CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado emessa nei suoi confronti per i reati di tentato furto in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento (commessi tra il 14 e il 25 giugno 2018); - che, con un unico motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., contestando il calcolo della pena; - che il motivo è confuso e intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello, relativi al calcolo della pena, con esauriente e logica motivazione (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata), evidenziando anche che il giudice di primo grado aveva, prima, determinato la pena base e, poi, effettuato gli aumenti per la continuazione; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente