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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16718/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03PGPD6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 14.10.2020, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza 22.10.2019 del GUP/tribunale di Udine, appellata da [OSCURATO:PERSONA] detto "Jack", previa riqualificazione dei reati al medesimo ascritti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., rideterminava la pena inflitta nei suoi confronti, esclusa l'infraquinquennalità della recidiva contestata, in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati tutti afferenti alla materia del traffico di sostanze stupefacenti, contestati ai capi da 32 a 43 della rubrica, fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, il vizio di illogicità e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) con il secondo motivo, il vizio di illogicità ed assenza della motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento per la contestata recidiva; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, con riferimento al primo, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si v., in particolare, quanto argomenta a pag. 30, punto 7.8., la sentenza impugnata che, nel motivare il reiterato diniego delle circostanze attenuanti generiche, lo giustifica sia con la presenza di un precedente specifico, che con la pluralità di reati commessi in un limitato arco temporale, sintomatici di una costante dedizione all'attività illecita, motivazione, questa, del tutto immune dai denunciati vizi, che si conforma al consolidato orientamento di questa Corte che considera legittimo il diniego delle attenuanti generiche in base ai precedenti specifici, cfr., ad es., Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Rv. 248244); quanto all'insussistenza della denunciata violazione del bis in idem, è peraltro pacifico in giurisprudenza che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi: cfr., Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018 - dep. 19/12/2018, Rv. 274783); Ritenuto, invece, quanto al secondo motivo, che lo stesso è inammissibile in quanto non dedotto in appello e per la prima volta proposto dinanzi a questa Corte (cfr., nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, con particolare riferimento a questione, identica a quella qui dedotta, relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Rv. 269745 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammiende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&acella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03PGPD6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 14.10.2020, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza 22.10.2019 del GUP/tribunale di Udine, appellata da [OSCURATO:PERSONA] detto "Jack", previa riqualificazione dei reati al medesimo ascritti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., rideterminava la pena inflitta nei suoi confronti, esclusa l'infraquinquennalità della recidiva contestata, in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati tutti afferenti alla materia del traffico di sostanze stupefacenti, contestati ai capi da 32 a 43 della rubrica, fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, il vizio di illogicità e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) con il secondo motivo, il vizio di illogicità ed assenza della motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento per la contestata recidiva; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, con riferimento al primo, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si v., in particolare, quanto argomenta a pag. 30, punto 7.8., la sentenza impugnata che, nel motivare il reiterato diniego delle circostanze attenuanti generiche, lo giustifica sia con la presenza di un precedente specifico, che con la pluralità di reati commessi in un limitato arco temporale, sintomatici di una costante dedizione all'attività illecita, motivazione, questa, del tutto immune dai denunciati vizi, che si conforma al consolidato orientamento di questa Corte che considera legittimo il diniego delle attenuanti generiche in base ai precedenti specifici, cfr., ad es., Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Rv. 248244); quanto all'insussistenza della denunciata violazione del bis in idem, è peraltro pacifico in giurisprudenza che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi: cfr., Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018 - dep. 19/12/2018, Rv. 274783); Ritenuto, invece, quanto al secondo motivo, che lo stesso è inammissibile in quanto non dedotto in appello e per la prima volta proposto dinanzi a questa Corte (cfr., nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, con particolare riferimento a questione, identica a quella qui dedotta, relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Rv. 269745 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammiende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&acella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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