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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12143/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] pato a CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nei rispettivi interessi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti di ricorso, i profili di censura proposti risultano comuni ad entrambi e ne consentono pertanto la trattazione congiunta con le medesime argomentazioni; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti dai ricorrenti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata agli imputati); considerato che il secondo motivo comune ai due ricorsi, con cui si deduce l'illegittimità del diverso giudizio di comparazione fra opposte circostanze stabilito dai giudici di appello, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che sono, pertanto, incensurabili le conclusioni ragionate e argomentate della Corte di merito che, in accoglimento del gravame proposto dalla parte pubblica e facendo buon governo dei poteri attribuiti alla propria cognizione, ha ritenuto di modificare il giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, in considerazione del complessivo disvalore del fatto e della presenza di precedentipenali, anche specifici, a carico degli imputati (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s(Lti212A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] pato a CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nei rispettivi interessi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti di ricorso, i profili di censura proposti risultano comuni ad entrambi e ne consentono pertanto la trattazione congiunta con le medesime argomentazioni; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti dai ricorrenti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata agli imputati); considerato che il secondo motivo comune ai due ricorsi, con cui si deduce l'illegittimità del diverso giudizio di comparazione fra opposte circostanze stabilito dai giudici di appello, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che sono, pertanto, incensurabili le conclusioni ragionate e argomentate della Corte di merito che, in accoglimento del gravame proposto dalla parte pubblica e facendo buon governo dei poteri attribuiti alla propria cognizione, ha ritenuto di modificare il giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, in considerazione del complessivo disvalore del fatto e della presenza di precedentipenali, anche specifici, a carico degli imputati (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s(Lti212A
Sentenza Cassazione n. 12143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris