CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 06214/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 180/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43586/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona del 07/10/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.u.p. del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli odierni ricorrenti la pena concordata in ordine al reato loro ascritto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere gli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6214/2026 Roma, lì, 16/02/2026 motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]