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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39121/2025

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ZA di L'aquila lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L’Aquila, ritenuto di dovere procedere senza formalità ex art. 35 ord.pen., non ravvisando nel diniego opposto all’istante da parte della direzione dell’istituto penitenziario all’acquisto di un frigorifero alcuna lesionedi un diritto soggettivo, rigettava il reclamo dallo stesso presentato.

Il provvedimento richiama alcuni arresti della giurisprudenza di que sta Corte che ritengono che la possibilità concessa ai detenuti in regime speciale di utilizzare borse frigo con tavolette refrigeranti consenta di salvaguardare il diritto alla salute e ad una corretta alimentazione e salvaguardi, al contempo, le esigenze organizzative dell’amministrazione.

2. Avverso detto provvedimento propone reclamo il detenuto a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 35 bis ord. pen, 69 comma 6 ord. pen. e 666 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, il magistrato d i sorveglianza avrebb e errato nel decidere de plano, secondo lo schema procedimentale dell’art. 35 ord. pen.,non valutando in alcun modo l’inidoneità della borsa frigo alla conservazione dei cibi soprattutto nel periodo estivo.

3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Lo schema procedimentale utilizzato dal magistrato di sorveglianza che, a parere del ricorrente, è errato è, viceversa corretto, in ragione di quanto affermato da questa Corte nelle massime di seguito richiamate.

In tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998 - 01) Il magistrato di sorveglianzasi è trova to a dovere effettuare la preliminare operazione volta a configurare la sussistenza o meno, nel reclamo presentato,della violazione, da parte della amministrazionepenitenziaria, di un diritto soggettivo; avendo risolto negativamente tale questione, ha correttamente adottato lo schema procedimentale de plano, ex art. 35 ord. pen. 1.2 Circa la qualificazione data nel provvedimento impugnato alla pretesa agita dal ricorrente,questa Corte ha avuto già più volte modo di pronunciarsi circa le modalità stabilite dalla amministrazione penitenziaria in punto di conservazione dei cibi, affermandoche in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 17/11/2022 Rv. 283974) In perfetta assonanza con tale orientamento, il provvedimento impugnato qualifica il diniego da parte della amministrazione penitenziaria della possibilità di utilizzare il frigorifero della sezione, ovvero una borsa frigo rigida, quale espressione di una scelta insindacabile operata in ragione di esigenze di ordine e disciplina interne, che non va in alcun modo ad incidere sul diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti, in un'ottica di tutela del diritto alla salute.

La corretta conservazione dei cibi, infatti, è assicurata altrimenti dalla utilizzazione di borse frigo morbide all'interno delle quali sono collocate tavolette refrigeranti che possono venire sostituite, per mantenere la corretta conservazionedegli a limenti; il fatto che non sia consentito - per ragioni di sicurezza interne - la condivisione del frigorifero, ovvero l'utilizzo della borsa frigo rigida, riguarda le modalità di esplicazione del diritto, ma non comporta in radice la lesione del diritto medesimo. ( ex multis sez.1 43623/2024 n.m.) A fronte di tali motivazioni, il ricorrente non ha evidenziato alcun profilo fattuale che induca a ritenere che quella che è una decisione che rientra nella discrezionalità della amministrazione penitenziaria e che incide unicamente sulle modalità di esercizio di un diritto, possa arrivare a ledere il diritto stesso.

Non ravvisandosi, dunque, nel diniego in oggetto, come corretto, alcuna lesione di un diritto soggettivo, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha correttamente deciso de plano il reclamo del detenuto che ha qualificato ex art. 35 L. 354/75, non incorrendo in alcuna violazione di legge.

Conseguentemente, essendo corretto lo schema procedimentale adottato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché secondo un principio espresso da questa Corte che si intende qui ribadire « è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne. » (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA di L'aquila lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di L’Aquila, ritenuto di dovere procedere senza formalità ex art. 35 ord.pen., non ravvisando nel diniego opposto all’istante da parte della direzione dell’istituto penitenziario all’acquisto di un frigorifero alcuna lesionedi un diritto soggettivo, rigettava il reclamo dallo stesso presentato. Il provvedimento richiama alcuni arresti della giurisprudenza di que sta Corte che ritengono che la possibilità concessa ai detenuti in regime speciale di utilizzare borse frigo con tavolette refrigeranti consenta di salvaguardare il diritto alla salute e ad una corretta alimentazione e salvaguardi, al contempo, le esigenze organizzative dell’amministrazione. 2. Avverso detto provvedimento propone reclamo il detenuto a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 35 bis ord. pen, 69 comma 6 ord. pen. e 666 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il magistrato d i sorveglianza avrebb e errato nel decidere de plano, secondo lo schema procedimentale dell’art. 35 ord. pen.,non valutando in alcun modo l’inidoneità della borsa frigo alla conservazione dei cibi soprattutto nel periodo estivo. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Lo schema procedimentale utilizzato dal magistrato di sorveglianza che, a parere del ricorrente, è errato è, viceversa corretto, in ragione di quanto affermato da questa Corte nelle massime di seguito richiamate. In tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998 - 01) Il magistrato di sorveglianzasi è trova to a dovere effettuare la preliminare operazione volta a configurare la sussistenza o meno, nel reclamo presentato,della violazione, da parte della amministrazionepenitenziaria, di un diritto soggettivo; avendo risolto negativamente tale questione, ha correttamente adottato lo schema procedimentale de plano, ex art. 35 ord. pen. 1.2 Circa la qualificazione data nel provvedimento impugnato alla pretesa agita dal ricorrente,questa Corte ha avuto già più volte modo di pronunciarsi circa le modalità stabilite dalla amministrazione penitenziaria in punto di conservazione dei cibi, affermandoche in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 17/11/2022 Rv. 283974) In perfetta assonanza con tale orientamento, il provvedimento impugnato qualifica il diniego da parte della amministrazione penitenziaria della possibilità di utilizzare il frigorifero della sezione, ovvero una borsa frigo rigida, quale espressione di una scelta insindacabile operata in ragione di esigenze di ordine e disciplina interne, che non va in alcun modo ad incidere sul diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti, in un'ottica di tutela del diritto alla salute. La corretta conservazione dei cibi, infatti, è assicurata altrimenti dalla utilizzazione di borse frigo morbide all'interno delle quali sono collocate tavolette refrigeranti che possono venire sostituite, per mantenere la corretta conservazionedegli a limenti; il fatto che non sia consentito - per ragioni di sicurezza interne - la condivisione del frigorifero, ovvero l'utilizzo della borsa frigo rigida, riguarda le modalità di esplicazione del diritto, ma non comporta in radice la lesione del diritto medesimo. ( ex multis sez.1 43623/2024 n.m.) A fronte di tali motivazioni, il ricorrente non ha evidenziato alcun profilo fattuale che induca a ritenere che quella che è una decisione che rientra nella discrezionalità della amministrazione penitenziaria e che incide unicamente sulle modalità di esercizio di un diritto, possa arrivare a ledere il diritto stesso. Non ravvisandosi, dunque, nel diniego in oggetto, come corretto, alcuna lesione di un diritto soggettivo, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha correttamente deciso de plano il reclamo del detenuto che ha qualificato ex art. 35 L. 354/75, non incorrendo in alcuna violazione di legge. Conseguentemente, essendo corretto lo schema procedimentale adottato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché secondo un principio espresso da questa Corte che si intende qui ribadire « è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne. » (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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