CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37338/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della pronuncia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano. L'imputato era ritenuto responsabile di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish, suddivisa in diversi involucri rinvenuti nel negozio di parrucchiere dallo stesso gestito (capo A); di avere ivi detenuto un'arma comune da sparo clandestina, con relativo munizionamento, e di ricettazione della suddetta arma (capi B, C, D, E). All'esito del giudizio di primo grado era condannato alla pena complessiva di anni 7 di reclusione ed euro 21.000,00 di multa [pena così determinata: "pena base anni 7 e mesi 9 di reclusione e 30.000 euro di multa, aumentata per la continuazione interna al capo A) ad anni 8 e mesi 9 di reclusione e 30.500 euro di multa, aumentata di anni 1 e mesi 3 di reclusione e C 700,00 di multa per la continuazione con il Capo b), di mesi 5 di reclusione e C 300,00 di multa per la continuazione con il Capo d) e di mesi 1 di reclusione per la continuazione con il Capo e), per una pena complessiva finale di anni 10 e mesi 6 di reclusione e 31.500 euro di multa, diminuita per effetto del rito abbreviato alla pena finale indicata]. La Corte di appello confermava il trattamento sanzionatorio. I diversi involucri contenenti la sostanza di tipo cocaina, suddivisi in reperti, erano analizzati dalla Polizia scientifica, che, all'esito degli accertamenti, stilava un rapporto nel quale erano contenuti i seguenti esiti: "Reperto n. 1 del peso netto di gr. 503,9, risultato contenere il principio attivo della cocaina in misura dell'83%, per complessive n. 2788 dosi traibili; Reperto n. 2 del peso netto di gr. 1007,1 risultato contenere il principio attivo della cocaina in misura del 70% per complessive n. 4700 dosi tra/bili; Reperto n. 3.1 del peso netto di gr. 985, risultato contenere il principio attivo della cocaina in misura del 14%, per complessive n. 919,3 dosi traibili; quest'ultimo Reperto (contenete ben gr. 137,9 di principio attivo puro), risultava contenere anche adulteranti e/o diluenti:caffeina, benzocaina, lidocaina, procaina; Reperto 3.2 del perso lordo di gr. 1013,5 -contenente "sostanza in polvere e agglomerati di colore bianco simile al Reperto 31.2". L'ultimo reperto (3.2) non veniva analizzato. In relazione al reperto 3.2 il giudice di primo grado riteneva trattarsi di "probabile" sostanza da taglio. La Corte dì merito, investita dell'appello sul punto, sosteneva la natura stupefacente della sostanza di cui al predetto reperto, stante l'assimilazione, risultante dal certificato di analisi al reperto 31.2 (rectius 3.1). La difesa si duole del ragionamento sostenuto dalla Corte di merito, lamentando che, stante il mancato accertamento della natura stupefacente della sostanza di cui al reperto in questione (3.2), la pena irrogata in primo grado avrebbe dovuto essere rivisitata in me/ius. Ebbene, il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito ha sostenuto la natura stupefacente della sostanza di cui al reperto 3.2 con argomentazioni non eccentriche e non irragionevoli, ponendo in evidenza come la Polizia scientifica, pur non avendo provveduto all'analisi della sostanza, abbia assimilato la composizione del reperto in questione a quelli analizzati in precedenza, contenenti tutti sostanza del tipo cocaina. Esiste poi una prova logica idonea a sostenere la natura stupefacente della sostanza dì cui al reperto 3.2, desumibile dalla collocazione di tutte le buste contenenti stupefacente del tipo cocaina nel medesimo luogo di ritrovamento. A prescindere dagli elementi ricavabili dalla motivazione della sentenza impugnata, già idonei a sostenere il decisum, occorre aggiungere come non sia o individuabile un interesse concreto del ricorrente ad impugnare la sentenza sotto il profilo dedotto. Questa Corte ha costantemente affermato il principio generale secondo cui l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. oltre ad essere attuale, deve essere anche concreto, nel senso che esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale. In tal senso, dunque, non è ammesso un interesse meramente teorico, per la sola affermazione del principio. In tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole per il ricorrente. Nel caso in esame, avendo ritenuto il giudice di primo grado non acclarata la natura stupefacente della sostanza di cui al reperto 3.2, non aveva tenuto conto di essa nella commisurazione della pena. Invero, non si individuano, anche nella commisurazione della pena, elementi dai quali sia possibile desumere il contrario. La Corte d'appello ha confermato la pena inflitta in primo grado. Di fatto, pertanto, la diversa interpretazione proposta dalla Corte di appello non ha prodotto, nei confronti dell'imputato, alcun effetto deleterio bisognevole di essere rimosso con l'impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci