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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 20911/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

23/09/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 23/09/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiaratoinefficace l’ordinanza da esso resa in data 11/03/2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statoammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali in relazione alla pena inflittagli, consentenza in data 07/12/2017, dal Tribunale di Trani per il reato di bancarotta fraudolentacommesso nel 2007; ha, inoltre, rigettato la domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter,comma 1-bis, ord. pen.La misura alternativa alla detenzione era stata concessa in ragione del tempo trascorsodalla commissione del reato, dell’assenza di annotazione nel certificato dei carichi pendentie dell’esistenza di valide risorse affettive e lavorative.Prima che l’affidamento in prova prendesse avvio, a [OSCURATO:PERSONA] era stata notificata ordinanzadi custodia cautelare in carcere per delitti di associazione per delinquere e per vari episodi diusura in danno di imprenditori della provincia di Bari e di quella di Barletta-Andria-Trani dal2017 almeno fino al 2023, unitamente ad altre tredici persone, tra le quali alcuni suoifamiliari.Il Tribunale di sorveglianza rilevava la gravità delle condotte contestate e l’epoca assairecente della loro ipotizzata commissione, aggiungendo che dall’indagine emergeva chel’azienda [OSCURATO:PERSONA], nella quale egli avrebbe dovuto prestare attività lavorativa qualedipendente con mansioni di magazziniere nell’ambito del programma di recupero già avviato,era utilizzata per favorire gli illeciti flussi di denaro.Per queste ragioni riteneva che la prognosi, formulata con l’ordinanza di ammissioneall’affidamento in prova ai servizi sociali, dovesse considerarsi derivata da un errore digiudizio prognostico e per questo se ne dovesse dichiarare l’inefficacia.Il Tribunale di sorveglianza rigettava anche la domanda subordinata di detenzionedomiciliare, alla luce del lungo periodo prossimo all’attualità nel quale si erano manifestate lecondotte illecite oggetto dell’ordinanza cautelare e del coinvolgimento di gran parte delnucleo familiare, elementi questi che rendevano concreto ed elevato il rischio di recidiva.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] eha articolato tre motivi.2.1.

Con il primo si lamenta la violazione dell’art. 298 cod. proc. pen. perché il Tribunaledi sorveglianza di Bari avrebbe dovuto sospendere la misura alternativa dell’affidamento inprova alla quale il condannato era sottoposto anziché sospenderla in attesa della definizionedel procedimento relativo al sopraggiunto titolo cautelare.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazionedell’ordinanza impugnata laddove negava la detenzione domiciliare, perché si era posta incontrasto con le valutazioni del giudice che aveva emesso la misura cautelare in carcere, ilquale, dopo avere avuto contezza per iniziativa della difesa di tutti gli atti che avevanoportato il Tribunale di sorveglianza a concedere l’affidamento in prova, aveva sostituito lacustodia in carcere con gli arresti domiciliari.2.3.

Con il terzo motivo si lamenta l’abnormità del provvedimento poiché la declaratoriadi inefficacia dell’affidamento in prova non è contemplata dalle disposizioni dell’ordinamentogiudiziario.3.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Il primo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.Si lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Bari avrebbe omesso di sospendere,come previsto dall’art. 298 cod. proc. pen., la misura dell’affidamento in prova ai servizisociali dopo che il ricorrente era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere indata 14/04/2025, illegittimamente dichiarando inefficace l’ordinanza concessiva.La tesi non ha pregio.Se è vero – come afferma Sez. 6 n. 15925 del 28/03/2013 Rv. 254732 – 01, Polverino,con principio che vale anche per la fattispecie in esame – che «il sopraggiungere dellamisura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto sottoposto alla misuraalternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere ilcorso di quest'ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile», èaltrettanto vero che una misura alternativa in tanto può essere sospesa per il sopravvenire diuna misura cautelare, in quanto la prima sia già in corso di esecuzione.L’odierno ricorrente è stato, invece, sottoposto alla custodia in carcere prima ancorache avesse inizio l’esecuzione della misura alternativa.Sicché la declaratoria di inefficacia doveva considerarsi imposta dal dettato del comma3 dell’art. 97 d.P.R. n. 230/2000 a mente del quale «l’ordinanza di affidamento in prova haeffetto se l’interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell’articolo 47 dellalegge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste».Poiché il ricorrente, dopo avere ottenuto la misura alternativa, non ha sottoscritto ilverbale, il provvedimento impugnato deve considerarsi meramente ricognitivo quandodichiara che quella misura è inefficace.Ne è conferma anche il precedente citato in ricorso (Sez. 1, n. 6922 del 25/11/2021,dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), che, infatti, riguarda un caso in cui della misura alternativaaveva già avuto inizio l’esecuzione; quindi, un caso ben diverso da quello in esame, dovenon vi è stato alcun avvio di misura.2.

Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente ritiene manifestamente illogica la motivazione dell’ordinanza impugnataperché gli ha negato la detenzione domiciliare, nonostante il giudice che aveva emesso lamisura cautelare in carcere l’abbia poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, dopoavere avuto contezza per iniziativa della difesa di tutti gli atti in base ai quali era statoconcesso dal Tribunale di sorveglianza l’affidamento in prova.La censura è infondata.Il pericolo di recidiva e l’adeguatezza della detenzione domiciliare ai fini delperseguimento della funzione della pena sono oggetto di una valutazione che il Tribunale disorveglianza deve svolgere autonomamente e la prognosi cautelare non è sovrapponibilealla verifica dei presupposti della misura alternativa ai fini dell’esecuzione della pena.Tale verifica richiede un complessivo apprezzamento delle probabilità di successo dellamisura non solo ai fini del contenimento della recidiva parametrato alla pericolosità, maanche avuto riguardo al perseguimento delle finalità rieducative (Sez. 1, n. 12823 del04/02/2026, S., Rv. 289737 – 01).Sul punto il provvedimento evidenzia che le acquisizioni riguardanti le condotte oggettodell’ordinanza cautelare, di cui al momento della formulazione della prognosi il Tribunale disorveglianza non aveva conoscenza, delineano un ben maggiore rischio di recidiva erendono necessario un diverso percorso di ripensamento degli agiti attraverso il supportoprofessionale della équipe multidisciplinare carceraria; la motivazione, quindi, contiene unaplausibile valutazione di merito, congruamente agganciata ad elementi di fatto, come taleinsindacabile in sede di giudizio di legittimità.D’altronde il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, a seguito dell’applicazione dimisure cautelari nei confronti di soggetti già ritenuti meritevoli di misure alternative alladetenzione, tutti i nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate almomento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla loro concessione (Sez. 1, n. 35781del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01).3.

Anche il terzo motivo, con il quale si lamenta l’abnormità del provvedimento, èinfondato.Richiamando quanto già evidenziato con riguardo al primo motivo, deve ribadirsi che ladichiarazione di inefficacia contenuta nel provvedimento impugnato – lungi dal non essereincasellabile in alcun paradigma procedimentale codificato, come sostiene la difesa –constata la mancata esecuzione dell’ordinanza (pertanto mai avviata, mai interrotta e maicessata) e, rigettando la domanda di detenzione domiciliare con decisione legittimamentemotivata, rende comunque eseguibile la pena nelle forme ordinarie, come peraltro previstodall’art. 98, comma 4, d.P.R. n. 230/2000 nelle ipotesi in cui il Tribunale di sorveglianzaprende atto del venir meno delle condizioni di ammissibilità della misura alternativa inconseguenza del sopravvenire di altro titolo da espiare, dichiarandone previamentel’inefficacia.4.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 23/09/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiaratoinefficace l’ordinanza da esso resa in data 11/03/2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statoammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali in relazione alla pena inflittagli, consentenza in data 07/12/2017, dal Tribunale di Trani per il reato di bancarotta fraudolentacommesso nel 2007; ha, inoltre, rigettato la domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter,comma 1-bis, ord. pen.La misura alternativa alla detenzione era stata concessa in ragione del tempo trascorsodalla commissione del reato, dell’assenza di annotazione nel certificato dei carichi pendentie dell’esistenza di valide risorse affettive e lavorative.Prima che l’affidamento in prova prendesse avvio, a [OSCURATO:PERSONA] era stata notificata ordinanzadi custodia cautelare in carcere per delitti di associazione per delinquere e per vari episodi diusura in danno di imprenditori della provincia di Bari e di quella di Barletta-Andria-Trani dal2017 almeno fino al 2023, unitamente ad altre tredici persone, tra le quali alcuni suoifamiliari.Il Tribunale di sorveglianza rilevava la gravità delle condotte contestate e l’epoca assairecente della loro ipotizzata commissione, aggiungendo che dall’indagine emergeva chel’azienda [OSCURATO:PERSONA], nella quale egli avrebbe dovuto prestare attività lavorativa qualedipendente con mansioni di magazziniere nell’ambito del programma di recupero già avviato,era utilizzata per favorire gli illeciti flussi di denaro.Per queste ragioni riteneva che la prognosi, formulata con l’ordinanza di ammissioneall’affidamento in prova ai servizi sociali, dovesse considerarsi derivata da un errore digiudizio prognostico e per questo se ne dovesse dichiarare l’inefficacia.Il Tribunale di sorveglianza rigettava anche la domanda subordinata di detenzionedomiciliare, alla luce del lungo periodo prossimo all’attualità nel quale si erano manifestate lecondotte illecite oggetto dell’ordinanza cautelare e del coinvolgimento di gran parte delnucleo familiare, elementi questi che rendevano concreto ed elevato il rischio di recidiva.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] eha articolato tre motivi.2.1. Con il primo si lamenta la violazione dell’art. 298 cod. proc. pen. perché il Tribunaledi sorveglianza di Bari avrebbe dovuto sospendere la misura alternativa dell’affidamento inprova alla quale il condannato era sottoposto anziché sospenderla in attesa della definizionedel procedimento relativo al sopraggiunto titolo cautelare.2.2. Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazionedell’ordinanza impugnata laddove negava la detenzione domiciliare, perché si era posta incontrasto con le valutazioni del giudice che aveva emesso la misura cautelare in carcere, ilquale, dopo avere avuto contezza per iniziativa della difesa di tutti gli atti che avevanoportato il Tribunale di sorveglianza a concedere l’affidamento in prova, aveva sostituito lacustodia in carcere con gli arresti domiciliari.2.3. Con il terzo motivo si lamenta l’abnormità del provvedimento poiché la declaratoriadi inefficacia dell’affidamento in prova non è contemplata dalle disposizioni dell’ordinamentogiudiziario.3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il primo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.Si lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Bari avrebbe omesso di sospendere,come previsto dall’art. 298 cod. proc. pen., la misura dell’affidamento in prova ai servizisociali dopo che il ricorrente era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere indata 14/04/2025, illegittimamente dichiarando inefficace l’ordinanza concessiva.La tesi non ha pregio.Se è vero – come afferma Sez. 6 n. 15925 del 28/03/2013 Rv. 254732 – 01, Polverino,con principio che vale anche per la fattispecie in esame – che «il sopraggiungere dellamisura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto sottoposto alla misuraalternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere ilcorso di quest'ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile», èaltrettanto vero che una misura alternativa in tanto può essere sospesa per il sopravvenire diuna misura cautelare, in quanto la prima sia già in corso di esecuzione.L’odierno ricorrente è stato, invece, sottoposto alla custodia in carcere prima ancorache avesse inizio l’esecuzione della misura alternativa.Sicché la declaratoria di inefficacia doveva considerarsi imposta dal dettato del comma3 dell’art. 97 d.P.R. n. 230/2000 a mente del quale «l’ordinanza di affidamento in prova haeffetto se l’interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell’articolo 47 dellalegge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste».Poiché il ricorrente, dopo avere ottenuto la misura alternativa, non ha sottoscritto ilverbale, il provvedimento impugnato deve considerarsi meramente ricognitivo quandodichiara che quella misura è inefficace.Ne è conferma anche il precedente citato in ricorso (Sez. 1, n. 6922 del 25/11/2021,dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), che, infatti, riguarda un caso in cui della misura alternativaaveva già avuto inizio l’esecuzione; quindi, un caso ben diverso da quello in esame, dovenon vi è stato alcun avvio di misura.2. Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente ritiene manifestamente illogica la motivazione dell’ordinanza impugnataperché gli ha negato la detenzione domiciliare, nonostante il giudice che aveva emesso lamisura cautelare in carcere l’abbia poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, dopoavere avuto contezza per iniziativa della difesa di tutti gli atti in base ai quali era statoconcesso dal Tribunale di sorveglianza l’affidamento in prova.La censura è infondata.Il pericolo di recidiva e l’adeguatezza della detenzione domiciliare ai fini delperseguimento della funzione della pena sono oggetto di una valutazione che il Tribunale disorveglianza deve svolgere autonomamente e la prognosi cautelare non è sovrapponibilealla verifica dei presupposti della misura alternativa ai fini dell’esecuzione della pena.Tale verifica richiede un complessivo apprezzamento delle probabilità di successo dellamisura non solo ai fini del contenimento della recidiva parametrato alla pericolosità, maanche avuto riguardo al perseguimento delle finalità rieducative (Sez. 1, n. 12823 del04/02/2026, S., Rv. 289737 – 01).Sul punto il provvedimento evidenzia che le acquisizioni riguardanti le condotte oggettodell’ordinanza cautelare, di cui al momento della formulazione della prognosi il Tribunale disorveglianza non aveva conoscenza, delineano un ben maggiore rischio di recidiva erendono necessario un diverso percorso di ripensamento degli agiti attraverso il supportoprofessionale della équipe multidisciplinare carceraria; la motivazione, quindi, contiene unaplausibile valutazione di merito, congruamente agganciata ad elementi di fatto, come taleinsindacabile in sede di giudizio di legittimità.D’altronde il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, a seguito dell’applicazione dimisure cautelari nei confronti di soggetti già ritenuti meritevoli di misure alternative alladetenzione, tutti i nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate almomento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla loro concessione (Sez. 1, n. 35781del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01).3. Anche il terzo motivo, con il quale si lamenta l’abnormità del provvedimento, èinfondato.Richiamando quanto già evidenziato con riguardo al primo motivo, deve ribadirsi che ladichiarazione di inefficacia contenuta nel provvedimento impugnato – lungi dal non essereincasellabile in alcun paradigma procedimentale codificato, come sostiene la difesa –constata la mancata esecuzione dell’ordinanza (pertanto mai avviata, mai interrotta e maicessata) e, rigettando la domanda di detenzione domiciliare con decisione legittimamentemotivata, rende comunque eseguibile la pena nelle forme ordinarie, come peraltro previstodall’art. 98, comma 4, d.P.R. n. 230/2000 nelle ipotesi in cui il Tribunale di sorveglianzaprende atto del venir meno delle condizioni di ammissibilità della misura alternativa inconseguenza del sopravvenire di altro titolo da espiare, dichiarandone previamentel’inefficacia.4. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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