CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 335/25 Pagano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, di cui al primo motivo di ricorso, si limitano a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3); Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti la mancata disapplicazione della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla giustificazione dell'allontanamento addotta dall'imputato in sede di convalida dell'arresto in flagranza e sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso