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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08448/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso579 ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 585/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 20/12/2023 R.G.N. 433/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026- Con sentenza del 20 dicembre 2023, la Corte d’AppellNou mderio di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino erigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione coatta amministrativa, alle cui dipendenzel’istante aveva prestato servizio fino al 31.1.2018 coninquadramento nell’Area funzionale A, posizione economicaA2 della classificazione del personale di cui al CCNL EntiPubblici [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento delsuo diritto all’inquadramento nell’Area B, posizione economicaB1 a decorrere dal 20.2.2009, avendo svolto mansioniriconducibili al profilo professionale socio-sanitario di AutistaSoccorritore introdotto dal contratto integrativo per ilpersonale non dirigente della [OSCURATO:PERSONA].- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto non essere la circostanza per cui successivamenteall’assunzione dell’istante, avvenuta per l’espletamento dellemansioni di Area A, fosse stato istituito il profilo professionaledell’[OSCURATO:PERSONA], inquadrato nell’Area B, tale dalegittimare la definitiva acquisizione del livello superiore, ciòequivalendo alla violazione della disciplina inderogabile di cuiall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 97 Cost. che nonconsente inquadramenti automatici del personale.- Per la cassazione di tale decisione ricorre lo Zaccaria,affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, concontroricorso, l’ESACRI in L.C.A., che, a sua volta proponericorso incidentale condizionato, articolato su un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001,Numero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026imputa alla Corte territoriale il travisamento della fattispeNucmieer,o di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026non vertendosi nell’ipotesi di acquisizione automatica di unlivello superiore in ragione dello svolgimento di fatto dimansioni corrispondenti a quel superiore livello e non a quellocontrattualmente attribuito, bensì in quella diversa data dallarivalutazione operata in sede collettiva delle medesimemansioni contrattualmente assegnate.

La Corte, pertanto,avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’effettività della dedottacoincidenza delle mansioni svolte dal ricorrente sin dall’epocadella sua assunzione, fatte oggetto nel tempo di un diverso esuperiore inquadramento da parte dell’autonomia collettiva.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 Cost., il ricorrente principale, lamentaa carico della Corte l’incongruità logica e giuridica del rilievoin base al quale giunge ad escludere la violazione del principiodell’equa retribuzione di cui all’art. 36 Cost. che impone laparità di trattamento retributivo tra soggetti adibiti allemedesime mansioni.- Dal canto suo, l’ESACRI, ricorrente incidentale, con l’unicomotivo proposto subordinatamente all’accoglimento delricorso principale e rubricato con riferimento alla violazione efalsa applicazione degli artt. 52, 207-208 R.D. 267/1942 e100 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneitàdella pronunzia di rigetto dell’eccezione di improcedibilità delricorso, per avere questo ad oggetto una domandaprodromica alla costituzione di un titolo comportante ilriconoscimento di un credito avanzata innanzi al giudice dellavoro essendo stato l’ESACRI posto in liquidazione coattaamministrativa.- Entrambi i motivi del ricorso principale, i quali, in quantostrettamente connessi, possono essere qui trattatiNumero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026congiuntamente, si rivelano infondati, esseNnumdeoro di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026l’interpretazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 accolta dallaCorte territoriale coerente con l’orientamento a riguardoespresso da questa Corte, secondo cui nel pubblico impiegouna qualifica diversa da quella di inquadramento può essereacquisita solo all’esito di una procedura di progressioneverticale e nel rispetto della contrattazione collettiva, mentrel’esercizio di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle dellaqualifica posseduta legittima unicamente il riconoscimento delrelativo trattamento retributivo.- La Corte territoriale, dopo avere dato atto della proposizionedella sola domanda di inquadramento nell’area superiore, hadeciso la controversia in conformità ai principi di dirittoenunciati da questa Corte in fattispecie sovrapponibile aquella oggetto di causa, in relazione alla quale è statorimarcato che «la circostanza che successivamenteall'assunzione, avvenuta per l'espletamento delle mansioni diautista di Area A, sia stato istituito il profilo professionaledell'autista soccorritore, inquadrato nell'area B, non legittimala definitiva acquisizione del livello superiore perché ciòequivarrebbe a violare la disciplina inderogabile stabilitadall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel testo applicabilealla fattispecie ratione temporis, antecedente alle modificheapportate dal d.lgs. n. 150/2009, prevede che il prestatoredeve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto(nella specie quelle di autista) o a quelle che «abbiasuccessivamente acquisito per effetto dello sviluppoprofessionale o di procedure concorsuali o selettive», senzache possa assumere rilievo ai fini dell'inquadramento losvolgimento di fatto di mansioni non ricomprese nell'area enel profilo professionale di assunzione, che possonoNumero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026legittimare solo la richiesta di differenze retributive, Noumveero di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026prevalenti rispetto a quelle di inquadramento» (Cass. n.40807/2021 che richiama precedenti conformi).- Il ricorso principale va, dunque, rigettato mentre il ricorsoindentale, in quanto condizionato, resta assorbito.