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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 38100/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa in data 23 maggio 2024 dal Tribunale di Terni, con cui gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione aggravato.

Avverso la decisione della Corte d'appello proponevano ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore, con separati atti, deducendo quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: difetto della motivazione, in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.; violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'omessa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e le aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e difetto della motivazione, in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. 2.

I ricorsi di ambedue gli imputati devono essere dichiarati inammissibili, essendo i profili di censura reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto corrette in diritto.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva reiterata e specifica, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.

Analoghe considerazioni valgono per [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, la Corte di merito, nel riconoscere la recidiva specifica ed infraquinquennale, ha posto in evidenza come il precedente annoverato dall'imputato riguardasse un analogo furto in abitazione, commesso poco tempo prima del reato per cui si procede, con l'ulteriore precisazione che il prevenuto ha riportato un'ulteriore condanna per furto dopo la commissione del fatto di cui al presente giudizio, circostanza validamente utilizzata dal giudice di merito per inferire l'attitudine a delinquere del prevenuto ed a commettere reati contro il patrimonio.

Si tratta, in entrambi i casi, di argomentazioni congrue, prive di aporie logiche e rispettose dei principi espressi in materia da questa Corte (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039).

Venendo alle ulteriori ragioni di doglianza, si osserva quanto segue.

I profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata a [OSCURATO:PERSONA], corrispondente nella pena base al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, il quale, come detto in precedenza, annovera plurimi precedenti specifici e la gravità del fatto.

Al riguardo occorre rammentare che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il diniego della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., riposa su argomentazioni immuni da censure (difetto dell'elemento della spontaneità del ravvedimento; intervento delle dichiarazioni confessorie in una fase avanzata delle indagini).

3. All'inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa in data 23 maggio 2024 dal Tribunale di Terni, con cui gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione aggravato. Avverso la decisione della Corte d'appello proponevano ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore, con separati atti, deducendo quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: difetto della motivazione, in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.; violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'omessa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e le aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e difetto della motivazione, in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. 2. I ricorsi di ambedue gli imputati devono essere dichiarati inammissibili, essendo i profili di censura reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto corrette in diritto. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva reiterata e specifica, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Analoghe considerazioni valgono per [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, la Corte di merito, nel riconoscere la recidiva specifica ed infraquinquennale, ha posto in evidenza come il precedente annoverato dall'imputato riguardasse un analogo furto in abitazione, commesso poco tempo prima del reato per cui si procede, con l'ulteriore precisazione che il prevenuto ha riportato un'ulteriore condanna per furto dopo la commissione del fatto di cui al presente giudizio, circostanza validamente utilizzata dal giudice di merito per inferire l'attitudine a delinquere del prevenuto ed a commettere reati contro il patrimonio. Si tratta, in entrambi i casi, di argomentazioni congrue, prive di aporie logiche e rispettose dei principi espressi in materia da questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039). Venendo alle ulteriori ragioni di doglianza, si osserva quanto segue. I profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata a [OSCURATO:PERSONA], corrispondente nella pena base al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, il quale, come detto in precedenza, annovera plurimi precedenti specifici e la gravità del fatto. Al riguardo occorre rammentare che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il diniego della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., riposa su argomentazioni immuni da censure (difetto dell'elemento della spontaneità del ravvedimento; intervento delle dichiarazioni confessorie in una fase avanzata delle indagini). 3. All'inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 202
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