CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IAM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminati il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], che: con i primi due motivi, ha dedotto errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento probatorio (la violenza è stata realizzata dopo il compimento dell'atto d'ufficio, con conseguente difetto dell'elemento oggettivo e del dolo specifico); con il terzo motivo, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., ove esclude che si possa dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; ritenuti i primi due motivi versati in fatto e meramente reiterativi di censure cui i Giudici di merito hanno risposto, in modo completo e logico, che l'imputata usò violenza sui pubblici ufficiali "anche" nel tragitto per giungere nell'ufficio dove si sarebbe dovuta compierne l'identificazione e allo scopo di ostacolare il servizio; ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P.Q.M