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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 37955/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché il primo motivo non prende posizione sulle ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche (precedenti penali e mancanza di resipiscenza), introducendo circostanze soggettive riferite all'agente che avrebbero dovuto giustificare il beneficio (basso livello di scolarizzazione, depressione) autoriferite, e quindi in contrasto con il requisito dell'autosufficienza del ricorso, ed il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto inconferente con la motivazione della pronuncia impugnata, che ha correttamente evidenziato alla difesa del ricorrente che all'imputato è stato inflitto il minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023.

D .1', i) osITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché il primo motivo non prende posizione sulle ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche (precedenti penali e mancanza di resipiscenza), introducendo circostanze soggettive riferite all'agente che avrebbero dovuto giustificare il beneficio (basso livello di scolarizzazione, depressione) autoriferite, e quindi in contrasto con il requisito dell'autosufficienza del ricorso, ed il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto inconferente con la motivazione della pronuncia impugnata, che ha correttamente evidenziato alla difesa del ricorrente che all'imputato è stato inflitto il minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. D .1', i) osITATA
Sentenza Cassazione n. 37955/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris