Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21990/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31572del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappres entata e difesa, giusta procura speciale in calce al Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] doganali ITV rilasciate nei confronti di terzi- valenza come mezzo di prova controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 78/2; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2466/09/2021, depositata in data 30 giugno2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno2023 dal Relatore Co ns. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diCascade Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,avverso la sentenza n. 4040/08/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente , facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], operante nella fabbricazione, vendita, noleggio di beni strumentali, pezzi di ricambio e attrezzature per sistemi elevatori e apparecchiature per la movimentazione della merce,avverso gli avvisi di rettifica dell’accertamento prot. n. 64025 e n. 67025 notificati nel 2018 con i quali, a seguito di controllo a posterioriai sensi dell’art. 78 del Reg. n. 2913/92,aveva recuperato maggiori dazi all’importazione riclassificando la merce importata invece che sotto la voce doganale 8431390000 (“parti di macchina della voce 8428” ossia “altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione”), sotto la diversa voce doganale 8431200080 (ossia “parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427” e cioè “carrelli stivatori, altri carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento”); -la CTR- confermando la decisione di primo grado - per quanto di interesse, ha affermato che l’autorità doganale olandese aveva rilasciato alla consociata della [OSCURATO:SOCIETA]., Cascade BV, appartenente allo stesso gruppo, le ITV che, facendo riferimento alla medesima merce oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, avevano confermato la voce doganale n. 8428 utilizzata dalla contribuente; stabilendo“in via definitiva” la classificazione doganale, l’Ente preposto a questa operazione già da tempo aveva individuato la voce doganale 8428 proprio nell’ottica di garantire certezza e uniformità in materia di classificazione doganale dei prodotti, assicurando anche una valida tutela del legittimo affidamento dell’operatore attraverso l’omogeneità dei comportamenti degli Stati membri nell’applicare medesime classifiche a fattispecie già esaminate e codificate; -la contribuente resiste con controricorso; -la società contribuente ha depositato, in data 17.11.22, memoria eccependo la formazione di giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano tra le stesse parti n. 2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c.,di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Sezione sesta civile- T - attesa la mancanza di evidenza decisoria - rinviava la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla sezione tributaria.[OSCURATO:PERSONA] - va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudica to esterno sollevata dalla controricorrente in relazionealla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano tra le stesse parti n. 2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c.,di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico (Cass. civ., 16 maggio 2002, n. 7140); tale indirizzo giurisprudenziale richiede che entrambe la cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. civ., 16 maggio 2006 n . 1365 ; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 11215 del 2020 ); -al riguardo, rileva il Collegio che i procedimenti di revisione D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11impugnati nel presente giudizio hanno riguardato distinte dichiarazioni doganali emesse nel corso dell'anno 2018e risulta che la sentenza di merito sopra richiamata abbia statuito su avvisi di rettifica diversi da quelli impugnati nella presente causa e per diversa annualità (2017), circostanza ex se sufficiente ad escludere che la detta pronuncia possa comunque spiegare rilevanza nel presente giudizio, atteso che i fatti generatori di ciascuna obbligazione doganale vengono a configurarsi obiettivamente diversi, sia in relazione alle circostanze di tempo e di luogo delle operazioni doganali, sia in relazione alle reali specifiche caratteristiche della merce importata non essendo consentito verificare se i prodotti oggetto della presente causa siano o meno identici a quelli oggetto della predetta decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (v. nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2250 del 2014) ; pertanto, difetta, nella concreta fattispecie sottoposta all'esame della Corte, l'identità del titolo o del rapporto dal quale derivano le pretese fatte valere nelle due cause, attesa la oggettiva autonomia dei rapporti giuridici tributari, tra le stesse parti, che hanno costituito, rispettivamente, oggetto del giudizio nel quale si sarebbe formato il giudicato (esterno), ed oggetto della presente controversia; -con il primo motivo di ricor so si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 del Reg. n. 952/2013 e 56 e 57 del Reg. 952/2013 (CDU)per avere la CTR ritenuto illegittimi gli avvisi di rettifica in questione attribuendo erroneamente efficacia automatica e vincolante alle ITV rilasciate dall’Autorità doganale olandese ad un soggetto diverso dalla contribuente e, peraltro, in data successiva alle importazioni in questione, potendo semmai il giudice di merito tenere conto delle dette ITV alla stregua di mezzi di prova; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto corretta la classificazione tariffaria operata dalla contribuente limitandosi a riconoscere efficacia automatica e vincolante alle ITV rilasciate dall’autorità doganale olandese nei confronti della consociata [OSCURATO:PERSONA] senza esplicitare le ragioni sottese a tale convincimento alla luce delle censure mosse in sede di gravame dall’Agenziaoltre che in merito alla natura delle merce importata e alla sua oggettiva destinazione, con riguardo alla eccepita efficacia vincolante delle ITV solo nei confronti del destinatario della decisione; -premessa l’ammissibilità delsecondo motivo - non venendo in rilievo un’ipotesi di c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., configurabile soltanto con riguardo al vizio di difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e non già al denunciato vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - da trattare prioritariamente,lo stesso è infondato; -premesso che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01), nella s pecie, la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, avendo il giudice di appello - con argomentazioni succinte, ma pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto - ritenuto corretta la classificazione tariffaria operata dalla contribuente in considerazione della valenza vincolante riconosciuta alle ITV rilasciate alla consociata [OSCURATO:PERSONA] con cui l’Ente preposto, con riferimento alla merce oggetto di contestazione,aveva già da tempo stabilito “ in via definitiva”la classificazione doganale individuando la voce n. 8428 al fine di garantire certezza e uniformità in materia di classificazione doganale dei prodotti, assicurando anche valida tutela del legittimo affidamento dell’operatore .

Trattasi dunque di un apparato argomentativo al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.

U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106del 06/04/2022); -in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al primo motiv o di ricorso in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di formazione del giudizioclassificatorio espresso con riferimento alla concreta fattispecie; -il primo motivo è fondato; -la classificazione doganale delle merci importate nell'Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione (SA) delle merci che è stato elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato didesignazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità, con ladecisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987,L 198, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] CE n. 2658/1987 costituisce il riferimento normativofondamentale per la nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata" (NC); -le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale, che figurano nella parte prima di quest'ultima, titolo 1, parte A,dispongono in particolare quanto segue: [...] «La classificazione dellemerci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci enote".

Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di questa (v., in particolare, sentenze del 20 settembre 2018, 2M-Locatel A/S, punto 27; 14 aprile 2011, BritishSky [OSCURATO:PERSONA] e Pace, C-288/09 e C-289/09, EU:C:2011:248, punto 60, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C - 320/11, C - 330/11, C-382/11 e C-383/11, EU:C:2012:745, punto 27).

Peraltro, come anche affermato da questa Corte(sentenza n. 29538 del 2018 ) la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietàoggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C - 198/15, [OSCURATO:PERSONA] e altre, punto 24; Corte giust. 12 aprile 2018, C - 227/17, Medtronic GmbH contro [OSCURATO:PERSONA], punto 36).

Le dimensioni, il peso e la tecnologiautilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificaz ione di prodotti (Corte di giustizia, sentenza del 4 marzo 2015, causa C- C - 547/13 «[OSCURATO:PERSONA]» SIA contro [OSCURATO:PERSONA] dienests, punto 72); -l'[OSCURATO:PERSONA] (ITV) mira a rassicurare l'operatore economico sotto il profilo dellacertezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente (Corte digiustizia, 2 dicembre 2010, C199/09, Schenker, punto 16), tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta d alle autorità doganali e concernente la classificazione di tale merce (Corte di giustizia, 29 gennaio 1998, Ci315/96, LopexExport, punto 28); -l’art. 33del RG n. 952/2013 (CDU) - corrispondente al previgente art. 12, paragrafo 2 Reg.

CEE n. 2913/1992 C .

D .

C . - disciplina con precisione le condizioni di rilascio, il valore giuridico e la durata di validità delle ITV.

In particolare, l'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine è vincolant e, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine delle merci, per l'autorità doganale nei confronti del destinatariodella decisione soltanto in relazione alle merci per le quali leformalità doganali sono state espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia; -con riguardo alla questione del rilievo della ITV, rilasciata ad altra società, in realtà facente parte dello stesso gruppo della ricorrente, con decisione del 7 aprile 2011, C-153/10, [OSCURATO:PERSONA] (Europe), la Corte di Lussemburgo ha affermato che: 1) l’art.12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n.2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n.82/97, nonché gli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n.2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n.2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che il dichiarante in dogana, che effettua dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto, non può avvalersi di un’informazione tariffaria vincolante di cui non sia titolare egli stesso, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni. 2)Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n.1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n.82/97, nonché l’art. 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto con l’art.243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n.82/97, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’informazione tariffaria vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale informazione tariffaria vincolante possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi.

Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova. 3) L’art. 12 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n.82/97, e l’art. 10, n. 1, del regolamento n.2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classi ficazione doganale di prodotti dichiarati, ad un’informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti non può aver creato, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione; -in particolare, quanto affermato nella suddetta pronuncia (punto 41) dalla Corte di giustizia secondo cui “Tuttavia, un’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare.

Infatti, in assenza di una regolamentazione dell’Unione della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe a quella prevista dall’art.243 del codice doganale sono, in linea di principio, ammissibili” (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C-310/98 e C-406/98, [OSCURATO:PERSONA] e Sagpol, Racc.pag.

I - 1797, punto 29 ), ha trovato seguito nella giurisprudenza di questa Corte, ad avviso della quale, l’ITV rilasciata ad un terzo assume il carattere di mera fonte interpretativa utilizzabile a supporto degli altri argomenti su cui è fondato il giudizio classificatorio espresso con riferimento alla concreta fattispecie ( in tal senso Cass. n. 25054 del 2019, in termini Cass., Sez. 5, 3.2.2014, n. 2250); -nel caso di specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere corretta la classificazione tariffaria della merce importata operata dalla società contribuente solo sulla base della circostanza che “l’Autorità doganale olandese [aveva] rilasciato alla consociata della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], appartenente al medesimo gruppo, le ITV che conferma[vano] la voce doganale utilizzata dall’esponente”, “stabilendo in via definitiva la classificazione doganale”(voce n. 8428) con riferimento alla merce presa in considerazione dall’Ufficio; con ciò -in disparte la pur eccepita posteriorità delle decisioni ITV rispetto alle operazioni doganali che, alla luce dello stralcio dell’atto di appello riprodotto in ricorso, non avevaconcretato motivo di gravame da parte dell’Ufficio né tantomeno costituisce profilo trattato nella sentenza impugnata - attribuendo erroneamente valenza vincolante alle ITV rilasciate nei confronti di un terzo ([OSCURATO:PERSONA])laddove queste ultime avrebbero potuto costituire un elementoutilizzabile a supporto di altri argomenti su cui fondare il giudizio classificatorio; né il rilascio delle ITV nei confronti di un soggetto terzo poteva costituire, anche alla luce della giurisprudenza unionale sopra richiamata, circostanza sufficiente per ritenere sussistente l'affidamento della società in relazione alla classificazione in una determinata voce delle merci importate; -in conclusione, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo; con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31572del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappres entata e difesa, giusta procura speciale in calce al Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] doganali ITV rilasciate nei confronti di terzi- valenza come mezzo di prova controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 78/2; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2466/09/2021, depositata in data 30 giugno2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno2023 dal Relatore Co ns. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diCascade Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,avverso la sentenza n. 4040/08/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente , facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], operante nella fabbricazione, vendita, noleggio di beni strumentali, pezzi di ricambio e attrezzature per sistemi elevatori e apparecchiature per la movimentazione della merce,avverso gli avvisi di rettifica dell’accertamento prot. n. 64025 e n. 67025 notificati nel 2018 con i quali, a seguito di controllo a posterioriai sensi dell’art. 78 del Reg. n. 2913/92,aveva recuperato maggiori dazi all’importazione riclassificando la merce importata invece che sotto la voce doganale 8431390000 (“parti di macchina della voce 8428” ossia “altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione”), sotto la diversa voce doganale 8431200080 (ossia “parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427” e cioè “carrelli stivatori, altri carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento”); -la CTR- confermando la decisione di primo grado - per quanto di interesse, ha affermato che l’autorità doganale olandese aveva rilasciato alla consociata della [OSCURATO:SOCIETA]., Cascade BV, appartenente allo stesso gruppo, le ITV che, facendo riferimento alla medesima merce oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, avevano confermato la voce doganale n. 8428 utilizzata dalla contribuente; stabilendo“in via definitiva” la classificazione doganale, l’Ente preposto a questa operazione già da tempo aveva individuato la voce doganale 8428 proprio nell’ottica di garantire certezza e uniformità in materia di classificazione doganale dei prodotti, assicurando anche una valida tutela del legittimo affidamento dell’operatore attraverso l’omogeneità dei comportamenti degli Stati membri nell’applicare medesime classifiche a fattispecie già esaminate e codificate; -la contribuente resiste con controricorso; -la società contribuente ha depositato, in data 17.11.22, memoria eccependo la formazione di giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano tra le stesse parti n. 2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c.,di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Sezione sesta civile- T - attesa la mancanza di evidenza decisoria - rinviava la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla sezione tributaria.[OSCURATO:PERSONA] - va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudica to esterno sollevata dalla controricorrente in relazionealla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano tra le stesse parti n. 2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c.,di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico (Cass. civ., 16 maggio 2002, n. 7140); tale indirizzo giurisprudenziale richiede che entrambe la cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. civ., 16 maggio 2006 n . 1365 ; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 11215 del 2020 ); -al riguardo, rileva il Collegio che i procedimenti di revisione D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11impugnati nel presente giudizio hanno riguardato distinte dichiarazioni doganali emesse nel corso dell'anno 2018e risulta che la sentenza di merito sopra richiamata abbia statuito su avvisi di rettifica diversi da quelli impugnati nella presente causa e per diversa annualità (2017), circostanza ex se sufficiente ad escludere che la detta pronuncia possa comunque spiegare rilevanza nel presente giudizio, atteso che i fatti generatori di ciascuna obbligazione doganale vengono a configurarsi obiettivamente diversi, sia in relazione alle circostanze di tempo e di luogo delle operazioni doganali, sia in relazione alle reali specifiche caratteristiche della merce importata non essendo consentito verificare se i prodotti oggetto della presente causa siano o meno identici a quelli oggetto della predetta decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (v. nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2250 del 2014) ; pertanto, difetta, nella concreta fattispecie sottoposta all'esame della Corte, l'identità del titolo o del rapporto dal quale derivano le pretese fatte valere nelle due cause, attesa la oggettiva autonomia dei rapporti giuridici tributari, tra le stesse parti, che hanno costituito, rispettivamente, oggetto del giudizio nel quale si sarebbe formato il giudicato (esterno), ed oggetto della presente controversia; -con il primo motivo di ricor so si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 del Reg. n. 952/2013 e 56 e 57 del Reg. 952/2013 (CDU)per avere la CTR ritenuto illegittimi gli avvisi di rettifica in questione attribuendo erroneamente efficacia automatica e vincolante alle ITV rilasciate dall’Autorità doganale olandese ad un soggetto diverso dalla contribuente e, peraltro, in data successiva alle importazioni in questione, potendo semmai il giudice di merito tenere conto delle dette ITV alla stregua di mezzi di prova; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto corretta la classificazione tariffaria operata dalla contribuente limitandosi a riconoscere efficacia automatica e vincolante alle ITV rilasciate dall’autorità doganale olandese nei confronti della consociata [OSCURATO:PERSONA] senza esplicitare le ragioni sottese a tale convincimento alla luce delle censure mosse in sede di gravame dall’Agenziaoltre che in merito alla natura delle merce importata e alla sua oggettiva destinazione, con riguardo alla eccepita efficacia vincolante delle ITV solo nei confronti del destinatario della decisione; -premessa l’ammissibilità delsecondo motivo - non venendo in rilievo un’ipotesi di c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., configurabile soltanto con riguardo al vizio di difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e non già al denunciato vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - da trattare prioritariamente,lo stesso è infondato; -premesso che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01), nella s pecie, la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, avendo il giudice di appello - con argomentazioni succinte, ma pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto - ritenuto corretta la classificazione tariffaria operata dalla contribuente in considerazione della valenza vincolante riconosciuta alle ITV rilasciate alla consociata [OSCURATO:PERSONA] con cui l’Ente preposto, con riferimento alla merce oggetto di contestazione,aveva già da tempo stabilito “ in via definitiva”la classificazione doganale individuando la voce n. 8428 al fine di garantire certezza e uniformità in materia di classificazione doganale dei prodotti, assicurando anche valida tutela del legittimo affidamento dell’operatore . Trattasi dunque di un apparato argomentativo al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106del 06/04/2022); -in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al primo motiv o di ricorso in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di formazione del giudizioclassificatorio espresso con riferimento alla concreta fattispecie; -il primo motivo è fondato; -la classificazione doganale delle merci importate nell'Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione (SA) delle merci che è stato elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato didesignazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità, con ladecisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987,L 198, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] CE n. 2658/1987 costituisce il riferimento normativofondamentale per la nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata" (NC); -le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale, che figurano nella parte prima di quest'ultima, titolo 1, parte A,dispongono in particolare quanto segue: [...] «La classificazione dellemerci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci enote". Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di questa (v., in particolare, sentenze del 20 settembre 2018, 2M-Locatel A/S, punto 27; 14 aprile 2011, BritishSky [OSCURATO:PERSONA] e Pace, C-288/09 e C-289/09, EU:C:2011:248, punto 60, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C - 320/11, C - 330/11, C-382/11 e C-383/11, EU:C:2012:745, punto 27). Peraltro, come anche affermato da questa Corte(sentenza n. 29538 del 2018 ) la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietàoggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C - 198/15, [OSCURATO:PERSONA] e altre, punto 24; Corte giust. 12 aprile 2018, C - 227/17, Medtronic GmbH contro [OSCURATO:PERSONA], punto 36). Le dimensioni, il peso e la tecnologiautilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificaz ione di prodotti (Corte di giustizia, sentenza del 4 marzo 2015, causa C- C - 547/13 «[OSCURATO:PERSONA]» SIA contro [OSCURATO:PERSONA] dienests, punto 72); -l'[OSCURATO:PERSONA] (ITV) mira a rassicurare l'operatore economico sotto il profilo dellacertezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente (Corte digiustizia, 2 dicembre 2010, C199/09, Schenker, punto 16), tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta d alle autorità doganali e concernente la classificazione di tale merce (Corte di giustizia, 29 gennaio 1998, Ci315/96, LopexExport, punto 28); -l’art. 33del RG n. 952/2013 (CDU) - corrispondente al previgente art. 12, paragrafo 2 Reg. CEE n. 2913/1992 C . D . C . - disciplina con precisione le condizioni di rilascio, il valore giuridico e la durata di validità delle ITV. In particolare, l'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine è vincolant e, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine delle merci, per l'autorità doganale nei confronti del destinatariodella decisione soltanto in relazione alle merci per le quali leformalità doganali sono state espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia; -con riguardo alla questione del rilievo della ITV, rilasciata ad altra società, in realtà facente parte dello stesso gruppo della ricorrente, con decisione del 7 aprile 2011, C-153/10, [OSCURATO:PERSONA] (Europe), la Corte di Lussemburgo ha affermato che: 1) l’art.12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n.2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n.82/97, nonché gli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n.2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n.2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che il dichiarante in dogana, che effettua dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto, non può avvalersi di un’informazione tariffaria vincolante di cui non sia titolare egli stesso, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni. 2)Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n.1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n.82/97, nonché l’art. 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto con l’art.243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n.82/97, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’informazione tariffaria vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale informazione tariffaria vincolante possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova. 3) L’art. 12 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n.82/97, e l’art. 10, n. 1, del regolamento n.2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classi ficazione doganale di prodotti dichiarati, ad un’informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti non può aver creato, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione; -in particolare, quanto affermato nella suddetta pronuncia (punto 41) dalla Corte di giustizia secondo cui “Tuttavia, un’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare. Infatti, in assenza di una regolamentazione dell’Unione della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe a quella prevista dall’art.243 del codice doganale sono, in linea di principio, ammissibili” (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C-310/98 e C-406/98, [OSCURATO:PERSONA] e Sagpol, Racc.pag. I - 1797, punto 29 ), ha trovato seguito nella giurisprudenza di questa Corte, ad avviso della quale, l’ITV rilasciata ad un terzo assume il carattere di mera fonte interpretativa utilizzabile a supporto degli altri argomenti su cui è fondato il giudizio classificatorio espresso con riferimento alla concreta fattispecie ( in tal senso Cass. n. 25054 del 2019, in termini Cass., Sez. 5, 3.2.2014, n. 2250); -nel caso di specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere corretta la classificazione tariffaria della merce importata operata dalla società contribuente solo sulla base della circostanza che “l’Autorità doganale olandese [aveva] rilasciato alla consociata della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], appartenente al medesimo gruppo, le ITV che conferma[vano] la voce doganale utilizzata dall’esponente”, “stabilendo in via definitiva la classificazione doganale”(voce n. 8428) con riferimento alla merce presa in considerazione dall’Ufficio; con ciò -in disparte la pur eccepita posteriorità delle decisioni ITV rispetto alle operazioni doganali che, alla luce dello stralcio dell’atto di appello riprodotto in ricorso, non avevaconcretato motivo di gravame da parte dell’Ufficio né tantomeno costituisce profilo trattato nella sentenza impugnata - attribuendo erroneamente valenza vincolante alle ITV rilasciate nei confronti di un terzo ([OSCURATO:PERSONA])laddove queste ultime avrebbero potuto costituire un elementoutilizzabile a supporto di altri argomenti su cui fondare il giudizio classificatorio; né il rilascio delle ITV nei confronti di un soggetto terzo poteva costituire, anche alla luce della giurisprudenza unionale sopra richiamata, circostanza sufficiente per ritenere sussistente l'affidamento della società in relazione alla classificazione in una determinata voce delle merci importate; -in conclusione, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo; con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricor
Sentenza Cassazione n. 21990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris