CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 22437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 25095/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 28 Pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, quale mandataria di FINO 2 [OSCURATO:PERSONA], divenuta titolare dei crediti per acquisto pro solutoda [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pre sso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 2-A Pec:-controricorrente - avverso la sentenza n. 535/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA], deducendo di essere creditrice della [OSCURATO:PERSONA] srle della [OSCURATO:PERSONA] per l’Edilizia di [OSCURATO:PERSONA] sas per saldi debitori di due distinti conti correnti garantiti con fideiussione stipulata in data 16/11/2005 da [OSCURATO:PERSONA],convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ancona lo stesso Orsetti e la moglie [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare, invia principale, la simulazione assoluta e, in via subordinata, la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui Ors etti , in esecuzione di acco rdi di separazione dalla moglie, aveva ceduto alla stessa i diritti di un mezzo pro indiviso di unimmobile sito in Castelfidardo, già adibito a casa coniugale; i convenuti, nel costituirsi in giudizio , dedussero che l’atto impugnato costituiva adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione coniugale consensuale e che, quanto alla domanda di revoca, non ne sussistevano i presupposti perché il bene immobile era già stato conferito in un fondo patrimoniale costituito nel novembre 2001, mai impugnato, e perché non vi era prova della scientia damni della Toccaceli , estranea all’attività svolta dalle debitrici principali [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] per l’Edilizia; il Tribunale adito rigettò la domanda di simulazione ed accolse quella di revocatoria ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’art. 2901 c.c.: il credito della banca sorto anteriormente all’atto dispositivo dell’Orsetti, la variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore ( eventus damni), e l’elemento soggettivo della scientia damni del solo Orsetti in quanto, essendo l’atto impugnato a titolo gratuito perché adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione, i coniugi non avevano provato nel corso del giudizio la sproporzione reddituale tra gli stessi che, sola , avrebbe potuto consentire di qualificare la cessione come adempimento di un obbligo di mantenimento; a seguito di appello dei soccombenti la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza pubblicata in data 28/5/2020, ha rigettato l’appello, ritenendo, per quanto ancora di interesse in questa sede, sussistenti tutti i presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c.: credito anteriore all’atto dispositivo, eventus damni e irrilevanz a della presenza di residualità patrimoniali al momento di stipula dell’atto dispositivo, revocabilità dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e sua gratuità,non essendoci una causa giustificatrice diversa dal mantenimento per configurare l’atto quale a titolo oneroso, conseguente irrilevanza della scientia damni della Toccaceli; avverso la sentenza, che ha condannato gli appellanti alle spese del grado,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; ha resistito [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380bis,1 co. c.p.c.; i ricorrenti hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c. Considerato che: con il primo motivo di ricorso –nullità della sentenza ex art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. per difetto dell’interesse ad agire ex art. 100 4 c.p.c. – la ricorrente assume che i giudici del merito hanno erroneamente omesso di rilevare il difetto di interesse di [OSCURATO:SOCIETA] SpAin quanto, essendo il bene immobile adibito a casa coniugale segregato in fondo patrimoniale da circa dieci anni rispetto alla sopravvenienza dell’atto di cessione, la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe mai potuto procedere ad esecuzione forzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.c. sicché non poteva ritenersi che la banca fosse stata pregiudicata dall’atto di cessione; con il secondo motivo di ricorso –erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. -i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che, dopo aver correttamente ricondotto l’ eventus damni alla sola maggiore difficoltà e incertezza delle possibilità per il ceditore di soddisfarsi sui beni, ha affermato (p. 5) “A nulla rileva, come sostenuto dall’appellante, che al momento dell’atto dispositivo impugnato la società fosse proprietaria degli immobili, in quanto è nel momento della proposizione dell’azione revocatoria che il debitore deve dimostrare di avere un patrimonio capiente tale da poter soddisfare le ragioni del creditore”; ad avviso dei ricorrenti ciò contrasterebbe con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la maggiore difficoltà o incertezza vanno valutate alla data dell’atto dispositivo e non a quella futura di effettiva realizzazione del credito dell’attore, sicchè la sentenza, nell’affermare che residualità patrimoniali dovevano essere presenti al momento della proposizione dell’azione revocatoria e non anche a quello del compimento dell’atto dispositivo, sarebbe da cassare avendo i ricorrenti provato che, all’indomani dell’atto dispositivo, la debitrice principale della Banca disponeva di numerosi beni immobili idonei a consentireil soddisfacimento delle ragioni creditorie;con il terzo motivo di ricorso –erroneità e/o illegittimità della sentenza ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione, da parte della impugnata sentenza, della circostanza che il bene immobile fosse stato segregato in fondo patrimoniale dieci anni prima dell’atto impugnato e che tale destinazione fosse irrevocabile essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 2903 c.c.; la C orte d’appello avrebbe omesso di considerare che il criterio identificativo dei beni aggredibili da parte del creditore e conferiti in fondo patrimoniale fosse da ricercare nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia, dovendosi escludere l’esecuzione forzata qualora le obbligazioni assunte dal fideiussore fossero, come in questo caso, unicamente finalizzate a consentire alle società garantite di svolgere l’attività di impresa; con il quarto motivo di ricorso –erroneità o illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto l’atto a titolo gratuitoin ragione del fatto che (p.6) “ alla moglie era stata assegnata la casa coniugale con conseguente stabilità abitativa per lei ed i suoi figli, che non c’è alcun corrispettivo in denaro, che l’esame del verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al P r esidente, unico atto prodotto, non contiene alcun riferimento alla causa del trasferimento come definizione dei rapporti patrimoniali e personali dei coniugi o come elemento necessario per la risoluzione della crisi coniugale, che è stato comunque fissato un assegno di mantenimento per i figlied uno per la moglie. Infine è anche emerso che il marito ha continuato a tenere la residenza anagrafica presso l’abitazione coniugalefino al 2014”;ad avviso dei ricorrenti la sentenza si sarebbe posta in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui le attribuzioni patrimoniali pattuite dai coniugi nell’ambito degli accordi di separazione sono dotate di una “tipicità” propria la quale può colorarsi dei tratti della onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità” in ragione dell’eventuale ricorrenza dei connotati di una sistemazione solutoria-compensativa più ampia e complessiva di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti aventi significati ( o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale; con il quinto motivo di ricorso -erroneità o illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2901 c.c., 2697, 2729 c.c.– i ricorrenti affermano che dalla natura onerosa dell’atto dispositivo impugnato deriva la necessità della prova della scientia damni della Toccaceli sicché impugnano il seguente capo di sentenza: pur se si volesse diversamente ritenere l’atto a titolo oneroso, come ripetutamente afferma la giurisprudenza non si richiede che il terzo abbia una specifica conoscenza del debito facente carico all’alienante e delle sue caratteristiche, essendo sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Conoscenza sicuramente ricorrente nel caso di specie essendo i due convenuti legati da rapporto di coniugio e non risultando agli atti alcun elemento che suffraghi quanto affermato dall’appellante sul fatto che tra i coniugii rapporti fossero deteriorati da tempo; il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato; la sentenza è conforme al più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria; ne consegue che, avendo l'"actio pauliana" la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l'unico) di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso, l'obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo(Cass., 3, n. 966 del 17/1/2007; Cass., 3 n. 3470 del 15/2/2007; Cass., 3 n. 3470 del 15/2/2007; Cass., 3, n. 15310 del 7/7/2007; Cass., 3, n. 24757 del 7/10/2008; Cass., 3, n. 13343 del 30/6/2015; Cass., 1, n. 9192 del 2/4/2021); sulla base di questo indirizzo i motivi sono tutti da disattendere perché infondati o inammissibili:il primo, relativo al preteso difetto di interesse al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA],in quanto senza l’azione giudiziale essa non avrebbe avuto alcuna possibilità di soddisfare il proprio ingente credito, essendo l’atto dispositivo pienamente revocabile; il secondo, relativ o all’ eventus damni , in quanto la sentenza ha dimostrato il presupposto oggettivo dell’actio pauliana, avendo la cessione ad oggetto l’intero patrimonio del fideiussore , essendo il credito insorto con la stipula della fideiussione (2005) in data benanteriore all’atto dispositivo (2011) ed essendo irrilevanti,ai fini della prova della presenza di residualità patrimoniali, i soli atti successivi all’atto dispositivo privi di collegamento con l’atto stesso;il terzo motivo, relativo alla scientia damni, è p alesemente infondato in quanto la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto rilevante la sola consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del credito, è conforme alla già richiamata giurisprudenza di questa Corte secondo cui non assumono rilevanza, aifini della revocatoria dell’atto successivo al sorgere del credito, né l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore(consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza del ter z o in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (si veda anche Cass., 3, n. 7262 del 1/6/2000; Cass., 3, n. 14489 del 29/7/2004); il quarto motivo, volto a contestare la gratuità dell’atto dispositivo, e il quintoche deduce la violazione dell’art. 2729 c.c. sono entr ambi inammissibili perché hanno natura fattuale consistendo, in sostanza, nella mera apodittica affermazione dell’onerosità dell’atto e nella contrapposizione, al ragionamento inferenziale svolto dalla Corte d’Appello, di una diversa e più appagante ricostruzione della volontà delle parti; conclusivamente il ricorso va rigettato; i ricorrenti vanno condannati a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore della parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 5.100 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contri