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, econdanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso normadel comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026Numero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso579 ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 585/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 20/12/2023 R.G.N. 433/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026- Con sentenza del 20 dicembre 2023, la Corte d’AppellNou mderio di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino erigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione coatta amministrativa, alle cui dipendenzel’istante aveva prestato servizio fino al 31.1.2018 coninquadramento nell’Area funzionale A, posizione economicaA2 della classificazione del personale di cui al CCNL EntiPubblici [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento delsuo diritto all’inquadramento nell’Area B, posizione economicaB1 a decorrere dal 20.2.2009, avendo svolto mansioniriconducibili al profilo professionale socio-sanitario di AutistaSoccorritore introdotto dal contratto integrativo per ilpersonale non dirigente della [OSCURATO:PERSONA].- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto non essere la circostanza per cui successivamenteall’assunzione dell’istante, avvenuta per l’espletamento dellemansioni di Area A, fosse stato istituito il profilo professionaledell’[OSCURATO:PERSONA], inquadrato nell’Area B, tale dalegittimare la definitiva acquisizione del livello superiore, ciòequivalendo alla violazione della disciplina inderogabile di cuiall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 97 Cost. che nonconsente inquadramenti automatici del personale.- Per la cassazione di tale decisione ricorre lo Zaccaria,affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, concontroricorso, l’ESACRI in L.C.A., che, a sua volta proponericorso incidentale condizionato, articolato su un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001,Numero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026imputa alla Corte territoriale il travisamento della fattispeNucmieer,o di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026non vertendosi nell’ipotesi di acquisizione automatica di unlivello superiore in ragione dello svolgimento di fatto dimansioni corrispondenti a quel superiore livello e non a quellocontrattualmente attribuito, bensì in quella diversa data dallarivalutazione operata in sede collettiva delle medesimemansioni contrattualmente assegnate. La Corte, pertanto,avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’effettività della dedottacoincidenza delle mansioni svolte dal ricorrente sin dall’epocadella sua assunzione, fatte oggetto nel tempo di un diverso esuperiore inquadramento da parte dell’autonomia collettiva.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 Cost., il ricorrente principale, lamentaa carico della Corte l’incongruità logica e giuridica del rilievoin base al quale giunge ad escludere la violazione del principiodell’equa retribuzione di cui all’art. 36 Cost. che impone laparità di trattamento retributivo tra soggetti adibiti allemedesime mansioni.- Dal canto suo, l’ESACRI, ricorrente incidentale, con l’unicomotivo proposto subordinatamente all’accoglimento delricorso principale e rubricato con riferimento alla violazione efalsa applicazione degli artt. 52, 207-208 R.D. 267/1942 e100 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneitàdella pronunzia di rigetto dell’eccezione di improcedibilità delricorso, per avere questo ad oggetto una domandaprodromica alla costituzione di un titolo comportante ilriconoscimento di un credito avanzata innanzi al giudice dellavoro essendo stato l’ESACRI posto in liquidazione coattaamministrativa.- Entrambi i motivi del ricorso principale, i quali, in quantostrettamente connessi, possono essere qui trattatiNumero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026congiuntamente, si rivelano infondati, esseNnumdeoro di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026l’interpretazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 accolta dallaCorte territoriale coerente con l’orientamento a riguardoespresso da questa Corte, secondo cui nel pubblico impiegouna qualifica diversa da quella di inquadramento può essereacquisita solo all’esito di una procedura di progressioneverticale e nel rispetto della contrattazione collettiva, mentrel’esercizio di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle dellaqualifica posseduta legittima unicamente il riconoscimento delrelativo trattamento retributivo.- La Corte territoriale, dopo avere dato atto della proposizionedella sola domanda di inquadramento nell’area superiore, hadeciso la controversia in conformità ai principi di dirittoenunciati da questa Corte in fattispecie sovrapponibile aquella oggetto di causa, in relazione alla quale è statorimarcato che «la circostanza che successivamenteall'assunzione, avvenuta per l'espletamento delle mansioni diautista di Area A, sia stato istituito il profilo professionaledell'autista soccorritore, inquadrato nell'area B, non legittimala definitiva acquisizione del livello superiore perché ciòequivarrebbe a violare la disciplina inderogabile stabilitadall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel testo applicabilealla fattispecie ratione temporis, antecedente alle modificheapportate dal d.lgs. n. 150/2009, prevede che il prestatoredeve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto(nella specie quelle di autista) o a quelle che «abbiasuccessivamente acquisito per effetto dello sviluppoprofessionale o di procedure concorsuali o selettive», senzache possa assumere rilievo ai fini dell'inquadramento losvolgimento di fatto di mansioni non ricomprese nell'area enel profilo professionale di assunzione, che possonoNumero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026legittimare solo la richiesta di differenze retributive, Noumveero di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026prevalenti rispetto a quelle di inquadramento» (Cass. n.40807/2021 che richiama precedenti conformi).- Il ricorso principale va, dunque, rigettato mentre il ricorsoindentale, in quanto condizionato, resta assorbito.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, econdanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso normadel comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026Numero registro generale 13826/2024Numero sezionale 579/2026Numero di raccolta generale 8448/2026Data pubblicazione 04/04/2026