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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44380/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/2/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma del 30/6/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la dedotta nullità (sul punto Sez. 5, n. 16976 del 12/2/2020, Polise, 279166; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D.M., 271732) è preclusa ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. dalla sua mancata tempestiva deduzione, subito dopo il provvedimento di revoca del testimone, non essendo equipollente la circostanza che la difesa avesse insistito prima della revoca nell'effettuazione di nuove ricerche del teste, poi dal Giudice ritenuto superfluo.

Il secondo motivo si risolve in un diverso approccio valutativo inerente al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la completezza e l'affidabilità del quadro probatorio, confermato dalla compartecipazione all'operazione di due pattuglie, i cui componenti non avrebbero potuto articolare una trama calunniosa, e circa la radicale inattendibilità del teste a discarico, in assenza dell'individuazione di fratture logiche della ricostruzione.

Del tutto infondato e comunque inerente al merito risulta il terzo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla sussistenza di precedenti anche specifici.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] licciarelli 1 DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/2/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma del 30/6/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la dedotta nullità (sul punto Sez. 5, n. 16976 del 12/2/2020, Polise, 279166; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D.M., 271732) è preclusa ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. dalla sua mancata tempestiva deduzione, subito dopo il provvedimento di revoca del testimone, non essendo equipollente la circostanza che la difesa avesse insistito prima della revoca nell'effettuazione di nuove ricerche del teste, poi dal Giudice ritenuto superfluo. Il secondo motivo si risolve in un diverso approccio valutativo inerente al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la completezza e l'affidabilità del quadro probatorio, confermato dalla compartecipazione all'operazione di due pattuglie, i cui componenti non avrebbero potuto articolare una trama calunniosa, e circa la radicale inattendibilità del teste a discarico, in assenza dell'individuazione di fratture logiche della ricostruzione. Del tutto infondato e comunque inerente al merito risulta il terzo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla sussistenza di precedenti anche specifici. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] licciarelli 1 DEPOSI
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