CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 30512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen, [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cagliari con sentenza del 13/5/2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di euro 8.000,00 di ammenda pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari in data 5/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter D.Lvo 286/1998. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato con specifico riferimento al contenuto fuorviante del decreto prefettizio del 24/9/2016 e, considerato il comportamento tenuto dal ricorrente, quanto alla sussistenza del dolo. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale, pure a fronte delle censure specifiche in ordine ai punti indicati, avrebbe reso una risposta inconferente quanto al primo aspetto e avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con il secondo argomento. Né, d'altro canto, assumerebbe rilievo il riferimento alle precedenti espulsioni, peraltro pure erroneamente indicate nella data di emissione. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità dai sensi dell'art. 34 D.Lvo 274/2000. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il giudice dell'impugnazione non avrebbe fornito alcuna risposta alla doglianza della difesa limitandosi a ribadire l'inesistenza di giustificati motivi di permanenza nel territorio nazionale. 3. In data 17 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. 4. In data 30 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile nei termini che seguono. 1. La sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal Giudice di Pace non era appellabile e l'unico mezzo di impugnazione previsto era il ricorso per cassazione. L'atto di appello proposto, pertanto, avrebbe dovuto essere qualificato come atto di ricorso per cassazione e conseguentemente avrebbe dovuto essere trasmesso a questa Corte. La sentenza del Tribunale che si è erroneamente pronunciato nel merito deve essere quindi annullata senza rinvio. 2. Ristabilito così il corretto iter processuale iquesta Corte è chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso per cassazione, così correttamente riqualificato l'atto di appello originariamente proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari del 5 novembre 2021. 2.1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. L'atto, infatti, risulta sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari del 5/11/2021, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Cagliari del 13/5/2022 e dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas