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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38764/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 14/10/2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stato condannata per il reato di tentata rapina, per avere "....compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad assicurarsi il possesso di alcuni capi di abbigliamento dei quali si erano impossessate sottraendoli dall'interno del negozio [OSCURATO:PERSONA] ,Kong, mediante minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dello stesso intervenuta per fermarle, dicendole [OSCURATO:PERSONA] io conosco molte persone che ti possono fare male! Posso chiamarle! Vedi che ti succede al tuo negozio!..." (così il capo di imputazione). 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che i giudici di merito avrebberci dovuto riqualificare il fatto in quello previsto dagli art. 624e 612 cod.pen., visto che la sottrazione della merce non si era concretizzata, per cui non era configurabile il tentativo di rapina impropria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestai" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che ha spiegato in maniera esauriente che la minaccia era stata profferita dalla Bartuzzi per mantenere il possesso della refurtiva appena trafugata, e che vi era stato già l'impossessamento della merce, visto che le imputate erano state fermate mentre uscivano dal negozio, dopo aver tagliato le placche antitaccheggio dei vestiti; l'eccezione secondo la quale non vi sarebbe stata sottrazione della merce è quindi rimasta una semplice affermazione, non supportata da alcun elemento probatorio; correttamente è stata quindi ravvisata la fattispecie della tentata rapina impropria, integrata da una condotta di sottrazione e impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 14/10/2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stato condannata per il reato di tentata rapina, per avere "....compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad assicurarsi il possesso di alcuni capi di abbigliamento dei quali si erano impossessate sottraendoli dall'interno del negozio [OSCURATO:PERSONA] ,Kong, mediante minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dello stesso intervenuta per fermarle, dicendole [OSCURATO:PERSONA] io conosco molte persone che ti possono fare male! Posso chiamarle! Vedi che ti succede al tuo negozio!..." (così il capo di imputazione). 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che i giudici di merito avrebberci dovuto riqualificare il fatto in quello previsto dagli art. 624e 612 cod.pen., visto che la sottrazione della merce non si era concretizzata, per cui non era configurabile il tentativo di rapina impropria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestai" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che ha spiegato in maniera esauriente che la minaccia era stata profferita dalla Bartuzzi per mantenere il possesso della refurtiva appena trafugata, e che vi era stato già l'impossessamento della merce, visto che le imputate erano state fermate mentre uscivano dal negozio, dopo aver tagliato le placche antitaccheggio dei vestiti; l'eccezione secondo la quale non vi sarebbe stata sottrazione della merce è quindi rimasta una semplice affermazione, non supportata da alcun elemento probatorio; correttamente è stata quindi ravvisata la fattispecie della tentata rapina impropria, integrata da una condotta di sottrazione e impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigli
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