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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 20116/2026

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resentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che haindicato indirizzo PEC;nonchéAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA]; Comune di [OSCURATO:PERSONA]; Comune di– intimati –avverso la sentenza n. 6512/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, depositata il 28/10/2024.Numero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026Manda alla cancelleria per la notificazione del decreto ai sensi dell’art. 380-bis.1Data pubblicazione 16/06/2026c.p.c.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5.6.2026 dal ConsigliereCon ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, ilcontribuente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessadall’Agente della riscossione, deducendone vizi propri nonché la mancatanotificazione degli atti presupposti, costituiti da numerose cartelle esattoriali eda un avviso di accertamento, ed eccependo altresì la prescrizione dei creditisottesi.Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle entrate ed il Comune interessato,eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla fasedella riscossione e sostenendo, nel merito, la legittimità dell’azione impositiva,con particolare riguardo alla regolarità della notificazione dell’avviso diaccertamento.L’Agente della riscossione, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituivanel giudizio di primo grado.Con sentenza n. 17524 del 2018, la Commissione tributaria provinciale,delimitato l’oggetto della controversia ai crediti tributari, respingeva il ricorsocon riferimento all’avviso di accertamento, ritenendone dimostrata la regolarenotificazione, e lo accoglieva per il resto, sul rilievo che l’Agente della riscossionenon aveva prodotto la documentazione relativa agli atti presupposti, conconseguente violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge.Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agente della riscossione, deducendola rituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecariae insistendo sia sulla regolarità formale e sostanziale dell’azione esecutiva, siasull’insussistenza della dedotta prescrizione, in ragione dell’intervenutainterruzione dei termini mediante atti della riscossione notificati al contribuentee dell’operatività della sospensione prevista dalla legge n. 147 del 2013.Numero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026Nel giudizio di appello si costituivano altresì gli enti impositori e il contribuente,Data pubblicazione 16/06/2026riproponendo le rispettive difese già svolte nei precedenti gradi.Con sentenza n. 568 del 2021, la Commissione tributaria regionale del Laziodichiarava l’inammissibilità del gravame, ritenendo tardiva la costituzione ingiudizio dell’appellante, effettuata in data 27 maggio 2019, nonostante lanotificazione dell’atto di appello fosse avvenuta il 5 aprile 2019.Avverso tale decisione, l’Agente della riscossione proponeva ricorso perrevocazione, deducendo l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti e daidocumenti di causa, consistente nell’avere il giudice dell’appello considerato, aifini della verifica della tempestività della costituzione in giudizio, non l’atto diappello notificato in data 5 aprile 2019 e depositato telematicamente il 24 aprile2019, bensì le controdeduzioni depositate dall’amministrazione appellata in data27 maggio 2019.In particolare, la parte deduceva che la sentenza d’appello si fondavasull’erronea supposizione di un fatto – ossia la tardiva costituzionedell’appellante – la cui verità risultava esclusa dagli atti del processo, e che taleerrore, non avendo costituito oggetto di contraddittorio tra le parti, integrava gliestremi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.Con la sentenza n. 6512 del 2024, qui impugnata, la Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione,ritenendo che la questione dedotta attenesse non già ad un errore di fatto, bensìad un errore di diritto, concernente l’interpretazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546del 1992 in ordine al dies a quo per la costituzione in giudizio dell’appellante, eche pertanto la relativa censura potesse essere fatta valere esclusivamentemediante ricorso per cassazione.Avverso tale pronuncia l’Agente della riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.Il contribuente e le altre parti sono rimasti intimati.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 16/06/20261.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., 36d.lgs. n. 546 del 1992, 132, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., denunciandoun vizio di motivazione qualificato come perplesso, obiettivamenteincomprensibile e affetto da contrasto tra affermazioni inconciliabili.In particolare, la ricorrente assume che il giudice della revocazione abbiaerroneamente qualificato come errore di diritto ciò che, secondo laprospettazione della parte, integrava invece un errore di fatto risultante dagliconfuso la data di costituzione in giudizio dell’appellante con quelladell’appellata, prendendo in considerazione, ai fini della verifica dellatempestività della costituzione, non l’atto di appello notificato il 5 aprile 2019 edepositato telematicamente il successivo 24 aprile 2019, bensì lecontrodeduzioni della controparte depositate in data 27 maggio 2019.Sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazioneapparente, in quanto fondata su una ricostruzione travisata del themadecidendum e su una indebita sovrapposizione tra profili fattuali e giuridici, conconseguente nullità del provvedimento.1.1.

La doglianza è infondata.Premesso che la decisione impugnata è stata resa all’esito di un giudizio direvocazione, deve rilevarsi che il sindacato di legittimità, in tal caso, è circoscrittoalle censure riconducibili ai vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., non essendoconsentito dedurre, sotto una veste formale diversa, vizi propri della revocazionedi cui all’art. 395, c.p.c.Secondo un principio consolidato di questa Corte, infatti, nel ricorso percassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione nonsono denunciabili ipotesi di errore revocatorio, non rilevando in contrario laNumero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026Data pubblicazione 16/06/2026circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non siaulteriormente impugnabile con lo stesso mezzo; ne consegue che la deduzionedi un errore di fatto risultante dagli atti di causa, ove prospettata in sede dilegittimità, si traduce in un motivo inammissibile, in quanto estraneo alperimetro del giudizio di cassazione (Cass., Sez.

L, 23 febbraio 2004, n. 3557,nonché Cass., Sez. 6-2, ord. 15 dicembre 2020, n. 28452).Nel caso in esame, la censura, pur formalmente articolata come violazione dilegge e vizio motivazionale, si risolve, nella sua sostanza, nella riproposizionedella medesima doglianza già fatta valere con il ricorso per revocazione, ossianell’assunto secondo cui il giudice dell’appello sarebbe incorso in un errorepercettivo nell’individuazione della data di costituzione dell’appellante Agenziadelle entrate riscossione, confondendola con quella dell’appellata Agenzia delleentrate.La ricorrente insiste, infatti, nel sostenere che il thema decidendum del giudiziodi revocazione concerneva esclusivamente l’esistenza di una svista materialenella percezione degli atti di causa, e non già una questione interpretativarelativa al dies a quo per la costituzione in giudizio, ribadendo che il giudice dellarevocazione avrebbe erroneamente qualificato tale vizio come errore di diritto.Tale prospettazione, tuttavia, evidenzia con chiarezza come la censura noninvesta realmente la struttura logico-argomentativa della motivazione, né sirisolva nella denuncia di una delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., come delineate dalla giurisprudenzadelle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232), ma miri, piuttosto, a sollecitare una nuovavalutazione della natura dell’errore dedotto in sede di revocazione.Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal presentare iconnotati della mera apparenza o dell’incomprensibilità, esplicita chiaramentel’iter logico seguito dal giudice della revocazione, dando conto della ricostruzionedei fatti processuali rilevanti e della ragione per cui la questione prospettata èstata ritenuta attinente all’interpretazione della norma di diritto di cui all’art. 53Numero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026del d.lgs. n. 546 del 1992, concernente il termine per la costituzione in giudizioData pubblicazione 16/06/2026dell’appellante.In particolare, il giudice ha individuato come dati pacifici la notificazionedell’appello, il deposito telematico e la costituzione in giudizio, ritenendo che laquestione relativa al computo del termine per la costituzione si risolvesse in unadiversa interpretazione della norma processuale, e non in una erroneapercezione di un fatto risultante dagli atti.Tale percorso argomentativo, ancorché censurabile sul piano della correttezzagiuridica, non è privo di motivazione né si presenta intrinsecamentecontraddittorio o incomprensibile, risultando, invece, idoneo a rendere percepibilile ragioni della decisione.

Ne consegue che non ricorrono i presupposti perconfigurare il vizio di motivazione apparente o perplessa nei termini rigorosidelineati dalla giurisprudenza di legittimità.Sotto altro profilo, deve ribadirsi che la censura, investendo la qualificazionegiuridica dell’errore dedotto in sede di revocazione, si risolve nella richiesta diun sindacato diretto sulla configurabilità dell’errore revocatorio, che esula dailimiti del giudizio di cassazione.Invero, la ricorrente, pur denunciando un vizio di nullità della sentenza perdifetto di motivazione, mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione delcontenuto degli atti processuali e della natura dell’errore dedotto, riproponendo,sotto diverso nomen iuris, la stessa doglianza già esaminata e disattesa nelgiudizio di revocazione.Tale impostazione si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 403 c.p.c., comeinterpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è consentitoaggirare il limite di non impugnabilità per revocazione della sentenza resa nelgiudizio di revocazione mediante la sua impugnazione in cassazione per farvalere, sia pure indirettamente, un errore di fatto.Come chiarito da Cass., Sez.

L, n. 3557 del 2004, cit., la deduzione di un erroreconsistente nella supposizione di un fatto la cui verità è esclusa dagli atti integraun tipico vizio revocatorio, non denunciabile con il ricorso per cassazione, ancheNumero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026quando sia formalmente prospettato come vizio di motivazione o travisamentoData pubblicazione 16/06/2026dei fatti, restando irrilevante che la sentenza emessa nel giudizio di revocazionenon sia a sua volta impugnabile con lo stesso mezzo.Alla luce di tali principi, deve concludersi che il motivo di ricorso, purformalmente incardinato nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., si risolve nella reiterazione di una censura di errore di fatto già dedotta insede di revocazione, e come tale sottratta al sindacato di legittimità.2.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, atteso che la doglianza propostanon si confronta con i limiti propri del giudizio di cassazione avverso la sentenzaresa nel giudizio di revocazione e si traduce nella deduzione, sotto forma di viziomotivazionale, di un errore revocatorio non scrutinabile in sede di legittimità.Stante il disposto del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 22, convertito dalla L. 26maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l'assoggettamento dellaAgenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento del doppio contributo unificatoex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002.Nulla per le spese non avendo il contribuente e le altre parti svolto attivitàdifensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che haindicato indirizzo PEC;nonchéAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA]; Comune di [OSCURATO:PERSONA]; Comune di– intimati –avverso la sentenza n. 6512/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, depositata il 28/10/2024.Numero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026Manda alla cancelleria per la notificazione del decreto ai sensi dell’art. 380-bis.1Data pubblicazione 16/06/2026c.p.c.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5.6.2026 dal ConsigliereCon ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, ilcontribuente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessadall’Agente della riscossione, deducendone vizi propri nonché la mancatanotificazione degli atti presupposti, costituiti da numerose cartelle esattoriali eda un avviso di accertamento, ed eccependo altresì la prescrizione dei creditisottesi.Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle entrate ed il Comune interessato,eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla fasedella riscossione e sostenendo, nel merito, la legittimità dell’azione impositiva,con particolare riguardo alla regolarità della notificazione dell’avviso diaccertamento.L’Agente della riscossione, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituivanel giudizio di primo grado.Con sentenza n. 17524 del 2018, la Commissione tributaria provinciale,delimitato l’oggetto della controversia ai crediti tributari, respingeva il ricorsocon riferimento all’avviso di accertamento, ritenendone dimostrata la regolarenotificazione, e lo accoglieva per il resto, sul rilievo che l’Agente della riscossionenon aveva prodotto la documentazione relativa agli atti presupposti, conconseguente violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge.Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agente della riscossione, deducendola rituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecariae insistendo sia sulla regolarità formale e sostanziale dell’azione esecutiva, siasull’insussistenza della dedotta prescrizione, in ragione dell’intervenutainterruzione dei termini mediante atti della riscossione notificati al contribuentee dell’operatività della sospensione prevista dalla legge n. 147 del 2013.Numero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026Nel giudizio di appello si costituivano altresì gli enti impositori e il contribuente,Data pubblicazione 16/06/2026riproponendo le rispettive difese già svolte nei precedenti gradi.Con sentenza n. 568 del 2021, la Commissione tributaria regionale del Laziodichiarava l’inammissibilità del gravame, ritenendo tardiva la costituzione ingiudizio dell’appellante, effettuata in data 27 maggio 2019, nonostante lanotificazione dell’atto di appello fosse avvenuta il 5 aprile 2019.Avverso tale decisione, l’Agente della riscossione proponeva ricorso perrevocazione, deducendo l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti e daidocumenti di causa, consistente nell’avere il giudice dell’appello considerato, aifini della verifica della tempestività della costituzione in giudizio, non l’atto diappello notificato in data 5 aprile 2019 e depositato telematicamente il 24 aprile2019, bensì le controdeduzioni depositate dall’amministrazione appellata in data27 maggio 2019.In particolare, la parte deduceva che la sentenza d’appello si fondavasull’erronea supposizione di un fatto – ossia la tardiva costituzionedell’appellante – la cui verità risultava esclusa dagli atti del processo, e che taleerrore, non avendo costituito oggetto di contraddittorio tra le parti, integrava gliestremi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.Con la sentenza n. 6512 del 2024, qui impugnata, la Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione,ritenendo che la questione dedotta attenesse non già ad un errore di fatto, bensìad un errore di diritto, concernente l’interpretazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546del 1992 in ordine al dies a quo per la costituzione in giudizio dell’appellante, eche pertanto la relativa censura potesse essere fatta valere esclusivamentemediante ricorso per cassazione.Avverso tale pronuncia l’Agente della riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.Il contribuente e le altre parti sono rimasti intimati.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 16/06/20261. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., 36d.lgs. n. 546 del 1992, 132, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., denunciandoun vizio di motivazione qualificato come perplesso, obiettivamenteincomprensibile e affetto da contrasto tra affermazioni inconciliabili.In particolare, la ricorrente assume che il giudice della revocazione abbiaerroneamente qualificato come errore di diritto ciò che, secondo laprospettazione della parte, integrava invece un errore di fatto risultante dagliconfuso la data di costituzione in giudizio dell’appellante con quelladell’appellata, prendendo in considerazione, ai fini della verifica dellatempestività della costituzione, non l’atto di appello notificato il 5 aprile 2019 edepositato telematicamente il successivo 24 aprile 2019, bensì lecontrodeduzioni della controparte depositate in data 27 maggio 2019.Sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazioneapparente, in quanto fondata su una ricostruzione travisata del themadecidendum e su una indebita sovrapposizione tra profili fattuali e giuridici, conconseguente nullità del provvedimento.1.1. La doglianza è infondata.Premesso che la decisione impugnata è stata resa all’esito di un giudizio direvocazione, deve rilevarsi che il sindacato di legittimità, in tal caso, è circoscrittoalle censure riconducibili ai vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., non essendoconsentito dedurre, sotto una veste formale diversa, vizi propri della revocazionedi cui all’art. 395, c.p.c.Secondo un principio consolidato di questa Corte, infatti, nel ricorso percassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione nonsono denunciabili ipotesi di errore revocatorio, non rilevando in contrario laNumero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026Data pubblicazione 16/06/2026circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non siaulteriormente impugnabile con lo stesso mezzo; ne consegue che la deduzionedi un errore di fatto risultante dagli atti di causa, ove prospettata in sede dilegittimità, si traduce in un motivo inammissibile, in quanto estraneo alperimetro del giudizio di cassazione (Cass., Sez. L, 23 febbraio 2004, n. 3557,nonché Cass., Sez. 6-2, ord. 15 dicembre 2020, n. 28452).Nel caso in esame, la censura, pur formalmente articolata come violazione dilegge e vizio motivazionale, si risolve, nella sua sostanza, nella riproposizionedella medesima doglianza già fatta valere con il ricorso per revocazione, ossianell’assunto secondo cui il giudice dell’appello sarebbe incorso in un errorepercettivo nell’individuazione della data di costituzione dell’appellante Agenziadelle entrate riscossione, confondendola con quella dell’appellata Agenzia delleentrate.La ricorrente insiste, infatti, nel sostenere che il thema decidendum del giudiziodi revocazione concerneva esclusivamente l’esistenza di una svista materialenella percezione degli atti di causa, e non già una questione interpretativarelativa al dies a quo per la costituzione in giudizio, ribadendo che il giudice dellarevocazione avrebbe erroneamente qualificato tale vizio come errore di diritto.Tale prospettazione, tuttavia, evidenzia con chiarezza come la censura noninvesta realmente la struttura logico-argomentativa della motivazione, né sirisolva nella denuncia di una delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., come delineate dalla giurisprudenzadelle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232), ma miri, piuttosto, a sollecitare una nuovavalutazione della natura dell’errore dedotto in sede di revocazione.Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal presentare iconnotati della mera apparenza o dell’incomprensibilità, esplicita chiaramentel’iter logico seguito dal giudice della revocazione, dando conto della ricostruzionedei fatti processuali rilevanti e della ragione per cui la questione prospettata èstata ritenuta attinente all’interpretazione della norma di diritto di cui all’art. 53Numero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026del d.lgs. n. 546 del 1992, concernente il termine per la costituzione in giudizioData pubblicazione 16/06/2026dell’appellante.In particolare, il giudice ha individuato come dati pacifici la notificazionedell’appello, il deposito telematico e la costituzione in giudizio, ritenendo che laquestione relativa al computo del termine per la costituzione si risolvesse in unadiversa interpretazione della norma processuale, e non in una erroneapercezione di un fatto risultante dagli atti.Tale percorso argomentativo, ancorché censurabile sul piano della correttezzagiuridica, non è privo di motivazione né si presenta intrinsecamentecontraddittorio o incomprensibile, risultando, invece, idoneo a rendere percepibilile ragioni della decisione. Ne consegue che non ricorrono i presupposti perconfigurare il vizio di motivazione apparente o perplessa nei termini rigorosidelineati dalla giurisprudenza di legittimità.Sotto altro profilo, deve ribadirsi che la censura, investendo la qualificazionegiuridica dell’errore dedotto in sede di revocazione, si risolve nella richiesta diun sindacato diretto sulla configurabilità dell’errore revocatorio, che esula dailimiti del giudizio di cassazione.Invero, la ricorrente, pur denunciando un vizio di nullità della sentenza perdifetto di motivazione, mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione delcontenuto degli atti processuali e della natura dell’errore dedotto, riproponendo,sotto diverso nomen iuris, la stessa doglianza già esaminata e disattesa nelgiudizio di revocazione.Tale impostazione si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 403 c.p.c., comeinterpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è consentitoaggirare il limite di non impugnabilità per revocazione della sentenza resa nelgiudizio di revocazione mediante la sua impugnazione in cassazione per farvalere, sia pure indirettamente, un errore di fatto.Come chiarito da Cass., Sez. L, n. 3557 del 2004, cit., la deduzione di un erroreconsistente nella supposizione di un fatto la cui verità è esclusa dagli atti integraun tipico vizio revocatorio, non denunciabile con il ricorso per cassazione, ancheNumero registro generale 9102/2025Numero sezionale 4807/2026Numero di raccolta generale 20116/2026quando sia formalmente prospettato come vizio di motivazione o travisamentoData pubblicazione 16/06/2026dei fatti, restando irrilevante che la sentenza emessa nel giudizio di revocazionenon sia a sua volta impugnabile con lo stesso mezzo.Alla luce di tali principi, deve concludersi che il motivo di ricorso, purformalmente incardinato nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., si risolve nella reiterazione di una censura di errore di fatto già dedotta insede di revocazione, e come tale sottratta al sindacato di legittimità.2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, atteso che la doglianza propostanon si confronta con i limiti propri del giudizio di cassazione avverso la sentenzaresa nel giudizio di revocazione e si traduce nella deduzione, sotto forma di viziomotivazionale, di un errore revocatorio non scrutinabile in sede di legittimità.Stante il disposto del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 22, convertito dalla L. 26maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l'assoggettamento dellaAgenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento del doppio contributo unificatoex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002.Nulla per le spese non avendo il contribuente e le altre parti svolto attivitàdifensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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