CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna della ricorrente per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen. per la detenzione di apparecchi per il gioco d'azzardo modificati al fine di evadere le imposte, traendone illecito profitto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stata data alcuna risposta alle deduzioni proposte con la prima impugnazione circa la carenza dell'elemento soggettivo del reato. Si allegava, inoltre, che la ricorrente non era proprietaria della apparecchiature clonate che aveva noleggiato; la stessa peraltro aveva diritto semplicemente ad una commissione diR sul totale delle entrate, che invece spettavano al noleggiatore, sicché errata anche l'identificazione del profitto. 2.1.1. Le deduzioni circa la omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo sono manifestamente infondate. Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello rilevava che la ricorrente non aveva offerto alcuna giustificazione in ordine al possesso della res di provenienza illecita: il che consentiva di ritenere sussistente l'elemento psicologico, in coerenza con la consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ierne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). 2.1.2. Le deduzioni relative al rilievo del noleggio sulla configurabilità del reato non superano la soglia di ammissibilità in quanto non proposte con l'atto di appello. Si ribadisce, sul punto, che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deductili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26327:1) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese o Cl. '-- — processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P -n Sentenza a motivazione semplificata. ti5; C r= Cn 0 CU = m m c N o II Così