CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1969
Cassazione n. 26566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il 10/05/1969 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha parzialmente riformato, dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui ai capi B) e C), ed escludendo la recidiva per il rimanente capo A), la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, 625 n. 2) e 61 n. 5) cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano carenze e contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo dell'addebito di responsabilità all'odierno ricorrente, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, sono costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; la motivazione, del resto, esprime un iter logico-giuridico coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, tra cui spiccano il dato del rinvenimento di una parte dei fucili da caccia derubati nel garage del Zouaoui e la testimonianza diretta ed oculare di [OSCURATO:PERSONA], oltre che i tabulati relativi al traffico telefonico di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., nonché l'omessa pronuncia del giudice di seconde cure sul relativo motivo di appello, è generico e manifestamente infondato perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, nel motivare il rigetto del motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. pag. 15 del provvedimento impugnato), ha rilevato che la chiamata in reità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è servita come mera strategia processuale per addossare a quest'ultimo tutte le responsabilità dell'azione furtiva; da questa prospettiva, giova aggiungere che, per consolidata giurisprudenza, "ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa (Sez. 5 - , Sentenza n. 13386 del 17/12/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280850 - 01); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.15);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estenso