CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del giudice di pace che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto è ravvisabile un travisamento della prova in ordine alla dinamica del sinistro, poiché l'ufficiale di polizia giudiziaria operante non ha contestato all'imputata alcuna infrazione al codice della strada e ha evidenziato l'assoluta mancanza di prova della responsabilità della Cadoni, riferendo di non aver potuto stabilire chi avesse iniziato per primo la manovra di sorpasso. Ingiustificatamente quindi è stato dato maggior peso alla versione fornita dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], disattendendo incongruamente la prospettazione fornita dall'altra teste oculare, [OSCURATO:PERSONA], che aveva certamente una visuale privilegiata e che ha riferito di aver visto la persona offesa, conducente della moto, procedere a zig zag tra le auto, a velocità certamente superiore ai 50/60 km orari, nonché sorpassare l'autovettura dell'imputata dopo che la stessa aveva già impegnato la corsia di sorpasso. Tale versione converge con la ricostruzione operata dalla passeggera dell'autovettura condotta dall'imputata e trova anche un riscontro oggettivo nella localizzazione dei danni ai veicoli. 2.1.Anche il trattamento sanzionatorio è incongruo, poiché le lesioni subìte dalla persona offesa, giudicate guaribili in 15 giorni, sono lievissime, onde, alla luce della pena prevista dall'art. 590, comma 1, cod. pen., la pena applicata di euro 600, ridotta ad euro 400 ex art. 62 bis cod. pen., è illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U,13/12/1995, Clarke ,Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la dinamica rappresentata dalla parte lesa, dichiarando di aver visto dallo specchietto che dietro c'era una Fiat 500 e dietro ancora vi era una moto. La moto per prima aveva avviato la manovra di sorpasso, attivando i segnali luminosi e iniziando la manovra per superare la Fiat 500. In quel momento, però, quest'ultima si spostò sulla corsia di sorpasso, collidendo con il motoveicolo. La dinamica del sinistro rappresentata dalla persona offesa era risultata ulteriormente confermata a seguito dell'escussione degli agenti di Polizia locale intervenuti sul luogo del sinistro, i quali avevano descritto i punti d'urto dei veicoli coinvolti nell'incidente. Da tali rilevazioni emerge la conferma della manovra azzardata effettuata dall'imputata, la quale andò a invadere la corsia di marcia occupata dal ciclomotore condotto dalla persona offesa, che, avendo già inserito il segnale luminoso, aveva iniziato il sorpasso della Fiat 500. Conseguentemente la parte lesa, stante l'improvvisa manovra attuata dall'imputata, non ebbe il tempo psicotecnico per porre in essere alcuna manovra di emergenza. Dunque l'imputata trascurò di accertarsi preventivamente che la manovra di sorpasso da lei attuata non costituisse pericolo od intralcio agli altri utenti della strada. Che la dinamica del sinistro si sia realizzata secondo le modalità descritte dalla persona offesa emerge anche — argomenta il giudice a quo - dall'escussione della teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], passeggera della Fiat 500, la quale ha confermato che l'urto tra i veicoli coinvolti nel sinistro si verificò sulla fiancata della Fiat 500, lato conducente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché il giudice a quo ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice correttamente quantificato la pena in conformità al disposto dell'art. 52, comma 2, lett. a), d. Ig. 28-8-2000, n. 274, a norma del quale, quando il reato è punito con la pena della reclusione alternativa a quella della multa, come nel caso in esame, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2582. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass