CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 07073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'inosservanza della legge in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di elementi sufficienti e idonei a fondare il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, co. 1, t.u. stup., è ictu °cui/ inammissibile per assoluta genericità, in quanto del tutto carente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta a fronte dell'articolata motivazione contenuta nelle conformi decisioni di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022.