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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 08767/2023

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iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi riunitin.n. 9502 e 38221/2019 r.g. proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 113, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (quale incorporante per fusione Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]., in sigla [OSCURATO:SOCIETA].), con sede legale in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 156, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 00799960158, in persona del suo procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura autenticata nelle sottoscrizioni dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2118/2018, resa dalla Corte d’Appello di Torinoin data 6/11-17/12/2018 e notificata in data 08/01/2019, nonché avverso la sentenza n. 1550/2019 sempre della C orte d ' appello di TORINO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.3.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una clausola compromissoria contenuta nell’articolo 18 dell’accordo normativo per la disciplina dei prodotti finanziari, stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] in data 5 dicembre 2002 e aggiornato in data 18 agosto 2006, aveva instaurato il procedimento arbitrale chiedendo al collegio arbitrale di dichiarare l’invalidità, l’inesistenza, la nullità o l’annullamento dei contratti normativi suddetti e degli ordini intercorsi tra le parti, nonché di dichiarare la risoluzione dei predetti contratti per difformità delle operazioni poste in essere rispetto a quelle previste o per conflitto di interessi; chiedeva altresì di dichiarare l’istituto di credito obbligato a restituirgli le somme versate nelle singole operazioni, nonché il controvalore alla data del 30/11/2007 dei titoli costituiti in pegno e scaduti il 1 dicembre 2007 ed, ancora, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] per l'inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento dei danni e accertamento delle somme trattenute per commissioni non pattuite.

2. [OSCURATO:PERSONA] contestava le allegazioni del Cisaria proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di somme di cui si dichiarava creditrice.

3. In data 17 lugli o 2017 il collegio arbitrale emetteva un lodo parziale con il quale, qualificato l’arbitrato in termini di arbitrato rituale di diritto, respingeva l’eccezione di improcedibilità, dichiarando la propria competenza sulla domanda relativa all’esecuzione del provvedimento di sequestro (adottato dal tribunale su ricorso del Cisaria) e rigettava le domande di invalidità, inesistenza, inefficacia, nullità ed annullamento dei contratti normativi, nonché quelle di risoluzione dei contratti suddetti per asserita difformità delle operazioni poste in essere da quelle previste o per conflitto di interessi; rigettava altresì le domande relative alle commissioni asseritamente non pattuite; rigettava infine le istanze istruttorie formulate dalle parti, rimettendo la causa in istruttoria e disponendo un supplemento di consulenza tecnica di parte per le operazioni effettuate dal 30 giugno 2007 al termine dell’operatività.

4. Il lodo parziale è stato oggetto di appello da parte del Cisaria, concluso con sentenza della corte d’appello n. 2118 del 2018 contenente declaratoria di rigetto dell’impugnazione proposta, con condanna del Cisaria alle spese di lite. 4.1 La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che: a) il terzo motivo di impugnazione- articolato come violazione degli articoli 2697cod. civ ., 23, sesto comma, d . l gs. n . 58/98, nonché de gli art t. 32, 3 3, 60 e 61 deliberazione Consob n. 11552 /98 , oltre che per difetto di motivazione, perché il lodo sarebbe stato inficiato da intrinseche contraddizioni motivatoriee violazione della richiamata normativa di ordine pubblico- era inammissibile , in quanto le censure si sostanziano in una critica di merito sul contenuto della decisione arbitrale e perché,dunque, la form ale enunciazione dei vizi di difetto o contraddittorietà della motivazione sottendeva, invece, la richiesta di un riesame della motivazione arbitrale nel merito,che invece rimaneva esclusa in sede di impugnazione giudiziale , non potendosi addivenire a una nuova cognizione, in ord ine alla coerenza e logicità della motivazione del lodo ; ha osservato che il lodo , infatti , aveva diffusamente argomentato, da un lato, in relazione al fatto che la tesi dell'attore quanto all ’asserita totale autonomia decisoria della banca - che avrebbe, i n ipotesi , operato tutte le operazioni di investimento a totale insaputadel Cisaria, senza informativa preventiva e in conflitto di interessi - fosse incompatibile con la contemporanea allegazione dell'eccessiva lentezza da parte dell'intermediario nell'esecuzione degli ordini da parte del Cisaria e, dall'altro, il lodo aveva evidenziato che l'attore - sul quale competeva il relativo onere - non avesse in realtà fornito la prova dei danni effettivi conseguenti a tale ipotetico inadempimento, con la conseguenza che, non essendo consentita l'impugnazione del lodo,per violazione di regole di diritto, la motivazione doveva considerarsi esistente ecomunque più che sufficiente, ai fini della ritenuta validità del lodo stesso; b)in relazione al quinto motivo di impugnazione, declinato come “violazione e falsa applicazione dell'art. 31 Reg.

Consob n. 15522/98 - Errata qualificazione degli investitori - contraddittorietà motivazione”, la censura era in realtà infondato, in quanto la motivazione dellodo, sul punto qui in discussione, era esistente e non era affetta da vizi di contraddittorietà, non sussistendo , per altro , neanche i lamentati vizi di violazione di legge, proprio perché il Cisaria disponeva dei requisiti per essere fondatamente giudicato dall'istituto di credito quale “operatore qualificato”, e, specificatamente , dei requisiti di professionalità stabiliti dal D.M. 468/98 e dall'art. 31 del reg .

Consob n. 11522 /98 ; ha evidenzioato che, in relazione alla stipula del primo contratto quadro del 2002, intervenuta in data 18 dicembre 2002, il Cisariaaveva sottoscritto una “dichiarazione di operatore qualificato “ , con la quale chiedeva di essere considerato come tale, attestando di essere in possesso dei requisiti di professionalità sopraindicati ed avendo svolto per più di tre anni l'attività di amministratore del supermercato [OSCURATO:SOCIETA]., qualifica del resto ammess a dallo stesso interessato, avendo quest'ultimo allegato una certificazione camerale da cui risultava che egli deteneva peraltro anche la maggioranza delle quote della predetta società e che si trattava, per l'appunto, di una società di capitali, oltretutto classificata come impresa di primaria importanza al registro imprese edin relazione alla quale , all'inizio del 2002 , vi era stato un aumento di capitale di 191 milioni di lire; ha osservato che era stata prodotta anche una seconda visura Cerved dalla quale risultava che, oltre alla citata carica,che il Cisaria deteneva dal 1994 , l o stesso era stato consigliere del Consorzio turistico [OSCURATO:PERSONA], dal 22 gennaio 2007, amministratore unico dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edal 29 ottobre 2007 era divenuto anche presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], cariche tutte che, anche se rivestitesuccessivamente alla stipula dei predetti contratti quadro, denotavano comunque il possesso effettivo, anche pregresso, da parte del soggetto di innegabili competenze professionali manageriali, quali quelle riconosciute ex lege, come prova atipica della titolarità anche dei requisiti per essere ritenuto “operatore qualificato”; ha , inoltre , osservato che la circostanza - secondo cui nel modulo accom pagnatore del diverso rapporto di apertura del conto depositi titoli il Cisaria avesse, pressoché in contemporanea, nel 2002, dichiarato invece di non essere competente e di voler mantenere un equilibrio nel risparmio - non risultava rivestire una rilevanza dirimente per escludere il possesso sostanziale dei requisiti di professionalità sopra evidenziati ed accertati; ha osservato che nessuna evidenza probatoria induceva a ritenere che il Cisaria fosse stato indotto ovvero costretto dalla banca a rilasciarela dichiarazione del 10 dicembre 2002 e che,anche qualora tale dichiarazione fosse stata imposta dalla banca, di certo il Cisaria non avrebbe reiterato la medesima dichiarazione,dopo quattro anni, in occasione della stipulazione del contratto quadro del 2006 , ove ugualmente vi era la dichiarazione di essere considerato come “ operatore qualificato”e anche l'attestazione di essere stato informato delle conseguenze in termini di minor tutela per tale sua dichiarazione; ha inoltre evidenziato che anche l'istruttoria testimoniale aveva confermato che il Cisaria aveva gestito le operazioni di investimento di concerto con un proprio uomo di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che aveva operatogli ordini per conto del Cisaria, previa illustrazione delle caratteristiche delle operazioni concluse ed impartendo ordini al dipendente del desk Cappiello; c) anche il terzo motivo di impugnazione- articolato come violazione falsa applicazione nell'articolo 21 del d.lgs.n. 58/98, nonché degli artt. 26 e 27 Reg.

Consob n. 1152 2/98, e come difetto di motivazione- era infondato , i n punto di valutazione d ella insussistenza del lamentato conflitto di interesse della banca, in quanto le argomentazioni poste a supporto del motivo di impugnazione, ancora una volta rivestite del manto della violazione di norme assunte a rilevanza di ordine pubblico, mascheravano invece mere censure di merito e perché l'avvenuto riconoscimento,in capo all'investitore, della qualità di operatore qualificato r endeva in applicabili a lcune delle disposizioni previste a tutela dell'investitore; ha evidenziato che, comunque , il motivo di impugnazione doveva ritenersi assorbito o comunque infondato , posto che l'imp u gnante ricollegava ogni sua allegazione, in tema di conflitto di interessi , al presupposto indefettibile del mancato possesso, da parte sua,della qualità di operatore qualificato, rimarcando che la valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi non poteva prescindere dall'accertamento, nei suoi confronti, proprio della qualità di operatore qualificato o retail.

La sentenza n. 2118/2018, pubblicata il 17.12.20118, è stata impugnata dal Cisaria con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria datata 23.2.2023.

5. I n data 25 giugno 2018 il collegio arbitrale pronunciava inoltre il lodo definitivo con il quale, dato atto del contenuto del lodo parziale e definitivamente pronunciando, statuiva che le operazioni poste in essere dopo il 30 giugno 2007 avevano determinato per parte attrice interessi passivi e variazioni di cambi per complessivi euro 210.752,54 ed accertava che tale importo, pure addebitato sul conto del Cisaria, non era dovuto; dichiarava infine tenuto il Cisaria a versare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di euro 3.086.402,46, con gli interessi convenzionali di mora dal 1 gennaio 2013.

6. Cisaria impugnava anche il lodo definitivo con i motivi da 1 a 7 attinenti al lodo non definitivo e con 3 motivi, dall’8 al 10, relativi a quello definitivo.

7. [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva l’inammissibilità delle censure relative al lodo non definitivo, in quanto mera riproposizione dell’impugnazione già proposta, e l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo definitivo oltre all’infondatezza nel merito delle censure articolate.

8. Con sentenza n. 1550/2019, qui impugnata con ricorso per cassazione (rubricato al n.

R.g. 38221/2019), la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnativa proposta nei co nfronti del lodo definitivo del 22 giugno 2018, con condanna dell’appellante alle spese in favore della Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA].

9. L’adita corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibili le domande aventi ad oggetto il lodo non definitivo per essersi sul punto la corte già pronunciata, così delimitando la decisione alle questioni ancora da esaminare e cioè le sole conclusioni sub 7), peraltro, esclusivamente, con riferimento alle operazioni del 30 giugno 2007, ed a quelle di cui ai punti 2) seconda parte e 3) seconda parte rispetto allequali la sopra ricordata sentenza n.2118 del 2018 non siera pronunciata.

10. La corte territoriale ha poi ritenuto inammissibile la domanda di cui ai predetti punti 2) e 3) seconda parte, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità dei conti correnti, sia perché tale domanda non era stata proposta e trattata nel lodo definitivo, sia perché l’impugnante non aveva chiesto la declaratoria di nullità del lodo con specifico riguardo ai motivi indicati tassativamente nell’art. 829 cod. proc. civ.

11. La corte territoriale ha altresì ritenuto inammissibili le richieste istruttorie così come la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all’arbitrato.

12. Esaminando poi specificamente l’ottavo motivo (il primo dei tre motivi aventi specifico riguardo al lodo definitivo) la corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza di omessa motivazione, in quanto il collegio arbitrale aveva evidenziato che tramite il primo supplemento di Ctu era stato accertato che, nel periodo primo trimestre 2006 - primo trimestre 2007, le garanzie non erano eccedenti rispetto all’esposizione del Cisaria nei confronti della banca, con un’unica eccezione relativa al del secondo trimestre, eccezione che non veniva ritenuta rilevante.In altri termini, poichè secondo la corte d’appello torinese il collegio arbitrale aveva accertato e motivato che le garanzie erano inferiori all’esposizione solo a partire dal terzo trimestre, e precisamente dal 30 giugno 2007, quando era stato superato il limite costituito dal valore del pegno, non sussisteva il vizio denunciato di omessa motivazione.

13. Per il resto la corte d’appello ha ritenuto che il motivo concernesse il merito della controversia. 14.La corte territoriale ha parimenti ritenuto infondata la doglianza di cui al nono motivo (il secondo relativo al lodo definitivo) precisando che non vi era contraddittorietà nella motivazione, rilevante ai fini dell’eventuale declaratoria di nullità del lodo e idonea a dare ingresso alla conseguente fase.

15. La corte distrettuale ha poi ritenuto inammissibile il decimo motivo (il terzo riguardante il lodo definitivo) in quanto attinente a questione già oggetto del lodo parziale e già decisa con la sentenza n. 2118 del 2018e comunque attinente al merito della decisione arbitrale.

16. Conclusivamente , la corte territoriale ha affermato che, essendo stata esclusa la nullità del lodo definitivo, le questioni di merito relative alla domanda principale ed alla domanda riconvenzionale dovevano considerarsi assorbite.

18. La cassazione della sin qui riassunta pronuncia della corte d’appello di Torino n. 1550/2019 è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso articolato in due motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante per fusione Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA].). 19.Con ordinanza interlocutoria del 21 giugno 2022 nella causa di cui al n. 38221/2019, il Collegio ha rilevato sussistere connessione con l’impugnazione in cassazione ( Rg. 9502/2019 ) della sentenza n. 1550/2019, con cuila Corte d’appello di Torino aveva respinto l’impugnativa proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo arbitrale non definitivo, trattandosi di lod i - parziale e definitivo - resi nell’ambito di un unico procedimento arbitrale, e ha disposto pertantoil rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale riunione al ricorso n.9502/2019.Le cause venivano pertanto chiamate all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riunite con provvedimento di pari data, rilevando il Collegio il sopra riferito profilo di connessione tra le cause. [OSCURATO:PERSONA] Nella causa riunita,di cui al n.

R.g. 9502/2019 : 1.Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai s ensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.112 e 115 cod. proc. civ., dell’art. 829, 3 comma, c.p.c., dell’art. 23, 6 comma, d.lgs. n. 58/98, degli artt. 32, 33, 60 e 61 Delib.

Consob. n. 11552/98. 1.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile. 1.1.1 Si duole il ricorrente, in buona sostanza, che la Corte di appello- non accogliendo il terzo motivo di impugnazione del lodo arbitrale (con il quale si chiedeva che la Corte d'appello dichiarasse nullo per asserita contrarietà a norme di ordine pubblico il lodo arbitrale nel punto in cui aveva ritenuto e dichiarate infondate le sue contestazioni , in ordine all'asserita lentezza nell'esecuzione degli ordini di investimento e di disinvestimento) - sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni di legge e nella violazione, altresì , degli articoli 112 e 115 del codice di rito. 1.1.2 Ricorda, inoltre , il ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto il terzo motivo di impugnazione, sopra descritto, inammissibile in quanto lo stesso si sostanziava in una critica di merito sul contenuto della decisione arbitrale.

Avrebbe dunque errato la Corte territoriale -aggiunge il ricorrente -nel ritenere inammissibile l'esame della doglianza così proposta in sede di giudizio di appello, in quanto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma c.p.c., sarebbe comunque in ogni caso ammessa l'impugnazione delle decisioni rese in sede arbitrale sempre “per contrarietà all'ordine pubblico”.

A ggiunge , inoltre, il ricorrente che , non avendo il collegio arbitrale correttamente applicato le norme di cui all'art.21 d. lgs. n. 85/98, all'articolo 26 reg.

Consob n. 11552 /98, nonché quelle di cui all'art. 26, sesto comma, T . u . f . , tutte norme integranti profili di tutela dell'ordine pubblico, la impugnazione del lodo arbitrale nel giudizio di appello avrebbe consentito ai giudici nella Corte territoriale di esaminare le così proposte censure per contrarietà del lodo arbitrale ai principi fissati dall'ordine pubblico economico.

Le doglianze così proposte non superano il vaglio di ammissibilità.

Rileva il collegio che- oltre al preliminare rilievo che le doglianze , declinate sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione degli indici normativi sopra indicati , risultano formulate in modo generico e senza l’indicazione specifica dei principi normativi asseritamente violati (cfr. anche: Sez.

L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez.

U , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020) -il ricorrente dimentica di considerare che la Corte territoriale, non solo ha approfonditamente vagliato le sue censure in relazione al contenuto del lodo arbitrale, maha anche congruamente e adeguatamente motivato l’inammissibilità delle stesse, articolate nel terzo motivo di impugnazione, evidenziandone il carattere meritale e , dunque , la loro estraneità ai motivi di impugnazione previsti dall'art. 829 del codice di rito.

Ebbene, risulta utile a tal fine ricordare il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo le decisioni impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio aquello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (v.

Cass. 10809/2015).

Ne consegue che le censure proposte nel motivo di ricorso qui in esame non rientrano nel perimetro delimitante l'aria di cognizione del giudizio di legittimità.

Ed invero, il ricorrente tenta di riproporre, in questa sede di giudizio di legittimità,censure che attingono direttamente il lodo arbitrale e che, riguardando profili di valutazione del materiale probatorio scrutinato dal collegio arbitrale, attengono al merito del giudizio e dunque neanche avrebbero potuto essere utilmente dedotte insede di giudizio di gravame, stante i stringenti limiti di impugnazione di cui all'articolo 829 c.p.c.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 31 reg.

Consob n. 15522/98 e dell’art. 1 del D.M.n. 468/1998, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicazione delle disposizioni normative poste a tutela dell'ordine pubblico economico, i n punto di qualificazione dell'investitore e con conseguenzeerronee anche in ordine all'applicazione della normativa che regola i rapporti dell'investitore con l'intermediario, intema di rispetto degli obblighicd. informativi. 2.1 Il motivo è anch'esso inammissibile. 2.1.1 Rileva il Collegio che il ricorrente richiede,in realtà, a questo giudice di legittimità di rivalutare, per la terza volta e nel merito,se gli debba essere riconosciuta o meno la qualità di “operatore qualificato”, con ciò proponendo, ancora una volta, doglianze che attingono il merito delle valutazioni operate dal collegio arbitrale e con ciò anche superando le articolate motivazioni spese dalla Corte territoriale per superare le censure proposte in sede di proposizione del quinto motivo di impugnazione in sede di gravame. 2.1.2 Richiede, cioè , il ricorrente un nuovo apprezzamento in fatto degli elementi probatori già scrutinati dal collegio arbitrale, in ordine alla qualificazione dell'investitore come “operatore qualificato “, e già peraltro presi in considerazione dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, proponendo, dunque , in questa sede di giudizio di legittimità, doglianze che esorbitano dal sindacato di questa Corte (così, Cass. 2018/2985).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell'articolo 112 c.p.c., dell'articolo 21 d.lgs. n. 58 /98 e degli articoli 26 e 27 reg .

Consob n. 11522/98, sul rilievo dell’erroneità della decisione impugnata in punto di valutazione dell'esistenza di un conflitto di interessi in capo alla banca. 3.1 Il motivo presenta dueconcorrenti profili di inammissibilità, posto che, da un lato, continua a proporre doglianze di merito che attingono direttamente la decisione arbitrale e,dall’altro, neanche censurano adeguatamente la ratio decidendiposta a sostegno della sentenza resa dalla Corte territoriale che, sul punto qui in discussione, ha ritenuto le censure proposte dal ricorrente, in sede di impugnativa ex art. 829 c.p.c., inammissibili perché esse stesse proponenti doglianze di meritoe dunque in suscettibili di essere oggetto di denuncia, ai sensi del disposto normativo daultimo ricordato.Nella causa riunita di cui aln.

R.g. 38221/2019:

4. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 823, secondo comma n.5, art. 829 n.5, art. 816 bis, art. 816 ter cod. proc. civ. ed art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 , cod. proc. civ.) si censura la statuizione della C orte d’appello di inammissibilità della richiesta del Cisaria di estendere l’indagine demandata al CTU anche con riferimento alla documentazione prodotta con la memoria del 13 marzo 2018, dalla quale era emerso il superamento sin dal 2005 dell’MTM delle operazioni in essere con la [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle garanzie pignoratizie prestate. 4.1 Osserva il ricorrente che, a causa della ritenuta inammissibilità della richiesta di ampliamento dell’indagine alle operazioni poste in essere sin dal 2005, la C orte non a vrebbe valutato la carenza di motivazione in merito al lodo impugnato ed il conseguente limitato accertamento del danno all’ultima fase del rapporto che, in realtà, risaliva al 2002. 4.2 Ciò in quanto, ai sensi dell’art 816 bis, cod. proc. civ., in mancanza di una disciplina nella convenzione di arbitrato, il procedimento arbitrale è liberamente regolato dagli arbitri, i quali, nel caso di specie, non avevano scandito i tempi della produzione documentale e delle richieste istruttorie imponendo termini esplicitamente definiti come non perentori, con la conseguenza che le produzioni documentali e le richieste istruttorie medesime ben potevano ritenersi sempre ammissibili se dirette a dimostrare la fondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte e salva la possibilità di replica e di allegazione della controparte. 4.3 Sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso il Cisaria lamenta l’erroneità della statuizione della C orte d’appello per avere ritenuto presente nel lodo definitivo la motivazione relativa al termine del 30 giugno 2007 da considerare ai fini dell’accertamento delle domande. 4.4 Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello, l’argomentazione prospettata dal collegio arbitrale, a pag. 40 del lodo definitivo, non poteva essere ritenuta una motivazione nell’accezione di cui all’art. 823 comma 2 n.5 cod. proc. civ., risolvendosi in una motivazione apparente rilevante ai fini della declaratoria di nullità del lodo. 4.4.1 Il motivo così articolato è inammissibile. 4.4.2 Sul punto giova di nuovo ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte(cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2985 del 07/02/2018 ), in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.

Ne consegue che risulta inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Sez. 6- 1, o rdinanza n. 2985/2018 ; v. anche Cass. 10809-2015). 4.4.3 In realtà, il Cisarialamenta che la Corte d'appello non avrebbe accolto l'ottavo e il nonomotivo di impugnazione del lodo arbitrale, nella parte in cui il collegio arbitrale non avrebbe adotto alcuna motivazione in ordine all’individuazione della data del 30 giugno 2007, quale data da considerare al fine di valutare le operazioni incongrue,non indicando le ragioni che avevano determinato l'invalidità delle operazioni poste in essere dalla banca successivamente a tale data, ma limitandosi a richiamare la Ctusul punto.

Orbene, rileva il Collegio che - anche a non voler considerare la generica e apodittica censura in punto di violazione dei precetti normativi sopra indicati inrelazione alla rubrica del motivo di ricorso qui in esame ( senza , cioè, aver motivatola detta censura in modo specifico il discostamento della decisione impugnata dalle norme di cui si assume la violazione: cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez.

U , Sentenza n. 23745 del 28 /10/2020 ) - i l ricorrente trascura comunque di considerare che la Corte territoriale torinese ha approfonditamente vagliato le doglianze ava nzate dal C isaria al lodo arbitrale contenutenell'atto di citazione in appello, argomentando in modo adeguato in punto di inammissibilità delle stesse, così evidenziandosi, in questa ultima sede decisoria, la volontà del ricorrente di riproporre doglianze di merito in ordine alle statuizioni contenute nel lodo arbitrale,il cui esame era,peraltro, precluso , nei termini sopra prospettati, già innanzi alla Corte di appello.

Non può non rilevarsi come, sotto l'egida applicativo del vizio di motivazione apparente, declinato in questa sede ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., il ricorrente voglia in realtà sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione adottata dagli arbitri sul punto relativo alla determinazione della data del 30 giugno del 2007 come momento discriminante della validità delle operazioni poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Si tratta di un apprezzamento in fatto che già, innanzi alla Corte territoriale di merito,avrebbe dovuto essere censurato, c ircoscrivendo le doglianze nei limiti previsti e disciplinati dall'articolo 829 del codice di rito, ipotesi sulle quali la Corte torinese si è espressa correttamente, dichiarando la insussistenza delle ipotesi di nullità denunciate dalla parte impugnante. 4.4.3 A ciò va aggiunto che, in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 12321del 18/05/2018; Cass. 6986/2007).

Ciò posto,occorre evidenziare come la Corte distrettuale ha evidenziato, (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata), che il lodo aveva adeguatamente argomentato in ordine all’individuazione della predetta data (30 giugno 2007) come momento discriminate in punto di valutazione di validità delle impugnate operazioni, così escludendo in radice che ricorresse un’ipotesi di nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Ebbene, a fronte di tale adeguata motivazione –che poggiava sul rilievo che il Collegio arbitrale aveva accertato (e motivato) che le garanzie erano inferiori all’esposizione solo a partire dal terzo trimestre (allorquando, cioè, era stato superato il limite costituito dal valore del pegno) – il ricorrente contrappone doglianze di merito, come tali volte ad un nuovo apprezzamento delle prove documentali che, come si ripete ancora una volta, neanche avrebbero potuto essere dedotte utilmente innanzi alla Corte territoriale il cui scrutinio, in fase rescindente, è diretto ad accertare la ricorrenza di una ipotesi di nullità del lodo, secondo la declinazione dei vizi delineata e perimetrata dall’art. 829 cod. proc. civ.

5. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 339, 324, 112, 829 comma 3, cod. proc. civ.; art. 21 d.lgs. 58/1998 e dell’art. 26 delib.

Consob n. 11552/19989, in relazione all’articolo 360 comma 1 n.4, cod. proc. civ.) si deduce l’erroneità della statuizione di inammissibilità del decimo motivo (il terzo di impugnazione del lodo definitivo) per avere ritenuto che la questione fosse già stata oggetto del precedente giudizio di appello del lodo parziale, mentre, assume il ricorrente che, dalla lettura del lodo parziale si evince che la questione dedotta con il predetto motivo era stata espressamente esclusa da quelle decise dal collegio arbitrale con il lodo parziale. 5.1 Anche il motivo in esame è inammissibile.

Concorrono in realtà due profili convergenti di inammissibilità del motivo. 5.1.1 Da un lato, quanto denunciato dal ricorrente, e cioè che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto la doglianza contenuta nel decimo motivo di appello inammissibile per essere stata la stessa già oggetto di pronuncia giudiziale in relazione al lodo parziale, è sconfessato da quanto riferito dal ricorrente stesso nel motivo in esame, ove, ricostruendo il thema decidendum devoluto alla competenza arbitrale in sede di lodo parziale, si sottolinea l’intervenutadecisione degli arbitri, nel lodo parziale, anche in relazione alla “seconda censura di parte Cisaria: l’impossibilità di essere considerato un operatore qualificato” (cfr. pag. 31 del ricorso).

Sul punto va infatti precisato che la questione della presunta violazione da parte degli arbitri delle disposizioni normative di cui agli artt. 21 del T.u.f. e 26 reg.

Consob n. 11552/98 era stata collegata dallo stesso odierno ricorrente (già appellante nel precedente grado di giudizio) alla lamentata errata sua qualificazione come “operatore qualificato”, di talchè del tutto correttamente la Corte di appello aveva ritenuto che sulla questione fosse intervenuta già una diversa pronuncia arbitrale (quella relativa al lodo parziale), oggetto di ulteriore e diversa impugnazione innanzi alla stessa Core territoriale. 5.1.2 Dall’altro, sfugge al ricorrente che la decisione impugnata poggia su altra e concorrente ratio decidendi di inammissibilità del decimo motivo di gravame proposto dal Cisaria, e cioè che la doglianza proposta innanzi alla Corte di appello riguardava il merito della decisione e come tale esulava dai motivi di impugnazione proponibili,ai sensi del già sopra ricordato art. 829 c.p.c.

Tale ratio decidendi non è stata impugnata dall’odierno ricorrente, con adeguata e contrapposta deduzione diretta ad evidenziare che la censura già proposta in appello non rientrasse nel paradigma delle doglianze “di merito”, così rendendo gli ulteriori profili di lagnanza - in punto di qualificazione del ricorrente come “operatore qualificato”, peraltro anche in questa sede di legittimità di nuovo articolati in fatto,mediante richiesta di rilettura degli atti istruttori (Cass. Sez.

Un. 8053/2014) – del tutto irricevibili ( cf r.

Sez.

U , Sentenza n. 7931del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108del 14/02/2012; Sez.

L, Sentenza n. 4293del 04/03/2016; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

6. Va accolta invece la domanda di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, 3 comma, cod. proc. civ., risultando evidente dal contenuto dei motivi di ricorso (tutti dichiarati inammissibili) la colpa grave nell’aver proposto da parte del ricorrente motivi di doglianza che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, esulano dalla cognizione del sindacato di legittimità (Cass. Sez.

Un., Ordinanza n. 32001del 28/10/2022).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibilii ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000,00per compensi relativi ai due giudizi riuniti ed euro 15.000,00ex art. 96, 3 comma, c.p.c., o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi riunitin.n. 9502 e 38221/2019 r.g. proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 113, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (quale incorporante per fusione Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]., in sigla [OSCURATO:SOCIETA].), con sede legale in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 156, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 00799960158, in persona del suo procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura autenticata nelle sottoscrizioni dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2118/2018, resa dalla Corte d’Appello di Torinoin data 6/11-17/12/2018 e notificata in data 08/01/2019, nonché avverso la sentenza n. 1550/2019 sempre della C orte d ' appello di TORINO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.3.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una clausola compromissoria contenuta nell’articolo 18 dell’accordo normativo per la disciplina dei prodotti finanziari, stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] in data 5 dicembre 2002 e aggiornato in data 18 agosto 2006, aveva instaurato il procedimento arbitrale chiedendo al collegio arbitrale di dichiarare l’invalidità, l’inesistenza, la nullità o l’annullamento dei contratti normativi suddetti e degli ordini intercorsi tra le parti, nonché di dichiarare la risoluzione dei predetti contratti per difformità delle operazioni poste in essere rispetto a quelle previste o per conflitto di interessi; chiedeva altresì di dichiarare l’istituto di credito obbligato a restituirgli le somme versate nelle singole operazioni, nonché il controvalore alla data del 30/11/2007 dei titoli costituiti in pegno e scaduti il 1 dicembre 2007 ed, ancora, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] per l'inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento dei danni e accertamento delle somme trattenute per commissioni non pattuite. 2. [OSCURATO:PERSONA] contestava le allegazioni del Cisaria proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di somme di cui si dichiarava creditrice. 3. In data 17 lugli o 2017 il collegio arbitrale emetteva un lodo parziale con il quale, qualificato l’arbitrato in termini di arbitrato rituale di diritto, respingeva l’eccezione di improcedibilità, dichiarando la propria competenza sulla domanda relativa all’esecuzione del provvedimento di sequestro (adottato dal tribunale su ricorso del Cisaria) e rigettava le domande di invalidità, inesistenza, inefficacia, nullità ed annullamento dei contratti normativi, nonché quelle di risoluzione dei contratti suddetti per asserita difformità delle operazioni poste in essere da quelle previste o per conflitto di interessi; rigettava altresì le domande relative alle commissioni asseritamente non pattuite; rigettava infine le istanze istruttorie formulate dalle parti, rimettendo la causa in istruttoria e disponendo un supplemento di consulenza tecnica di parte per le operazioni effettuate dal 30 giugno 2007 al termine dell’operatività. 4. Il lodo parziale è stato oggetto di appello da parte del Cisaria, concluso con sentenza della corte d’appello n. 2118 del 2018 contenente declaratoria di rigetto dell’impugnazione proposta, con condanna del Cisaria alle spese di lite. 4.1 La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che: a) il terzo motivo di impugnazione- articolato come violazione degli articoli 2697cod. civ ., 23, sesto comma, d . l gs. n . 58/98, nonché de gli art t. 32, 3 3, 60 e 61 deliberazione Consob n. 11552 /98 , oltre che per difetto di motivazione, perché il lodo sarebbe stato inficiato da intrinseche contraddizioni motivatoriee violazione della richiamata normativa di ordine pubblico- era inammissibile , in quanto le censure si sostanziano in una critica di merito sul contenuto della decisione arbitrale e perché,dunque, la form ale enunciazione dei vizi di difetto o contraddittorietà della motivazione sottendeva, invece, la richiesta di un riesame della motivazione arbitrale nel merito,che invece rimaneva esclusa in sede di impugnazione giudiziale , non potendosi addivenire a una nuova cognizione, in ord ine alla coerenza e logicità della motivazione del lodo ; ha osservato che il lodo , infatti , aveva diffusamente argomentato, da un lato, in relazione al fatto che la tesi dell'attore quanto all ’asserita totale autonomia decisoria della banca - che avrebbe, i n ipotesi , operato tutte le operazioni di investimento a totale insaputadel Cisaria, senza informativa preventiva e in conflitto di interessi - fosse incompatibile con la contemporanea allegazione dell'eccessiva lentezza da parte dell'intermediario nell'esecuzione degli ordini da parte del Cisaria e, dall'altro, il lodo aveva evidenziato che l'attore - sul quale competeva il relativo onere - non avesse in realtà fornito la prova dei danni effettivi conseguenti a tale ipotetico inadempimento, con la conseguenza che, non essendo consentita l'impugnazione del lodo,per violazione di regole di diritto, la motivazione doveva considerarsi esistente ecomunque più che sufficiente, ai fini della ritenuta validità del lodo stesso; b)in relazione al quinto motivo di impugnazione, declinato come “violazione e falsa applicazione dell'art. 31 Reg. Consob n. 15522/98 - Errata qualificazione degli investitori - contraddittorietà motivazione”, la censura era in realtà infondato, in quanto la motivazione dellodo, sul punto qui in discussione, era esistente e non era affetta da vizi di contraddittorietà, non sussistendo , per altro , neanche i lamentati vizi di violazione di legge, proprio perché il Cisaria disponeva dei requisiti per essere fondatamente giudicato dall'istituto di credito quale “operatore qualificato”, e, specificatamente , dei requisiti di professionalità stabiliti dal D.M. 468/98 e dall'art. 31 del reg . Consob n. 11522 /98 ; ha evidenzioato che, in relazione alla stipula del primo contratto quadro del 2002, intervenuta in data 18 dicembre 2002, il Cisariaaveva sottoscritto una “dichiarazione di operatore qualificato “ , con la quale chiedeva di essere considerato come tale, attestando di essere in possesso dei requisiti di professionalità sopraindicati ed avendo svolto per più di tre anni l'attività di amministratore del supermercato [OSCURATO:SOCIETA]., qualifica del resto ammess a dallo stesso interessato, avendo quest'ultimo allegato una certificazione camerale da cui risultava che egli deteneva peraltro anche la maggioranza delle quote della predetta società e che si trattava, per l'appunto, di una società di capitali, oltretutto classificata come impresa di primaria importanza al registro imprese edin relazione alla quale , all'inizio del 2002 , vi era stato un aumento di capitale di 191 milioni di lire; ha osservato che era stata prodotta anche una seconda visura Cerved dalla quale risultava che, oltre alla citata carica,che il Cisaria deteneva dal 1994 , l o stesso era stato consigliere del Consorzio turistico [OSCURATO:PERSONA], dal 22 gennaio 2007, amministratore unico dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edal 29 ottobre 2007 era divenuto anche presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], cariche tutte che, anche se rivestitesuccessivamente alla stipula dei predetti contratti quadro, denotavano comunque il possesso effettivo, anche pregresso, da parte del soggetto di innegabili competenze professionali manageriali, quali quelle riconosciute ex lege, come prova atipica della titolarità anche dei requisiti per essere ritenuto “operatore qualificato”; ha , inoltre , osservato che la circostanza - secondo cui nel modulo accom pagnatore del diverso rapporto di apertura del conto depositi titoli il Cisaria avesse, pressoché in contemporanea, nel 2002, dichiarato invece di non essere competente e di voler mantenere un equilibrio nel risparmio - non risultava rivestire una rilevanza dirimente per escludere il possesso sostanziale dei requisiti di professionalità sopra evidenziati ed accertati; ha osservato che nessuna evidenza probatoria induceva a ritenere che il Cisaria fosse stato indotto ovvero costretto dalla banca a rilasciarela dichiarazione del 10 dicembre 2002 e che,anche qualora tale dichiarazione fosse stata imposta dalla banca, di certo il Cisaria non avrebbe reiterato la medesima dichiarazione,dopo quattro anni, in occasione della stipulazione del contratto quadro del 2006 , ove ugualmente vi era la dichiarazione di essere considerato come “ operatore qualificato”e anche l'attestazione di essere stato informato delle conseguenze in termini di minor tutela per tale sua dichiarazione; ha inoltre evidenziato che anche l'istruttoria testimoniale aveva confermato che il Cisaria aveva gestito le operazioni di investimento di concerto con un proprio uomo di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che aveva operatogli ordini per conto del Cisaria, previa illustrazione delle caratteristiche delle operazioni concluse ed impartendo ordini al dipendente del desk Cappiello; c) anche il terzo motivo di impugnazione- articolato come violazione falsa applicazione nell'articolo 21 del d.lgs.n. 58/98, nonché degli artt. 26 e 27 Reg. Consob n. 1152 2/98, e come difetto di motivazione- era infondato , i n punto di valutazione d ella insussistenza del lamentato conflitto di interesse della banca, in quanto le argomentazioni poste a supporto del motivo di impugnazione, ancora una volta rivestite del manto della violazione di norme assunte a rilevanza di ordine pubblico, mascheravano invece mere censure di merito e perché l'avvenuto riconoscimento,in capo all'investitore, della qualità di operatore qualificato r endeva in applicabili a lcune delle disposizioni previste a tutela dell'investitore; ha evidenziato che, comunque , il motivo di impugnazione doveva ritenersi assorbito o comunque infondato , posto che l'imp u gnante ricollegava ogni sua allegazione, in tema di conflitto di interessi , al presupposto indefettibile del mancato possesso, da parte sua,della qualità di operatore qualificato, rimarcando che la valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi non poteva prescindere dall'accertamento, nei suoi confronti, proprio della qualità di operatore qualificato o retail. La sentenza n. 2118/2018, pubblicata il 17.12.20118, è stata impugnata dal Cisaria con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria datata 23.2.2023. 5. I n data 25 giugno 2018 il collegio arbitrale pronunciava inoltre il lodo definitivo con il quale, dato atto del contenuto del lodo parziale e definitivamente pronunciando, statuiva che le operazioni poste in essere dopo il 30 giugno 2007 avevano determinato per parte attrice interessi passivi e variazioni di cambi per complessivi euro 210.752,54 ed accertava che tale importo, pure addebitato sul conto del Cisaria, non era dovuto; dichiarava infine tenuto il Cisaria a versare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di euro 3.086.402,46, con gli interessi convenzionali di mora dal 1 gennaio 2013. 6. Cisaria impugnava anche il lodo definitivo con i motivi da 1 a 7 attinenti al lodo non definitivo e con 3 motivi, dall’8 al 10, relativi a quello definitivo. 7. [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva l’inammissibilità delle censure relative al lodo non definitivo, in quanto mera riproposizione dell’impugnazione già proposta, e l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo definitivo oltre all’infondatezza nel merito delle censure articolate. 8. Con sentenza n. 1550/2019, qui impugnata con ricorso per cassazione (rubricato al n. R.g. 38221/2019), la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnativa proposta nei co nfronti del lodo definitivo del 22 giugno 2018, con condanna dell’appellante alle spese in favore della Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]. 9. L’adita corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibili le domande aventi ad oggetto il lodo non definitivo per essersi sul punto la corte già pronunciata, così delimitando la decisione alle questioni ancora da esaminare e cioè le sole conclusioni sub 7), peraltro, esclusivamente, con riferimento alle operazioni del 30 giugno 2007, ed a quelle di cui ai punti 2) seconda parte e 3) seconda parte rispetto allequali la sopra ricordata sentenza n.2118 del 2018 non siera pronunciata. 10. La corte territoriale ha poi ritenuto inammissibile la domanda di cui ai predetti punti 2) e 3) seconda parte, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità dei conti correnti, sia perché tale domanda non era stata proposta e trattata nel lodo definitivo, sia perché l’impugnante non aveva chiesto la declaratoria di nullità del lodo con specifico riguardo ai motivi indicati tassativamente nell’art. 829 cod. proc. civ. 11. La corte territoriale ha altresì ritenuto inammissibili le richieste istruttorie così come la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all’arbitrato. 12. Esaminando poi specificamente l’ottavo motivo (il primo dei tre motivi aventi specifico riguardo al lodo definitivo) la corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza di omessa motivazione, in quanto il collegio arbitrale aveva evidenziato che tramite il primo supplemento di Ctu era stato accertato che, nel periodo primo trimestre 2006 - primo trimestre 2007, le garanzie non erano eccedenti rispetto all’esposizione del Cisaria nei confronti della banca, con un’unica eccezione relativa al del secondo trimestre, eccezione che non veniva ritenuta rilevante.In altri termini, poichè secondo la corte d’appello torinese il collegio arbitrale aveva accertato e motivato che le garanzie erano inferiori all’esposizione solo a partire dal terzo trimestre, e precisamente dal 30 giugno 2007, quando era stato superato il limite costituito dal valore del pegno, non sussisteva il vizio denunciato di omessa motivazione. 13. Per il resto la corte d’appello ha ritenuto che il motivo concernesse il merito della controversia. 14.La corte territoriale ha parimenti ritenuto infondata la doglianza di cui al nono motivo (il secondo relativo al lodo definitivo) precisando che non vi era contraddittorietà nella motivazione, rilevante ai fini dell’eventuale declaratoria di nullità del lodo e idonea a dare ingresso alla conseguente fase. 15. La corte distrettuale ha poi ritenuto inammissibile il decimo motivo (il terzo riguardante il lodo definitivo) in quanto attinente a questione già oggetto del lodo parziale e già decisa con la sentenza n. 2118 del 2018e comunque attinente al merito della decisione arbitrale. 16. Conclusivamente , la corte territoriale ha affermato che, essendo stata esclusa la nullità del lodo definitivo, le questioni di merito relative alla domanda principale ed alla domanda riconvenzionale dovevano considerarsi assorbite. 18. La cassazione della sin qui riassunta pronuncia della corte d’appello di Torino n. 1550/2019 è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso articolato in due motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante per fusione Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA].). 19.Con ordinanza interlocutoria del 21 giugno 2022 nella causa di cui al n. 38221/2019, il Collegio ha rilevato sussistere connessione con l’impugnazione in cassazione ( Rg. 9502/2019 ) della sentenza n. 1550/2019, con cuila Corte d’appello di Torino aveva respinto l’impugnativa proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo arbitrale non definitivo, trattandosi di lod i - parziale e definitivo - resi nell’ambito di un unico procedimento arbitrale, e ha disposto pertantoil rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale riunione al ricorso n.9502/2019.Le cause venivano pertanto chiamate all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riunite con provvedimento di pari data, rilevando il Collegio il sopra riferito profilo di connessione tra le cause. [OSCURATO:PERSONA] Nella causa riunita,di cui al n. R.g. 9502/2019 : 1.Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai s ensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.112 e 115 cod. proc. civ., dell’art. 829, 3 comma, c.p.c., dell’art. 23, 6 comma, d.lgs. n. 58/98, degli artt. 32, 33, 60 e 61 Delib. Consob. n. 11552/98. 1.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile. 1.1.1 Si duole il ricorrente, in buona sostanza, che la Corte di appello- non accogliendo il terzo motivo di impugnazione del lodo arbitrale (con il quale si chiedeva che la Corte d'appello dichiarasse nullo per asserita contrarietà a norme di ordine pubblico il lodo arbitrale nel punto in cui aveva ritenuto e dichiarate infondate le sue contestazioni , in ordine all'asserita lentezza nell'esecuzione degli ordini di investimento e di disinvestimento) - sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni di legge e nella violazione, altresì , degli articoli 112 e 115 del codice di rito. 1.1.2 Ricorda, inoltre , il ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto il terzo motivo di impugnazione, sopra descritto, inammissibile in quanto lo stesso si sostanziava in una critica di merito sul contenuto della decisione arbitrale. Avrebbe dunque errato la Corte territoriale -aggiunge il ricorrente -nel ritenere inammissibile l'esame della doglianza così proposta in sede di giudizio di appello, in quanto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma c.p.c., sarebbe comunque in ogni caso ammessa l'impugnazione delle decisioni rese in sede arbitrale sempre “per contrarietà all'ordine pubblico”. A ggiunge , inoltre, il ricorrente che , non avendo il collegio arbitrale correttamente applicato le norme di cui all'art.21 d. lgs. n. 85/98, all'articolo 26 reg. Consob n. 11552 /98, nonché quelle di cui all'art. 26, sesto comma, T . u . f . , tutte norme integranti profili di tutela dell'ordine pubblico, la impugnazione del lodo arbitrale nel giudizio di appello avrebbe consentito ai giudici nella Corte territoriale di esaminare le così proposte censure per contrarietà del lodo arbitrale ai principi fissati dall'ordine pubblico economico. Le doglianze così proposte non superano il vaglio di ammissibilità. Rileva il collegio che- oltre al preliminare rilievo che le doglianze , declinate sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione degli indici normativi sopra indicati , risultano formulate in modo generico e senza l’indicazione specifica dei principi normativi asseritamente violati (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez. U , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020) -il ricorrente dimentica di considerare che la Corte territoriale, non solo ha approfonditamente vagliato le sue censure in relazione al contenuto del lodo arbitrale, maha anche congruamente e adeguatamente motivato l’inammissibilità delle stesse, articolate nel terzo motivo di impugnazione, evidenziandone il carattere meritale e , dunque , la loro estraneità ai motivi di impugnazione previsti dall'art. 829 del codice di rito. Ebbene, risulta utile a tal fine ricordare il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo le decisioni impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio aquello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (v. Cass. 10809/2015). Ne consegue che le censure proposte nel motivo di ricorso qui in esame non rientrano nel perimetro delimitante l'aria di cognizione del giudizio di legittimità. Ed invero, il ricorrente tenta di riproporre, in questa sede di giudizio di legittimità,censure che attingono direttamente il lodo arbitrale e che, riguardando profili di valutazione del materiale probatorio scrutinato dal collegio arbitrale, attengono al merito del giudizio e dunque neanche avrebbero potuto essere utilmente dedotte insede di giudizio di gravame, stante i stringenti limiti di impugnazione di cui all'articolo 829 c.p.c. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 31 reg. Consob n. 15522/98 e dell’art. 1 del D.M.n. 468/1998, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicazione delle disposizioni normative poste a tutela dell'ordine pubblico economico, i n punto di qualificazione dell'investitore e con conseguenzeerronee anche in ordine all'applicazione della normativa che regola i rapporti dell'investitore con l'intermediario, intema di rispetto degli obblighicd. informativi. 2.1 Il motivo è anch'esso inammissibile. 2.1.1 Rileva il Collegio che il ricorrente richiede,in realtà, a questo giudice di legittimità di rivalutare, per la terza volta e nel merito,se gli debba essere riconosciuta o meno la qualità di “operatore qualificato”, con ciò proponendo, ancora una volta, doglianze che attingono il merito delle valutazioni operate dal collegio arbitrale e con ciò anche superando le articolate motivazioni spese dalla Corte territoriale per superare le censure proposte in sede di proposizione del quinto motivo di impugnazione in sede di gravame. 2.1.2 Richiede, cioè , il ricorrente un nuovo apprezzamento in fatto degli elementi probatori già scrutinati dal collegio arbitrale, in ordine alla qualificazione dell'investitore come “operatore qualificato “, e già peraltro presi in considerazione dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, proponendo, dunque , in questa sede di giudizio di legittimità, doglianze che esorbitano dal sindacato di questa Corte (così, Cass. 2018/2985). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell'articolo 112 c.p.c., dell'articolo 21 d.lgs. n. 58 /98 e degli articoli 26 e 27 reg . Consob n. 11522/98, sul rilievo dell’erroneità della decisione impugnata in punto di valutazione dell'esistenza di un conflitto di interessi in capo alla banca. 3.1 Il motivo presenta dueconcorrenti profili di inammissibilità, posto che, da un lato, continua a proporre doglianze di merito che attingono direttamente la decisione arbitrale e,dall’altro, neanche censurano adeguatamente la ratio decidendiposta a sostegno della sentenza resa dalla Corte territoriale che, sul punto qui in discussione, ha ritenuto le censure proposte dal ricorrente, in sede di impugnativa ex art. 829 c.p.c., inammissibili perché esse stesse proponenti doglianze di meritoe dunque in suscettibili di essere oggetto di denuncia, ai sensi del disposto normativo daultimo ricordato.Nella causa riunita di cui aln. R.g. 38221/2019: 4. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 823, secondo comma n.5, art. 829 n.5, art. 816 bis, art. 816 ter cod. proc. civ. ed art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 , cod. proc. civ.) si censura la statuizione della C orte d’appello di inammissibilità della richiesta del Cisaria di estendere l’indagine demandata al CTU anche con riferimento alla documentazione prodotta con la memoria del 13 marzo 2018, dalla quale era emerso il superamento sin dal 2005 dell’MTM delle operazioni in essere con la [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle garanzie pignoratizie prestate. 4.1 Osserva il ricorrente che, a causa della ritenuta inammissibilità della richiesta di ampliamento dell’indagine alle operazioni poste in essere sin dal 2005, la C orte non a vrebbe valutato la carenza di motivazione in merito al lodo impugnato ed il conseguente limitato accertamento del danno all’ultima fase del rapporto che, in realtà, risaliva al 2002. 4.2 Ciò in quanto, ai sensi dell’art 816 bis, cod. proc. civ., in mancanza di una disciplina nella convenzione di arbitrato, il procedimento arbitrale è liberamente regolato dagli arbitri, i quali, nel caso di specie, non avevano scandito i tempi della produzione documentale e delle richieste istruttorie imponendo termini esplicitamente definiti come non perentori, con la conseguenza che le produzioni documentali e le richieste istruttorie medesime ben potevano ritenersi sempre ammissibili se dirette a dimostrare la fondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte e salva la possibilità di replica e di allegazione della controparte. 4.3 Sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso il Cisaria lamenta l’erroneità della statuizione della C orte d’appello per avere ritenuto presente nel lodo definitivo la motivazione relativa al termine del 30 giugno 2007 da considerare ai fini dell’accertamento delle domande. 4.4 Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello, l’argomentazione prospettata dal collegio arbitrale, a pag. 40 del lodo definitivo, non poteva essere ritenuta una motivazione nell’accezione di cui all’art. 823 comma 2 n.5 cod. proc. civ., risolvendosi in una motivazione apparente rilevante ai fini della declaratoria di nullità del lodo. 4.4.1 Il motivo così articolato è inammissibile. 4.4.2 Sul punto giova di nuovo ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte(cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2985 del 07/02/2018 ), in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri. Ne consegue che risulta inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Sez. 6- 1, o rdinanza n. 2985/2018 ; v. anche Cass. 10809-2015). 4.4.3 In realtà, il Cisarialamenta che la Corte d'appello non avrebbe accolto l'ottavo e il nonomotivo di impugnazione del lodo arbitrale, nella parte in cui il collegio arbitrale non avrebbe adotto alcuna motivazione in ordine all’individuazione della data del 30 giugno 2007, quale data da considerare al fine di valutare le operazioni incongrue,non indicando le ragioni che avevano determinato l'invalidità delle operazioni poste in essere dalla banca successivamente a tale data, ma limitandosi a richiamare la Ctusul punto. Orbene, rileva il Collegio che - anche a non voler considerare la generica e apodittica censura in punto di violazione dei precetti normativi sopra indicati inrelazione alla rubrica del motivo di ricorso qui in esame ( senza , cioè, aver motivatola detta censura in modo specifico il discostamento della decisione impugnata dalle norme di cui si assume la violazione: cfr. Sez. L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez. U , Sentenza n. 23745 del 28 /10/2020 ) - i l ricorrente trascura comunque di considerare che la Corte territoriale torinese ha approfonditamente vagliato le doglianze ava nzate dal C isaria al lodo arbitrale contenutenell'atto di citazione in appello, argomentando in modo adeguato in punto di inammissibilità delle stesse, così evidenziandosi, in questa ultima sede decisoria, la volontà del ricorrente di riproporre doglianze di merito in ordine alle statuizioni contenute nel lodo arbitrale,il cui esame era,peraltro, precluso , nei termini sopra prospettati, già innanzi alla Corte di appello. Non può non rilevarsi come, sotto l'egida applicativo del vizio di motivazione apparente, declinato in questa sede ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., il ricorrente voglia in realtà sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione adottata dagli arbitri sul punto relativo alla determinazione della data del 30 giugno del 2007 come momento discriminante della validità delle operazioni poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Si tratta di un apprezzamento in fatto che già, innanzi alla Corte territoriale di merito,avrebbe dovuto essere censurato, c ircoscrivendo le doglianze nei limiti previsti e disciplinati dall'articolo 829 del codice di rito, ipotesi sulle quali la Corte torinese si è espressa correttamente, dichiarando la insussistenza delle ipotesi di nullità denunciate dalla parte impugnante. 4.4.3 A ciò va aggiunto che, in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 12321del 18/05/2018; Cass. 6986/2007). Ciò posto,occorre evidenziare come la Corte distrettuale ha evidenziato, (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata), che il lodo aveva adeguatamente argomentato in ordine all’individuazione della predetta data (30 giugno 2007) come momento discriminate in punto di valutazione di validità delle impugnate operazioni, così escludendo in radice che ricorresse un’ipotesi di nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Ebbene, a fronte di tale adeguata motivazione –che poggiava sul rilievo che il Collegio arbitrale aveva accertato (e motivato) che le garanzie erano inferiori all’esposizione solo a partire dal terzo trimestre (allorquando, cioè, era stato superato il limite costituito dal valore del pegno) – il ricorrente contrappone doglianze di merito, come tali volte ad un nuovo apprezzamento delle prove documentali che, come si ripete ancora una volta, neanche avrebbero potuto essere dedotte utilmente innanzi alla Corte territoriale il cui scrutinio, in fase rescindente, è diretto ad accertare la ricorrenza di una ipotesi di nullità del lodo, secondo la declinazione dei vizi delineata e perimetrata dall’art. 829 cod. proc. civ. 5. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 339, 324, 112, 829 comma 3, cod. proc. civ.; art. 21 d.lgs. 58/1998 e dell’art. 26 delib. Consob n. 11552/19989, in relazione all’articolo 360 comma 1 n.4, cod. proc. civ.) si deduce l’erroneità della statuizione di inammissibilità del decimo motivo (il terzo di impugnazione del lodo definitivo) per avere ritenuto che la questione fosse già stata oggetto del precedente giudizio di appello del lodo parziale, mentre, assume il ricorrente che, dalla lettura del lodo parziale si evince che la questione dedotta con il predetto motivo era stata espressamente esclusa da quelle decise dal collegio arbitrale con il lodo parziale. 5.1 Anche il motivo in esame è inammissibile. Concorrono in realtà due profili convergenti di inammissibilità del motivo. 5.1.1 Da un lato, quanto denunciato dal ricorrente, e cioè che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto la doglianza contenuta nel decimo motivo di appello inammissibile per essere stata la stessa già oggetto di pronuncia giudiziale in relazione al lodo parziale, è sconfessato da quanto riferito dal ricorrente stesso nel motivo in esame, ove, ricostruendo il thema decidendum devoluto alla competenza arbitrale in sede di lodo parziale, si sottolinea l’intervenutadecisione degli arbitri, nel lodo parziale, anche in relazione alla “seconda censura di parte Cisaria: l’impossibilità di essere considerato un operatore qualificato” (cfr. pag. 31 del ricorso). Sul punto va infatti precisato che la questione della presunta violazione da parte degli arbitri delle disposizioni normative di cui agli artt. 21 del T.u.f. e 26 reg. Consob n. 11552/98 era stata collegata dallo stesso odierno ricorrente (già appellante nel precedente grado di giudizio) alla lamentata errata sua qualificazione come “operatore qualificato”, di talchè del tutto correttamente la Corte di appello aveva ritenuto che sulla questione fosse intervenuta già una diversa pronuncia arbitrale (quella relativa al lodo parziale), oggetto di ulteriore e diversa impugnazione innanzi alla stessa Core territoriale. 5.1.2 Dall’altro, sfugge al ricorrente che la decisione impugnata poggia su altra e concorrente ratio decidendi di inammissibilità del decimo motivo di gravame proposto dal Cisaria, e cioè che la doglianza proposta innanzi alla Corte di appello riguardava il merito della decisione e come tale esulava dai motivi di impugnazione proponibili,ai sensi del già sopra ricordato art. 829 c.p.c. Tale ratio decidendi non è stata impugnata dall’odierno ricorrente, con adeguata e contrapposta deduzione diretta ad evidenziare che la censura già proposta in appello non rientrasse nel paradigma delle doglianze “di merito”, così rendendo gli ulteriori profili di lagnanza - in punto di qualificazione del ricorrente come “operatore qualificato”, peraltro anche in questa sede di legittimità di nuovo articolati in fatto,mediante richiesta di rilettura degli atti istruttori (Cass. Sez. Un. 8053/2014) – del tutto irricevibili ( cf r. Sez. U , Sentenza n. 7931del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293del 04/03/2016; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). 6. Va accolta invece la domanda di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, 3 comma, cod. proc. civ., risultando evidente dal contenuto dei motivi di ricorso (tutti dichiarati inammissibili) la colpa grave nell’aver proposto da parte del ricorrente motivi di doglianza che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, esulano dalla cognizione del sindacato di legittimità (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 32001del 28/10/2022). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibilii ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000,00per compensi relativi ai due giudizi riuniti ed euro 15.000,00ex art. 96, 3 comma, c.p.c., o
Sentenza Cassazione n. 08767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris