CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44217/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen, l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene allo stesso inflitte con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 7 febbraio 2020, il 23 novembre 2007, il 31 marzo 2009 e il 18 dicembre 2008. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando vizi della motivazione. Deduce che il Giudice dell'esecuzione ha disatteso l'istanza sulla base di considerazioni in contrasto con il contenuto della sentenza irrevocabile il 7 febbraio 2020, posto che dalla lettura della stessa risultava che il programma dell'associazione mafiosa di cui il ricorrente aveva fatto parte, secondo la pronunzia di condanna, aveva abbracciato anche reati contro il patrimonio e commessi nelle località di Rutigliano e di Noicattaro, quali appunto risultavano essere quelli, coevi quanto alla consumazione, giudicati con le altre sentenze. Inoltre, a supporto del medesimo disegno criminoso, avrebbero dovuto considerarsi alcune dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicatori desumibili dalle modalità dei reati fine, sempre commessi in concorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come correttamente rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, «... la sussistenza del vincolo della continuazione fra reato associativo e singoli episodi criminosi è, di regola, da escludersi, considerato che il reato associativo è caratterizzato dalla presenza di un generico programma di attività criminosa, mentre la continuazione richiede la conoscenza e volizione, fin dall'inizio di tutti i singoli fatti criminosi individuati almeno nelle loro specifiche connotazioni essenziali. A maggior ragione la continuazione non può essere riconosciuta quando la sua sussistenza venga postulata sulla base della comune riferibilità al generico programma criminoso dell'associazione. Diversamente opinando si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui per tutti i reat7-‘i commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.». In ragione di ciò, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la continuazione fra il reato di associazione mafiosa e quelli fine, può essere riconosciuta solamente allorquando questi ultimi siano stati singolarmente programmati, seppure nelle linee essenziali, fin dall'inizio della partecipazione al sodalizio criminale, non essendo sufficiente a tal riguardo il mero accertamento della rispondenza al programma di tale sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930). 3. Le doglianze mosse nel ricorso si riducono a rappresentare l'accertamento solamente di tale ultima condizione sostenendo la riconducibilità al programma dell'associazione mafiosa degli altri reati separatamente giudicati, senza, pertanto, misurarsi con il necessario requisito dell'iniziale deliberazione, da fare retroagire al momento dell'adesione al sodalizio che la difesa neppure indica, quando si limita a prospettare la coincidenza temporale con la partecipazione. In tale contesto si susseguono mere considerazioni puramente rivalutative di certi elementi e del contenuto di un verbale di interrogatorio (mentre ciò che rileva in questa sede è solamente la verifica avvenuta in sede di cognizione), senza nemmeno confrontarsi con i ragionevoli apprezzamenti svolti nel provvedimento impugnato (pag. 5) che hanno escluso anche gli estremi della continuazione fra i reati - giudicati separatamente - diversi da quello associativo. Si tratta, dunque, di doglianze del tutto inidonee a dimostrare i vizi che denunziano, quanto alla corretta applicazione dell'istituto della continuazione. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe