilizzata nel contesto di altri strumenti di diritto derivato relativi
al settore della politica della pesca. Peraltro, il regolamento n. 3699/93, che definisce la detta nozione, è stato adottato
successivamente al regolamento n. 3690/93 e quindi il legislatore comunitario, con piena cognizione di causa, ha scelto la
stessa espressione contenuta nel regolamento n. 3690/93.
Quindi, nulla impedisce che la detta definizione possa essere utilizzata nell’ambito dell’attuazione dell’art. 5 del regolamento
n. 3690/93, relativo al ritiro temporaneo o definitivo delle licenze di pesca.
(v. punti 34, 36‑38)
2. La regolarità del procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato non soltanto per tutelare
i diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una
controversia chiaramente definita. Quindi, a partire dal momento in cui l’oggetto della lite è stato definito, lo Stato membro
ha il diritto di invocare tutti gli argomenti a sua disposizione per assicurare la propria difesa. Del resto, nessuna regola
di procedura obbliga lo Stato membro interessato a presentare, fin dalla fase precontenziosa del procedimento, tutti i motivi
della propria difesa nell’ambito di un ricorso fondato sull’art. 226 CE.
(v. punto 49)
3. Dall’art. 5 del regolamento n. 3690/93, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni
minime che devono figurare nelle licenze di pesca, non risulta che, in caso di trasferimento definitivo di navi verso un paese
terzo, lo Stato membro deve astenersi dall’utilizzare la capacità di pesca liberata con tale trasferimento per rilasciare
nuove licenze. Infatti, il disposto di tale articolo non lo vieta, in quanto tale, dato che esso prevede unicamente l’obbligo,
in capo allo Stato membro di bandiera, di ritirare le licenze di pesca relative alle navi colpite da una misura di arresto
definitivo.
Per quanto attiene all’art. 8 del regolamento n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari
a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi
prodotti, esso prevede, tra l’altro, quale possa essere il contenuto delle misure di arresto definitivo delle attività di
pesca delle navi e dispone che le navi radiate siano escluse dall’esercizio della pesca nelle acque della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia,
dal testo di questa disposizione non risulta che la capacità di pesca liberata nel registro nazionale dei pescherecci dal
trasferimento definitivo di navi verso paesi terzi non possa essere utilizzata per rilasciare nuove licenze di pesca.
(v. punti 50‑52)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
15 febbraio 2007 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Licenze di pesca – Regolamento (CE) n. 3690/93 – [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV – Trasferimento definitivo di queste ultime in Argentina»
Nella causa C‑34/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 29 gennaio 2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e C. Diderich, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA], J. Malenovský (relatore) e A.Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il ricorso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
non avendo ritirato le licenze di pesca delle navi [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV dopo il loro trasferimento definitivo in Argentina,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690,
che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze
di pesca (GU L 341, pag. 93).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2
L’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima è stato
approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA] con il regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1993, n. 3447 (GU L 318, pag. 1; in prosieguo:
l’«accordo sulla pesca»). Il nono ‘considerando’ dell’accordo sulla pesca recita che le parti contraenti sono «[c]onvinte
che questo nuovo tipo di cooperazione nel settore della pesca offre un accesso stabile a nuove possibilità di pesca, contribuisce
alla realizzazione degli obiettivi di rinnovamento e di riconversione della flotta argentina, nonché di ristrutturazione del
naviglio comunitario, e favorisce l’utilizzazione razionale delle risorse a lungo termine».
3
L’art. 5, nn. 1 e 3, dell’accordo sulla pesca dispone quanto segue:
«1. Le parti creano le condizioni propizie all’insediamento in Argentina di imprese con capitale originario di uno o più [OSCURATO:PERSONA]
membri della [OSCURATO:PERSONA], nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della
pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell’eventuale trasformazione in comune delle risorse
alieutiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II.
(…)
3. [OSCURATO:PERSONA], nel quadro della sua politica di ristrutturazione della flotta, favorisce la cessione di pescherecci comunitari
ad imprese costituite o da costituirsi in Argentina. A questo scopo, l’Argentina, nel quadro della sua politica di rinnovamento
tecnologico del settore della pesca, provvede al trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca e rilascia le nuove autorizzazioni
concesse in virtù del presente accordo».
4
L’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e
dell’acquicoltura (GU L 389, pag. 1), stabiliva quanto segue:
«1. Anteriormente al 31 dicembre 1993 il Consiglio istituisce, secondo la procedura proposta all’articolo 43 del Trattato, un
regime comunitario applicabile al più tardi dal 1° gennaio 1995, volto a disciplinare le informazioni minime che devono figurare
nelle licenze di pesca da rilasciare e gestire dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
A decorrere dalla data di applicazione del regime comunitario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a porre in atto regimi nazionali
di licenze di pesca. Salvo diversa disposizione, tutti i pescherecci comunitari dovranno essere muniti di una licenza di pesca,
che accompagna il peschereccio.
Le disposizioni suddette si applicano fatti salvi i regimi specifici eventualmente vigenti a livello comunitario o i regimi
instaurati in virtù di accordi internazionali attuali o futuri.
2. I regimi di licenze si applicano a tutti i pescherecci comunitari operanti nelle acque di pesca comunitarie o nelle acque
di paesi terzi o in alto mare. Le prescrizioni minime comunitarie in materia di informazione si applicano anche ai pescherecci
di paesi terzi operanti nelle acque di pesca comunitarie nei casi previsti da accordi internazionali».
5
L’art. 11 del regolamento n. 3760/92 disponeva quanto segue:
«Tenendo conto del titolo I e secondo la procedura prevista all’articolo 43 del Trattato, il Consiglio stabilisce, su base
pluriennale e per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1994, gli obiettivi e le modalità inerenti alla ristrutturazione
del settore comunitario della pesca, nell’intento di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca.
A tal fine l’adeguamento dello sforzo di pesca si incentra prioritariamente sull’adeguamento della capacità alle risorse disponibili
e tiene conto, caso per caso, delle possibili conseguenze economiche e sociali».
6
Ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento n. 3690/93, «il regime comunitario deve stabilire le norme sulle informazioni
minime che devono figurare nelle licenze di pesca per ogni peschereccio battente bandiera di uno Stato membro».
7
L’art. 1 del detto regolamento così recita:
«1. È istituito un regime comunitario che stabilisce le informazioni minime che devono figurare sulle licenze di pesca, di cui
all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
2. Tutti i pescherecci comunitari devono aver ottenuto una licenza di pesca, rilasciata espressamente per il peschereccio in
questione.
3. La licenza di pesca deve essere tenuta a bordo del peschereccio.
4. Ai pescherecci cui non sia stata rilasciata o sia stata ritirata o sospesa la licenza di pesca è fatto divieto di catturare
e detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce».
8
L’art. 3 del regolamento n. 3690/93 stabilisce quanto segue:
«Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce le licenze di pesca per le navi battenti la sua bandiera, nell’osservanza
delle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92».
9
L’art. 5 del regolamento n. 3690/93 enuncia quanto segue:
«Lo Stato membro di bandiera ritira temporaneamente o definitivamente le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata
una misura di fermo temporaneo e ritira le licenze di pesca alle navi cui sia stata applicata una misura di arresto definitivo».
10
In virtù dell’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le
condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione
e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346, pag. 1):
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per adeguare le attività di pesca almeno agli obiettivi dei programmi d’orientamento
pluriennali di cui all’articolo 5.
Ove necessario gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure di arresto definitivo o di limitazione delle attività di pesca delle navi.
2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono comprendere, tra l’altro:
– la demolizione;
– il trasferimento definitivo verso un paese terzo, purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale
e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche;
– l’assegnazione definitiva della nave in questione a fini diversi dalla pesca nelle acque della [OSCURATO:PERSONA].
(…)
[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le navi interessate da queste misure siano radiate dai registri d’immatricolazione delle
navi da pesca e dallo schedario comunitario delle navi da pesca. Essi provvedono inoltre affinché le navi radiate siano definitivamente
escluse dall’esercizio della pesca nelle acque comunitarie».
11
L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 3699/93 prevedeva quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono prendere misure destinate a riorientare le attività di pesca incoraggiando la creazione di associazioni
temporanee di imprese e/o di società miste».
12
Il regolamento n. 3699/93 è stato abrogato dall’art. 20, primo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998,
n. 2468, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell’acquacoltura
e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312, pag. 19), i cui artt. 8, nn. 1 e 2, e 9, n. 1,
sono formulati in termini identici a quelli delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 3699/93.
La normativa nazionale
13
L’art. 4 del regolamento sulle licenze di pesca 27 dicembre 1984 (
[OSCURATO:PERSONA]
1984, n. 253; in prosieguo: il «regolamento nazionale sulle licenze di pesca»), nella versione vigente all’epoca dei fatti
della controversia, disponeva quanto segue:
«1. Dal 1° gennaio 1995 è fatto divieto ai pescherecci privi di licenza di pesca di pescare, di avere a bordo, trasbordare o sbarcare
le specie di pesci di cui all’allegato.
(…)
4. La licenza di pesca oggetto del n. 1 deve essere conservata a bordo del peschereccio. Essa perde la propria efficacia quando
la pesca non è più praticata con il peschereccio in questione».
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
14
Nell’ambito dell’accordo sulla pesca, i pescherecci [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV, battenti bandiera olandese ed immatricolati nei
[OSCURATO:PERSONA], sono stati trasferiti in Argentina nel luglio 1996. Tale trasferimento ha avuto luogo in occasione della costituzione
di una società mista, che riunisce armatori comunitari ed argentini, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un aiuto. Tali navi sono
state radiate dal registro olandese delle immatricolazioni dei pescherecci (in prosieguo: il «registro olandese») ed iscritte
nel registro argentino.
15
[OSCURATO:PERSONA] ha accertato che le licenze di pesca relative alle navi [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV erano state utilizzate per altre
navi.
16
Con lettera 17 aprile 2001, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] che il riutilizzo delle licenze di pesca era
contrario all’obbligo di ritirarle alle navi destinatarie di una misura di arresto definitivo, che incombe alle autorità nazionali
competenti ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93. Tale lettera intimava inoltre al detto Stato membro di presentare
le proprie osservazioni in merito all’inadempimento fatto valere, in conformità all’art. 226, primo comma, CE.
17
Nella risposta alla detta lettera, di data 15 giugno 2001, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contestava questa analisi, affermando
di avere rispettato gli obblighi cui è tenuto in forza del diritto comunitario.
18
[OSCURATO:PERSONA], non ritenendosi soddisfatta degli argomenti sollevati in tale risposta, il 16 gennaio 2003 inviava al [OSCURATO:PERSONA]
dei [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in cui, da una parte, ribadiva l’argomento sviluppato nella sua lettera di diffida e, dall’altra,
invitava tale Stato membro ad indicare, entro dodici mesi dal ricevimento del detto parere motivato, i provvedimenti che intendeva
adottare per porre fine all’inadempimento lamentato.
19
Nella sua risposta al detto parere motivato, datata 27 marzo 2003, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere pienamente
adempiuto gli obblighi di diritto comunitario ad esso incombenti e che, in occasione del trasferimento delle navi [OSCURATO:PERSONA] III
e [OSCURATO:PERSONA] IV in Argentina, esso non era tenuto a procedere al ritiro delle licenze di pesca relative a tali navi.
20
Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
21
Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] trova il proprio fondamento normativo nell’art. 5 del regolamento n. 3690/93, ai sensi del quale
lo Stato membro di bandiera ritira le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata una misura di arresto definitivo.
22
[OSCURATO:PERSONA] afferma che tale obbligo di ritiro delle licenze di pesca dev’essere interpretato nel senso che la capacità
di pesca liberata dal detto ritiro non può essere riutilizzata per rilasciare nuove licenze ad altre navi, in quanto siffatto
riutilizzo sarebbe contrario all’art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3699/93, a norma del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri
adottano le misure necessarie per adeguare le attività di pesca almeno agli obiettivi dei programmi d’orientamento pluriennali.
Se la [OSCURATO:PERSONA] autorizzasse siffatto riutilizzo delle licenze relative alle navi trasferite definitivamente in uno Stato terzo,
l’obiettivo della riduzione della flotta da pesca non potrebbe essere raggiunto.
23
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], lo stesso vale anche qualora il trasferimento definitivo abbia avuto luogo nel contesto della costituzione
di una società mista. Tale trasferimento, espressamente previsto dall’allegato III, punto 1.2, lett. a), terzo trattino, del
regolamento n. 3699/93, costituirebbe infatti una delle possibilità di trasferimento delle navi verso un paese terzo.
24
Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], peraltro, il trasferimento definitivo in Argentina delle due navi in questione, nel contesto
della costituzione di una società mista, rappresenta un provvedimento al quale si applicano le disposizioni della politica
strutturale comunitaria. La distinzione tracciata dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] tra il trasferimento definitivo verso un paese
terzo ai sensi del regolamento n. 3699/93 e quello che si verifica nell’ambito dell’accordo sulla pesca sarebbe pertanto priva
di fondamento. Per la [OSCURATO:PERSONA], tale tesi contrasta con il regolamento n. 3699/93, con il detto accordo sulla pesca e con
la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre 1996, che ha concesso il contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA] agli armatori in
questione (in prosieguo: la «decisione 16 dicembre 1996»), nonché con la natura del trasferimento in esame. L’analisi della
[OSCURATO:PERSONA] sarebbe inoltre confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (sentenza
3 aprile 2003, cause riunite T‑44/01, T‑119/01 e T‑126/01, Vieira e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1209).
25
L’attuazione dei programmi d’orientamento pluriennali per le flotte da pesca rivestirebbe diverse forme. Gli artt. 8 e 9 del
regolamento n. 3699/93 mirerebbero entrambi ad una tale attuazione mediante il trasferimento definitivo di pescherecci ad
uno Stato terzo (art. 8) o mediante la costituzione di società miste (art. 9) e quindi, in conformità alla definizione enunciata
all’art. 5 del medesimo regolamento, alla realizzazione di una serie di obiettivi che consentano di orientare lo sforzo di
pesca. Tuttavia, in virtù dell’allegato III, punto 1.2, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 3699/93, la concessione
di contributi finanziari alle società miste di cui all’art. 9 del detto regolamento sarebbe subordinata alla condizione del
completamento dell’azione mediante un trasferimento definitivo della nave verso il paese terzo interessato. Ne risulta che
il provvedimento previsto al detto art. 9 sarebbe necessariamente legato ad una misura concomitante, ossia il trasferimento
definitivo di una nave verso un paese terzo, al fine di diminuire le attività di pesca.
26
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’interpretazione estensiva dell’art. 5 del regolamento
n. 3690/93. Tale articolo, infatti, non preciserebbe le condizioni alle quali è possibile rilasciare nuove licenze di pesca.
27
Le due navi in parola, inoltre, sarebbero state radiate dai registri comunitario e olandese dopo il loro trasferimento in
Argentina nell’ambito dell’accordo sulla pesca. In forza dell’art. 4, n. 4, del regolamento nazionale sulle licenze di pesca,
le licenze di tali navi sarebbero divenute inefficaci ipso iure, quindi non in seguito al loro ritiro, in conformità alle
disposizioni del detto art. 5.
28
Secondo i [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il regolamento n. 3690/93 non trova applicazione al trasferimento delle navi oggetto del presente
ricorso. Tale trasferimento, infatti, si sarebbe realizzato nel contesto dell’accordo sulla pesca e non ai fini dell’esecuzione
del programma di orientamento pluriennale oggetto del titolo II del regolamento n. 3699/93. Il contributo finanziario concesso
in occasione di tale trasferimento non sarebbe finanziato dallo strumento finanziario di orientamento della pesca, bensì integralmente
dalla [OSCURATO:PERSONA]. I due regimi sarebbero differenti anche sotto il profilo del procedimento seguito. Nell’ambito dell’accordo
sulla pesca, l’approvazione dei progetti di costituzione di società miste e la loro attuazione spetterebbero ad una commissione
mista, mentre, per quanto riguarda il detto regolamento, tale procedimento competerebbe alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Infine, le motivazioni della decisione 16 dicembre 1996 rinvierebbero unicamente all’art. 7, n. 1, dell’accordo sulla pesca
e al regolamento n. 3447/93.
29
In ogni caso, ad avviso dei [OSCURATO:PERSONA], anche se il regolamento n. 3690/93 dovesse essere considerato applicabile al trasferimento
in Argentina delle navi [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV, si tratterebbe di un trasferimento ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 3699/93,
avvenuto nel contesto della costituzione di una società mista, e non ai sensi dell’art. 8 dello stesso regolamento, disposizione
che riguarda un trasferimento definitivo. Pertanto, non vigerebbe alcun divieto di utilizzare la capacità di pesca liberata
nel registro olandese per rilasciare licenze ad altre navi. Questi due articoli, infatti, riguarderebbero due azioni separate
e sarebbero fondati su differenti regimi di aiuti. L’art. 8 riguarderebbero l’«adeguamento dello sforzo di pesca», mentre
l’art. 9 avrebbe ad oggetto «nuovi orientamenti per le attività di pesca». Il trasferimento di una nave, nell’ambito di quest’ultimo
articolo, potrebbe forse verificarsi contestualmente ad un adeguamento dello sforzo di pesca, ma siffatta concomitanza non
sarebbe affatto necessaria.
Giudizio della Corte
30
In via preliminare, occorre rilevare che, nel caso di specie, è pacifico che le navi [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV sono state iscritte
nel registro d’immatricolazione argentino e che, pertanto, esse sono state definitivamente trasferite in Argentina.
31
La censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel petitum del ricorso, come riportato al punto 1 di questa sentenza, è diretta a
far dichiarare alla Corte che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], non avendo ritirato le licenze di pesca delle dette navi dopo il loro
trasferimento definitivo in Argentina, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 del regolamento
n. 3690/93.
32
A tale proposito è necessario ricordare che, in forza delle disposizioni dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93, quando ad
un peschereccio è stata applicata una misura di arresto definitivo, la sua licenza viene ritirata.
33
Di conseguenza, prima di valutare la fondatezza della censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre affrontare due questioni
preliminari, ossia, in primo luogo, determinare in cosa consista esattamente una misura di arresto definitivo di un peschereccio
e, in secondo luogo, capire se il trasferimento definitivo di siffatta nave in Argentina, nel contesto della costituzione
di una società mista, possa essere assimilato ad una misura di arresto definitivo ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93.
Sulle misure di arresto definitivo
34
Per quanto attiene alla nozione di «misura di arresto definitivo», è pacifico che né l’art. 5 del regolamento n. 3690/93 né
il regolamento nel suo complesso forniscono indicazioni sulla definizione di siffatta nozione. Quest’ultima è invece definita
nel regolamento n. 3699/93 e, più precisamente, nel suo art. 8, n. 2, ai sensi del quale le misure di arresto definitivo delle
attività di pesca delle navi possono comprendere, tra l’altro, la demolizione, il trasferimento definitivo verso un paese
terzo – purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione
e alla gestione delle risorse ittiche – e l’assegnazione definitiva a fini diversi dalla pesca nelle acque della [OSCURATO:PERSONA].
35
I regolamenti nn. 3690/93 e 3699/93 differiscono profondamente sia per oggetto, sia per finalità. Il regolamento n. 3690/93,
infatti, come emerge in particolare dal suo terzo ‘considerando’, stabilisce le norme sulle informazioni minime che devono
figurare nelle licenze di pesca, mentre il regolamento n. 3699/93 definisce criteri e condizioni degli interventi comunitari
a finalità strutturale nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
36
Tuttavia, sebbene la finalità di questi due regolamenti sia differente, nulla consente di concludere che la definizione della
nozione di «misura di arresto definitivo» sia esclusivamente limitata al regolamento n. 3699/93 e che tale definizione non
possa essere utilizzata nel contesto di altri strumenti di diritto derivato relativi al settore della politica della pesca.
37
Il regolamento n. 3699/93, che definisce la nozione di misura di arresto definitivo, è stato inoltre adottato successivamente
al regolamento n. 3690/93. Come emerge dalle diverse versioni linguistiche del suddetto regolamento n. 3699/93, in particolare
dalle versioni, francese, italiana, spagnola e tedesca, il legislatore comunitario, con piena cognizione di causa, ha scelto
la stessa espressione contenuta nel regolamento n. 3690/93.
38
Pertanto, nulla impedisce che la definizione della detta nozione, sebbene provenga dal regolamento n. 3699/93, possa essere
utilizzata nell’ambito dell’attuazione dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93, relativo al ritiro temporaneo o definitivo
delle licenze di pesca.
39
Tra le varie «misure di arresto definitivo» delle attività di pesca delle navi elencate all’art. 8, n. 2, del regolamento
n. 3699/93 figura, tra l’altro, il «trasferimento definitivo verso un paese terzo». Ebbene, in questa fattispecie il trasferimento
dei pescherecci [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV è stato effettuato verso «un paese terzo», ossia la Repubblica argentina.
40
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che tale trasferimento delle dette navi in Argentina ha avuto luogo nel contesto
dell’accordo sulla pesca. Ciò significherebbe che questo trasferimento non può essere assimilato ad una misura di arresto
definitivo delle attività di pesca ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 3699/93. Siffatto argomento deve però essere
respinto.
41
Il disposto del citato art. 8, n. 2, non osta affatto all’applicazione della nozione di «misura di arresto definitivo» al
trasferimento definitivo di navi sulla base di un accordo internazionale concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] ed uno Stato terzo. Al contrario,
la detta disposizione, al secondo trattino, fa espresso riferimento all’osservanza del diritto internazionale e, di conseguenza,
degli accordi internazionali.
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L’accordo sulla pesca, di per sé, non impedisce affatto che un trasferimento di pescherecci avvenuto in forza delle sue disposizioni
sia qualificato «misura di arresto definitivo» delle attività di pesca ai sensi del diritto comunitario.
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Ne risulta che il trasferimento definitivo di pescherecci verso un paese terzo, avvenuto in forza di un accordo internazionale,
costituisce una delle misure di arresto definitivo delle attività di pesca previste dall’art. 8, n. 2, del regolamento n. 3699/93.
Pertanto, nel caso di specie, il trasferimento definitivo delle navi [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV in Argentina dev’essere considerato
una «misura di arresto definitivo» delle attività di pesca ai sensi della definizione di diritto comunitario di siffatta misura.
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A tale proposito, la circostanza che siffatto trasferimento si sia verificato nell’ambito della costituzione di una società
mista non ha alcuna rilevanza. Tale fatto, considerato all’art. 9 del regolamento n. 3699/93, non incide sull’attuazione del
regolamento n. 3690/93.
Sul ritiro delle licenze di pesca
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Occorre pertanto chiarire se, in questa fattispecie, la licenza di pesca delle navi [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV, entrambe definitivamente
trasferite in Argentina, sia stata ritirata dalle competenti autorità olandesi.
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[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo il loro trasferimento nel contesto dell’accordo sulla pesca, le dette navi sono
state radiate dai registri di immatricolazione comunitario e olandese e che, in forza dell’art. 4, n. 4, del regolamento nazionale
sulle licenze di pesca, tali licenze sono divenute inefficaci ipso iure, il che equivale ad un ritiro.
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[OSCURATO:PERSONA] non contesta che l’inefficacia delle licenze di pesca relative alle navi [OSCURATO:PERSONA] III e [OSCURATO:PERSONA] IV, prodottasi in
forza della detta disposizione nazionale, possa essere considerata come un ritiro. Tuttavia, essa afferma che la capacità
di pesca liberata dal trasferimento di tali navi è stata riutilizzata per altre navi.
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[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il detto argomento di difesa costituisce un elemento nuovo dato che, nel corso della fase
precontenziosa del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere l’art. 4, n. 4, del regolamento nazionale sulle
licenze di pesca, né il ritiro d’ufficio delle licenze concernenti le dette navi a causa dell’inefficacia di esse. Al contrario,
tale Stato membro avrebbe sostenuto un’altra tesi, affermando che non era necessario procedere al ritiro delle licenze di
pesca in caso di trasferimento definitivo delle navi verso un paese terzo.
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Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il detto argomento di difesa, è sufficiente
rilevare che un’eccezione del genere è contraria al principio generale del rispetto dei diritti della difesa. Secondo la giurisprudenza
della Corte, la regolarità del procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato CE non
soltanto per tutelare i diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso
verta su una controversia chiaramente definita (v. ordinanza 11 luglio 1995, causa C‑266/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1975,
punto 17). Quindi, a partire dal momento in cui l’oggetto della lite è stato definito, lo Stato membro ha il diritto di invocare
tutti gli argomenti a sua disposizione per assicurare la propria difesa. Del resto, nessuna regola di procedura obbliga lo
Stato membro interessato a presentare, fin dalla fase precontenziosa del procedimento, tutti i motivi della propria difesa,
nell’ambito di un ricorso fondato sull’art. 226 CE (v. ordinanza 16 settembre 1999, causa C‑414/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5585,
punto 19).
Sull’assegnazione di nuove licenze di pesca
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Occorre rilevare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dall’art. 5 del regolamento n. 3690/93 risulta che, in caso di trasferimento
definitivo di navi verso un paese terzo, lo Stato membro non deve limitarsi a ritirare le licenze relative alle navi in tal
modo trasferite, ma deve anche astenersi dall’utilizzare la capacità di pesca così liberata nel registro nazionale di immatricolazione
per rilasciare nuove licenze. Siffatto utilizzo, infatti, sarebbe contrario agli obiettivi dell’art. 8 del regolamento n. 3699/93,
disposizione che rientra nell’ambito di una politica comunitaria di ristrutturazione della flotta comunitaria. Tuttavia, questo
argomento dev’essere respinto.
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È importante osservare, infatti, che il disposto dell’art. 5 del regolamento n. 3690/93 non vieta, in quanto tale, di utilizzare
la capacità di pesca liberata dal trasferimento di navi verso un paese terzo per rilasciare nuove licenze, dato che tale articolo
prevede unicamente l’obbligo, in capo allo Stato membro di bandiera, di ritirare le licenze di pesca relative alle navi colpite
da una misura di arresto definitivo. Ebbene, da quanto precede si evince che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tale obbligo
di ritirare le licenze di pesca.
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Per quanto attiene all’art. 8 del regolamento n. 3699/93, è sufficiente constatare che l’art. 5 del regolamento n. 3690/93,
unica disposizione menzionata nelle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], non vi fa alcun riferimento. In ogni caso, tale art. 8
prevede, tra l’altro, quale possa essere il contenuto delle misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi
e dispone che le navi radiate siano escluse dall’esercizio della pesca nelle acque della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, dal testo di
questa disposizione non risulta che la capacità di pesca liberata nel registro nazionale dei pescherecci dal trasferimento
definitivo di navi verso paesi terzi non possa essere utilizzata per rilasciare nuove licenze di pesca.
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Anche ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA], basandosi su altre disposizioni del diritto comunitario, avrebbe potuto agire, in conformità
all’art. 226 CE, contro il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il regime di rilascio delle nuove licenze di pesca, come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, è pacifico che la violazione di tali disposizioni non
costituisce l’oggetto dell’inadempimento fatto valere (v. sentenze 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9017, punti 58‑60, e 15 giugno 2006, causa C‑255/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5251, punto 24).
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Da tutto quanto precede risulta che la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e vertente sulla violazione dell’art. 5 del regolamento
n. 3690/93 non è fondata.
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Pertanto, il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto.
Sulle spese
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A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.