CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16287/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 371/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in resistenza c.d. passiva, è privo di specificità poiché si limita a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale (v. p. 5); Ritenuto che il secondo e il quarto motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti e all'eccessività della pena, sono generici in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. p. 7); Ritenuto altresì che le doglianze di cui terzo motivo di ricorso - relative /- alla mancata disapplicazione della recidiva - sono aspecifiche poiché non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con logico apparato argomentativo (v. pp. 7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso