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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14377/2026

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ribunale di Palermo, in funzione diGiudice dell’appello cautelare personale;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’inammissibilitàdel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento del 9 ottobre 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettatol’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con laquale la Corte d’appello di Palermo, ex art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato larichiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arrestidomiciliari (con sistemi elettronici di controllo).

Rigetto, quest’ultimo, motivato inforza dell’insussistenza di elementi nuovi rilevanti ai fini di una rivalutazione delleesigenze cautelari afferenti al pericolo di reiterazione.Come emerge dall’ordinanza impugnata, trattasi di istanza depositata (il 6luglio 2025) dopo la sentenza con la quale il 3 luglio 2025 è stata confermata lacondanna (del 21 maggio 2024) dell’imputato alla pena di quattro anni e novemesi di reclusione ed euro 8.500,00 di multa per centinaia di cessioni distupefacente.

Fattispecie per le quali il 5 ottobre 2023 è stata emessa l’ordinanzagenetica, confermata in sede di riesame il 30 ottobre 2023 (con ordinanza nonimpugnata).2.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato suquattro motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con i primi due motivi si deducono la violazione degli artt. 309, comma9, 292, comma 2, lett. c-bis), e 274 cod. proc. pen.L’indagato avrebbe dedotto con l’istanza di «riesame ex art. 309 cod. proc.pen.» la mancanza di motivazione nell’«ordinanza genetica», a norma dell’art.292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, conparticolare riferimento alle ragioni per le quali le stesse non potessero esseresoddisfatte con gli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere.[OSCURATO:PERSONA] del «riesame» avrebbe però integrato sul punto la detta ordinanzainvece di annullarla, in violazione dunque del divieto di cui all’ultimo periodo delcitato art. 309, comma 9, cod. proc. pen.La non consentita integrazione della motivazione dell’«ordinanzaapplicativa» sarebbe stata peraltro operata incorrendo nel medesimo viziocaratterizzante quest’ultima, stante la mancanza di motivazione circa lasussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. (il pericolo di reiterazione) ed evocando esigenze cautelari non sotteseal provvedimento genetico, quelle attinenti alle indagini e contemplate dall’art.274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

A ciò si sarebbe peraltro aggiuntal’assenza di indicazione di «alcun termine di durata della misura in relazione»alle esigenze d’indagine.2.2.

Con i motivi terzo e quarto (rubricati, rispettivamente, sotto i numeri:«4» e «5»), si deduce la manifesta illogicità della motivazione per aver ilTribunale: a) accertato la permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ma ritenendo sussistente il pericolo direiterazione solo in ragione della gravità dei reati; b) meramente asserito, inmaniera del tutto generica e «qualunquista», la necessità della custodiacautelare in carcere, in assenza dunque di un giudizio in termini di adeguatezzae proporzionalità della stessa misura.3.

La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, èinammissibile.2.

Va premesso che in sede di appello proposto contro il rigetto dell’istanzadi revoca o (a fortiori), come nella specie, di sostituzione di misura cautelare, ilgiudice, nel caso in cui abbia escluso l’esistenza di elementi nuovi, non deverielaborare valutazioni già espresse in termini di gravi indizi ed esigenzecautelari.

Non deve essere pertanto riesaminata la questione della sussistenzadelle condizioni di applicabilità della misura stessa, essendo il giudice chiamatosolo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge eprivo di vizi motivazionali in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi,preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro indiziario o a influiresull’esigenza della misura cautelare, anche in termini di adeguatezza eproporzionalità.

Fermo restando il dovere, in ogni caso, quindi ancheindipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell’interessato, di revocare ex art.299, comma 1, cod. proc. pen. immediatamente la misura allorché ne sianovenute meno le condizioni di applicabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 20973 del13/05/2025, Piacente, non mass.; Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv.282376 – 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292 – 01;Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863 – 01).In altri e ancor più generali termini, per quanto maggiormente rileva inquesta sede, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno dellarichiesta di revoca o sostituzione della misura, di elementi nuovi, asseritamentemodificativi di una situazione precedentemente valutata dal giudice, nel suocomplesso, compito di quest’ultimo, quando non riconosca la novità o ladecisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragionigiustificatrici di tale mancato riconoscimento e non già quello di rinnovare l’interamotivazione o parte di essa (ex plurimis: Sez. 4, n. 20973 del 13/05/2025, cit.;Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, cit.; Sez. Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994,Avitabile, Rv. 196827 – 01).3.

Orbene, nella specie, come sintetizzato in sede di ricostruzione del fattoprocessuale, è stato rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento dirigetto da parte della Corte territoriale dell’istanza di sostituzione, con gli arrestidomiciliari, della custodia cautelare in carcere in ragione della ritenutainsussistenza di elementi nuovi tali da incidere sui già operati giudizi diadeguatezza e proporzionalità.Si è trattato difatti di istanza di sostituzione di una misura cautelare emessadal G.i.p. e confermata in sede di riesame nell’ambito di un procedimentoculminato in processo conclusosi in primo grado con sentenza di condannaconfermata in appello.3.1.

Ne consegue la manifesta infondatezza della dedotta violazione dell’art.309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c-bis),e 274 cod. proc. pen.Trattasi difatti di normativa disciplinante non la fase dell’appello cautelareavverso il rigetto di istanza di sostituzione della misura in atto, caratterizzantel’attuale fattispecie processuale, bensì quella del riesame cautelare, peraltro,nella specie, già conclusasi con una non impugnata ordinanza di rigettodell’istanza di riesame (per la manifesta infondatezza in relazione al mancatoconfronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di diritto governantila materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez.

U, n.32 del 22/11/2000, D.L., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell’08/01/2019, DelleCave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresìSez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01).3.2.

Parimenti dicasi quanto al profilo di censura deducente la mancanza dimotivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Ciò in ragione della circostanza per cui si ètrattato di istanza ex art. 299 cod. proc. pen. avente a oggetto non la revocabensì la sostituzione della misura in atto in quanto, in tesi difensiva, nonadeguata e non proporzionata differentemente, in tesi difensiva, dagli invocatiarresti domiciliari.3.3.

Le censure di cui innanzi, peraltro, al pari degli altri motivi di ricorso,sono estrinsecamente aspecifiche in ragione del mancato confronto con la ratiodecidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno inradice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche conriferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026,Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Leonardo, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base diprincipi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).3.3.1.

Il ricorrente, oltre a non confrontare il proprio dire con il fattoprocessuale nei termini innanzi evidenziati (ai paragrafi 3.1 e 3.2), critical’ordinanza impugnata per aver motivato il rigetto in ragione delle differentiesigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Del dettoapparato motivazionale non v’è però traccia nel provvedimento impugnato, la cuidecisione, invece, come detto, si fonda su un diverso iter logico-giuridico:l’insussistenza di fatti nuovi tali da incidere sui giudizi di adeguatezza eproporzionalità della custodia cautelare in relazione al diverso pericolo direiterazione (di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).3.3.2.

Estrinsecamente aspecifici si mostrano infine i motivi con i quali sideduce la manifesta illogicità della motivazione nell’aver il Tribunale: a)accertato la permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. ma ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione solo inragione della gravità dei reati; b) meramente asserito, in maniera del tuttogenerica e «qualunquista», la necessità della custodia cautelare in carcere, inassenza dunque di un giudizio in termini di adeguatezza e proporzionalità dellastessa misura.Con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente enon manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, ilTribunale ha difatti escluso la sussistenza di fatti nuovi, se non quello, valutatosostanzialmente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dall’indagato,dell’intervenuta conferma in appello, pochi giorni prima dell’istanza disostituzione, della condanna alla rilevante pena di quattro anni e nove mesi direclusione (oltre alla multa) per i fatti sottesi alla misura cautelare in atto.A quanto innanzi, di per sé tale da fondare la decisione in quanto escludentefatti nuovi rilevanti ai fini dei giudizi di adeguatezza e proporzionalità, si è infineaggiunta la conferma dell’assoluta inidoneità degli arresti domiciliari (ancorchécon strumenti elettronici di controllo) rispetto al pericolo di reiterazione enonostante il tempo decorso, all’esito di una valutazione di plurime circostanzefattuali emergenti da un apparato motivazionale anch’esso non aggredito intermini specifici.

Il riferimento è alla pericolosità sociale del condannato, gravatoda recenti precedenti penali, e all’aver lo stesso commesso le centinaia dicessioni di stupefacente organizzando la piazza di spaccio proprio nella zonaantistante alla propria abitazione, coincidente anche con il luogo indicato perl’esecuzione dei richiesti arresti domiciliari.4.

In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. evalutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del2000).Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istitutopenitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 17/03/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Palermo, in funzione diGiudice dell’appello cautelare personale;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’inammissibilitàdel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 9 ottobre 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettatol’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con laquale la Corte d’appello di Palermo, ex art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato larichiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arrestidomiciliari (con sistemi elettronici di controllo). Rigetto, quest’ultimo, motivato inforza dell’insussistenza di elementi nuovi rilevanti ai fini di una rivalutazione delleesigenze cautelari afferenti al pericolo di reiterazione.Come emerge dall’ordinanza impugnata, trattasi di istanza depositata (il 6luglio 2025) dopo la sentenza con la quale il 3 luglio 2025 è stata confermata lacondanna (del 21 maggio 2024) dell’imputato alla pena di quattro anni e novemesi di reclusione ed euro 8.500,00 di multa per centinaia di cessioni distupefacente. Fattispecie per le quali il 5 ottobre 2023 è stata emessa l’ordinanzagenetica, confermata in sede di riesame il 30 ottobre 2023 (con ordinanza nonimpugnata).2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato suquattro motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con i primi due motivi si deducono la violazione degli artt. 309, comma9, 292, comma 2, lett. c-bis), e 274 cod. proc. pen.L’indagato avrebbe dedotto con l’istanza di «riesame ex art. 309 cod. proc.pen.» la mancanza di motivazione nell’«ordinanza genetica», a norma dell’art.292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, conparticolare riferimento alle ragioni per le quali le stesse non potessero esseresoddisfatte con gli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere.[OSCURATO:PERSONA] del «riesame» avrebbe però integrato sul punto la detta ordinanzainvece di annullarla, in violazione dunque del divieto di cui all’ultimo periodo delcitato art. 309, comma 9, cod. proc. pen.La non consentita integrazione della motivazione dell’«ordinanzaapplicativa» sarebbe stata peraltro operata incorrendo nel medesimo viziocaratterizzante quest’ultima, stante la mancanza di motivazione circa lasussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. (il pericolo di reiterazione) ed evocando esigenze cautelari non sotteseal provvedimento genetico, quelle attinenti alle indagini e contemplate dall’art.274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. A ciò si sarebbe peraltro aggiuntal’assenza di indicazione di «alcun termine di durata della misura in relazione»alle esigenze d’indagine.2.2. Con i motivi terzo e quarto (rubricati, rispettivamente, sotto i numeri:«4» e «5»), si deduce la manifesta illogicità della motivazione per aver ilTribunale: a) accertato la permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ma ritenendo sussistente il pericolo direiterazione solo in ragione della gravità dei reati; b) meramente asserito, inmaniera del tutto generica e «qualunquista», la necessità della custodiacautelare in carcere, in assenza dunque di un giudizio in termini di adeguatezzae proporzionalità della stessa misura.3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, èinammissibile.2. Va premesso che in sede di appello proposto contro il rigetto dell’istanzadi revoca o (a fortiori), come nella specie, di sostituzione di misura cautelare, ilgiudice, nel caso in cui abbia escluso l’esistenza di elementi nuovi, non deverielaborare valutazioni già espresse in termini di gravi indizi ed esigenzecautelari. Non deve essere pertanto riesaminata la questione della sussistenzadelle condizioni di applicabilità della misura stessa, essendo il giudice chiamatosolo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge eprivo di vizi motivazionali in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi,preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro indiziario o a influiresull’esigenza della misura cautelare, anche in termini di adeguatezza eproporzionalità. Fermo restando il dovere, in ogni caso, quindi ancheindipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell’interessato, di revocare ex art.299, comma 1, cod. proc. pen. immediatamente la misura allorché ne sianovenute meno le condizioni di applicabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 20973 del13/05/2025, Piacente, non mass.; Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv.282376 – 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292 – 01;Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863 – 01).In altri e ancor più generali termini, per quanto maggiormente rileva inquesta sede, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno dellarichiesta di revoca o sostituzione della misura, di elementi nuovi, asseritamentemodificativi di una situazione precedentemente valutata dal giudice, nel suocomplesso, compito di quest’ultimo, quando non riconosca la novità o ladecisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragionigiustificatrici di tale mancato riconoscimento e non già quello di rinnovare l’interamotivazione o parte di essa (ex plurimis: Sez. 4, n. 20973 del 13/05/2025, cit.;Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, cit.; Sez. Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994,Avitabile, Rv. 196827 – 01).3. Orbene, nella specie, come sintetizzato in sede di ricostruzione del fattoprocessuale, è stato rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento dirigetto da parte della Corte territoriale dell’istanza di sostituzione, con gli arrestidomiciliari, della custodia cautelare in carcere in ragione della ritenutainsussistenza di elementi nuovi tali da incidere sui già operati giudizi diadeguatezza e proporzionalità.Si è trattato difatti di istanza di sostituzione di una misura cautelare emessadal G.i.p. e confermata in sede di riesame nell’ambito di un procedimentoculminato in processo conclusosi in primo grado con sentenza di condannaconfermata in appello.3.1. Ne consegue la manifesta infondatezza della dedotta violazione dell’art.309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c-bis),e 274 cod. proc. pen.Trattasi difatti di normativa disciplinante non la fase dell’appello cautelareavverso il rigetto di istanza di sostituzione della misura in atto, caratterizzantel’attuale fattispecie processuale, bensì quella del riesame cautelare, peraltro,nella specie, già conclusasi con una non impugnata ordinanza di rigettodell’istanza di riesame (per la manifesta infondatezza in relazione al mancatoconfronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di diritto governantila materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D.L., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell’08/01/2019, DelleCave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresìSez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01).3.2. Parimenti dicasi quanto al profilo di censura deducente la mancanza dimotivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ciò in ragione della circostanza per cui si ètrattato di istanza ex art. 299 cod. proc. pen. avente a oggetto non la revocabensì la sostituzione della misura in atto in quanto, in tesi difensiva, nonadeguata e non proporzionata differentemente, in tesi difensiva, dagli invocatiarresti domiciliari.3.3. Le censure di cui innanzi, peraltro, al pari degli altri motivi di ricorso,sono estrinsecamente aspecifiche in ragione del mancato confronto con la ratiodecidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno inradice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche conriferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026,Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Leonardo, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base diprincipi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).3.3.1. Il ricorrente, oltre a non confrontare il proprio dire con il fattoprocessuale nei termini innanzi evidenziati (ai paragrafi 3.1 e 3.2), critical’ordinanza impugnata per aver motivato il rigetto in ragione delle differentiesigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Del dettoapparato motivazionale non v’è però traccia nel provvedimento impugnato, la cuidecisione, invece, come detto, si fonda su un diverso iter logico-giuridico:l’insussistenza di fatti nuovi tali da incidere sui giudizi di adeguatezza eproporzionalità della custodia cautelare in relazione al diverso pericolo direiterazione (di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).3.3.2. Estrinsecamente aspecifici si mostrano infine i motivi con i quali sideduce la manifesta illogicità della motivazione nell’aver il Tribunale: a)accertato la permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. ma ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione solo inragione della gravità dei reati; b) meramente asserito, in maniera del tuttogenerica e «qualunquista», la necessità della custodia cautelare in carcere, inassenza dunque di un giudizio in termini di adeguatezza e proporzionalità dellastessa misura.Con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente enon manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, ilTribunale ha difatti escluso la sussistenza di fatti nuovi, se non quello, valutatosostanzialmente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dall’indagato,dell’intervenuta conferma in appello, pochi giorni prima dell’istanza disostituzione, della condanna alla rilevante pena di quattro anni e nove mesi direclusione (oltre alla multa) per i fatti sottesi alla misura cautelare in atto.A quanto innanzi, di per sé tale da fondare la decisione in quanto escludentefatti nuovi rilevanti ai fini dei giudizi di adeguatezza e proporzionalità, si è infineaggiunta la conferma dell’assoluta inidoneità degli arresti domiciliari (ancorchécon strumenti elettronici di controllo) rispetto al pericolo di reiterazione enonostante il tempo decorso, all’esito di una valutazione di plurime circostanzefattuali emergenti da un apparato motivazionale anch’esso non aggredito intermini specifici. Il riferimento è alla pericolosità sociale del condannato, gravatoda recenti precedenti penali, e all’aver lo stesso commesso le centinaia dicessioni di stupefacente organizzando la piazza di spaccio proprio nella zonaantistante alla propria abitazione, coincidente anche con il luogo indicato perl’esecuzione dei richiesti arresti domiciliari.4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. evalutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del2000).Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istitutopenitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo 94 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 17/03/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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