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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27599/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

E' presente la praticante [OSCURATO:PERSONA] tess. n.

P75967 foro ROMA.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., il quale deposita procura speciale conferitagli dal suo assistito [OSCURATO:PERSONA].

Chiede che la sentenza della Corte D'Appello sia dichiarata inammissibile.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore presente si riporta ai motivi deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermato, per quanto qui interessa, la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., per l'incidente stradale oggetto di contestazione, valutando il concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, diversamente dal primo Giudice che aveva interamente attribuito la colpa del sinistro all'imputato.

Si addebita all'imputato di avere, alla guida della sua autovettura, iniziato manovra di svolta a sinistra per immettersi in un parcheggio, senza avvedersi che da tergo stava sopraggiungendo il motoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], che stava superando l'intera fila di veicoli marcianti nella stessa direzione; i due veicoli entravano quindi in collisione e lo Stendella cadeva rovinosamente a terra, riportando le lesioni meglio certificate in atti (fatto avvenuto in data 11.2.2015).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'ordinanza di rigetto dell'eccezione di inammissibilità degli atti di appello proposti da imputato e responsabile civile, depositati a mezzo PEC il 5.5.2020, durante il periodo di sospensione dei termini giudiziali, senza il rispetto delle forme di rito e comunque in assenza di sottoscrizione digitale.

II) Mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta percentuale di responsabilità, pari all'80%, attribuita alla condotta della parte civile nella causazione del sinistro. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' infondato il motivo sub I), in relazione all'invocata inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'imputato per mancato rispetto delle forme di legge, risultando dagli atti il rituale invio a mezzo raccomandata dell'atto di gravame da parte del difensore dell'imputato, inviato all'ufficio del Giudice di pace che aveva emesso il provvedimento appellato, il quale ha attestato la regolare ricezione del plico raccomandato contenente l'impugnazione in data 8 maggio 2020, quindi nei termini di legge.

Non altrettanto può dirsi per l'atto di appello proposto dal responsabile civile, irritualmente inviato a mezzo PEC (in data 5 maggio 2020) nel periodo di sospensione dei termini giudiziali dovuto alla nota emergenza per Covid-19, quando non era ancora entrata in vigore la normativa di cui al decreto-legge n. 137/20 (vigente dal 29.10.2020) che avrebbe consentito tale forma di proposizione dell'impugnazione.

In ogni caso, la rituale e tempestiva proposizione dell'appello da parte dell'imputato non consente di accedere alla richiesta - avanzata dal ricorrente con il motivo in disamina - di annullamento della sentenza impugnata.

2. Il motivo sub II), con cui si contesta la misura percentuale del concorso di colpa addebitata alla persona offesa, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, oltre che per essere un motivo non consentito ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo stato denunciato essenzialmente un vizio motivazionale della sentenza (in ordine al ravvisato concorso di colpa), ai sensi della lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen., mentre per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, come nel caso, sono ammissibili solo i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

Quanto alla riscontrata carenza di interesse, va osservato che la recente giurisprudenza della Corte regolatrice, cui si intende dare continuità, ha affermato che il ricorso per cassazione della parte civile, volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M, Rv. 275874-01; Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 - deo. 2018, Collodel, Rv. 271953- 01).

Ciò in quanto la pronunzia impugnata, limitatamente alla parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alla persona offesa, non è idonea al giudicato in sede civile: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile.

Si tratta di soluzione che si condivide e che discende dalla considerazione secondo cui rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. E' presente la praticante [OSCURATO:PERSONA] tess. n. P75967 foro ROMA. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., il quale deposita procura speciale conferitagli dal suo assistito [OSCURATO:PERSONA]. Chiede che la sentenza della Corte D'Appello sia dichiarata inammissibile. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore presente si riporta ai motivi deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermato, per quanto qui interessa, la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., per l'incidente stradale oggetto di contestazione, valutando il concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, diversamente dal primo Giudice che aveva interamente attribuito la colpa del sinistro all'imputato. Si addebita all'imputato di avere, alla guida della sua autovettura, iniziato manovra di svolta a sinistra per immettersi in un parcheggio, senza avvedersi che da tergo stava sopraggiungendo il motoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], che stava superando l'intera fila di veicoli marcianti nella stessa direzione; i due veicoli entravano quindi in collisione e lo Stendella cadeva rovinosamente a terra, riportando le lesioni meglio certificate in atti (fatto avvenuto in data 11.2.2015). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'ordinanza di rigetto dell'eccezione di inammissibilità degli atti di appello proposti da imputato e responsabile civile, depositati a mezzo PEC il 5.5.2020, durante il periodo di sospensione dei termini giudiziali, senza il rispetto delle forme di rito e comunque in assenza di sottoscrizione digitale. II) Mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta percentuale di responsabilità, pari all'80%, attribuita alla condotta della parte civile nella causazione del sinistro. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' infondato il motivo sub I), in relazione all'invocata inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'imputato per mancato rispetto delle forme di legge, risultando dagli atti il rituale invio a mezzo raccomandata dell'atto di gravame da parte del difensore dell'imputato, inviato all'ufficio del Giudice di pace che aveva emesso il provvedimento appellato, il quale ha attestato la regolare ricezione del plico raccomandato contenente l'impugnazione in data 8 maggio 2020, quindi nei termini di legge. Non altrettanto può dirsi per l'atto di appello proposto dal responsabile civile, irritualmente inviato a mezzo PEC (in data 5 maggio 2020) nel periodo di sospensione dei termini giudiziali dovuto alla nota emergenza per Covid-19, quando non era ancora entrata in vigore la normativa di cui al decreto-legge n. 137/20 (vigente dal 29.10.2020) che avrebbe consentito tale forma di proposizione dell'impugnazione. In ogni caso, la rituale e tempestiva proposizione dell'appello da parte dell'imputato non consente di accedere alla richiesta - avanzata dal ricorrente con il motivo in disamina - di annullamento della sentenza impugnata. 2. Il motivo sub II), con cui si contesta la misura percentuale del concorso di colpa addebitata alla persona offesa, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, oltre che per essere un motivo non consentito ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo stato denunciato essenzialmente un vizio motivazionale della sentenza (in ordine al ravvisato concorso di colpa), ai sensi della lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen., mentre per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, come nel caso, sono ammissibili solo i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alla riscontrata carenza di interesse, va osservato che la recente giurisprudenza della Corte regolatrice, cui si intende dare continuità, ha affermato che il ricorso per cassazione della parte civile, volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M, Rv. 275874-01; Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 - deo. 2018, Collodel, Rv. 271953- 01). Ciò in quanto la pronunzia impugnata, limitatamente alla parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alla persona offesa, non è idonea al giudicato in sede civile: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile. Si tratta di soluzione che si condivide e che discende dalla considerazione secondo cui rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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