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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03657/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20131/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematca legale -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 326/2021 depositata il 06/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione [OSCURATO:SOCIETA]. esponeva quanto segue: 1) sul finire dell'anno 1996 la società il Sestante aveva presentato alla Direzione della Programmazione negoziata del Ministero dell'Economia la richiesta di un Contratto di Programma mirante a promuovere processi di innovazione ai fini della valorizzazione di tutti i settori portanti dell'economia della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) per favorirne un diffuso processo di crescita economica e sociale; 2) il detto Ministero, ritenuta strategica l'iniziativa, aveva proposto di associarla ad altra analoga iniziativa presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. svolgente nell'isola attività di raffineria industriale; 3) per l'effetto, era stato predisposto un Contratto di Programma unico, questo articolato: a) nel progetto industriale per gli interventi nel settore della raffineria; b)nel progetto di ricerca industriale per le Tecnologie dell'Informazione, denominato "[OSCURATO:PERSONA]"; 4) approvato dal CIPE detto accordo di programma, lo stesso prevedeva l'articolazione della cit. [OSCURATO:PERSONA] in otto società di cui una holding operativa (denominata [OSCURATO:SOCIETA]) e sette società da essa controllate con la partecipazione minoritaria di partners diversi; 5) il 18.6.1997 era stata costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. con gli apporti di Saras e de Sestante; 6) sul finire del 1997, tra l'Assessorato alla Programmazione della Regione Sardegna e i dirigenti di Saras e [OSCURATO:SOCIETA] era stato avviato un tavolo di confronto nel corso del quale era stato elaborato un progetto ad hoc per l'Isola, denominato "[OSCURATO:PERSONA]"; in prosieguo, con delibera della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era effettuata una prima approvazione degli interventi previsti da [OSCURATO:SOCIETA] nell'ambito di detto progetto laddove con successiva delibera della G.R. 13.11.2000 (di aggiornamento degli interventi proposti da [OSCURATO:SOCIETA] nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA]"') tanto il Presidente della RAS quanto l'Assessore alla Programmazione avevano proposto di dare immediata attuazione ai c.d. progetti stralcio aventi carattere di immediata cantierabilità; 6) mutata la composizione societaria della [OSCURATO:SOCIETA]., nel febbraio 2002, quest'ultima aveva richiesto e ottenuto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] -e previo parere positivo del Presidente della RAS - l'erogazione richiesta; 7) "affidandosi alla volontà della RAS di promuovere effettivamente le attività di cui alla delibera del 2000", l'esponente aveva predisposto e trasmesso alla RAS - che li aveva recepiti - i tre progetti stralcio previsti nella delibera indi procedendo ad una onerosa e necessaria "attività di progettazione, di ricerca, di elaborazione dati oltreché dì esecuzione materiale e di relativa gestione di quanto realizzato, sostenendo un esborso di oltre 20.000.000 di euro"; 8) era stato concordato con la RAS un corso di formazione destinato a giovani in cerca di occupazione - e da questa affidato al [OSCURATO:PERSONA] - da istruirsi e formarsi per essere destinati in modo esclusivo all'attuazione del "[OSCURATO:PERSONA]"; 9) [OSCURATO:SOCIETA]., come da accordi con la RAS, si era obbligata ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 100% degli allievi qualificati da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] provvedendo, nel contempo, a sottoscrivere una polizza fideiussoria in favore della RAS quale garanzia incondizionata al rispetto degli impegni; 10) la Società, inoltre, aveva dovuto individuare la struttura fisica presso cui destinare (anche) i giovani provenienti dal corso formativo assecondando, nell'anno 2003, la pressante volontà della RAS a che la stessa fosse individuata nel [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico di Pula gestito dal Consorzio 21; 11) in data 23.2.2004, in vista della chiusura del corso formativo, il [OSCURATO:PERSONA] l'aveva invitata a procedere all'assunzione dei 58 giovani qualificatisi, il tutto da effettuarsi entro tre mesi dal 9.4.2004; 12) a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2004, la Regione Sardegna (pur imponendo ad [OSCURATO:SOCIETA] l'assunzione dei corsisti) non aveva dato seguito alcuno al [OSCURATO:PERSONA] ritenendo la delibera n.46/1 del 2000 viziata da illegittimità siccome il parere era stato reso dal Direttore del Bilancio e non già dal Direttore del [OSCURATO:PERSONA] di Programmazione, competente per materia.

Sulla base di tali allegazioni, l’attrice, adducendo la violazione del principio di buona fede nonché la responsabilità ex art.1337 c.c., chiedeva condannarsi la Regione autonoma Sardegna al risarcimento di tutti i danni.

2. Nel corso del giudizio di primo grado, oltre alla convenuta Regione autonoma Sardegna, si costituiva, all'udienza ex art. 183 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], cessionario del credito azionato dalla (cedente) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], i difensori dell’attrice e dell'interveniente Grazzini davano atto che la cessione del credito era stata revocata, con effettivo retroattivo, con atto del 9.12.2008.

In quella sede veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società attrice, mentre nessun provvedimento veniva adottato sulla posizione dell’interveniente.

Riassunto il giudizio dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], spiegava atto di intervento volontario il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e veniva dichiarata la contumacia del Grazzini (non comparso né costituitosi nel prosieguo del giudizio).

Con sentenza n. 3544/2017 pubblicata in data 5.12.2017 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda di parte attrice.

3. Avverso la suddetta decisione proponevano appello in via principale il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] – la Città dell’innovazione; il Grazzini proponeva appello incidentale e anche un distinto atto di appello.

In entrambi i giudizi si costituiva la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto delle impugnazioni.

Nello specifico, con il suo appello il Grazzini preliminarmente eccepiva la nullità del giudizio di primo grado in quanto il ricorso in riassunzione, dopo l’interruzione del giudizio, non gli era stato notificato; con la conseguenza che, secondo l'appellante, vertendosi in un’ipotesi di omessa notifica, ovvero di inesistenza della stessa, l’ordine del giudice di rinnovare tale notifica non aveva alcun effetto sanante, limitato ai soli casi di vizio della notifica.

Disposta la riunione degli appelli separatamente proposti, la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 326/2021 del 24 giugno 2021, depositata il 6 luglio 2021, tra l'altro, rigettava la suddetta censura preliminare, ritenendo inammissibile l'appello proposto dal Grazzini per il suo difetto di legittimazione attiva.

Venivano rigettati l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:PERSONA] dell’Innovazione avverso l'impugnata sentenza e veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la medesima decisione.

4. Grazzini propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi (il rigetto dell’eccezione preliminare relativa alla nullità del giudizio di primo grado per l'omessa notifica del ricorso in riassunzione; il dichiarato difetto di legittimazione attiva dell'appellante; la violazione delle norme in materia di valutazione delle prove da parte del Tribunale e della Corte d’appello di Cagliari).

Resiste con controricorso la Regione autonoma Sardegna. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a –La città dell’Innovazione resta intimato.

5. Hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. tanto il ricorrente quanto la Regione, entrambe tempestivamente, stante il rispetto del termine indicato nel provvedimento presidenziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale veniva disposta la modifica del giudice relatore e concessa la facoltà, per le parti che ancora non avevano provveduto al deposito di memorie entro il temine del 29/11/2025, di provvedere entro il 4/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 111, commi 1 e 2, Cost., 101, 116 e 132, co. 1 n. 4, c.p.c.).

In sostanza, il ricorrente sostiene la “inesistenza” della notifica della riassunzione, pur essendo egli parte regolarmente costituita, con conseguente elisione del diritto di difesa.

E ciò in quanto la riassunzione avveniva dopo quattro udienze (interruzione del processo dichiarato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; riassunzione tempestiva, solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in data 14 gennaio 2010; udienze istruttorie del 30.3.2010, 5.10.2010, 24.3.2011 e 9.6.2011; fissazione dei termini exart. 291 c.p.c. con ordinanza del 14-15 luglio 2011), e soprattutto, dopo che il giudice, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva già concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie exart. 183, sesto comma, c.p.c. e le parti presenti nel procedimento avevano già depositato le loro rispettive memorie.

Il che comportava l’impossibilità per il Grazzini di svolgere le proprie difese, con particolare riferimento alla propria attività istruttoria, essendogli ormai completamente precluso il deposito di dette memorie istruttorie.

1.1. Il motivo –che così espone due censure - è inammissibile quanto alla prima.

Quando il successore a titolo particolare nel diritto controverso interviene nel processo e fino a quando egli non viene estromesso, come nella specie, il litisconsorzio che ne deriva con le parti originarie è un litisconsorzio necessario processuale (tra le altre, Sez. 1, sentenza n. 22035 del 2016, Rv. 642635 – 01: Il successore a titolo particolare di una delle parti del processo, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio o vi sia stato chiamato ovvero abbia impugnato la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ai sensi dell'art. 111, commi 3 e 4, c.p.c., assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive del processo fino alla sua eventuale estromissione.

Ne consegue che, ove il giudizio sia stato interrotto successivamente alla chiamata in causa ovvero all'intervento del successore a titolo particolare, occorre procedere alla riassunzione anche nei suoi confronti, in mancanza della quale deve essere ordinata, anche in appello, l'integrazione del contraddittorio, determinandosi, altrimenti, la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, alla cui declaratoria consegue la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinché provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio).

Ne deriva che, nel caso di interruzione, debbono essere evocate tutte le parti e se non lo si fa il giudice deve ordinare l’integrazione, cosa che ha fatto nella specie.

1.2. Invece, è inammissibile la seconda censura, con la quale il ricorrente si lamenta di non aver potuto beneficiare dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., in quanto egli ha scelto di rimanere contumace dopo la notificazione, mentre ben avrebbe potuto costituirsi, eccepire l’ipotetica nullità e chiedere la rimessione in termini.

E, dunque, non può dolersi delle conseguenze derivanti da una sua precisa scelta.

Né il ricorrente dice – ammesso che avesse potuto farlo, il che è da escludere per quanto osservato – alcunché sulla eventuale proposizione di appello sul punto.

Ancor prima, la sua difesa, prima dell’interruzione, nel segnalare la risoluzione della cessione che gli aveva attribuito la qualità di successore a titolo particolare, aveva espressamente prospettato il venir meno della sua legittimazione di interventore, tanto che aveva chiesto di essere estromesso.

Sicché, non è dato comprendere che pregiudizio lamenti, ferma l’assorbenza di quanto sin qui esposto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene la nullità del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. –art. 111, secondo comma, Cost., artt. 81, 101, 100 e 111 c.p.c.).

In sostanza, viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l’appello proposto dal Grazzini per il suo difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la Corte d’appello l’ha erroneamente confusa con la titolarità sostanziale.

2.1. La corte territoriale osserva che il difensore del Grazzini – volontariamente intervenuto in giudizio quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA]. che, in data 18 novembre 2008, aveva ceduto il credito azionato nei confronti della Regione Sardegna – all'udienza successiva al dispiegato intervento aveva dichiarato che il negozio di cessione del credito era stato revocato con effetto retroattivo in forza di successivo negozio stipulato in data 9/12/2008 e, pertanto, aveva dato egli stesso atto della “sopravvenuta totale carenza di legittimazione attiva e [del] contestuale sopravvenuto difetto di interesse in capo all'intervenuto”.

Ne aveva pertanto chiesto l’estromissione in giudizio, che però non era stata pronunciata.

La Corte cagliaritana rimarca la circostanza che il Grazzini non era titolare del diritto al risarcimento dei danni oggetti dal giudizio, e ciò fin dall'inizio, in considerazione del carattere retroattivo della revoca della cessione del credito.

Tanto più – aggiunge la Corte d’appello – che andava esclusa una legittimazione processuale in via sostitutiva delle amministrazioni fallimentari e che andava esclusa una legittimazione attiva del Grazzini quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].

2.2. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi aspetti, oltre che, nei limiti di seguito esposti, infondato.

2.2.1. In primo luogo, con riferimento al profilo della asserita confusione in cui sarebbe caduta la Corte d’appello tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto, il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della impugnata sentenza, limitandosi a reiterare le proprie argomentazioni difensive.

La Corte cagliaritana esclude la legittimazione sulla base del carattere retroattivo della revoca della cessione del credito.

E, precisamente, sostiene che il venir meno retroattivamente della titolarità del credito controverso comporta il venir meno, sempre con effetto retroattivo, della legittimazione che originariamente era stata ravvisata e che aveva consentito che il Grazzini intervenisse nel giudizio.

Su questo aspetto, fondamentale ai fini dell’esclusione della legittimazione, il ricorrente nulla argomenta.

Egli, infatti, afferma unicamente di essere stato cessionario del credito risarcitorio controverso, sicché il suo intervento nel giudizio di primo grado era pienamente legittimo, e che l’intervenuto accordo risolutorio della predetta cessione di credito non ha comportato alcun provvedimento di estromissione del processo, cioè non ha avuto effetto processuale, rimanendo, quindi, la sua piena legittimazione a partecipare al processo in corso.

In secondo luogo, il motivo è inammissibile anche in ordine al profilo del difetto di legittimazione attiva quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d'appello esclude la legittimazione ad agire stante il difetto di un interesse, in capo al Grazzini, ad ottenere un esito vittorioso della controversia che, comportando un ritorno in bonis della società e la cessazione di “un certo guadagno” per gli organi della procedura fallimentare, gli eviterebbe un’imputazione per bancarotta.

Rispetto a tale profilo, affrontato, se pur sinteticamente, nella sentenza impugnata, il ricorrente non argomenta nulla, limitandosi a reiterare la mera considerazione – già spesa in appello – che l’esito positivo farebbe venire meno i presupposti per i reati di bancarotta, presupposto che, però, come sopra esposto, la Corte d’appello ha espressamente ritenuto insufficiente a fondare una legittimazione attiva del Grazzini quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].

Infine, il motivo è inammissibile anche per quanto concerne la prospettata legittimazione processuale in via sostitutiva delle amministrazioni fallimentari per inadeguata difesa da parte delle medesime. [OSCURATO:PERSONA], a supporto della ritenuta inadeguatezza della difesa, valorizza unicamente la mancata produzione in giudizio del protocollo d'intesa sottoscritto tra [OSCURATO:SOCIETA] il 16 ottobre 2003.

Quest’ultima censura è basata su una produzione della quale non si indica, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., se e dove era stata prodotta in sede di merito e, soprattutto, se e dove se ne era tratta argomentazione.

Quest’ultima circostanza, peraltro, palesa in primo luogo la novità della censura.

Inoltre, il ricorrente non riporta in alcun modo il testo del predetto protocollo né ne illustra il contenuto; ma, soprattutto, non espone quale rilevanza avrebbe potuto avere il protocollo medesimo in giudizio, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità e genericità.

2.2.2. Il motivo è, comunque, infondato con riferimento alla prima censura sopra riportata relativa alla asserita confusione in cui sarebbe caduta la Corte d’appello tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto.

Come ricordato da questa Corte la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto, la prima attenendo al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la seconda attenendo al merito della causa (così Cass., S.U. n. 2951 del 2016; Cass. n. 10640 del 2021).

Le Sezioni Unite hanno, in tema, chiarito che «La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.

Ragionando exart. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.

Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.

Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.

Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).

Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.

Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.

L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.

Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.

La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.

La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda».

Nel caso in esame è la stessa prospettazione della parte a negare la legittimazione ad agire.

Grazzini, infatti, assume espressamente di non essere legittimato.

Per come riportato dalla sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente, infatti, è lo stesso Grazzini che ha dichiarato in giudizio la “sopravvenuta totale carenza di legittimazione attiva e il contestuale sopravvenuto difetto di interesse in capo all'intervenuto”.

Tanto si osserva specificamente per la prima censura.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione delle norme in materia di valutazione delle prove libere (artt. 111, comma 5, Cost., 101, 116 e 101 c.p.c.).

In sostanza, il Grazzini eccepisce la nullità del procedimento “con specifico riferimento alla formazione della prova sulla quale si fonda la sentenza di secondo grado (così come quella di primo) oggetto della presente impugnazione”.

Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha errato attribuendo valore di prova legale alla testimonianza di Pischedda; testimonianza inattendibile e contradetta dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra [OSCURATO:SOCIETA] in data 16.10.2023.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.1.1. Il ricorrente, innanzitutto, erra nell’affermare che la Corte d’appello ha attribuito valore di prova legale alla predetta testimonianza.

L’impugnata sentenza, infatti, esamina e valuta, anche nel loro insieme, tutte le risultanze probatorie: le dichiarazioni del Pischedda, ma anche ad esempio, il verbale dell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] o la nota del 19/2/2001, o, ancora, il contratto del 26/4/2001.

Quanto, in particolare, ai documenti richiamati dall’appellante, viene espressamente sottolineato che sono per lo più relativi al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Ministero e al corso di formazione e che non consentono di ritenere che la Regione dopo l’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse assunto provvedimenti idonei a ingenerare l’affidamento (pagg. 12-14).

In particolare, poi, la Corte cagliaritana motiva puntualmente sull’attendibilità del teste, espressamente affermando che «l’errore in cui potrebbe essere incorsa il Pischedda nelle sue sopra esposte valutazioni non vale a rendere inattendibile la sua deposizione, non essendovi alcuna attinenza; e tanto meno può ritenersi un’incapacità del teste, peraltro dedotta solo nel presente grado, posto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva esposto che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva “congelato” la delibera sul progetto [OSCURATO:SOCIETA], il che esclude ogni possibile ipotesi di responsabilità erariale del Pischedda». [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non si confronta sui diversi profili affrontati nella articolata motivazione della impugnata sentenza, limitandosi a reiterare le argomentazioni già spese in sede di appello e ivi affrontate e rigettate con puntuali argomentazioni.

Dall’altro lato, e ancor più, egli tenta di chiedere un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede, posto che, come noto, la valutazione delle prove spetta al prudente apprezzamento del giudice e tale apprezzamento è insindacabile in Cassazione in presenza, come nel caso di specie, di congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici (tra le ultime, Cass., n. 28296 del 2025).

3.1.2. Quanto, in particolare, all’art. 116 c.p.c., va aggiunto che esso non è dedotto nel modo indicato richiesto da Cass. n. 11892 del 2016, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016 e, più di recente, ex multis anche dalla massimata Cass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020 (Rv.659037 – 02: In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

4. Il ricorso va dunque rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della controricorrente Regione autonoma Sardegna, in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20131/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematca legale -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 326/2021 depositata il 06/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione [OSCURATO:SOCIETA]. esponeva quanto segue: 1) sul finire dell'anno 1996 la società il Sestante aveva presentato alla Direzione della Programmazione negoziata del Ministero dell'Economia la richiesta di un Contratto di Programma mirante a promuovere processi di innovazione ai fini della valorizzazione di tutti i settori portanti dell'economia della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) per favorirne un diffuso processo di crescita economica e sociale; 2) il detto Ministero, ritenuta strategica l'iniziativa, aveva proposto di associarla ad altra analoga iniziativa presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. svolgente nell'isola attività di raffineria industriale; 3) per l'effetto, era stato predisposto un Contratto di Programma unico, questo articolato: a) nel progetto industriale per gli interventi nel settore della raffineria; b)nel progetto di ricerca industriale per le Tecnologie dell'Informazione, denominato "[OSCURATO:PERSONA]"; 4) approvato dal CIPE detto accordo di programma, lo stesso prevedeva l'articolazione della cit. [OSCURATO:PERSONA] in otto società di cui una holding operativa (denominata [OSCURATO:SOCIETA]) e sette società da essa controllate con la partecipazione minoritaria di partners diversi; 5) il 18.6.1997 era stata costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. con gli apporti di Saras e de Sestante; 6) sul finire del 1997, tra l'Assessorato alla Programmazione della Regione Sardegna e i dirigenti di Saras e [OSCURATO:SOCIETA] era stato avviato un tavolo di confronto nel corso del quale era stato elaborato un progetto ad hoc per l'Isola, denominato "[OSCURATO:PERSONA]"; in prosieguo, con delibera della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era effettuata una prima approvazione degli interventi previsti da [OSCURATO:SOCIETA] nell'ambito di detto progetto laddove con successiva delibera della G.R. 13.11.2000 (di aggiornamento degli interventi proposti da [OSCURATO:SOCIETA] nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA]"') tanto il Presidente della RAS quanto l'Assessore alla Programmazione avevano proposto di dare immediata attuazione ai c.d. progetti stralcio aventi carattere di immediata cantierabilità; 6) mutata la composizione societaria della [OSCURATO:SOCIETA]., nel febbraio 2002, quest'ultima aveva richiesto e ottenuto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] -e previo parere positivo del Presidente della RAS - l'erogazione richiesta; 7) "affidandosi alla volontà della RAS di promuovere effettivamente le attività di cui alla delibera del 2000", l'esponente aveva predisposto e trasmesso alla RAS - che li aveva recepiti - i tre progetti stralcio previsti nella delibera indi procedendo ad una onerosa e necessaria "attività di progettazione, di ricerca, di elaborazione dati oltreché dì esecuzione materiale e di relativa gestione di quanto realizzato, sostenendo un esborso di oltre 20.000.000 di euro"; 8) era stato concordato con la RAS un corso di formazione destinato a giovani in cerca di occupazione - e da questa affidato al [OSCURATO:PERSONA] - da istruirsi e formarsi per essere destinati in modo esclusivo all'attuazione del "[OSCURATO:PERSONA]"; 9) [OSCURATO:SOCIETA]., come da accordi con la RAS, si era obbligata ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 100% degli allievi qualificati da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] provvedendo, nel contempo, a sottoscrivere una polizza fideiussoria in favore della RAS quale garanzia incondizionata al rispetto degli impegni; 10) la Società, inoltre, aveva dovuto individuare la struttura fisica presso cui destinare (anche) i giovani provenienti dal corso formativo assecondando, nell'anno 2003, la pressante volontà della RAS a che la stessa fosse individuata nel [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico di Pula gestito dal Consorzio 21; 11) in data 23.2.2004, in vista della chiusura del corso formativo, il [OSCURATO:PERSONA] l'aveva invitata a procedere all'assunzione dei 58 giovani qualificatisi, il tutto da effettuarsi entro tre mesi dal 9.4.2004; 12) a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2004, la Regione Sardegna (pur imponendo ad [OSCURATO:SOCIETA] l'assunzione dei corsisti) non aveva dato seguito alcuno al [OSCURATO:PERSONA] ritenendo la delibera n.46/1 del 2000 viziata da illegittimità siccome il parere era stato reso dal Direttore del Bilancio e non già dal Direttore del [OSCURATO:PERSONA] di Programmazione, competente per materia. Sulla base di tali allegazioni, l’attrice, adducendo la violazione del principio di buona fede nonché la responsabilità ex art.1337 c.c., chiedeva condannarsi la Regione autonoma Sardegna al risarcimento di tutti i danni. 2. Nel corso del giudizio di primo grado, oltre alla convenuta Regione autonoma Sardegna, si costituiva, all'udienza ex art. 183 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], cessionario del credito azionato dalla (cedente) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], i difensori dell’attrice e dell'interveniente Grazzini davano atto che la cessione del credito era stata revocata, con effettivo retroattivo, con atto del 9.12.2008. In quella sede veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società attrice, mentre nessun provvedimento veniva adottato sulla posizione dell’interveniente. Riassunto il giudizio dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], spiegava atto di intervento volontario il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e veniva dichiarata la contumacia del Grazzini (non comparso né costituitosi nel prosieguo del giudizio). Con sentenza n. 3544/2017 pubblicata in data 5.12.2017 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda di parte attrice. 3. Avverso la suddetta decisione proponevano appello in via principale il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] – la Città dell’innovazione; il Grazzini proponeva appello incidentale e anche un distinto atto di appello. In entrambi i giudizi si costituiva la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto delle impugnazioni. Nello specifico, con il suo appello il Grazzini preliminarmente eccepiva la nullità del giudizio di primo grado in quanto il ricorso in riassunzione, dopo l’interruzione del giudizio, non gli era stato notificato; con la conseguenza che, secondo l'appellante, vertendosi in un’ipotesi di omessa notifica, ovvero di inesistenza della stessa, l’ordine del giudice di rinnovare tale notifica non aveva alcun effetto sanante, limitato ai soli casi di vizio della notifica. Disposta la riunione degli appelli separatamente proposti, la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 326/2021 del 24 giugno 2021, depositata il 6 luglio 2021, tra l'altro, rigettava la suddetta censura preliminare, ritenendo inammissibile l'appello proposto dal Grazzini per il suo difetto di legittimazione attiva. Venivano rigettati l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:PERSONA] dell’Innovazione avverso l'impugnata sentenza e veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la medesima decisione. 4. Grazzini propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi (il rigetto dell’eccezione preliminare relativa alla nullità del giudizio di primo grado per l'omessa notifica del ricorso in riassunzione; il dichiarato difetto di legittimazione attiva dell'appellante; la violazione delle norme in materia di valutazione delle prove da parte del Tribunale e della Corte d’appello di Cagliari). Resiste con controricorso la Regione autonoma Sardegna. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a –La città dell’Innovazione resta intimato. 5. Hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. tanto il ricorrente quanto la Regione, entrambe tempestivamente, stante il rispetto del termine indicato nel provvedimento presidenziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale veniva disposta la modifica del giudice relatore e concessa la facoltà, per le parti che ancora non avevano provveduto al deposito di memorie entro il temine del 29/11/2025, di provvedere entro il 4/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 111, commi 1 e 2, Cost., 101, 116 e 132, co. 1 n. 4, c.p.c.). In sostanza, il ricorrente sostiene la “inesistenza” della notifica della riassunzione, pur essendo egli parte regolarmente costituita, con conseguente elisione del diritto di difesa. E ciò in quanto la riassunzione avveniva dopo quattro udienze (interruzione del processo dichiarato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; riassunzione tempestiva, solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in data 14 gennaio 2010; udienze istruttorie del 30.3.2010, 5.10.2010, 24.3.2011 e 9.6.2011; fissazione dei termini exart. 291 c.p.c. con ordinanza del 14-15 luglio 2011), e soprattutto, dopo che il giudice, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva già concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie exart. 183, sesto comma, c.p.c. e le parti presenti nel procedimento avevano già depositato le loro rispettive memorie. Il che comportava l’impossibilità per il Grazzini di svolgere le proprie difese, con particolare riferimento alla propria attività istruttoria, essendogli ormai completamente precluso il deposito di dette memorie istruttorie. 1.1. Il motivo –che così espone due censure - è inammissibile quanto alla prima. Quando il successore a titolo particolare nel diritto controverso interviene nel processo e fino a quando egli non viene estromesso, come nella specie, il litisconsorzio che ne deriva con le parti originarie è un litisconsorzio necessario processuale (tra le altre, Sez. 1, sentenza n. 22035 del 2016, Rv. 642635 – 01: Il successore a titolo particolare di una delle parti del processo, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio o vi sia stato chiamato ovvero abbia impugnato la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ai sensi dell'art. 111, commi 3 e 4, c.p.c., assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive del processo fino alla sua eventuale estromissione. Ne consegue che, ove il giudizio sia stato interrotto successivamente alla chiamata in causa ovvero all'intervento del successore a titolo particolare, occorre procedere alla riassunzione anche nei suoi confronti, in mancanza della quale deve essere ordinata, anche in appello, l'integrazione del contraddittorio, determinandosi, altrimenti, la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, alla cui declaratoria consegue la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinché provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio). Ne deriva che, nel caso di interruzione, debbono essere evocate tutte le parti e se non lo si fa il giudice deve ordinare l’integrazione, cosa che ha fatto nella specie. 1.2. Invece, è inammissibile la seconda censura, con la quale il ricorrente si lamenta di non aver potuto beneficiare dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., in quanto egli ha scelto di rimanere contumace dopo la notificazione, mentre ben avrebbe potuto costituirsi, eccepire l’ipotetica nullità e chiedere la rimessione in termini. E, dunque, non può dolersi delle conseguenze derivanti da una sua precisa scelta. Né il ricorrente dice – ammesso che avesse potuto farlo, il che è da escludere per quanto osservato – alcunché sulla eventuale proposizione di appello sul punto. Ancor prima, la sua difesa, prima dell’interruzione, nel segnalare la risoluzione della cessione che gli aveva attribuito la qualità di successore a titolo particolare, aveva espressamente prospettato il venir meno della sua legittimazione di interventore, tanto che aveva chiesto di essere estromesso. Sicché, non è dato comprendere che pregiudizio lamenti, ferma l’assorbenza di quanto sin qui esposto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene la nullità del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. –art. 111, secondo comma, Cost., artt. 81, 101, 100 e 111 c.p.c.). In sostanza, viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l’appello proposto dal Grazzini per il suo difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la Corte d’appello l’ha erroneamente confusa con la titolarità sostanziale. 2.1. La corte territoriale osserva che il difensore del Grazzini – volontariamente intervenuto in giudizio quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA]. che, in data 18 novembre 2008, aveva ceduto il credito azionato nei confronti della Regione Sardegna – all'udienza successiva al dispiegato intervento aveva dichiarato che il negozio di cessione del credito era stato revocato con effetto retroattivo in forza di successivo negozio stipulato in data 9/12/2008 e, pertanto, aveva dato egli stesso atto della “sopravvenuta totale carenza di legittimazione attiva e [del] contestuale sopravvenuto difetto di interesse in capo all'intervenuto”. Ne aveva pertanto chiesto l’estromissione in giudizio, che però non era stata pronunciata. La Corte cagliaritana rimarca la circostanza che il Grazzini non era titolare del diritto al risarcimento dei danni oggetti dal giudizio, e ciò fin dall'inizio, in considerazione del carattere retroattivo della revoca della cessione del credito. Tanto più – aggiunge la Corte d’appello – che andava esclusa una legittimazione processuale in via sostitutiva delle amministrazioni fallimentari e che andava esclusa una legittimazione attiva del Grazzini quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi aspetti, oltre che, nei limiti di seguito esposti, infondato. 2.2.1. In primo luogo, con riferimento al profilo della asserita confusione in cui sarebbe caduta la Corte d’appello tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto, il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della impugnata sentenza, limitandosi a reiterare le proprie argomentazioni difensive. La Corte cagliaritana esclude la legittimazione sulla base del carattere retroattivo della revoca della cessione del credito. E, precisamente, sostiene che il venir meno retroattivamente della titolarità del credito controverso comporta il venir meno, sempre con effetto retroattivo, della legittimazione che originariamente era stata ravvisata e che aveva consentito che il Grazzini intervenisse nel giudizio. Su questo aspetto, fondamentale ai fini dell’esclusione della legittimazione, il ricorrente nulla argomenta. Egli, infatti, afferma unicamente di essere stato cessionario del credito risarcitorio controverso, sicché il suo intervento nel giudizio di primo grado era pienamente legittimo, e che l’intervenuto accordo risolutorio della predetta cessione di credito non ha comportato alcun provvedimento di estromissione del processo, cioè non ha avuto effetto processuale, rimanendo, quindi, la sua piena legittimazione a partecipare al processo in corso. In secondo luogo, il motivo è inammissibile anche in ordine al profilo del difetto di legittimazione attiva quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d'appello esclude la legittimazione ad agire stante il difetto di un interesse, in capo al Grazzini, ad ottenere un esito vittorioso della controversia che, comportando un ritorno in bonis della società e la cessazione di “un certo guadagno” per gli organi della procedura fallimentare, gli eviterebbe un’imputazione per bancarotta. Rispetto a tale profilo, affrontato, se pur sinteticamente, nella sentenza impugnata, il ricorrente non argomenta nulla, limitandosi a reiterare la mera considerazione – già spesa in appello – che l’esito positivo farebbe venire meno i presupposti per i reati di bancarotta, presupposto che, però, come sopra esposto, la Corte d’appello ha espressamente ritenuto insufficiente a fondare una legittimazione attiva del Grazzini quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. Infine, il motivo è inammissibile anche per quanto concerne la prospettata legittimazione processuale in via sostitutiva delle amministrazioni fallimentari per inadeguata difesa da parte delle medesime. [OSCURATO:PERSONA], a supporto della ritenuta inadeguatezza della difesa, valorizza unicamente la mancata produzione in giudizio del protocollo d'intesa sottoscritto tra [OSCURATO:SOCIETA] il 16 ottobre 2003. Quest’ultima censura è basata su una produzione della quale non si indica, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., se e dove era stata prodotta in sede di merito e, soprattutto, se e dove se ne era tratta argomentazione. Quest’ultima circostanza, peraltro, palesa in primo luogo la novità della censura. Inoltre, il ricorrente non riporta in alcun modo il testo del predetto protocollo né ne illustra il contenuto; ma, soprattutto, non espone quale rilevanza avrebbe potuto avere il protocollo medesimo in giudizio, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità e genericità. 2.2.2. Il motivo è, comunque, infondato con riferimento alla prima censura sopra riportata relativa alla asserita confusione in cui sarebbe caduta la Corte d’appello tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto. Come ricordato da questa Corte la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto, la prima attenendo al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la seconda attenendo al merito della causa (così Cass., S.U. n. 2951 del 2016; Cass. n. 10640 del 2021). Le Sezioni Unite hanno, in tema, chiarito che «La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando exart. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda». Nel caso in esame è la stessa prospettazione della parte a negare la legittimazione ad agire. Grazzini, infatti, assume espressamente di non essere legittimato. Per come riportato dalla sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente, infatti, è lo stesso Grazzini che ha dichiarato in giudizio la “sopravvenuta totale carenza di legittimazione attiva e il contestuale sopravvenuto difetto di interesse in capo all'intervenuto”. Tanto si osserva specificamente per la prima censura. 3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione delle norme in materia di valutazione delle prove libere (artt. 111, comma 5, Cost., 101, 116 e 101 c.p.c.). In sostanza, il Grazzini eccepisce la nullità del procedimento “con specifico riferimento alla formazione della prova sulla quale si fonda la sentenza di secondo grado (così come quella di primo) oggetto della presente impugnazione”. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha errato attribuendo valore di prova legale alla testimonianza di Pischedda; testimonianza inattendibile e contradetta dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra [OSCURATO:SOCIETA] in data 16.10.2023. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.1.1. Il ricorrente, innanzitutto, erra nell’affermare che la Corte d’appello ha attribuito valore di prova legale alla predetta testimonianza. L’impugnata sentenza, infatti, esamina e valuta, anche nel loro insieme, tutte le risultanze probatorie: le dichiarazioni del Pischedda, ma anche ad esempio, il verbale dell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] o la nota del 19/2/2001, o, ancora, il contratto del 26/4/2001. Quanto, in particolare, ai documenti richiamati dall’appellante, viene espressamente sottolineato che sono per lo più relativi al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Ministero e al corso di formazione e che non consentono di ritenere che la Regione dopo l’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse assunto provvedimenti idonei a ingenerare l’affidamento (pagg. 12-14). In particolare, poi, la Corte cagliaritana motiva puntualmente sull’attendibilità del teste, espressamente affermando che «l’errore in cui potrebbe essere incorsa il Pischedda nelle sue sopra esposte valutazioni non vale a rendere inattendibile la sua deposizione, non essendovi alcuna attinenza; e tanto meno può ritenersi un’incapacità del teste, peraltro dedotta solo nel presente grado, posto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva esposto che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva “congelato” la delibera sul progetto [OSCURATO:SOCIETA], il che esclude ogni possibile ipotesi di responsabilità erariale del Pischedda». [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non si confronta sui diversi profili affrontati nella articolata motivazione della impugnata sentenza, limitandosi a reiterare le argomentazioni già spese in sede di appello e ivi affrontate e rigettate con puntuali argomentazioni. Dall’altro lato, e ancor più, egli tenta di chiedere un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede, posto che, come noto, la valutazione delle prove spetta al prudente apprezzamento del giudice e tale apprezzamento è insindacabile in Cassazione in presenza, come nel caso di specie, di congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici (tra le ultime, Cass., n. 28296 del 2025). 3.1.2. Quanto, in particolare, all’art. 116 c.p.c., va aggiunto che esso non è dedotto nel modo indicato richiesto da Cass. n. 11892 del 2016, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e, più di recente, ex multis anche dalla massimata Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 (Rv.659037 – 02: In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). 4. Il ricorso va dunque rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della controricorrente Regione autonoma Sardegna, in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per c
Sentenza Cassazione n. 03657/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris