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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 50491/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la ordinanza in data 18.5.2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18.5.2023 del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 257.365,56 integrante il profitto del reato di cui all'art. 10 quater d.

Igs. 74/2000 unitamente a varie ipotesi di falso in atto pubblico disposto dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania in data 19.3.2023 proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che non avendo l'istante, che aveva agito jure proprio, allegato che la misura avesse avuto esecuzione, risultando allo stato soltanto dagli atti trasmessi dal PM che i conti correnti intestati alla società avessero capienza sufficiente, non potesse ravvisarsi in capo al medesimo alcun interesse all'impugnativa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto in nome proprio e nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 127 nono comma, 591 primo comma lett. a), 592 e 568 terzo e quarto comma cod. proc. pen., la propria carenza di interesse a chiedere il riesame del sequestro eseguito sui beni della società, rilevando che pur non avendo speso la sua qualità di legale rappresentante aveva agito nell'interesse della società di cui era all'epoca il legale rappresentante.

Deduce che non potendo l'amministratore della società, indagato per gli stessi fatti per i quali è chiamato a rispondere in via amministrativa l'ente che subisce il sequestro stare in giudizio nella suddetta qualità ostandovi l'art. 39 del d.

Igs. 231/2001, il Rizzello aveva agito innanzi al Tribunale del riesame non già quale legale rappresentante ma nell'interesse della società da lui rappresentata, come puntualizzato in plurimi passaggi dell'impugnativa riprodotti nel presente ricorso, ed in tale veste aveva conferito procura speciale al nominato difensore.

Nell'avere rappresentato al Tribunale come fossero state omesse nei suoi confronti le notifiche degli atti di garanzia previsti ex lege a pena di nullità assoluta, rileva come l'interesse dell'amministratore indagato alla celebrazione di un giusto processo funzionale all'applicazione della misura di sicurezza nei confronti della società si rifletta necessariamente sull'interesse all'annullamento o alla revoca del sequestro preventivo eseguito sul danaro della persona giuridica a prescindere da ogni potenziale conflitto derivante dal sinallagma gestorio tra ente e amministratore configurante la ratio del divieto fissato dal citato art. 39 d.

Igs. 231/2001.

Deduce in ogni caso come l'interesse all'impugnativa in capo all'amministratore a fronte di una misura cautelare reale che abbia colpito beni della società debba sempre ritenersi sussistente stanti le conseguenze irreversibili che si producono in capo alla sua persona, essendo egli chiamato a rispondere nei confronti della società anche in caso di assoluzione nel processo di merito.

Evenienza questa verificatasi nel caso di specie a fronte della provenienza pubblica del denaro sequestrato relativo ad un finanziamento accordato alla società che sarebbe stato verosimilmente revocato senza possibilità di essere riattivato prima della fine del processo.

2.2. Con il secondo motivo si duole dell'assoluta carenza di motivazione in ordine alle plurime doglianze articolate con la richiesta di riesame per essersi il Tribunale de libertate limitato a constatare l'asserita carenza di legittimazione. ,f-,

3. Con successiva memoria trasmessa via Pec in data 9.11.2023, il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato la rinuncia del proprio assistito al ricorso, allegando ad essa la procura speciale espressamente conferitagli [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, alla luce della procura speciale a tal fine conferita da [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore, ritualmente prodotta, deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Va tuttavia rilevato che, non risultando essere stata la rinuncia motivata da alcuna sottostante ragione, deve essere necessariamente applicato, in ordine alla liquidazione degli oneri processuali, il principio della soccombenza, da parametrarsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. all'esito del ricorso.

Al pagamento delle spese processuali deve perciò aggiungersi, non emergendo elementi che consentano di ritenere che l'impugnativa sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il versamento di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle Ammende, nella cui liquidazione occorre tuttavia tener conto del fatto che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad importo determinato in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai criteri ordinari seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la ordinanza in data 18.5.2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18.5.2023 del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 257.365,56 integrante il profitto del reato di cui all'art. 10 quater d. Igs. 74/2000 unitamente a varie ipotesi di falso in atto pubblico disposto dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania in data 19.3.2023 proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che non avendo l'istante, che aveva agito jure proprio, allegato che la misura avesse avuto esecuzione, risultando allo stato soltanto dagli atti trasmessi dal PM che i conti correnti intestati alla società avessero capienza sufficiente, non potesse ravvisarsi in capo al medesimo alcun interesse all'impugnativa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto in nome proprio e nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 127 nono comma, 591 primo comma lett. a), 592 e 568 terzo e quarto comma cod. proc. pen., la propria carenza di interesse a chiedere il riesame del sequestro eseguito sui beni della società, rilevando che pur non avendo speso la sua qualità di legale rappresentante aveva agito nell'interesse della società di cui era all'epoca il legale rappresentante. Deduce che non potendo l'amministratore della società, indagato per gli stessi fatti per i quali è chiamato a rispondere in via amministrativa l'ente che subisce il sequestro stare in giudizio nella suddetta qualità ostandovi l'art. 39 del d. Igs. 231/2001, il Rizzello aveva agito innanzi al Tribunale del riesame non già quale legale rappresentante ma nell'interesse della società da lui rappresentata, come puntualizzato in plurimi passaggi dell'impugnativa riprodotti nel presente ricorso, ed in tale veste aveva conferito procura speciale al nominato difensore. Nell'avere rappresentato al Tribunale come fossero state omesse nei suoi confronti le notifiche degli atti di garanzia previsti ex lege a pena di nullità assoluta, rileva come l'interesse dell'amministratore indagato alla celebrazione di un giusto processo funzionale all'applicazione della misura di sicurezza nei confronti della società si rifletta necessariamente sull'interesse all'annullamento o alla revoca del sequestro preventivo eseguito sul danaro della persona giuridica a prescindere da ogni potenziale conflitto derivante dal sinallagma gestorio tra ente e amministratore configurante la ratio del divieto fissato dal citato art. 39 d. Igs. 231/2001. Deduce in ogni caso come l'interesse all'impugnativa in capo all'amministratore a fronte di una misura cautelare reale che abbia colpito beni della società debba sempre ritenersi sussistente stanti le conseguenze irreversibili che si producono in capo alla sua persona, essendo egli chiamato a rispondere nei confronti della società anche in caso di assoluzione nel processo di merito. Evenienza questa verificatasi nel caso di specie a fronte della provenienza pubblica del denaro sequestrato relativo ad un finanziamento accordato alla società che sarebbe stato verosimilmente revocato senza possibilità di essere riattivato prima della fine del processo. 2.2. Con il secondo motivo si duole dell'assoluta carenza di motivazione in ordine alle plurime doglianze articolate con la richiesta di riesame per essersi il Tribunale de libertate limitato a constatare l'asserita carenza di legittimazione. ,f-, 3. Con successiva memoria trasmessa via Pec in data 9.11.2023, il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato la rinuncia del proprio assistito al ricorso, allegando ad essa la procura speciale espressamente conferitagli [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, alla luce della procura speciale a tal fine conferita da [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore, ritualmente prodotta, deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va tuttavia rilevato che, non risultando essere stata la rinuncia motivata da alcuna sottostante ragione, deve essere necessariamente applicato, in ordine alla liquidazione degli oneri processuali, il principio della soccombenza, da parametrarsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. all'esito del ricorso. Al pagamento delle spese processuali deve perciò aggiungersi, non emergendo elementi che consentano di ritenere che l'impugnativa sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il versamento di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle Ammende, nella cui liquidazione occorre tuttavia tener conto del fatto che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad importo determinato in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai criteri ordinari seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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