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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19993/2026

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della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato l'estinzione perprescrizione dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, mentre ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 469, 476, 482cod. pen. contestati ai capi A), D) ed E) consistiti nella falsificazione di: improntedi certificazione della motorizzazione apposte su richieste inerenti aconseguimento, rinnovo, duplicazione di patenti di guida presentate da alcuniclienti dell'agenzia di pratiche auto gestite dall'imputato (capo A); permessi diguida provvisori (capo B); impronte di certificazione della Questura di [OSCURATO:PERSONA], delDirigente medico sanitario della Polizia di Stato, di un notaio.2.

Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo tremotivi.2.1.

Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaritenuta configurabilità dei reati oggetto di addebito.Quelle rilasciate o confezionate dall'imputato, assume la difesa, erano semplicifotocopie di atti pubblici inesistenti, prive di attestazioni di conformità a originali,come tale inidonee ad essere inquadrate nella fattispecie delittuosa di falso allaluce dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35814 del 2019.2.2.

Il secondo motivo deduce omessa motivazione sul reato di cui all'art. 469cod. pen. contestato al capo E).Secondo il ricorrente l'argomento impiegato dai giudici di merito per giungerealla condanna dell'imputato è apodittico, in quanto si limita a valorizzare un datonegativo: l'assenza di elementi che giustificassero la legittima detenzione deitimbri originali di Questura e Dirigente medico da parte dell'imputato.Mentre nessun accertamento è stato svolto circa l'autenticità di timbri enumeri di protocollo della motorizzazione civile.2.3.

Il terzo motivo eccepisce il decorso del termine prescrizionale dei reati dicui ai capi A) ed E) già alla data della pronuncia della sentenza di appello, in quanto"dette impronte devono ritenersi già presenti alla data di consumazione dei reatidi cui ai capi B) e C) del giugno 2017".3.

Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente sostiene che i documenti oggetto di addebito consistono insemplici fotocopie di atti pubblici inesistenti, come tali inidonee a integrare il reatodi falso secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità anche aSezioni Unite (sentenza n. 35814 del 2019).La tesi difensiva contrasta, in modo palese, con il dato fattuale accertato daigiudici di merito e si fonda su una erronea interpretazione dei dettami contenutinella pronuncia delle Sezioni Unite appena citata.2.1.

Sotto l'aspetto fattuale, la Corte di appello ha espressamente affermatoche: "quelli predisposti dall'imputato erano veri e propri atti pubblici in originale enon semplici fotocopie di atti pubblici inesistenti prive di attestazioni di conformitàall'originale ... sia il timbro sia la sottoscrizione risultano apposti in originale enon mediante uso di ritagli di atti pubblici originali fotocopiati su quelloconfezionato dall'imputato con la tecnica del collage.

In originale era anchel'impronta del timbro riconducibile alla Motorizzazione Civile" (cfr. pag. 5 sentenzaimpugnata).2.2.

Sotto il profilo giuridico va ricordato che con la sentenza n. 35814 del28/03/2019, Marcis, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: «Laformazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitàmateriale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale» (Rv.276285).L’esatta comprensione del principio così massimato passa attraverso la letturadell’apparato motivazionale.Le Sezioni Unite si sono preoccupate di delineare i limiti della rilevanza penaledella «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtàinesistente» compiuta mediante «l’utilizzo di una falsa copia» e, al riguardo, hannodichiarato di condividere quel filone interpretativo, già presente nellagiurisprudenza di legittimità (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007,dep. 2008, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv.211443), che, nel definire meglio l’ambito di estensione del principio, hariconosciuto suscettibile di sanzione penale la formazione della copia di undocumento quando «sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzil'esistenza di un originale conforme»: in tal caso la contraffazione è riconducibilealle fattispecie di cui agli artt. 476 o 477 cod. pen.

«secondo la natura deldocumento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestatoesistente».Spiegano al riguardo le Sezioni Unite che: «Entro tale prospettiva, a benvedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materialeesistenza o meno dell’atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi ilraffronto comparativo con la copia, perché l’intervento falsificatorio effettuato conla modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé,quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostratodalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l’atto originale nonesiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunqueestraneo alla vicenda».In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 45369 del17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006; Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv.280731; Sez. 5, n. 11537 del 26/11/2021, Stucchi, n.m.).In conformità alle linee guida sopra tracciate, la sentenza impugnata haravvisato il reato di cui agli artt. 482-476 cod. pen., poiché – alla luce deglielementi in atti – ha accertato che l'imputato ha creato plurimi atti pubblici, inrealtà inesistenti, presentandoli come originali e dunque dotati di una capacitàdecettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblicafede (Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01).3.

Il secondo motivo è incomprensibile.La censura è espressamente diretta sul capo E) che, però, non riguarda lafalsificazione delle impronte della Motorizzazione civile.Nessuna caduta logica può ravvisarsi nel ragionamento della Corte di appelloche ha ravvisato la contraffazione delle impronte di certificazione (della [OSCURATO:PERSONA], del Dirigente medico sanitario della Polizia di Stato, di un notaio) dallacircostanza che le stesse sono state sequestrate all'imputato, tenuto contodell'assenza, anche nel motivo di ricorso, di qualunque spiegazione alternativasuscettibile di giustificare il possesso di impronte originali (e non contraffatte) daparte dell'imputato, in un contesto di falsificazione generalizzata.4.

Il terzo motivo è generico.L'eccezione di prescrizione fa leva sulla necessità di una retrodatazione algiugno 2017 delle condotte di cui ai capi A) ed E), meramente affermata senzaesposizione di effettive e concrete ragioni a sostegno.5.

Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato l'estinzione perprescrizione dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, mentre ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 469, 476, 482cod. pen. contestati ai capi A), D) ed E) consistiti nella falsificazione di: improntedi certificazione della motorizzazione apposte su richieste inerenti aconseguimento, rinnovo, duplicazione di patenti di guida presentate da alcuniclienti dell'agenzia di pratiche auto gestite dall'imputato (capo A); permessi diguida provvisori (capo B); impronte di certificazione della Questura di [OSCURATO:PERSONA], delDirigente medico sanitario della Polizia di Stato, di un notaio.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo tremotivi.2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaritenuta configurabilità dei reati oggetto di addebito.Quelle rilasciate o confezionate dall'imputato, assume la difesa, erano semplicifotocopie di atti pubblici inesistenti, prive di attestazioni di conformità a originali,come tale inidonee ad essere inquadrate nella fattispecie delittuosa di falso allaluce dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35814 del 2019.2.2. Il secondo motivo deduce omessa motivazione sul reato di cui all'art. 469cod. pen. contestato al capo E).Secondo il ricorrente l'argomento impiegato dai giudici di merito per giungerealla condanna dell'imputato è apodittico, in quanto si limita a valorizzare un datonegativo: l'assenza di elementi che giustificassero la legittima detenzione deitimbri originali di Questura e Dirigente medico da parte dell'imputato.Mentre nessun accertamento è stato svolto circa l'autenticità di timbri enumeri di protocollo della motorizzazione civile.2.3. Il terzo motivo eccepisce il decorso del termine prescrizionale dei reati dicui ai capi A) ed E) già alla data della pronuncia della sentenza di appello, in quanto"dette impronte devono ritenersi già presenti alla data di consumazione dei reatidi cui ai capi B) e C) del giugno 2017".3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente sostiene che i documenti oggetto di addebito consistono insemplici fotocopie di atti pubblici inesistenti, come tali inidonee a integrare il reatodi falso secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità anche aSezioni Unite (sentenza n. 35814 del 2019).La tesi difensiva contrasta, in modo palese, con il dato fattuale accertato daigiudici di merito e si fonda su una erronea interpretazione dei dettami contenutinella pronuncia delle Sezioni Unite appena citata.2.1. Sotto l'aspetto fattuale, la Corte di appello ha espressamente affermatoche: "quelli predisposti dall'imputato erano veri e propri atti pubblici in originale enon semplici fotocopie di atti pubblici inesistenti prive di attestazioni di conformitàall'originale ... sia il timbro sia la sottoscrizione risultano apposti in originale enon mediante uso di ritagli di atti pubblici originali fotocopiati su quelloconfezionato dall'imputato con la tecnica del collage. In originale era anchel'impronta del timbro riconducibile alla Motorizzazione Civile" (cfr. pag. 5 sentenzaimpugnata).2.2. Sotto il profilo giuridico va ricordato che con la sentenza n. 35814 del28/03/2019, Marcis, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: «Laformazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitàmateriale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale» (Rv.276285).L’esatta comprensione del principio così massimato passa attraverso la letturadell’apparato motivazionale.Le Sezioni Unite si sono preoccupate di delineare i limiti della rilevanza penaledella «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtàinesistente» compiuta mediante «l’utilizzo di una falsa copia» e, al riguardo, hannodichiarato di condividere quel filone interpretativo, già presente nellagiurisprudenza di legittimità (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007,dep. 2008, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv.211443), che, nel definire meglio l’ambito di estensione del principio, hariconosciuto suscettibile di sanzione penale la formazione della copia di undocumento quando «sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzil'esistenza di un originale conforme»: in tal caso la contraffazione è riconducibilealle fattispecie di cui agli artt. 476 o 477 cod. pen. «secondo la natura deldocumento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestatoesistente».Spiegano al riguardo le Sezioni Unite che: «Entro tale prospettiva, a benvedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materialeesistenza o meno dell’atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi ilraffronto comparativo con la copia, perché l’intervento falsificatorio effettuato conla modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé,quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostratodalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l’atto originale nonesiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunqueestraneo alla vicenda».In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 45369 del17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006; Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv.280731; Sez. 5, n. 11537 del 26/11/2021, Stucchi, n.m.).In conformità alle linee guida sopra tracciate, la sentenza impugnata haravvisato il reato di cui agli artt. 482-476 cod. pen., poiché – alla luce deglielementi in atti – ha accertato che l'imputato ha creato plurimi atti pubblici, inrealtà inesistenti, presentandoli come originali e dunque dotati di una capacitàdecettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblicafede (Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01).3. Il secondo motivo è incomprensibile.La censura è espressamente diretta sul capo E) che, però, non riguarda lafalsificazione delle impronte della Motorizzazione civile.Nessuna caduta logica può ravvisarsi nel ragionamento della Corte di appelloche ha ravvisato la contraffazione delle impronte di certificazione (della [OSCURATO:PERSONA], del Dirigente medico sanitario della Polizia di Stato, di un notaio) dallacircostanza che le stesse sono state sequestrate all'imputato, tenuto contodell'assenza, anche nel motivo di ricorso, di qualunque spiegazione alternativasuscettibile di giustificare il possesso di impronte originali (e non contraffatte) daparte dell'imputato, in un contesto di falsificazione generalizzata.4. Il terzo motivo è generico.L'eccezione di prescrizione fa leva sulla necessità di una retrodatazione algiugno 2017 delle condotte di cui ai capi A) ed E), meramente affermata senzaesposizione di effettive e concrete ragioni a sostegno.5. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
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