CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 16490/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30016/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G. SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2283/2020 depositata il 16/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: è impugnata con vari motivi, in via principale e in via incidentale, la sentenza della corte d’appello di Milano n. 2283 del 2020, resa all’esito di un giudizio instaurato dalla società Inerti e Asfalti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; il primo motivo del ricorso principaledenunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 120 del T.U.B., dell’art. 7 della Delibera del CICR in data 9 febbraio 2000 e dell’art. 1283 cod. civ., per avere la corte d’appello ritenuto la natura migliorativa della capitalizzazione degli interessi introdotta dalla suddetta d elibera rispetto alla clausola anatocistica precedentemente applicata, e quindi per non aver riconosciuto, invece, la necessit à di un nuovo accordo tra le parti in luogo dell’ adeguamento unilaterale del contratto. Considerato che: sul problema oggetto del ripetuto primo motivo del ricorso principalesi sono formati distinti orientamenti all’ interno de lla sezione , e con ordinanza interlocutoria n. 8639 del 2024 la questione, in analoga controversia, è stata rimessa allapubblica udienza; è opportuno attendere la decisione che sarà adottata all’esito di tale udienza. p.q.m. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, nella