CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16583/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in epigrafe indicata, con la quale il giudice dell'esecuzione ha confermato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (revoca già statuita dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 19/01/2022), in quanto il ricorrente, condannato per reati edilizi, non aveva effettuato la demolizione delle opere abusive entro il termine - indicato in sentenza- di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, cui era condizionata la concessione del beneficio. 1.1. Il ricorrente, in particolare, deduce che, già antecedentemente allo spirare del termine indicato in sentenza, entro il quale avrebbe dovuto procedere alla demolizione dei manufatti, il Comune di Napoli aveva disposto l'acquisizione gratuita dei manufatto in favore del patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, come risulta da documentazione prodotta nel giudizio di esecuzione, datata 19 maggio 2015, sicchè la demolizione non era possibile. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha quindi contraddittoriamente revocato il beneficio, pur avendo evidenziato che era stata disposta l'acquisizione al patrimonio del Comune, e nonostante avesse preso atto del deposito di documentazione idonea ad impedire la demolizione, in quanto "afferente a una condizione verificatasi ben tre anni e sei mesi prima del passaggio in giudicato della sentenza". Deduce pertanto la nullità dell'ordinanza di conferma della revoca della sospensione condizionale della pena per abnormità o per carenza e manifesta illogicità della motivazione. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente si duole della omessa valutazione della documentazione, prodotta nel giudizio di esecuzione, rilasciata dal Comune di Napoli, da cui si desume l'avvenuta acquisizione, a far data dal 19 maggio 2015, al patrimonio comunale delle opere abusive e della loro area di sedime. Pertanto, a suo dire, la demolizione delle opere sarebbe stata impossibilitata. 2. In proposito, si osserva che l'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, testualmente stabilisce: «L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.». Il comma 6 del medesimo articolo prevede: «Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune».Si evidenzia quindi che l'ordinamento giuridico pone a carico dell'autore del reato edilizio il dovere di dare esecuzione all'ordine di demolizione dell'opera abusiva, ordine statuito con la sentenza di condanna, anche se sia, medio tempore, intervenuta l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, prevedendo un unico limite, qualora sussistano rilevanti interessi pubblici che ostano alla demolizione. In tal senso, condivisibilmente, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice, nella sentenza di condanna, ben può subordinare il beneficio della sospensione della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del reato. A tale subordinazione non è ostativa l'avvenuta acquisizione dell'immobile ai patrimonio dei Comune, posto che, sino a quando non sia intervenuta una delibera dell'ente locale che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, è sempre possibile per il condannato chiedere al Comune stesso l'autorizzazione a procedere alla demolizione a propria cura e spese (Sez.3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272502). Tanto premesso, è irrilevante, dunque, stabilire se il novum dedotto, costituito dalla acquisizione al patrimonio del Comune, sia un elemento valutato dal giudice della cognizione o dai giudici dell'esecuzione che hanno valutato la richiesta di revoca della revoca della sospensione condizionale della pena. Infatti, a prescindere dal fatto che tale documentazione sia stata vagliata dai giudici di merito, l'imputato è obbligato a demolire a proprie spese il manufatto abusivo anche in caso di intervenuta acquisizione del bene nel patrimonio pubblico ed ha interesse alla demolizione al fine di conservare il beneficio, adempimento al quale quest'ultimo è subordinato. Non occorre, dunque, verificare se siano stati sottoposti al giudice dell'esecuzione elementi di novità che giustifichino eventuale revoca dell'ordinanza, e se tali elementi siano stati vagliati, in quanto, qualora si sia verificata l'acquisizione al patrimonio del Comune, l'autore del reato può richiedere al Comune, divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del condannato. 3. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de