CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1987
Cassazione n. 49205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/09/1987 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che l'ha condannato per il delitto di lesioni personali aggravate; - che il primo motivo, nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni dibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA] beta e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, posto che, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754); - che, per quel che riguarda le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la censura è manifestamente infondata e priva di specificità, atteso che: in tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (v., ad es., di recente, Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, Shishlov, Rv. 282492); che, nella cornice dell'art. 512 cod. proc. pen, non assume rilevanza, ai fini della completezza degli adempimenti prescritti per assicurare la presenza in udienza del teste, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico dallo stesso fornito, in assenza di elementi che ne suffraghino l'effettivo utilizzo nel periodo di svolgimento delle ricerche (Sez. 3, n. 495 del 03/11/2021, Rv. 282614); in generale, deve ribadirsi che, a fronte di un accertamento di irreperibilità, è onere del ricorrente indicare in termini specifici - e non con le modalità generiche ed assertive del ricorso - quali altre, concrete ricerche avrebbero potuto essere compiute nel momento in cui si trattava di trovare il teste; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente chiede, in via subordinata, di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere es