CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/07/2022 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 15 luglio 2022 con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco che ha affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale, così riqualificata l'originaria imputazione, per aver disposto, in costanza del dissesto finanziario della società di capitali ALTOF s.r.I., la corresponsione in favore del Longhi - socio prima e amministratore poi - della somma di euro 45.000,00 e in favore del Fabiano - liquidatore della fallita - della somma di euro 100.000,00. 2. Con il primo motivo, proposto per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 cod. pen., 216, comma 3, e 223 legge fall., lamenta che la corte territoriale ha ravvisato il dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del delitto, senza considerare: - l'assenza di prova in ordine alla consapevolezza degli imputati della situazione di insolvenza o dissesto della società, atteso che, a fronte della interpretazione dei documenti analizzati dal curatore - sostanzialmente rappresentati dai bilanci - non si era proceduto a espletare una consulenza volta ad approfondire l'asserito stato di decozione della fallita al momento delle condotte contestate; - il tempo trascorso tra le prime avvisaglie di crisi, risalenti all'estate del 2014, la messa in liquidazione della società, avvenuta nel mese di settembre 2014, e il fallimento dichiarato nel mese di giugno 2015; - la ritenuta congruità delle somme liquidate al Fabiano e dell'accertata causale della somma liquidata al Longhi a titolo di restituzione per "versamento soci". 2.1 Con il secondo motivo, proposto per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., lamenta che la corte distrettuale ha calcolato la pena inflitta agli imputati discostandosi dal minimo edittale in ragione della gravità del danno cagionato, pur avendo valutato congrue le somme erogate agli imputati in relazione all'attività dagli stessi svolta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. 2. Le questioni giuridiche sollevate con il primo motivo sono manifestamente infondate sia perché sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. 2.1 Quanto al primo e al secondo profilo del primo motivo che involgono la consapevolezza degli imputati in merito alla situazione di insolvenza o dissesto della società, la sentenza in verifica ha fornito una logica ed esauriente motivazione delle ragioni per cui la condotta degli imputati dovesse ritenersi supportata dall'elemento soggettivo tipico del reato, completo in tutte le sue componenti. Invero i giudici di appello hanno argomentato che: - la condizione "economicamente insostenibile" nella quale versava la società era nota, tant'è che "in data 29 settembre 2014, con assemblea straordinaria i soci avevano deciso di sciogliere anticipatamente la società e di nominare un liquidatore"; - la situazione di difficoltà risaliva all'anno 2013, tant'è che, nell'estate del 2014, la società aveva richiesto al commercialista, dott. [OSCURATO:PERSONA], di "svolgere un'analisi preliminare della situazione"; - il professionista incaricato aveva rinvenuto le ragioni di sofferenza della società nel progressivo aumento del costo del personale, nella perdita del patrimonio dovuta al valore sovrastimato delle rimanenze di magazzino, circostanze, queste, che "già emergevano con chiarezza", al punto da indurlo a suggerire la messa in liquidazione della società. Si tratta di dati oggettivi che, relazionati al giudizio di "grande esperienza e competenza" riconosciuto agli imputati sia dal medesimo professionista, sia dai dipendenti e clienti della compagine sociale, hanno indotto la corte distrettuale a ritenere che, per un verso, il chiaro quadro economico in cui versava la società fosse noto non solo al Fabiano, quale liquidatore della fallita, ma anche al Longhi, quale socio e amministratore della ALTOF s.r.I., e, per altro verso, che le azioni degli imputati fossero volte non alla salvaguardia delle attività imprenditoriali, ma, al contrario, a percepire il dovuto prima "che ciò divenisse impossibile". 2.2 Privo di rilievo è anche il dato inerente alla corretta quantificazione degli emolumenti liquidati agli imputati, trattandosi di un dato che non esclude la configurabilità del delitto contestato. Invero, la condotta illecita e la conseguente offesa non consistono nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché l'evento giuridico della bancarotta preferenziale è costituito dalla minore percentuale riservata ai creditori a causa degli avvenuti pagamenti, oppure dal fatto che il creditore, favorito dal titolo di prelazione simulato, lo abbia fatto valere in sede di riparto dell'attivo fallimentare (Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235). 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso che il trattamento sanzionatorio. I giudici di appello hanno ritenuto congrua la pena quantificata dal giudice di primo grado in misura superiore al minimo edittale, tenuto conto della gravità del danno cagionato. Come si è già detto, questo dato nulla ha a che vedere con la ritenuta congruità delle somme dovute agli imputati in relazione all'attività svolta, ma investe l'entità del danno cagionato ai credtori alterando l'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione degli stessi. 4. Dalle su esposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorsa e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo quantificare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile 4. ricorsq, e condanna R. ricorrente, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t