CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina del 2 luglio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere in concorso tra loro illecitamente detenuto 17 involucri contenenti, nel complesso, 1,660 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina base o crack, di cui 1,557 grammi di principio attivo (pari a 7,7 dosi medie singole) che, per modalità di presentazione, apparivano destinati a uso non esclusivamente personale. Fatto accertato in Messina il 19 maggio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la motivazione offerta dalla Corte territoriale sarebbe mancante o insufficiente per non aver tenuto debitamente conto delle sollecitazioni difensive. Gli argomenti posti a fondamento della decisione, si assume, da un lato sono inidonei a spiegare per quale ragione la posizione dell'imputato non possa qualificarsi come mera connivenza e trasmodi in condotta concorsuale, dall'altro non tengono conto del fatto che la mannite rinvenuta nel cassetto della cucina dell'abitazione appare priva di collegamento con la droga sequestrata, tagliata con fenilalanina, come emerge dalla lettura della consulenza tossicologica in atti. Dalla motivazione, in sostanza, non si comprende quale sia stato il contributo agevolatore dell'imputato rispetto alla condotta posta in essere dal fratello. 3. Angelo di Blasi ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 192, 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in merito alla rilevanza penale della condotta. Lamenta l'omessa valutazione delle allegazioni difensive volte a dimostrare la finalità d'uso personale della detenzione della sostanza stupefacente, segnatamente il mancato rinvenimento di sostanze da taglio o di somme di denaro di illecita provenienza e l'assenza di flagranza relativa alla condotta di cessione. Le giustificazioni offerte dall'imputato, peraltro in linea con quelle rese dal fratello nell'immediatezza dei fatti, sono state ignorate, avendo i giudici attribuito rilevanza alla circostanza che l'arresto fosse avvenuto in un punto d'incontro noto per la vendita della droga ma trascurando che quel medesimo luogo è vicino alla residenza familiare dei genitori dell'imputato, con i quali coabita il fratello. Lamenta, altresì, l'omessa valutazione della documentazione prodotta dall'imputato al fine di dimostrare la disponibilità di un reddito tale da non rendere necessaria l'attività illecita; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Lamenta che gli elementi evidenziati dalla difesa per dimostrare la particolare tenuità del fatto siano stati ignorati; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, erronea applicazione degli artt. 133, 62 bis e 163 cod. pen. e 73, comma 5-bis, T.U. Stup. nonché illogicità e carenza della motivazione sul punto. La Corte di appello ha negato l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 62 bis, 163 cod. pen. e 73, comma 5-bis, T.U. Stup. senza alcuna argomentazione logico-giuridica. Il riferimento all'attività non occasionale svolta dall'imputato risulta priva di indicazione dei fatti dai quali tale giudizio è stato desunto, ed è in contrasto con l'assenza di precedenti penali specifici. Risulta omessa ogni valutazione in merito alla richiesta di conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, T.U. Stup. espressamente richiesta nei precedenti gradi di giudizio. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità. Oltre a proporre una lettura alternativa dei fatti, tendente ad ottenere un'attività valutativa che esula dei poteri della Corte di legittimità, il ricorso non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata. I giudici della Corte territoriale hanno analizzato l'ipotesi difensiva secondo la quale la presenza dell'imputato accanto al fratello si sarebbe potuta qualificare in termini di connivenza non punibile, ma la hanno esclusa con motivazione non illogica, attribuendo valore alla circostanza che i due fratelli si trovassero in un contesto fortemente indiziario della partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta posta in essere dal fratello. A tanto i giudici sono pervenuti evidenziando come l'imputato fosse stato sorpreso sulle scale di un condominio notoriamente legato a incontri per la vendita di droga e che, dato il contesto, la detenzione della sostanza da parte del solo [OSCURATO:PERSONA] non fosse equiparabile ad ipotesi quali il rinvenimento della sostanza presso un'abitazione o anche a bordo di un veicolo. I giudici hanno spiegato le ragioni per le quali non ritenessero credibili le giustificazioni fornite dall'imputato (pag.5), evidenziando anche che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto, consistente nella pronta denuncia e consegna di uno spinello agli agenti, fosse stata correttamente valutata dal giudice di primo grado come indice rivelatore dell'intento di sviare l'attenzione degli inquirenti mentre il fratello cercava di liberarsi della sostanza stupefacente destinata alla vendita. 1.1. Si tratta di valutazioni coerenti con i principi espressi in materia dall'organo nomofilattico, laddove ha affermato a più riprese che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo, che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (ex plurimis, Sez. 4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02; Sez. 3, n.34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454 - 01). 1.2. Se, da un lato, non risulta che i giudici di merito abbiano trascurato la versione difensiva, spiegando perché la ritenessero non credibile, per altro verso non comporta vizio della motivazione l'omesso esame di ogni allegazione difensiva, essendo sufficiente che vengano indicati gli argomenti posti a base della qualificazione della condotta in termini concorsuali, dai quali desumere l'implicito rigetto di ogni diverso argomento. 1.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato, avendo i giudici di merito spiegato per quali ragioni il contesto in cui è stata accertata la detenzione, il numero delle dosi rinvenute in involucri separati e il possesso di un bilancino fossero evidenti indici della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. 2.1. Risultano invece fondatamente proposti il secondo e il terzo motivo di ricorso, non rinvenendosi alcuna motivazione in merito alle istanze puntualmente proposte dalla difesa con l'atto di appello sia in relazione all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., sia in relazione alla determinazione della misura della pena e della diminuzione di essa per effetto delle circostanze attenuanti generiche, sia al beneficio della sospensione condizionale della pena, sia infine all'applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall'art.73, comma 5-bis, T.U. Stu p. 2.2. Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata limitatamente all'omesso esame di tali istanze, affínchè il giudice del rinvio, individuato in altra sezione della Corte di appello di Messina, le prenda in esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai punti relativi all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., alla determinazione della misura della pena e alla diminuzione di essa per effetto delle circostanze attenuanti generiche, al beneficio della sospensione condizionale o all'applicazione della sanzione prevista dall'art.73, comma 5-bis, T.U. Stup. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio su tali punti. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i