CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 22 ottobre 2025, confermava quella del 7 giugno 2022 del Tribunale di Brindisi, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326, terzo comma, cod. pen. di cui alcapo B) (per essersi avvalso, in qualità di maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la stazione di [OSCURATO:PERSONA], di notizie di ufficio coperte da segreto, consegnando a [OSCURATO:PERSONA] copia della denunzia -querela presentata al Brig. Cavino da [OSCURATO:PERSONA], coniuge separato di [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA], convivente di suo marito, e del relativo supporto informatico DVD) - in esso assorbita la condotta di peculato contestata nel capo A) - e di corruzione per un atto contrario ai doveri ex art. 319 cod. pen. di cui al capo C) (per avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] euro 150,00 come corrispettivo della suddetta consegna), e, riconosciute la continuazione e l'attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 323 -bis cod. pen. prevalente sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, oltre le pene accessorie e la confisca per un valore pari a 150,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] era stato a sua volta assolto dal reato di corruzione perché non punibile ex art. 323-ter cod. pen., mentre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato di induzione indebita a dare utilità ex art. 319-quater cod. pen. di cui ai capi E) e F) perché i fatti non sussistono. La Corte, nel merito, ripercorreva per relationem le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei delitti contestati e riteneva non fondate le censure difensive esposte con l'atto di appello, valorizzando il dato dell'accertata disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] del materiale consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA] e restituito ai CC. della stazione di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, insieme con le dichiarazioni del brig. Cavino circa il particolare interesse dimostrato da [OSCURATO:PERSONA] per la denunzia della [OSCURATO:PERSONA] e con i verificati contatti telefonici fra i due protagonisti estrapolati dai tabulati. Quanto alla definizione giuridica delle propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], la Corte riteneva l'inapplicabilità delle più rigorose regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di "testimonianza" della "persona offesa", le cui lineari e dettagliate dichiarazioni erano ritenute credibili e attendibili. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone, con distinti ma sostanzialmente omogenei motivi: - la violazione di legge, quanto alla qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] come persona offesa e non come coimputato dei delitti di corruzione e induzione indebita, di guisa che le sue dichiarazioni non potevano essere considerate alla stregua della mera testimonianza, bensì dovevano essere valutate con i più rigorosi criteri dettati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per la chiamata in correità, in punto di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e presenza di riscontri esterni individualizzanti; - la violazione di legge 2e la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle specifiche censure di insussistenza degli elementi costitutivi sia dell'effettivo sfruttamento della rivelazione di informazioni d'ufficio riservate, sia della corruzione, nonché di inattendibilità, contraddittorietà e irrilevanza del quadro probatorio a carico: censure tutte analiticamente prospettate dall'appellante prima nell'atto di gravame e poi nei motivi nuovi e nella memoria difensiva, e però affatto pretermesse dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento, con riguardo sia alla violazione di legge che alla mancanza di motivazione circa l'effettiva consistenza probatoria delle imputazioni contestate. 2. Va innanzitutto rimarcato come le propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], siccome coimputato nei reati di corruzione e di induzione indebita con l'odierno ricorrente, non potevano essere apprezzate dalla Corte territoriale alla stregua della mera testimonianza di una persona offesa, bensì secondo i più rigorosi criteri di giudizio dettati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ed enucleati dall'ormai consolidata esegesi della giurisprudenza di legittimità, in punto di credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del narrato e presenza di riscontri esterni individualizzanti. 3. Inoltre, in disparte il rilevato, di per sé già significativo, errore di diritto, la Corte territoriale, nel limitarsi al semplice richiamo - invero sintetico e per relationem - della sentenza di primo grado circa l'acquisito quadro probatorio a carico dell'imputato, non ha adempiuto al compito di procedere alla doverosa analisi critica di quei risultati di prova, alla luce delle pure argomentate e specifiche censure mosse dalla difesa dell'imputato, prima con l'atto di gravame e poi con i motivi nuovi e con la successiva memoria difensiva. Orbene, questi atti difensivi, benché recassero diffuse critiche in merito alla valenza probatoria e alla credibilità delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l'effettiva ricostruzione storica dell'asserito, pregresso, accordo corruttivo, della sinallagmaticità del rapporto e delle modalità di rivelazione o sfruttamento di informazioni d'ufficio riservate, e, di conseguenza, in ordine alla obiettiva configurabilità delle fattispecie criminose contestate, risultano completamente obliterati nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata che ad essi neppure fa alcun cenno. 3La Corte territoriale non ha dunque adeguatamente assolto il compito motivazionale proprio dei giudici di appello, cioè quello di prendere in esame, vagliare criticamente e rispondere alle cennate, analitiche critiche difensive, dirette, con l'atto d'appello e soprattutto con la successiva memoria, ad invalidare la ricostruzione probatoria dei fatti e la qualificazione giuridica degli stessi come offerte dalla lettura del giudice di primo grado. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. P.Q.M